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Document 32020R0621

    Regolamento delegato (UE) 2020/621 della Commissione del 18 febbraio 2020 che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

    C/2020/819

    GU L 144 del 7.5.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/621/oj

    7.5.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 144/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/621 DELLA COMMISSIONE

    del 18 febbraio 2020

    che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l’articolo 24, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le autorità competenti degli Stati membri sono elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/125. Il Belgio, l’Irlanda, la Francia, la Croazia, l’Italia, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, la Romania, la Slovacchia e il Regno Unito hanno informato la Commissione che le voci relative alle loro autorità competenti dovrebbero essere modificate. È inoltre opportuno modificare l’indirizzo per le notifiche alla Commissione.

    (2)

    A norma degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 2019/125, sono soggette ad autorizzazione tutte le esportazioni di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e per servizi di intermediazione o assistenza tecnica connessi a tali merci, elencate nell’allegato IV di tale regolamento.

    (3)

    Un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, prevista all’allegato V del richiamato regolamento, si applica ai paesi che hanno abolito la pena di morte per tutti i reati e hanno confermato tale abolizione con un impegno internazionale (2), purché rispettino tutte le condizioni e i requisiti d’uso di detta autorizzazione. L’allegato V, parte 2, elenca i paesi interessati.

    (4)

    Per quanto riguarda i paesi che non sono membri del Consiglio d’Europa, l’elenco di cui all’allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2019/125 comprende i paesi che hanno non solo abolito la pena di morte per tutti i reati, ma anche ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici (3) senza formulare riserve.

    (5)

    A seguito della ratifica del protocollo senza riserve, la Gambia e il Madagascar soddisfano le condizioni per l’inserimento nell’elenco di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2019/125.

    (6)

    Per quanto riguarda la voce «ex Repubblica iugoslava di Macedonia», il 15 febbraio 2019 l’Unione europea è stata ufficialmente informata dell’entrata in vigore dell’accordo di Prespa (4), secondo cui la denominazione ufficiale del paese è «Repubblica di Macedonia del Nord» e quella corrente «Macedonia del Nord» (articolo 1, paragrafo 3, lettera a)]. È opportuno tenere conto di tale modifica della denominazione e spostare la voce pertinente nella posizione appropriata nell’elenco.

    (7)

    Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1.

    (2)  Cfr. l’articolo 20, paragrafo 1, e il considerando 33 del regolamento (UE) 2019/125.

    (3)  Secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto all’abolizione della pena di morte. Testo adottato con risoluzione 44/1281 del 15 dicembre 1989 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

    (4)  Accordo finale sulla composizione delle controversie descritte nelle risoluzioni 817 (1993) e 845 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la risoluzione dell’Accordo interinale del 1995 e l’istituzione di un partenariato strategico tra le parti.


    ALLEGATO

    Gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 sono così modificati:

    (1)

    All’allegato I, la lettera A è così modificata:

    a)

    la voce relativa al Belgio è sostituita dalla seguente:

    «Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

    Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

    Dienst Vergunningen

    Vooruitgangstraat 50

    B-1210 Brussel

    BELGIË

    Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

    Direction générale des analyses économiques et de l’économie nationale

    Service licences

    Rue du Progrès 50

    B-1210 Bruxelles

    BELGIO

    Tel. +32 22776713, +32 22776512

    Fax +32 22775063

    E-mail: frieda.coosemans@economie.fgov.be

    vincent.wuyts@economie.fgov.be»

    b)

    la voce relativa all’Irlanda è sostituita dalla seguente:

    «Ceadúnú agus Rialú Trádála

    An Rionn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

    Ionad Phort an Iarla

    Sráid Haiste Íochtarach

    Baile Átha Cliath 2

    D02 PW01

    ÉIRE

    Tel. +353 1 631 2121

    E-mail: exportcontrol@dbei.gov.ie

    Trade Licensing and Control

    Department of Business, Enterprise and Innovation

    Earlsfort Centre

    Lower Hatch Street

    Dublin 2

    D02 PW01

    IRLANDA

    Tel. +353 1 631 2121

    E-mail: exportcontrol@dbei.gov.ie»

    c)

    la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

    «Service des biens à double usage (SBDU)

    67, rue Barbès - BP 8000

    194201 IVRY-SUR-SEINE Cedex

    FRANCIA

    Tél.: +33 1 79 84 34 19

    Email: doublusage@finances.gouv.fr»

    d)

    la voce relativa alla Croazia è sostituita dalla seguente:

    «Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

    Uprava za gospodarske poslove i razvojnu suradnju

    Služba za izvoznu kontrolu

    Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

    10000 Zagreb

    CROAZIA

    Tel. +385 1 4598 135 (137)

    Fax + 385 1 6474 553

    Adresa e-pošte: kontrola.izvoza@mvep.hr»

    e)

    la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

    «Divisione Materiali a duplice uso

    Autorità nazionale – Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA)

    Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

    Viale Boston, 25 - 00144 Roma

    ITALIA

    Tel. +39 0659932439

    Fax +39 0659647506

    E-mail: uama.dualuse@cert.esteri.it»

    f)

    la voce relativa all’Ungheria è sostituita dalla seguente:

    «Budapest Főváros Kormányhivatala

    Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya

    Németvölgyi út 37–39.

    H-1124 Budapest

    UNGHERIA

    Tel. +36 14585599

    Fax +36 14585885

    E-mail: armstrade@bfkh.gov.hu»

    g)

    la voce relativa ai Paesi Bassi è sostituita dalla seguente:

    «Ministerie van Buitenlandse Zaken

    Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

    Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

    Rijnstraat 8

    Postbus 20061

    2500 EB Den Haag

    PAESI BASSI

    Tel. +31 703485954»

    h)

    la voce relativa all’Austria è sostituita dalla seguente:

    «Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

    Abteilung “Außenwirtschaftskontrollen” III/2

    Stubenring 1

    A-1010 Wien

    AUSTRIA

    Tel. +43 171100802067

    Fax +43 171100808386

    E-mail: aussenwirtschaftskontrollen@bmdw.gv.at»

    i)

    la voce relativa alla Polonia è sostituita dalla seguente:

    «minister właściwy do spraw gospodarki

    Ministerstwo Rozwoju

    Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego

    Plac Trzech Krzyży 3/5

    00-507 Warszawa

    POLONIA

    Tel. +48 22 4119665

    Fax +48 22 4119140

    E-mail: SekretariatDOT@mr.gov.pl»

    j)

    la voce relativa alla Romania è sostituita dalla seguente:

    «Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat Departamentul de Comerț Exterior

    Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene Compartimentul Licențe

    Calea Victoriei nr. 152

    București, sector 1

    Cod poștal 010096

    ROMANIA

    Tel. +40 214010552, +40 214010504

    Fax +40 214010594

    E-mail: dgre@dce.gov.ro»

    k)

    la voce relativa alla Slovacchia è sostituita dalla seguente:

    «Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

    Odbor výkonu obchodných opatrení

    Mlynské nivy 44/a

    827 15 Bratislava

    SLOVACCHIA

    Tel. +421 248 54 21 72

    Fax +421 2 43 42 39 15

    e-mail: patricia.monosiova@mhsr.sk»

    l)

    la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

    «Import of goods listed in Annex II:

     

    Department for International Trade (DIT)

     

    Import Licensing Branch (ILB)

    E-mail: enquiries.ilb@trade.gov.uk

    Export of goods and supply of assistance related to goods listed in Annexes II, III or IV:

    Department for International Trade

    Export Control Joint Unit

    3 Whitehall Place

    London

    SW1 A 2AW

    REGNO UNITO

    Tel. +44 2072154594

    E-mail: eco.help@trade.gov.uk»

    (2)

    All’allegato II, la lettera B è sostituita dalla seguente:

    «B.

    Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

    Commissione europea

    Servizio degli strumenti di politica estera

    SEAE 02/290

    B-1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIO

    E-mail: FPI-ANTI-TORTURE@ec.europa.eu»

    (3)

    All’allegato V, l’elenco di cui alla parte 2 (Destinazioni) è così modificato:

    a)

    la voce «ex Repubblica iugoslava di Macedonia» è soppressa;

    b)

    dopo la voce «Gabon» è inserita la voce «Gambia»;

    c)

    dopo la voce «Liechtenstein» è inserita la voce «Macedonia del Nord»;

    d)

    prima della voce «Messico» è inserita la voce «Madagascar».


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