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Document 32020R1739

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1739 della Commissione del 20 novembre 2020 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda i quantitativi disponibili per i contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, un contingente tariffario per le carni di pollame originarie dell’Ucraina e un contingente tariffario per le carni di animali della specie bovina originarie del Canada

    C/2020/7956

    GU L 392 del 23.11.2020, p. 9–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1739/oj

    23.11.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 392/9


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1739 DELLA COMMISSIONE

    del 20 novembre 2020

    che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda i quantitativi disponibili per i contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, un contingente tariffario per le carni di pollame originarie dell’Ucraina e un contingente tariffario per le carni di animali della specie bovina originarie del Canada

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento [(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e(CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187, primo comma, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione (2) e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 (3) della Commissione stabiliscono le norme per la gestione di contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione, sostituiscono e abrogano un certo numero di atti che hanno aperto tali contingenti e prevedono norme specifiche.

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione (4), che stabilisce norme per l’assegnazione di contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione dispone che, a decorrere dal giorno dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), i quantitativi dei contingenti tariffari che figurano nei rispettivi regolamenti di apertura sono sostituiti dai nuovi quantitativi derivanti dalla suddivisione, indicati nella terza colonna degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/386. Al fine di garantire che i quantitativi dei contingenti tariffari stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 siano coerenti con i nuovi quantitativi dei contingenti tariffari risultanti dalla suddivisione indicata nella terza colonna dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/386, è opportuno modificare di conseguenza i quantitativi dei contingenti tariffari stabiliti negli allegati II, III, IV, VI, VIII, IX, X e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

    (3)

    A seguito delle discussioni tra l’Unione e il Regno Unito, è stato raggiunto un accordo sui nuovi quantitativi per quattro contingenti tariffari nel settore risiero. È pertanto opportuno modificare i quantitativi dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130 di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

    (4)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/94 della Commissione (6) modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 (7) che dispone l’apertura e la gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina, per tener conto dei quantitativi del contingente tariffario e dei codici NC messi a disposizione a norma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, approvato con decisione (UE) 2019/2145 del Consiglio (8) («l’accordo»). È pertanto opportuno modificare la quantità e i codici CN del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4273 di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per tenere conto dei quantitativi dei contingenti tariffari e dei codici CN messi a disposizione ai sensi dell’accordo.

    (5)

    È necessario rettificare un errore editoriale nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda la descrizione del prodotto relativa al contingente tariffario per le carni di animali della specie bovina originarie del Canada.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

    (7)

    Per garantire la certezza del diritto e per applicare i quantitativi riveduti dei contingenti tariffari alle domande di titolo che potrebbero essere presentate per contingenti tariffari il cui periodo contingentale inizia il 1o gennaio 2021, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/761

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:

    (1)

    gli allegati II, III, IV, VI, VIII, IX e X sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento;

    (2)

    l’allegato XII è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

    Nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, per il numero d’ordine 09.4281, la descrizione del prodotto «Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, fresche o refrigerate» è sostituita da «Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, congelate o altro».

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che stabilisce le norme relative alla suddivisione dei contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e ai titoli di importazione rilasciati e ai diritti di importazione assegnati nel quadro di tali contingenti tariffari (GU L 70 del 12.3.2019, pag. 4).

    (5)  Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (GU L 38 dell’8.2.2019, pag. 1).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/94 della Commissione, del 22 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina e che deroga a tale regolamento di esecuzione per l’anno contingentale 2020 (GU L 18 del 23.1.2020, pag. 1).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 63).

    (8)  Decisione (UE) 2019/2145 del Consiglio, del 5 dicembre 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 41).


    ALLEGATO I

    Gli allegati II, III, IV, VI, VIII, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:

    (1)

    nell’allegato II, per i numeri d’ordine elencati nella colonna di sinistra, i quantitativi sono sostituiti dai quantitativi indicati nella colonna di destra:

    Numero d’ordine

    Nuovo quantitativo

    09.4123

    «571 943 000 kg»

    09.4125

    «2 285 665 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo»

    09.4131

    «269 214 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo»

    (2)

    nell’allegato III, per i numeri d’ordine elencati nella colonna di sinistra, i quantitativi sono sostituiti dai quantitativi indicati nella colonna di destra:

    Numero d’ordine

    Nuovo quantitativo

    09.4112

    «4 682 000 kg, suddivisi come segue:

    4 682 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

    riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto

    riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o settembre al 31 dicembre»

    09.4116

    «990 000 kg, suddivisi come segue:

    990 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

    riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto

    riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o settembre al 31 dicembre»

    09.4117

    «1 458 000 kg, suddivisi come segue:

    1 458 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

    riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto

    riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o settembre al 31 dicembre»

    09.4118

    «1 370 000 kg, suddivisi come segue:

    1 370 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

    riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto

    riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o settembre al 31 dicembre»

    09.4119

    «3 041 000 kg, suddivisi come segue:

    3 041 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

    riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto

    riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o settembre al 31 dicembre»

    09.4127

    «17 251 000 kg, suddivisi come segue:

    4 313 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

    8 626 000 kg per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno

    4 312 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto

    riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o al 30 settembre»

    09.4128

    «17 728 000 kg, suddivisi come segue:

    8 864 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

    4 432 000 kg per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno

    4 432 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto

    riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o al 30 settembre»

    09.4129

    «220 000 kg, suddivisi come segue:

    0 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

    220 000 kg per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno

    riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto

    riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o al 30 settembre»

    09.4130

    «1 532 000 kg, suddivisi come segue:

    0 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

    1 532 000 kg per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno

    riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto

    riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o al 30 settembre»

    09.4148

    «1 416 000 kg, suddivisi come segue:

    1 416 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

    riporto per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

    riporto per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre»

    09.4149

    «48 729 000 kg, suddivisi come segue:

    34 110 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

    14 619 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre»

    09.4150

    «14 993 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo»

    09.4153

    «8 434 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo»

    09.4154

    «11 245 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo»

    09.4166

    «22 442 000 kg, suddivisi come segue:

    7 480 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

    14 962 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto

    riporto per il sottoperiodo dal 1o settembre al 31 dicembre»

    09.4168

    «26 581 000 kg, suddivisi come segue:

    26 581 000 kg per il sottoperiodo dal 1o al 30 settembre

    riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre»

    (3)

    nell’allegato IV, per i numeri d’ordine elencati nella colonna di sinistra, i quantitativi sono sostituiti dai quantitativi indicati nella colonna di destra:

    Numero d’ordine

    Nuovo quantitativo

    09.4317

    «4 961 000 kg»

    09.4318

    «Periodi contingentali fino al 2023/2024: 308 518 000 kg

    Periodi contingentali dal 2024/2025: 380 555 000 kg»

    09.4320

    «260 390 000 kg»

    09.4321

    «5 841 000 kg»

    09.4329

    «Periodi contingentali fino al 2021/2022: 72 037 000 kg

    Periodi contingentali dal 2022/2023: 54 028 000 kg»

    09.4330

    «Periodo contingentale 2022/2023: 18 009 000 kg

    Periodi contingentali dal 2023/2024: 54 028 000 kg»

    (4)

    nell’allegato VI, per i numeri d’ordine elencati nella colonna di sinistra, i quantitativi sono sostituiti dai quantitativi indicati nella colonna di destra:

    Numero d’ordine

    Nuovo quantitativo

    09.4285

    «40 556 000 kg, suddivisi come segue:

    10 423 000 kg per il sottoperiodo dal 1o giugno al 31 agosto

    10 423 000 kg per il sottoperiodo dal 1o settembre al 30 novembre

    9 044 000 kg per il sottoperiodo dal 1o dicembre al 28/29 febbraio

    10 666 000 kg per il sottoperiodo dal 1o marzo al 31 maggio»

    09.4287

    «3 711 000 kg, suddivisi come segue:

    822 000 kg per il sottoperiodo dal 1o giugno al 31 agosto

    1 726 000 kg per il sottoperiodo dal 1o settembre al 30 novembre

    822 000 kg per il sottoperiodo dal 1o dicembre al 28/29 febbraio

    341 000 kg per il sottoperiodo dal 1o marzo al 31 maggio»

    (5)

    nell’allegato VIII, per i numeri d’ordine elencati nella colonna di sinistra, i quantitativi sono sostituiti dai quantitativi indicati nella colonna di destra:

    Numero d’ordine

    Nuovo quantitativo

    09.4001

    «1 405 000 kg espressi in peso di carne disossata»

    09.4002

    «11 481 000 kg di peso del prodotto, suddivisi come segue:

    il quantitativo disponibile per ogni sottoperiodo corrisponde a un dodicesimo del quantitativo totale»

    09.4003

    «43 732 000 kg di carni disossate»

    09.4450

    «29 389 000 kg di carni disossate»

    09.4451

    «2 481 000 kg di peso del prodotto»

    09.4452

    «5 606 000 kg di carni disossate»

    09.4453

    «8 951 000 kg di carni disossate»

    09.4454

    «846 000 kg di peso del prodotto»

    09.4455

    «711 000 kg di carni disossate»

    (6)

    nell’allegato IX, per i numeri d’ordine elencati nella colonna di sinistra, i quantitativi sono sostituiti dai quantitativi indicati nella colonna di destra:

    Numero d’ordine

    Nuovo quantitativo

    09.4182

    «21 230 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo»

    09.4195

    «25 947 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo»

    09.4514

    «4 361 000 kg»

    09.4515

    «1 670 000 kg»

    09.4595

    «14 941 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo»

    (7)

    nell’allegato X, per i numeri d’ordine elencati nella colonna di sinistra, i quantitativi sono sostituiti dai quantitativi indicati nella colonna di destra:

    Numero d’ordine

    Nuovo quantitativo

    09.4038

    «12 680 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»

    09.4170

    «1 770 000 kg (peso netto), suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»

    09.4282

    «Periodo contingentale 2021: 68 048 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo

    Periodo contingentale a partire dal 2022: 80 548 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»


    ALLEGATO II

    L’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:

    (1)

    per i numeri d’ordine elencati nella colonna di sinistra, i quantitativi sono sostituiti dai quantitativi indicati nella colonna di destra:

    Numero d’ordine

    Nuovo quantitativo

    09.4067

    «4 054 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»

    09.4068

    «8 253 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»

    09.4069

    «2 427 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»

    09.4211

    «129 930 000 kg, suddivisi come segue:

    30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

    30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

    20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

    20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno»

    09.4212

    «68 385 000 kg, suddivisi come segue:

    30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

    30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

    20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

    20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno»

    09.4213

    «824 000 kg»

    09.4214

    «52 665 000 kg, suddivisi come segue:

    30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

    30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

    20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

    20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno»

    09.4215

    «109 441 000 kg, suddivisi come segue:

    30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

    30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

    20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

    20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno»

    09.4216

    «8 471 000 kg, suddivisi come segue:

    30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

    30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

    20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

    20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno»

    09.4217

    «89 950 000 kg, suddivisi come segue:

    30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

    30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

    20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

    20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno»

    09.4218

    «11 301 000 kg, suddivisi come segue:

    30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

    30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

    20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

    20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno»

    09.4251

    «10 969 000 kg, suddivisi come segue:

    30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

    30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

    20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

    20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno»

    09.4252

    «59 699 000 kg, suddivisi come segue:

    30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

    30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

    20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

    20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno»

    09.4253

    «163 000 kg»

    09.4254

    «8 019 000 kg, suddivisi come segue:

    30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

    30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

    20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

    20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno»

    09.4255

    «1 162 000 kg, suddivisi come segue:

    30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

    30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

    20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

    20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno»

    09.4256

    «8 572 000 kg, suddivisi come segue:

    30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

    30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

    20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

    20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno»

    09.4257

    «0 kg»

    09.4258

    «300 000 kg»

    09.4259

    «278 000 kg»

    09.4260

    «1 669 000 kg, suddivisi come segue:

    30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

    30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

    20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

    20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno»

    09.4263

    «159 000 kg»

    09.4264

    «0 kg»

    09.4265

    «58 000 kg»

    09.4410

    «14 479 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»

    09.4411

    «4 432 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»

    09.4412

    «2 868 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»

    09.4420

    «4 227 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»

    09.4422

    «2 121 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»

    2)

    la riga corrispondente al numero d’ordine 09.4273 è sostituita dalla seguente:

    «Numero d’ordine

    09.4273

    Accordo internazionale o altro atto

    Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte

    Decisione (UE) 2019/2145 del Consiglio, del 5 dicembre 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra

    Periodo contingentale

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre

    Sottoperiodi contingentali

    Dal 1o gennaio al 31 marzo

    Dal 1o aprile al 30 giugno

    Dal 1o luglio al 30 settembre

    Dal 1o ottobre al 31 dicembre

    Domanda di titoli

    Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

    Descrizione del prodotto

    Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili; altre preparazioni e conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie Gallus domesticus

    Origine

    Ucraina

    Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

    No

    Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

    Sì Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra

    Quantitativo in chilogrammi

    Periodo contingentale a partire dal 2021: 70 000 000 kg (peso netto), suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo

    Codici NC

    0207 11 30

    0207 11 90

    0207 12

    0207 13 10

    0207 13 20

    0207 13 30

    0207 13 50

    0207 13 60

    0207 13 70

    0207 13 99

    0207 14 10

    0207 14 20

    0207 14 30

    0207 14 50

    0207 14 60

    0207 14 70

    0207 14 99

    0207 24

    0207 25

    0207 26 10

    0207 26 20

    0207 26 30

    0207 26 50

    0207 26 60

    0207 26 70

    0207 26 80

    0207 26 99

    0207 27 10

    0207 27 20

    0207 27 30

    0207 27 50

    0207 27 60

    0207 27 70

    0207 27 80

    0207 27 99

    0207 41 30

    0207 41 80

    0207 42

    0207 44 10

    0207 44 21

    0207 44 31

    0207 44 41

    0207 44 51

    0207 44 61

    0207 44 71

    0207 44 81

    0207 44 99

    0207 45 10

    0207 45 21

    0207 45 31

    0207 45 41

    0207 45 51

    0207 45 61

    0207 45 81

    0207 45 99

    0207 51 10

    0207 51 90

    0207 52 90

    0207 54 10

    0207 54 21

    0207 54 31

    0207 54 41

    0207 54 51

    0207 54 61

    0207 54 71

    0207 54 81

    0207 54 99

    0207 55 10

    0207 55 21

    0207 55 31

    0207 55 41

    0207 55 51

    0207 55 61

    0207 55 81

    0207 55 99

    0207 60 05

    0207 60 10

    ex 0207 60 21 (freschi o refrigerati, metà o quarti di faraone)

    0207 60 31

    0207 60 41

    0207 60 51

    0207 60 61

    0207 60 81

    0207 60 99

    0210 99 39

    1602 31

    1602 32

    1602 39 21

    Dazio doganale applicabile al contingente

    0 EUR

    Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

    Sì La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

    Cauzione per i titoli di importazione

    75 EUR per 100 kg

    Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

    La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

    Durata di validità di un titolo

    Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

    Trasferibilità del titolo

    Quantitativo di riferimento

    Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

    Condizioni specifiche

    No»


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