Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1711

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1711 della Commissione del 10 novembre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye» (DOP)

    C/2020/7940

    GU L 384 del 17.11.2020, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1711/oj

    17.11.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 384/2


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1711 DELLA COMMISSIONE

    del 10 novembre 2020

    recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette

    «Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye»(DOP)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye» presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

    (2)

    Poiché la Commissione non ha ricevuto nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye» deve essere iscritto nel registro,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il nome «Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye» (DOP) è iscritto nel registro.

    Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2020

    Per la Commissione

    A nome della presidente

    Janusz WOJCIECHOWSKI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

    (2)  GU C 235 del 17.7.2020, pag. 7.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


    Top