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Document 32020R0478

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/478 della Commissione del 1o aprile 2020 recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/1905

    GU L 102 del 2.4.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/478/oj

    2.4.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 102/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/478 DELLA COMMISSIONE

    del 1o aprile 2020

    recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 (1) della Commissione, in particolare l'articolo 8,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, entro il 1° gennaio 2018 la Commissione era tenuta a istituire l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    (2)

    L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 è stato istituito con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3).

    (3)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 (4) della Commissione ha rettificato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e ha sostituito l'allegato al fine di includere una serie di nuovi alimenti autorizzati o notificati non inclusi nell'elenco iniziale dell'Unione.

    (4)

    Dopo la pubblicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/2470 e (UE) 2018/1023, gli operatori del settore alimentare hanno comunicato alla Commissione di aver riscontrato un ulteriore errore nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

    (5)

    Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri, è necessaria la rettifica in modo da assicurare la corretta attuazione e l'uso adeguato dell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.

    (6)

    L'olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) è stato autorizzato mediante la procedura di notifica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Nelle specifiche dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) il valore dell'indice di acidità è erroneamente indicato con ≤ 0,5 mg KOH/g, mentre il valore corretto è ≤ 0,8 mg KOH/g. L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 riporta lo stesso valore erroneo.

    (7)

    È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le specifiche dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione, del 23 luglio 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti (GU L 187 del 24.7.2018, pag. 1).


    ALLEGATO

    Nella tabella 2 (Specifiche) dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce per l'olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) è sostituita dalla seguente:

    Nuovo alimento autorizzato

    Specifiche

    «Olio derivato da Schizochytrium sp. (T18)

    Indice di acidità: ≤ 0,8 mg KOH/g

    Indice di perossido (PV): ≤ 5,0 meq/kg di olio

    Umidità e sostanze volatili: ≤ 0,05 %

    Insaponificabili: ≤ 3,5 %

    Acidi grassi trans: ≤ 2,0 %

    Acidi grassi liberi: ≤ 0,4 %

    Tenore di DHA: ≥ 35 %»


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