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Document 32020R1992

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1992 della Commissione del 2 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/8699

GU L 410 del 7.12.2020, p. 49–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1992/oj

7.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 410/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1992 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione (2) istituisce l’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione.

(2)

Alcuni Stati membri e l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») hanno comunicato alla Commissione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, informazioni utili ai fini dell’aggiornamento di tale elenco. Anche paesi terzi e organizzazioni internazionali hanno trasmesso informazioni utili. Le informazioni fornite concorrono alla conclusione che è opportuno aggiornare l’elenco.

(3)

La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o tramite le autorità responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, in merito ai fatti e alle considerazioni salienti che costituirebbero la base della decisione di imporre loro un divieto operativo all’interno dell’Unione o di modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo figurante nell’elenco di cui all’allegato A o all’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006.

(4)

La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare tutta la documentazione pertinente, di trasmettere osservazioni scritte e di fare una presentazione orale dinanzi alla Commissione e al comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2111/2005 del Consiglio (il «comitato per la sicurezza aerea dell’UE»).

(5)

La Commissione ha informato il comitato per la sicurezza aerea dell’UE in merito alle consultazioni congiunte in corso, nel quadro dei regolamenti (CE) n. 2111/2005 e (CE) n. 473/2006 della Commissione (3), con le autorità competenti e i vettori aerei di Bielorussia, Repubblica dominicana, Kazakhstan, Moldova, Pakistan e Russia. Essa ha inoltre informato il comitato per la sicurezza aerea dell’UE riguardo alla situazione della sicurezza aerea in Armenia, nella Repubblica del Congo, nella Guinea equatoriale, in Indonesia e in Kirghizistan.

(6)

L’Agenzia ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell’UE in merito alle valutazioni tecniche effettuate per la valutazione iniziale e il monitoraggio continuo delle autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi («TCO») a norma del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione (4).

(7)

L’Agenzia ha inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell’UE in merito ai risultati delle analisi delle ispezioni di rampa contemplate dal programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri («SAFA») condotto nell’ambito del programma di ispezioni di rampa dell’UE come previsto dal regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (5).

(8)

Oltre a ciò l’Agenzia ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell’UE dei progetti di assistenza tecnica attuati nei paesi terzi interessati da un divieto operativo a norma del regolamento (CE) n. 474/2006. Essa ha altresì fornito informazioni sui piani e sulle richieste di ulteriore assistenza tecnica e di cooperazione per migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità dell’aviazione civile nei paesi terzi, nell’intento di aiutarle a correggere situazioni di non conformità alle norme internazionali di sicurezza applicabili nel settore dell’aviazione civile. Gli Stati membri sono stati invitati a rispondere a tali richieste su base bilaterale, in coordinamento con la Commissione e l’Agenzia. A tale proposito la Commissione ha ribadito l’utilità di informare la comunità internazionale del trasporto aereo, in particolare mediante lo strumento del partenariato di assistenza nell’attuazione della sicurezza aerea dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO), riguardo all’assistenza tecnica prestata dall’Unione e dagli Stati membri ai paesi terzi per migliorare la sicurezza aerea a livello mondiale.

(9)

Eurocontrol ha aggiornato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell’UE sulla situazione delle funzioni di allarme SAFA e TCO e ha fornito statistiche relative ai messaggi di allerta per i vettori aerei soggetti a divieto operativo.

Vettori aerei dell’Unione

(10)

In seguito all’analisi, a cura dell’Agenzia, delle informazioni risultanti dalle ispezioni di rampa condotte sugli aeromobili di vettori aerei dell’Unione e dalle ispezioni in materia di standardizzazione effettuate dall’Agenzia, integrate anche da informazioni derivanti dalle ispezioni e dagli audit specifici effettuati dalle autorità aeronautiche nazionali, vari Stati membri hanno adottato determinati provvedimenti attuativi e ne hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell’UE.

(11)

Gli Stati membri hanno ribadito la propria disponibilità a intervenire secondo necessità nel caso in cui informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare l’esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità dei vettori aerei dell’Unione alle pertinenti norme di sicurezza.

Vettori aerei della Bielorussia

(12)

Nell’allegato A o nell’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 non sono mai stati inclusi vettori aerei della Bielorussia.

(13)

La Commissione ha continuato a monitorare i progressi compiuti dall’autorità competente della Bielorussia, ovvero il Dipartimento dell’Aviazione della Bielorussia («AD-BLR»), nel rafforzare le sue capacità di garantire che le operazioni dei vettori aerei certificati siano conformi alle norme di sicurezza internazionali.

(14)

In data 8 ottobre 2020 la Commissione, l’Agenzia e i rappresentanti dell’AD-BLR hanno partecipato a una riunione tecnica per discutere le misure adottate da quest’ultima, comprese quelle volte a risolvere i problemi di sicurezza individuati dall’Agenzia nel corso delle sue valutazioni tecniche effettuate per la valutazione iniziale e il monitoraggio continuo delle autorizzazioni TCO a norma del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione.

(15)

Durante tale riunione l’AB-BLR ha fornito informazioni in merito alla propria struttura organizzativa, descrivendo l’assunzione e la formazione del personale, il funzionamento del suo dipartimento per la qualità, lo stato del programma di ricertificazione dei vettori aerei certificati dall’AD-BLR e le limitazioni temporanee imposte ad alcuni vettori aerei, nonché le attività svolte nell’ambito del suo programma di sorveglianza. L’AD-BLR ha inoltre osservato che è stata completata l’attuazione del piano d’azione correttivo elaborato in risposta alle carenze individuate nel corso della visita di valutazione in loco dell’Unione del marzo 2019.

(16)

Il 17 novembre 2020 la Commissione ha informato il comitato per la sicurezza aerea dell’UE in merito alle spiegazioni fornite dall’AD-BLR. Partendo da questa base, sebbene per alcuni vettori aerei certificati dall’AD-BLR siano state riscontrate carenze che devono essere corrette, come il mancato adeguamento del programma di manutenzione al tipo di operazioni dell’aeromobile, o un’imperfetta gestione dei componenti soggetti a manutenzione regolare e di quelli a vita limitata, tali carenze non giustificano l’inclusione dei vettori in questione nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

(17)

Conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che a questo stadio, per quanto riguarda i vettori aerei della Bielorussia, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione.

(18)

Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Bielorussia alle pertinenti norme internazionali di sicurezza attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tali vettori aerei, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

(19)

Laddove informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero rivelare l’esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria un’ulteriore azione da parte della Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei della Repubblica dominicana

(20)

Nell’allegato A o nell’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 non sono mai stati inclusi vettori aerei della Repubblica dominicana.

(21)

Tra il 27 e il 31 gennaio 2020 si è svolta una visita di valutazione in loco dell’Unione nella Repubblica dominicana, nell’ambito della quale alcuni rappresentanti della Commissione, dell’Agenzia e degli Stati membri si sono recati presso gli uffici dell’Istituto dominicano dell’aviazione civile («IDAC»). Sebbene da tale visita sia emerso che l’IDAC possedeva la capacità di sorvegliare le attività di trasporto aereo nella Repubblica dominicana, sono state tuttavia identificate diverse carenze nel sistema di sorveglianza. Tali carenze non destano preoccupazioni immediate in materia di sicurezza. L’IDAC ha elaborato un piano d’azione correttivo per ovviare alle carenze individuate, il quale è stato inviato alla Commissione il 15 aprile 2020.

(22)

In data 4 novembre 2020 l’IDAC ha fornito una relazione sullo stato di avanzamento del suo piano d’azione correttivo. La relazione ha fornito informazioni dettagliate per ciascuna carenza individuata, come l’analisi delle cause di fondo, la misura correttiva in corso e il relativo stato di avanzamento, le diverse attività comprese in ciascuna misura e il relativo stato di avanzamento nonché un follow-up dettagliato. L’IDAC stima che il proprio piano d’azione correttivo sia stato completato per l’87,66 %.

(23)

In base alla relazione, la Commissione ritiene che a questo stadio l’IDAC disponga della capacità e della volontà necessarie per affrontare le carenze in materia di sicurezza individuate nel corso della visita e che stia attuando efficacemente il suo piano d’azione. Per questi motivi non è stata ritenuta necessaria un’audizione dell’IDAC dinanzi al comitato per la sicurezza aerea dell’UE.

(24)

Conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che a questo stadio, per quanto riguarda i vettori aerei della Repubblica dominicana, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione.

(25)

Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati nella Repubblica dominicana alle pertinenti norme internazionali di sicurezza attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tali vettori aerei, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

(26)

Laddove informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero rivelare l’esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria un’ulteriore azione da parte della Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei del Kazakhstan

(27)

Dall’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 sono stati depennati vettori aerei del Kazakhstan nel 2016 (6).

(28)

Nel febbraio 2020, a causa di un evidente calo della sorveglianza della sicurezza da parte delle autorità competenti del Kazakhstan, la Commissione ha avviato consultazioni a norma dell’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 473/2006. Nel corso della sua riunione del maggio 2020 è stata fornita al comitato per la sicurezza aerea dell’UE una panoramica delle attività di sorveglianza della sicurezza in Kazakhstan.

(29)

A seguito delle riunioni del comitato per la sicurezza aerea dell’UE del maggio 2020, la Commissione e l’Agenzia hanno mantenuto un contatto costante con il Comitato per l’aviazione civile del Kazakhstan («CAC KZ») e l’Amministrazione per l’aviazione del Kazakhstan («AAK») allo scopo di raccogliere ulteriori dati e informazioni. In particolare la Commissione ha chiesto informazioni in merito alla revoca da parte dell’AAK del certificato di operatore aereo («COA») alla compagnia Sigma Airlines per motivi di sicurezza.

(30)

Il 16 ottobre 2020 ha avuto luogo una riunione tra la Commissione, l’Agenzia, gli Stati membri e i rappresentanti del CAC KZ e dell’AAK. L’AAK ha presentato una panoramica completa delle proprie funzioni e delle proprie attività di sorveglianza della sicurezza e fornito aggiornamenti in merito all’elenco dei titolari di COA, agli aeromobili immatricolati, a incidenti, inconvenienti gravi ed eventi nel settore dell’aviazione e ai provvedimenti attuativi adottati. Ha inoltre fornito un riepilogo delle attività di sorveglianza, dei piani per l’assunzione e la formazione del personale tecnico e dell’approccio strategico allo sviluppo tecnico nel contesto del rafforzamento delle capacità di sicurezza aerea. L’AAK ha inoltre fornito informazioni sullo sviluppo di ulteriori procedure di sorveglianza, su una migliore attuazione del programma di sorveglianza della sicurezza e sulle misure intraprese per l’attuazione di un sistema di gestione della qualità.

(31)

L’AAK ha spiegato che, insieme al CAC KZ, adotta misure atte a migliorare la sorveglianza della sicurezza in Kazakhstan, comprese le necessarie modifiche al quadro giuridico nazionale volte a raggiungere a una migliore separazione funzionale tra le due autorità aeronautiche (AAK e CAC KZ).

(32)

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, comprese le valutazioni delle autorizzazioni TCO dell’Agenzia e le informazioni fornite dall’AAK sia prima che durante la riunione tecnica del 16 ottobre 2020, appare evidente che siano stati compiuti notevoli sforzi, con conseguenti sviluppi, per affrontare la situazione della sicurezza in Kazakhstan. Pur riconoscendo le azioni intraprese finora, la Commissione continuerà a monitorare e valutare l’ulteriore evoluzione della situazione. In tale contesto la Commissione intende effettuare, con l’assistenza dell’Agenzia e degli Stati membri, una visita di valutazione in loco dell’Unione in Kazakhstan.

(33)

Viste le prove sopra descritte relative alle misure adottate dall’AAK e dal CAC KZ e conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che a questo stadio, per quanto riguarda i vettori aerei del Kazakhstan, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione.

(34)

Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Kazakhstan alle pertinenti norme internazionali di sicurezza attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tali vettori aerei, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

(35)

Laddove informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero rivelare l’esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria un’ulteriore azione da parte della Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei della Moldova

(36)

Nel 2019 i vettori aerei della Moldova, con l’eccezione dei tre vettori aerei Air Moldova, Fly One e Aerotranscargo, sono stati inclusi nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 (7).

(37)

Il 23 luglio 2020, su richiesta della Moldova e nell’ambito di attività di monitoraggio continuo, si è tenuta una riunione tra la Commissione e i rappresentanti dell’Autorità dell’aviazione civile della Moldova («CAAM»), nel corso della quale la CAAM ha fornito una panoramica delle sue funzioni e dei principi fondamentali delle sue attività di sorveglianza della sicurezza. Tra le altre informazioni fornite dalla CAAM figurano una panoramica degli sviluppi e dello stato di avanzamento del piano d’azione correttivo elaborato in risposta alle osservazioni e raccomandazioni risultanti dalla visita di valutazione dell’Unione del febbraio 2019.

(38)

Inoltre, il 31 luglio 2020, a seguito della riunione tecnica, la CAAM ha fornito ulteriori informazioni sui progressi compiuti nel quadro del piano d’azione correttivo per rimediare alle carenze in materia di sicurezza individuate nel corso della visita di valutazione in loco dell’Unione. Sulla base delle informazioni fornite appare che la CAAM abbia conseguito alcuni progressi nell’attuazione delle norme di sicurezza internazionali. Tuttavia attualmente non vi sono prove sufficienti che giustifichino la revoca delle restrizioni operative per i vettori aerei della Moldova. Le informazioni sui miglioramenti che sono state fornite dovrebbero essere ulteriormente verificate, preferibilmente nel corso di una visita di valutazione in loco dell’Unione.

(39)

Conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che a questo stadio, per quanto riguarda i vettori aerei della Moldova, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione.

(40)

Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Moldova alle pertinenti norme internazionali di sicurezza attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tali vettori aerei, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

(41)

Laddove informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero rivelare l’esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria un’ulteriore azione da parte della Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei del Pakistan

(42)

Il vettore aereo Pakistan International Airlines è stato incluso nell’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 nel marzo 2007 (8) e quindi rimosso nel novembre 2007 (9).

(43)

Il 24 giugno 2020 una dichiarazione del ministro federale dell’aviazione pakistano ha rivelato che un notevole numero di licenze di pilota rilasciate dall’Autorità pakistana per l’aviazione civile («PCAA») era stato ottenuto con mezzi fraudolenti.

(44)

Questo evento, considerata anche la mancanza di un’efficace attuazione di un sistema di gestione della sicurezza («SMS»), ha indotto l’Agenzia a sospendere le autorizzazioni TCO di Pakistan International Airlines e Vision Air con effetto a decorrere dal 1o luglio 2020. L’evidente mancanza di una sorveglianza efficace da parte della PCAA secondo gli standard internazionali di sicurezza ha contribuito a tale decisione.

(45)

Il 1o luglio 2020 la Commissione ha avviato consultazioni con la PCAA conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006. La Commissione ha chiesto alla PCAA di fornire informazioni in merito alla sua risposta alla dichiarazione del ministro federale. In particolare la Commissione ha chiesto informazioni sulla sorveglianza dei vettori aerei immatricolati in Pakistan, compresi i loro sistemi di gestione della sicurezza, e prove che una situazione analoga non si verifichi in altri settori, come la certificazione dell’equipaggio di cabina e il rilascio di licenze agli ingegneri addetti alla manutenzione.

(46)

Il 9 luglio e il 25 settembre 2020 si sono tenute riunioni tecniche con la PCAA per discutere le informazioni fornite e le misure adottate.

(47)

La PCAA si è mostrata collaborativa e trasparente nei rapporti con la Commissione. Ha informato la Commissione che l’esame della situazione ha infine condotto alla revoca o alla sospensione delle licenze fraudolente e alla decisione di cessare il rilascio di nuove licenze a partire dalla fine di giugno 2020. La PCAA ha inoltre comunicato che sono state adottate nuove norme in materia di aviazione per affrontare le questioni sollevate e che, laddove appropriato, sono state adottate misure esecutive. Per quanto riguarda la sorveglianza dell’SMS, la PCAA ha ammesso che la sua attuazione è in fase iniziale. Sembra che la PCAA debba ancora individuare efficacemente le cause dei suoi problemi e contrastarle in maniera sostenibile.

(48)

In base alle informazioni attualmente disponibili, comprese le informazioni sulla valutazione delle autorizzazioni TCO dell’Agenzia, risulta evidente che la PCAA è impegnata in uno sforzo notevole per attuare le misure correttive necessarie per affrontare la situazione della sicurezza individuata in Pakistan. Pur riconoscendo le misure adottate finora, la Commissione continuerà a monitorare e valutare l’ulteriore evoluzione della situazione. In tale contesto la Commissione intende effettuare, con l’assistenza dell’Agenzia e degli Stati membri, una visita di valutazione in loco dell’Unione in Pakistan.

(49)

Viste le prove sopra descritte relative alle misure adottate dalla PCAA e conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che a questo stadio, per quanto riguarda i vettori aerei del Pakistan, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione.

(50)

Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Pakistan alle pertinenti norme internazionali di sicurezza attraverso l’assegnazione di priorità nelle ispezioni di rampa di tali vettori aerei, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

(51)

Laddove informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero rivelare l’esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria un’ulteriore azione da parte della Commissione in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei della Russia

(52)

La Commissione, l’Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri hanno continuato a seguire da vicino le prestazioni in termini di sicurezza dei vettori aerei certificati in Russia e operanti nell’Unione, anche assegnando priorità nelle ispezioni di rampa effettuate su alcuni vettori aerei russi in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.

(53)

Il 22 ottobre 2020 i rappresentanti della Commissione e dell’Agenzia hanno incontrato i rappresentanti dell’Agenzia federale russa del trasporto aereo («FATA») per esaminare le prestazioni in materia di sicurezza dei vettori aerei certificati in Russia in base alle relazioni sulle ispezioni di rampa condotte nel periodo compreso tra il lunedì 15 aprile 2019 e il giovedì 15 ottobre 2020 e individuare i casi in cui le attività di sorveglianza da parte della FATA dovrebbero essere rafforzate.

(54)

Dall’esame delle ispezioni di rampa dei vettori aerei certificati in Russia eseguite dalla SAFA non è emersa alcuna carenza significativa o ricorrente in materia di sicurezza.

(55)

In base alle informazioni attualmente disponibili, tra cui le informazioni fornite dalla FATA nel corso della riunione, la Commissione ritiene che a questo stadio la FATA possieda le capacità e la volontà necessarie ad ovviare alle carenze in materia di sicurezza. Per questi motivi non è stata ritenuta necessaria un’audizione dinanzi al comitato per la sicurezza aerea dell’UE né delle autorità dell’aviazione russe né di alcuno dei vettori aerei certificati in Russia.

(56)

Conformemente ai criteri comuni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che a questo stadio non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all’interno dell’Unione per includervi i vettori aerei della Russia.

(57)

Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l’effettiva conformità di alcuni vettori aerei russi alle pertinenti norme internazionali di sicurezza attraverso l’attribuzione della priorità nelle ispezioni di rampa, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

(58)

Qualora tali ispezioni dovessero rilevare l’esistenza di un rischio imminente per la sicurezza, dovuto alla non conformità alle norme internazionali di sicurezza, la Commissione potrà imporre un divieto operativo ai vettori aerei certificati della Russia in questione e includerli nell’allegato A o nell’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006.

(59)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

(60)

Gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005 riconoscono la necessità che le decisioni vengano prese rapidamente e, ove opportuno, con urgenza, date le implicazioni in termini di sicurezza. È pertanto essenziale, per la protezione delle informazioni sensibili e dei viaggiatori, che le decisioni prese nel contesto dell’aggiornamento dell’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione siano pubblicate ed entrino in vigore immediatamente dopo la loro adozione.

(61)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea dell’UE istituito dal regolamento (CE) n. 2111/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

1)

l’allegato A è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato B è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2020

Per la Commissione

a nome della presidente

Adina VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

(2)  Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14).

(3)  Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).

(4)  Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).

(5)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2214 della Commissione, dell’8 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione (GU L 334 del 9.12.2016, pag. 6).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/618 della Commissione, del 15 aprile 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione (GU L 106 del 17.4.2019, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 235/2007 della Commissione, del 5 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità (GU L 66 del 6.3.2007, pag. 3).

(9)  Regolamento (CE) n. 1400/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità (GU L 311 del 29.11.2007, pag. 12).


ALLEGATO I

«ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NELL’UNIONE, CON ECCEZIONI (1)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio

Codice di designazione a tre lettere ICAO

Stato dell’operatore

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Iran

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Iraq

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigeria

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Zimbabwe

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Afghanistan responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afghanistan

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Angola responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, ad eccezione di TAAG Angola Airlines e Heli Malongo, compresi i seguenti:

 

 

Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Sconosciuto

Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Sconosciuto

Angola

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Sconosciuto

Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Sconosciuto

Angola

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Angola

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Armenia responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Armenia

AIRCOMPANY ARMENIA

AM AOC 065

NGT

Armenia

ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 063

AMW

Armenia

ARMENIAN HELICOPTERS

AM AOC 067

KAV

Armenia

ATLANTIS ARMENIAN AIRLINES

AM AOC 068

AEU

Armenia

ATLANTIS EUROPEAN AIRWAYS

AM AOC 017

LUR

Armenia

MARS AVIA

AM AOC 066

MRS

Armenia

SKYBALL

AM AOC 069

N/D

Armenia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica del Congo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

Sconosciuto

Repubblica del Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Repubblica del Congo

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Repubblica del Congo

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Repubblica del Congo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Sconosciuto

Repubblica del Congo

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (RDC) responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MWANT JET

AAC/DG/OPS-09/09

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo

(RDC)

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Gibuti

DAALLO AIRLINES

Sconosciuto

DAO

Gibuti

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Guinea equatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Guinea equatoriale

Cronos AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Sconosciuto

Guinea equatoriale

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Eritrea responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Kirghizistan responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Kirghizistan

AIR COMPANY AIR KG

50

Sconosciuto

Kirghizistan

AIR MANAS

17

MBB

Kirghizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirghizistan

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirghizistan

TEZ JET

46

TEZ

Kirghizistan

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme.

 

 

Liberia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Libia responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Libia

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libia

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libia

AL MAHA AVIATION

030/18

Sconosciuto

Libia

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libia

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libia

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libia

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Libia

PETRO AIR

025/08

PEO

Libia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Moldova responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, ad eccezione di Air Moldova, Fly One e Aerotranscargo, compresi i seguenti:

 

 

Moldova

Î.M “VALAN ICC” SRL

MD009

VLN

Moldova

CA “AIM AIR” SRL

MD015

AAM

Moldova

CA “AIR STORK” SRL

MD018

MSB

Moldova

Î M “MEGAVIATION” SRL

MD019

ARM

Moldova

CA “PECOTOX-AIR” SRL

MD020

PXA

Moldova

CA “TERRA AVIA” SRL

MD022

TVR

Moldova

CA “FLY PRO” SRL

MD023

PVV

Moldova

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Nepal responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Sconosciuto

Nepal

ALTITUDE AIR

085/2016

Sconosciuto

Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Sconosciuto

Nepal

SUMMIT AIR

064/2010

Sconosciuto

Nepal

HELI EVEREST

086/2016

Sconosciuto

Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepal

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Sconosciuto

Nepal

MAKALU AIR

057 A/2009

Sconosciuto

Nepal

MANANG AIR PVT

082/2014

Sconosciuto

Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Sconosciuto

Nepal

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Sconosciuto

Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Sconosciuto

Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Sconosciuto

Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepal

SITA AIR

033/2000

Sconosciuto

Nepal

TARA AIR

053/2009

Sconosciuto

Nepal

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Nepal

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Sao Tomé e Principe responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Sao Tomé e Principe

AFRICÀS CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Sao Tomé e Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Sao Tomé e Principe

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme.

 

 

Sierra Leone

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Sudan

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Sudan

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudan

ELDINDER AVIATION

8

DND

Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Sudan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Sudan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Sudan

SUN AIR

51

SNR

Sudan

TARCO AIR

56

TRQ

Sudan.

»

(1)  I vettori aerei elencati nell’allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.


ALLEGATO II

«ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A RESTRIZIONI OPERATIVE NELL’UNIONE (1)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di operatore aereo (COA)

Codice di designazione a tre lettere ICAO

Stato dell’operatore

Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni

Sigla/e di immatricolazione ed eventualmente numero/i di serie che identifica/no la fabbricazione dell’aeromobile soggetto a restrizioni

Stato di immatricolazione

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comore

L’intera flotta, tranne: LET 410 UVP.

L’intera flotta, tranne: D6-CAM (851336).

Comore

IRAN AIR

FS100

IRA

Iran

Tutti gli aeromobili del tipo Fokker F100 e del tipo Boeing B747.

Aeromobili del tipo Fokker F100, come indicato nel COA; aeromobili del tipo Boeing B747, come indicato nel COA.

Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Corea del Nord

L’intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo TU - 204.

L’intera flotta, tranne: P-632, P-633.

Corea del Nord

»

(1)  I vettori aerei elencati nell’allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza..


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