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Document 32020R1812

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1812 della Commissione del 1o dicembre 2020 recante norme sullo scambio di dati online e sulla notifica delle omologazioni UE a norma del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2020/8319

GU L 404 del 2.12.2020, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1812/oj

2.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 404/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1812 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2020

recante norme sullo scambio di dati online e sulla notifica delle omologazioni UE a norma del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 4, secondo comma, e l’articolo 27, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/858 impone agli Stati membri di utilizzare un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica al fine di rendere accessibile al pubblico, a partire dal 1o settembre 2022, un elenco delle omologazioni UE per veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti che hanno rilasciato, modificato, rifiutato o revocato, nonché un elenco dei servizi tecnici che hanno effettuato le prove per le rispettive omologazioni UE.

(2)

L’articolo 27 del regolamento (UE) 2018/858 impone alle autorità di omologazione di utilizzare lo stesso sistema per mettere determinati documenti relativi alle omologazioni UE a disposizione delle autorità di omologazione degli altri Stati membri, delle autorità di vigilanza del mercato e della Commissione, nonché per informare le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione del rifiuto o della revoca di un’omologazione UE, specificandone i motivi.

(3)

Il sistema europeo di scambio di omologazioni (European Type Approval Exchange System, «ETAES») è un’applicazione software accessibile via Internet e sviluppata dagli Stati membri al fine di offrire assistenza alle autorità di omologazione UE nell’attuazione pratica delle prescrizioni in materia di scambio di informazioni stabilite negli atti dell’Unione fornendo un meccanismo di comunicazione centralizzato per facilitare lo scambio transfrontaliero di una copia del certificato di omologazione UE unitamente agli allegati. Un sistema analogo, la banca dati per lo scambio dei documenti di omologazione e un sistema informatico, è stato istituito sotto l’egida della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. È pertanto opportuno designare l’ETAES quale sistema comune sicuro di trasmissione elettronica di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/858.

(4)

Al fine di tutelare i dati riservati, è opportuno stabilire prescrizioni in materia di accesso all’ETAES e di utilizzo di protocolli sicuri per lo scambio di dati.

(5)

Al fine di rendere l’ETAES una banca dati consultabile online, è opportuno stabilire prescrizioni relative al caricamento dei documenti di omologazione UE di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.

(6)

Per una migliore definizione dei diversi diritti di accesso all’ETAES, le autorità di omologazione dovrebbero caricare nell’ETAES i documenti di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858 separatamente in base alla loro natura e, se del caso, al loro status.

(7)

Poiché l’ETAES è, nella sua versione attuale, uno strumento di comunicazione per la cooperazione amministrativa tra Stati membri che non è accessibile al pubblico, è necessario armonizzare il formato e il contenuto degli elenchi di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/858 per garantire che le informazioni pertinenti siano rese accessibili al pubblico.

(8)

Le deleghe di potere di cui all’articolo 12, paragrafo 4, secondo comma, e all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/858 stabiliscono le prescrizioni relative all’uso del sistema comune sicuro di trasmissione elettronica delle informazioni di omologazione UE per i veicoli a motore e i loro rimorchi, nonché per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli. Poiché sono strettamente collegate dal punto di vista tematico, tali deleghe di potere dovrebbero essere raggruppate ai fini del presente regolamento.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del «Comitato tecnico - Veicoli a motore» (CTVM),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sistema comune sicuro di trasmissione elettronica

Il sistema comune sicuro di trasmissione elettronica («ETAES») è usato quale sistema comune sicuro di trasmissione elettronica di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/858.

Articolo 2

Misure di sicurezza

Al fine di impedire l’accesso non autorizzato, nell’ETAES sono osservate le seguenti misure di sicurezza:

a)

cifratura delle comunicazioni tra il client ETAES e il server ETAES, utilizzando un protocollo https con un certificato Secure Sockets Layer;

b)

misure di sicurezza web volte a impedire agli aggressori di inserire script nelle pagine web dal lato del client e di sovrapporre più strati alla pagina web in modo da dirottare i click degli utenti su un bottone o un link di un’altra pagina web;

c)

un sistema di controllo rigoroso degli accessi che consenta di concedere permessi di lettura o scrittura per l’accesso di soggetti autorizzati.

Articolo 3

Procedura per lo scambio di informazioni di omologazione

1.   Nell’informare le autorità in merito al rilascio di omologazioni UE, alle modifiche, ai rifiuti e alle revoche delle stesse a norma dell’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/858, l’autorità di omologazione prevede nell’ETAES voci per almeno i seguenti attributi:

a)

il numero distintivo dello Stato membro, conformemente all’allegato IV, punto 2.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione (2), che ha rilasciato il certificato di omologazione UE;

b)

il numero del certificato di omologazione UE (3);

c)

la data di omologazione riportata nel certificato di omologazione UE;

d)

il nome del servizio tecnico responsabile dell’esecuzione delle prove, se del caso (4);

e)

il nome del costruttore;

f)

il tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente specificato dal costruttore nel certificato di omologazione UE;

g)

la categoria del veicolo a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/858, se del caso;

h)

il regolamento che si applica al veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente dotato di omologazione UE;

i)

lo status dell’omologazione UE: «granted» (rilasciata), «amended» (modificata), «refused» (rifiutata) o «withdrawn» (revocata);

j)

il riferimento all’omologazione UE di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un’entità tecnica indipendente.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, l’autorità di omologazione carica inoltre separatamente i seguenti documenti nell’ETAES, in un formato elettronico consultabile:

a)

una copia del certificato di omologazione UE recante l’indicazione «CERT» seguita dal numero del certificato di omologazione UE (5) (6);

b)

i documenti da allegare al certificato di omologazione UE di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2018/858, con l’indicazione «IF» seguita dal numero del certificato di omologazione UE (7);

c)

il verbale di prova e/o la scheda dei risultati delle prove di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/858, con l’indicazione «TR» seguita dal numero del certificato di omologazione UE (8);

d)

qualsiasi documento diverso da quelli di cui alle lettere a), b) e c), con l’indicazione «OTHER» seguita dal numero del certificato di omologazione UE (9).

3.   Qualora sia necessario includere più documenti per i caricamenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le indicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), del presente articolo sono seguite da un numero progressivo aggiuntivo a partire da 1 (10).

4.   Nel caso in cui i documenti siano modificati da una revisione, come previsto all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/858, le indicazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), del presente articolo sono seguite dall’indicazione Rev. e da un numero progressivo di due cifre a partire da 01 (11).

Articolo 4

Elenco delle omologazioni UE

1.   Nel rendere accessibili al pubblico gli elenchi delle omologazioni UE e dei servizi tecnici di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/858 mediante l’ETAES, gli Stati membri utilizzano un formato standard consultabile. Gli Stati membri tengono tali elenchi aggiornati.

2.   Nell’elenco o negli elenchi di cui al paragrafo 1 sono incluse le seguenti informazioni:

a)

il numero distintivo dello Stato membro, conformemente all’allegato IV, punto 2.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, che ha rilasciato il certificato di omologazione UE;

b)

il numero del certificato di omologazione UE;

c)

lo status dell’omologazione UE: «granted» (rilasciata), «amended» (modificata), «refused» (rifiutata) o «withdrawn» (revocata);

d)

il nome del servizio tecnico responsabile dell’esecuzione delle prove, se del caso;

e)

la data di omologazione riportata nel certificato di omologazione UE.

3.   Sul sito web della Commissione può essere pubblicato un elenco delle omologazioni UE e dei servizi tecnici di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/858.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (GU L 163 del 26.5.2020, pag. 1).

(3)  Se l’omologazione UE è stata rifiutata e l’autorità di omologazione non ha riservato un numero del certificato di omologazione UE, l’autorità di omologazione utilizza la scheda NEWS nell’ETAES per informare le autorità di omologazione degli altri Stati membri del suo rifiuto.

(4)  L’autorità di omologazione indica «non applicabile» nel caso di omologazioni a tappe, in cui l’autorità di omologazione raccoglie la serie completa di certificati di omologazione UE o di certificati di omologazione ONU per rilasciare infine il certificato di omologazione globale di un tipo di veicolo.

(5)  Esempio: «CERT e1*2018/858*00001*00».

(6)  Se l’omologazione UE è stata rifiutata e l’autorità di omologazione non ha riservato un numero del certificato di omologazione UE, l’autorità di omologazione utilizza la scheda NEWS nell’ETAES per informare le autorità di omologazione degli altri Stati membri del suo rifiuto.

(7)  Esempio: «IF e4*2018/858*00004*02».

(8)  Esempio: «TR e24*2018/858*00001*00».

(9)  Esempio: «OTHER e1*2018/858*00001*00».

(10)  Esempio: «IF1 e9*2018/858*00001*00», «IF2 e9*2018/858*00001*00» ecc.

(11)  Esempio: «CERT e5*2018/858*00001*00 Rev.01».


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