Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0447

    Regolamento delegato (UE) 2020/447 della Commissione del 16 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione dei criteri volti a stabilire le modalità per un’attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte associato alle obbligazioni garantite e alle cartolarizzazioni, e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205 e (UE) 2016/1178 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2019/8886

    GU L 94 del 27.3.2020, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/447/oj

    27.3.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 94/5


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/447 DELLA COMMISSIONE

    del 16 dicembre 2019

    che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione dei criteri volti a stabilire le modalità per un’attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte associato alle obbligazioni garantite e alle cartolarizzazioni, e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205 e (UE) 2016/1178

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 per inserirvi talune condizioni alle quali i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, o dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, possono essere esentati dall’obbligo di compensazione.

    (2)

    I regolamenti delegati (UE) 2015/2205 (3) e (UE) 2016/1178 (4) della Commissione contengono già una serie di condizioni alle quali i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, possono essere esentati dall’obbligo di compensazione.

    (3)

    Vi è un certo grado di sostituibilità tra i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, da un lato, e dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, dall’altro. Per evitare potenziali distorsioni o arbitraggi, il loro trattamento in relazione all’obbligo di compensazione dovrebbe essere coerente.

    (4)

    È pertanto opportuno, anche alla luce della modifica introdotta nel regolamento (UE) n. 648/2012 con il regolamento (UE) 2017/2402, eliminare dai regolamenti delegati (UE) 2015/2205 e (UE) 2016/1178 tutte le condizioni alle quali i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, possono essere esentati dall’obbligo di compensazione e inserire dette condizioni in un nuovo regolamento delegato che contenga anche le condizioni alle quali i contratti derivati OTC conclusi dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, possono essere esentati dall’obbligo di compensazione.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2015/2205 e (UE) 2016/1178.

    (6)

    Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione europea dall’Autorità bancaria europea, dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

    (7)

    L’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento e ne hanno analizzato i potenziali costi e benefici. Le autorità europee di vigilanza hanno inoltre chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali istituiti dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Criteri per determinare quali modalità previste dalle obbligazioni garantite consentano di attenuare il rischio di credito di controparte

    Si considera che le modalità previste dalle obbligazioni garantite consentano un’attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte se i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, soddisfano tutti i seguenti criteri:

    a)

    sono registrati nel gruppo di copertura delle obbligazioni garantite conformemente alla legislazione nazionale in materia di obbligazioni garantite;

    b)

    non terminano in caso di risoluzione o insolvenza dell’emittente delle obbligazioni garantite o del gruppo di copertura;

    c)

    la controparte del contratto derivato OTC concluso con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite ha almeno il trattamento pari-passu rispetto ai possessori delle obbligazioni garantite, salvo nel caso in cui la controparte del contratto derivato OTC concluso con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite sia la parte insolvente o interessata ovvero rinunci al trattamento pari-passu;

    d)

    l’obbligazione garantita è soggetta a un obbligo regolamentare di collateralizzazione di almeno il 102 %.

    Articolo 2

    Criteri per determinare quali modalità previste dalle cartolarizzazioni consentano di attenuare il rischio di credito di controparte

    Si considera che le modalità previste dalle cartolarizzazioni consentano un’attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte se i contratti derivati OTC conclusi dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, soddisfano tutti i seguenti criteri:

    a)

    la controparte del derivato OTC concluso con la società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ha almeno il trattamento pari-passu rispetto ai possessori del segmento con rango più elevato della cartolarizzazione, salvo nel caso in cui la controparte del derivato OTC concluso con la società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione alla cartolarizzazione, sia la parte insolvente o interessata;

    b)

    la società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione alla cartolarizzazione, a cui è associato il contratto derivato OTC, è soggetta, su base continuativa, a un livello di supporto di credito della nota di cartolarizzazione con rango più elevato pari ad almeno il 2 % delle note in essere.

    Articolo 3

    Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205

    L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2205 è soppresso.

    Articolo 4

    Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1178

    L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1178 è soppresso.

    Articolo 5

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

    Per la Commissione

    La president

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione (GU L 314 dell’1.12.2015, pag. 13).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3).

    (5)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

    (6)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

    (7)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


    Top