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Document 32020R0354

    Regolamento (UE) 2020/354 della commissione del 4 marzo 2020 che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che abroga la direttiva 2008/38/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/1183

    GU L 67 del 5.3.2020, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/03/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/354/oj

    5.3.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 67/1


    REGOLAMENTO (UE) 2020/354 DELLA COMMISSIONE

    del 4 marzo 2020

    che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che abroga la direttiva 2008/38/CE

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’immissione sul mercato e l’uso dei mangimi sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 767/2009. Conformemente all’articolo 9 di tale regolamento i mangimi destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati unicamente se il loro uso previsto figura nell’elenco degli usi previsti definito in conformità dell’articolo 10 del regolamento medesimo.

    (2)

    La direttiva 2008/38/CE della Commissione (2) ha stabilito un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali.

    (3)

    L’allegato I, parte A, della direttiva 2008/38/CE ha stabilito le disposizioni generali relative ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali. In considerazione degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle prescrizioni in materia di etichettatura stabilite dal regolamento (CE) n. 767/2009, tali disposizioni generali devono essere riesaminate.

    (4)

    Gli articoli da 11 a 17 del regolamento (CE) n. 767/2009 hanno stabilito nuovi principi e norme per l’immissione sul mercato di mangimi, anche per quanto riguarda l’etichettatura. Diverse voci dell’elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali di cui all’allegato I, parte B, della direttiva 2008/38/CE, sono di conseguenza diventate obsolete, parzialmente a causa di descrizioni inadeguate ed eccessivamente generiche nella colonna «Caratteristiche nutrizionali essenziali». Per tali voci le autorità di controllo hanno incontrato molte difficoltà a verificare il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 767/2009, in particolare ad appurare se la composizione del mangime in questione soddisfa il particolare fine nutrizionale previsto.

    (5)

    Conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009 la Commissione ha ricevuto una serie di domande intese a modificare e cambiare le condizioni associate a diversi usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali che erano divenute obsolete. Le voci obsolete per cui non è stata presentata alcuna domanda e quelle per cui la relativa domanda è stata revocata dovrebbero essere eliminate.

    (6)

    Per quanto riguarda gli altri usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali elencati nell’allegato I, parte B, della direttiva 2008/38/CE, è necessario apportare modifiche alle disposizioni relative alle caratteristiche nutrizionali essenziali e alle dichiarazioni sull’etichetta al fine di adeguarle agli sviluppi scientifici e tecnologici e di migliorare l’applicabilità e la chiarezza delle disposizioni.

    (7)

    Conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009 la Commissione ha inoltre ricevuto domande intese ad aggiungere i fini nutrizionali specifici «Supporto al metabolismo energetico e alla funzione muscolare in caso di rabdomiolisi» e «Supporto in situazioni di stress, con riduzione del comportamento associato» all’elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali.

    (8)

    La Commissione ha messo tutte le domande, compresi i fascicoli, a disposizione degli Stati membri.

    (9)

    In seguito alla valutazione dei fascicoli compresi in tali domande, il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi («il comitato») ha riconosciuto che la composizione dei mangimi in questione soddisfa i rispettivi particolari fini nutrizionali previsti e non comporta effetti nocivi per la salute degli animali, la salute dell’uomo, l’ambiente o il benessere degli animali.

    (10)

    Sulla base delle considerazioni di cui sopra, è opportuno aggiornare l’elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali.

    (11)

    Data l’assenza di motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle nuove disposizioni generali e dell’elenco aggiornato degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali, è opportuno prevedere misure transitorie al fine di evitare inutili perturbazioni delle pratiche commerciali e di non creare inutili oneri amministrativi a carico degli operatori.

    (12)

    A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno abrogare la direttiva 2008/38/CE e sostituirla con un regolamento che non contenga elementi che necessitano di essere recepiti dagli Stati membri negli ordinamenti nazionali. Le ultime modifiche apportate a tale direttiva erano già state introdotte successivamente per mezzo di regolamenti, dato che le disposizioni in questione non necessitavano di essere recepite negli ordinamenti nazionali. Le disposizioni generali per l’immissione sul mercato e l’uso di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali sono inoltre stabilite dal regolamento (CE) n. 767/2009.

    (13)

    Per consentire agli Stati membri di procedere agli adeguamenti necessari, è opportuno prevedere un adeguato periodo di tempo prima che il presente regolamento diventi applicabile.

    (14)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali ai sensi del regolamento (CE) n. 767/2009 possono essere commercializzati unicamente se:

    sono rispettate le disposizioni generali relative ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali stabilite nell’allegato, parte A, del presente regolamento; e

    il loro uso previsto è inserito nell’allegato, parte B, del presente regolamento e sono rispettate le disposizioni relative alla voce corrispondente.

    Articolo 2

    In deroga all’articolo 1 i mangimi destinati a particolari fini nutrizionali che soddisfano le disposizioni della direttiva 2008/38/CE possono continuare a essere immessi sul mercato a condizione che, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009, sia stata presentata alla Commissione una domanda per uno degli usi previsti dalla succitata direttiva prima del 25 marzo 2021 e finché la Commissione non abbia assunto una decisione sulla domanda.

    Articolo 3

    I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali etichettati prima del 25 marzo 2022 conformemente alle norme applicabili prima del 25 marzo 2020 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

    Articolo 4

    La direttiva 2008/38/CE è abrogata.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 25 dicembre 2020.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1.

    (2)  Direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (GU L 62 del 6.3.2008, pag. 9).


    ALLEGATO

    PARTE A

    Disposizioni generali relative ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali

    1.

    Qualora nella colonna 2 della parte B sia indicato più di un gruppo di caratteristiche nutrizionali essenziali per lo stesso particolare fine nutrizionale e tali gruppi siano separati dalle parole «e/o», il produttore può scegliere uno o più gruppi di caratteristiche essenziali al fine ottenere il particolare fine nutrizionale definito nella colonna 1 della parte B. Per ciascuna opzione, le corrispondenti dichiarazioni nell’etichettatura sono riportate nella colonna 4 della parte B.

    2.

    Qualora nella colonna 2 della parte B sia indicata in termini quantitativi una caratteristica nutrizionale essenziale, si applicano le disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2009 e le tolleranze ammesse stabilite nell’allegato IV del medesimo regolamento. Se tale allegato non stabilisce una tolleranza per l’indicazione di etichettatura in questione, è ammessa una deviazione tecnica pari a ± 15 %.

    3.

    Qualora nella colonna 2 o nella colonna 4 della parte B sia citato un additivo per mangimi, sono applicabili le disposizioni in materia di autorizzazione degli additivi per mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e l’uso di tali additivi è conforme alla caratteristica nutrizionale essenziale specificata.

    4.

    Qualora sia necessaria la dichiarazione, nella colonna 4 della parte B, di una sostanza che è anche autorizzata come additivo per mangimi e tale dichiarazione sia accompagnata dal termine «totale» o «totali», il tenore totale della sostanza è etichettato alla dicitura «Componenti analitici».

    5.

    Le dichiarazioni richieste conformemente alla colonna 4 della parte B sono espresse in termini quantitativi fatta salva la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    6.

    Il periodo di impiego raccomandato riportato nella colonna 5 della parte B indica un intervallo di tempo entro il quale deve essere di regola raggiunto il fine nutrizionale. Entro i limiti stabiliti, i produttori possono far riferimento a periodi di impiego più precisi.

    7.

    Un mangime destinato a particolari fini nutrizionali che sia destinato a rispondere a più di un fine nutrizionale particolare è conforme a ciascuna voce corrispondente nella parte B.

    8.

    Nel caso dei mangimi complementari destinati a particolari fini nutrizionali, le istruzioni per un uso corretto devono riportare orientamenti sull’equilibrio della razione giornaliera.

    9.

    Qualora un mangime destinato a particolari fini nutrizionali sia destinato, con un modo d’uso appropriato, alla somministrazione orale individuale mediante un bolo, tale prescrizione è stabilita nella colonna «Altre disposizioni» del mangime in questione. Salvo diversamente specificato nelle rispettive voci, tali mangimi, compreso l’eventuale rivestimento, contengono esclusivamente materie prime per mangimi e additivi per mangimi. Si raccomanda che i mangimi destinati alla somministrazione orale individuale vengano somministrati da un veterinario o da altra persona competente.

    10.

    Qualora un mangime destinato a particolari fini nutrizionali sia immesso sul mercato sotto forma di bolo, consistente in una materia prima per mangimi o in un mangime complementare destinati alla somministrazione orale individuale a rilascio ritardato, ossia per oltre 24 ore, l’etichettatura di tale mangime indica, se applicabile, il periodo massimo di rilascio continuo del bolo e il tasso di rilascio giornaliero per ogni additivo per mangimi per il quale sia stato fissato un tenore massimo nel mangime completo. L’operatore del settore dei mangimi che immette sul mercato un bolo dispone di elementi di prova atti a dimostrare che il livello di additivo per mangimi presente giornalmente nel tubo digerente non supererà, se applicabile, il tenore massimo dell’additivo stabilito per chilogrammo di mangime completo durante tutto il periodo di somministrazione (effetto a rilascio ritardato). Tali elementi di prova dovrebbero essere basati su una metodologia oggetto di valutazione inter pares o su un’analisi interna.

    11.

    Nel caso di usi previsti per i quali nella colonna 2 sia ammessa, per i mangimi complementari, una concentrazione di determinati additivi per mangimi superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato per i mangimi completi, la concentrazione di tali additivi per mangimi non è superiore a 500 volte il pertinente tenore massimo autorizzato per i mangimi completi, salvo nel caso dei boli di cui al punto 10. L’incorporazione di tali mangimi complementari nella dieta dell’animale è tale per cui l’assunzione dell’animale sia conforme al tenore massimo autorizzato per i mangimi completi.

    PARTE B

    Elenco degli usi previsti

    Voce numero

    Particolare fine nutrizionale

    Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)

    Specie o categoria di animali

    Dichiarazioni nell’etichettatura (GP2)

    Periodo di impiego raccomandato

    Altre disposizioni

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    10

    Supporto alla funzione renale in caso di insufficienza renale cronica (3).

    Proteine di elevata qualità e fosforo ≤ 5 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4) e proteina grezza ≤ 220 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (4).

    Cani.

    Fonte(i) di proteine.

    Calcio.

    Fosforo.

    Potassio.

    Sodio.

    Acidi grassi essenziali (se aggiunti).

    Inizialmente fino a sei mesi  (5)

    1.

    Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

    2.

    Digeribilità raccomandata delle proteine: minimo 85 %.

    3.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».

    4.

    Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».

    Assorbimento ridotto di fosforo grazie all’incorporazione di carbonato di lantanio ottaidrato.

    Cani adulti.

    Fonte(i) di proteine.

    Calcio.

    Fosforo.

    Potassio.

    Sodio.

    Acidi grassi essenziali (se aggiunti).

    Carbonato di lantanio ottaidrato.

    Inizialmente fino a sei mesi (5).

    1.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».

    2.

    Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».

    Proteine di elevata qualità e fosforo ≤ 6,5 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4) e proteina grezza ≤ 320 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

    Gatti.

    Fonte(i) di proteine.

    Calcio.

    Fosforo.

    Potassio.

    Sodio.

    Acidi grassi essenziali (se aggiunti).

    Inizialmente fino a sei mesi (5).

    1.

    Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

    2.

    Digeribilità raccomandata delle proteine: minimo 85 %.

    3.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».

    4.

    Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».

    Assorbimento ridotto di fosforo grazie all’incorporazione di carbonato di lantanio ottaidrato.

    Gatti adulti.

    Fonte(i) di proteine.

    Calcio.

    Fosforo.

    Potassio.

    Sodio.

    Acidi grassi essenziali (se aggiunti).

    Carbonato di lantanio ottaidrato.

    Inizialmente fino a sei mesi (5).

    1.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».

    2.

    Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».

    Elevata densità energetica con oltre 8,8 MJ/kg di mangime con un tasso di umidità del 12 %.

    Fonti di amido altamente digeribili ed altamente appetibili.

    Livello ridotto di proteine: ≤ 106 g di proteina grezza/kg di mangime con un tasso di umidità del 12 %.

    Livello di sodio: 2 g/100 kg di peso corporeo al giorno.

    Livello elevato della somma di acido eicosapentaenoico e acido decosaesaenoico: ≥ 0,2 g per kg di peso corporeo0,75 al giorno.

    Equini.

    Fonte(i) di proteine e di energia.

    Calcio.

    Fosforo.

    Potassio.

    Magnesio.

    Sodio.

    Somma di acido eicosapentaenoico e acido decosaesaenoico.

    Inizialmente fino a sei mesi.

    A lungo termine o fino alla risoluzione del problema.

    1.

    Il mangime è immesso sul mercato come mangime complementare.

    2.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego»;

    Il mangime complementare non dovrebbe essere utilizzato in caso di ipernatriemia e ipercloremia;

    Il mangime complementare dovrebbe contribuire all’apporto energetico giornaliero in una misura perlomeno compresa tra il 10 % e il 20 % (circa da 0,05 a 0,1 MJ/kg di peso corporeo 0,75 al giorno).

    3.

    La razione dovrebbe garantire un apporto energetico > 0,62 MJ/kg di peso corporeo 0,75 al giorno.

    4.

    La razione non dovrebbe superare i 50 mg di calcio/kg di sostanza secca al giorno.

    5.

    Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».

    11

    Riduzione della formazione di calcoli a base di ossalati.

    Basso livello di calcio, basso livello di vitamina D e proprietà alcalinizzanti dell’urina.

    Cani e gatti.

    Fosforo.

    Calcio.

    Sodio.

    Magnesio.

    Potassio.

    Cloruri.

    Zolfo.

    Vitamina D (totale).

    Idrossiprolina.

    Additivi alcalinizzanti dell’urina.

    Fino a sei mesi.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso».

    12

    Controllo dell’apporto di glucosio (diabete mellito).

    Zuccheri totali (mono- e disaccaridi) ≤ 62 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

    Cani e gatti.

    Fonte(i) di carboidrati.

    Eventuale trattamento dei carboidrati.

    Amido.

    Zuccheri totali.

    Fruttosio (se aggiunto).

    Acidi grassi essenziali (se aggiunti).

    Fonte(i) di acidi grassi a catena corta e media (se aggiunti).

    Inizialmente fino a sei mesi.

    1.

    Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

    2.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    «Basso livello di mono- e disaccaridi»;

    «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso e prima di estendere il periodo di impiego».

    13

    Riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive (6).

    Fonte(i) selezionata/e di proteine e in numero limitato.

    E/o

    Fonte(i) di proteine idrolizzate.

    E/o

    Fonte(i) selezionata/e di carboidrati.

    Cani e gatti.

    Fonti di proteine, compreso l’eventuale trattamento (se aggiunte).

    Fonti di carboidrati, compreso l’eventuale trattamento (se aggiunti).

    Acidi grassi essenziali (se aggiunti).

    Da tre a otto settimane. Se i sintomi di intolleranza scompaiono, il mangime può essere impiegato inizialmente fino a un anno.

    1.

    Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

    2.

    Si raccomanda di limitare a 3 il numero delle principali fonti di proteine.

    3.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    Combinazione adeguata delle caratteristiche nutrizionali essenziali, a seconda dei casi;

    «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso e prima di estendere il periodo di impiego».

    14

    Riduzione della formazione di calcoli a base di cistina.

    Proprietà alcalinizzanti dell’urina e proteina grezza ≤ 160 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

    O

    Proteine selezionate per il tenore limitato di cistina e cisteina (ad esempio caseina, proteina dei piselli, proteina della soia) e proteina grezza ≤ 220 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

    Cani.

    Aminoacidi solforati (totali).

    Fonti di proteine.

    Sodio.

    Potassio.

    Cloruri.

    Additivi alcalinizzanti dell’urina (se aggiunti).

    Inizialmente fino a sei mesi.

    1.

    Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

    2.

    Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue:

    «Si raccomanda acqua a volontà».

    3.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    «Proprietà alcalinizzanti dell’urina e basso livello di proteine» o «Basso livello di proteine selezionate», a seconda dei casi;

    «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».

    4.

    All’attenzione del veterinario o del nutrizionista: per «proprietà alcalinizzanti» si intende che la dieta dovrebbe essere formulata in modo da ottenere un pH urinario ≥ 7.

    15

    Ripresa nutrizionale, convalescenza (7).

    Ingredienti altamente digeribili con:

    densità energetica ≥ 3 520 kcal e proteina grezza ≥ 250 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

    Cani.

    Fonti di ingredienti altamente digeribili, compreso il loro eventuale trattamento.

    Valore energetico.

    Fino alla ripresa completa.

    1.

    Digeribilità apparente raccomandata di sostanza secca ≥ 80 % o di sostanza organica ≥ 85 %.

    2.

    Nel caso di un mangime specialmente presentato per essere somministrato per intubazione, indicare quanto segue sull’imballaggio, sul recipiente o sull’etichetta: «Somministrare sotto la sorveglianza di un veterinario».

    3.

    È possibile indicare nell’etichettatura la o le circostanze specifiche per le quali si prevede il mangime dietetico.

    4.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    «Elevata densità energetica, elevate concentrazioni di sostanze nutritive essenziali e di ingredienti altamente digeribili».

    Ingredienti altamente digeribili con densità energetica ≥ 3 520 kcal e proteina grezza ≥ 270 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (4).

    Gatti.

    16

    Riduzione della formazione di calcoli a base di urati.

    Proteina grezza ≤ 130 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

    O

    Proteina grezza ≤ 220 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4) e fonti selezionate di proteine.

    Cani.

    Fonte(i) di proteine.

    Fino a sei mesi, ma per tutta la vita nei casi di disturbo irreversibile del metabolismo dell’acido urico.

    1.

    Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

    2.

    Nel selezionare la fonte di proteine si dovrebbe tenere conto della qualità delle proteine e del livello di purine. Esempi di fonti selezionate di proteine di elevata qualità e a basso livello di purine: uova, caseina, proteine della soia e glutine di granturco.

    3.

    Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».

    4.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso»;

    «Basso livello di proteine» o «Livello ridotto di proteine e fonti selezionate di proteine», a seconda dei casi.

    Proteina grezza ≤ 317 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

    Gatti.

    1.

    Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

    2.

    Nel selezionare la fonte di proteine si dovrebbe tenere conto della qualità delle proteine e del livello di purine. Esempi di fonti selezionate di proteine di elevata qualità e a basso livello di purine: uova, caseina, proteine della soia e glutine di granturco.

    3.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso»;

    «Livello ridotto di proteine».

    4.

    Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».

    17

    Dissoluzione di calcoli a base di struvite (8).

    Proprietà di sottosaturazione dell’urina (9) per la struvite.

    E/o

    Proprietà acidificanti dell’urina (10).

    E

    Magnesio ≤ 1,8 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

    Cani e gatti.

    Fosforo.

    Calcio.

    Sodio.

    Magnesio.

    Potassio.

    Cloruro.

    Zolfo.

    Da cinque a 12 settimane.

    1.

    Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

    2.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego»;

    «Proprietà di sottosaturazione dell’urina per la struvite e/o proprietà acidificanti dell’urina.».

    3.

    Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».

    4.

    La dichiarazione di conformità a sostegno delle proprietà di sottosaturazione e/o acidificanti della dieta è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

    18

    Riduzione delle recidive di calcoli di struvite (8).

    Mangimi completi con proprietà di sottosaturazione (9) o di metastabilizzazione  (11) dell’urina per la struvite.

    E/o

    Dieta con proprietà acidificanti dell’urina (10).

    E

    Magnesio ≤ 1,8 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

    Cani e gatti.

    Fosforo.

    Calcio.

    Sodio.

    Magnesio.

    Potassio.

    Cloruro.

    Zolfo.

    Inizialmente fino a sei mesi.

    1.

    Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

    2.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego»;

    «Proprietà di sottosaturazione o di metastabilizzazione dell’urina per la struvite e/o proprietà acidificanti dell’urina».

    3.

    Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».

    4.

    La dichiarazione di conformità a sostegno delle proprietà di sottosaturazione o di metastabilizzazione e/o acidificanti della dieta è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

    19

    Compensazione della cattiva digestione (12).

    Dieta altamente digeribile:

    Digeribilità apparente di

    Mangime povero di fibre (fibra grezza ≤ 44 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4)):

    proteina grezza ≥ 85 %;

    grassi grezzi ≥ 90 %.

    O

    Mangime arricchito di fibre (fibra grezza > 44 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4)):

    proteina grezza ≥ 80 %;

    grassi grezzi ≥ 80 %.

    Cani e gatti.

    Fonti di ingredienti altamente digeribili, compreso il loro eventuale trattamento.

    Inizialmente fino a 12 settimane e per tutta la vita in caso di insufficienza pancreatica cronica

    1.

    Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

    2.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    «Mangime altamente digeribile»;

    «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso».

    20

    Riduzione dei disturbi dell’assorbimento intestinale

    Dieta altamente digeribile:

    Digeribilità apparente di

    Mangime povero di fibre (fibra grezza ≤ 44 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (4)):

    proteina grezza ≥ 85 %;

    grassi grezzi ≥ 90 %.

    O

    Mangime arricchito di fibre (fibra grezza > 44 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (4)):

    proteina grezza ≥ 80 %;

    grassi grezzi ≥ 80 %.

    E

    Sodio ≥ 1,8 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

    E

    Potassio ≥ 5 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

    Cani e gatti.

    Fonti di ingredienti altamente digeribili, compreso il loro eventuale trattamento.

    Sodio.

    Potassio.

    Fino a 12 settimane.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    «Mangime altamente digeribile con maggiori quantità di sodio e potassio»;

    «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso».

    21

    Riduzione dei disturbi acuti dell’assorbimento intestinale.

    Livello più elevato di elettroliti:

    sodio ≥ 1,8 %;

    potassio ≥ 0,6 %.

    E

    Carboidrati altamente digeribili:

    ≥ 32 %.

    Cani e gatti.

    Sodio.

    Potassio.

    Fonte(i) di carboidrati.

    Da 1 a 7 giorni.

    1.

    Il mangime è immesso sul mercato come mangime complementare.

    2.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    «Durante le diarree acute e i periodi di convalescenza successivi»;

    «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso».

    3.

    Nel caso dei mangimi solidi la concentrazione di elettroliti raccomandata dovrebbe essere calcolata sulla base di una normale assunzione volontaria giornaliera d’acqua.

    22

    Supporto al metabolismo dei lipidi in caso di iperlipidemia.

    Grassi  (13) ≤ 110 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (14).

    Cani e gatti.

    Grassi grezzi.

    Inizialmente fino a due mesi.

    1.

    Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

    2.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego»;

    «Basso livello di grassi».

    23

    Supporto alla funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica.

    Moderato livello di proteine:

    Proteina grezza ≤ 279 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4) per i cani.

    Proteina grezza ≤ 370 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4) per i gatti.

    E

    Fonti selezionate di proteine.

    E

    Digeribilità raccomandata delle proteine alimentari: ≥ 85 %.

    Cani e gatti.

    Fonte(i) di proteine.

    Rame (totale).

    Sodio.

    Inizialmente fino a quattro mesi.

    1.

    Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

    2.

    Esempi di fonti selezionate di proteine sulla base dell’elevata digeribilità: proteine del latte (siero di latte, caseina, latte, fiocchi di latte), altre proteine di origine animale (uova, pollame) e proteine vegetali (soia).

    3.

    Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».

    4.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    «Moderato livello di proteine, selezionate e altamente digeribili»;

    «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso».

    Basso livello di proteine, ma di elevata qualità e carboidrati altamente digeribili.

    Equini.

    Fonti di proteine e di fibre.

    Carboidrati altamente digeribili, compreso il loro eventuale trattamento.

    Metionina.

    Colina.

    Tenore di acidi grassi n-3 (se aggiunti).

    Inizialmente fino a sei mesi.

    1.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».

    2.

    È necessario fornire orientamenti sul modo in cui l’alimento deve essere somministrato, specificando che occorre ripartirlo in più piccoli pasti al giorno.

    24

    Supporto alla funzione cardiaca in caso di insufficienza cardiaca cronica.

    Livello ridotto di sodio:

    Sodio ≤ 2,6 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

    Cani e gatti.

    Magnesio.

    Potassio.

    Sodio.

    Inizialmente fino a sei mesi.

    1.

    Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

    2.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».

    25

    Riduzione dell’eccesso di peso corporeo

    Energia metabolizzabile < 3 060 kcal/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (15).

    O

    Energia metabolizzabile < 560 kcal/kg di mangime completo con un tasso di umidità dell’85 % (15).

    Cani.

    Valore energetico.

    Fino al raggiungimento del peso corporeo prefissato e successivamente se necessario per mantenere il peso corporeo prefissato.

    1.

    Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

    2.

    Per garantire il rispetto dei requisiti minimi, è opportuno aumentare i livelli delle sostanze nutritive di una dieta volta a ridurre l’eccesso di peso corporeo al fine di compensare il ridotto apporto energetico giornaliero (16).

    3.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso»;

    «Per i gatti si consiglia un periodo di transizione all’inizio della dieta»;

    «Ai fini di un’efficiente perdita di peso o del mantenimento del peso ideale, non dovrebbe essere superato l’apporto energetico giornaliero raccomandato».

    Energia metabolizzabile < 3 190 kcal/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (15).

    O

    Energia metabolizzabile < 580 kcal/kg di mangime completo con un tasso di umidità dell’85 % (15).

    Gatti.

    26

    Supporto alla funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di peli.

    Acido linoleico ≥ 12,3 g per kg e somma di acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico ≥ 2,9 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (4).

    Cani e gatti.

    Acido linoleico

    Somma di acido eicosapentaenoico e acido decosaesaenoico.

    Inizialmente fino a due mesi.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso»;

    «Livello elevato di acido linoleico (AL) e somma di acido eicosapentaenoico (EPA) e di acido docosaesaenoico (DHA)».

    Acido linoleico ≥ 18,5 g per kg e somma di acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico ≥ 0,39 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (4).

    Cani.

    Acido linoleico ≥ 18,5 g per kg e somma di acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico ≥ 0,09 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (4).

    Gatti.

    27

    Supporto al metabolismo articolare in caso di osteoartrite.

    Acidi grassi omega-3 ≥ 29 g per kg e acido eicosapentaenoico ≥ 3,3 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (4).

    E

    Livelli adeguati di vitamina E.

    Cani.

    Acidi grassi omega-3 (totale).

    Acido eicosapentaenoico (totale)

    Vitamina E (totale).

    Inizialmente fino a tre mesi.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».

    Acidi grassi omega-3 totali ≥ 10,6 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (4) e acido docosaesaenoico ≥ 2,5 g per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (4).

    E

    Livelli più elevati di metionina e manganese.

    Livelli adeguati di vitamina E.

    Gatti.

    Acidi grassi omega-3 (totale).

    Acido eicosapentaenoico (totale).

    Metionina (totale).

    Manganese (totale).

    Vitamina E (totale).

     

    28

    Riduzione del rame nel fegato.

    Livello ridotto di rame: rame ≤ 8,8 mg per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (4).

    Cani.

    Rame (totale).

    Inizialmente fino a sei mesi.

    1.

    Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

    2.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».

    29

    Riduzione dei livelli di iodio nel mangime in caso di ipertiroidismo.

    Livello ridotto di iodio: iodio ≤ 0,26 mg per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %  (4).

    Gatti.

    Iodio (totale).

    Inizialmente fino a tre mesi.

    1.

    Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

    2.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».

    30

    Supporto in situazioni di stress, con riduzione del comportamento associato.

    Da 1 a 3 grammi di caseina vaccina idrolizzata dalla tripsina per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % (4).

    Cani.

    Caseina vaccina idrolizzata dalla tripsina.

    Inizialmente fino a due mesi.

    1.

    Il mangime è immesso sul mercato quale mangime completo.

    2.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».

    50

    Supporto alla preparazione dell’estro e alla riproduzione.

    Livello elevato di selenio e tenore minimo di vitamina E per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % pari a 50 mg per i suini, 35 mg per i conigli e 88 mg per cani, gatti e visoni; tenore minimo giornaliero di vitamina E per animale pari a 100 mg per gli ovini, 300 mg per i bovini e di 1 100 mg per gli equini.

    O

    Livello/i elevato/i di vitamina A e/o vitamina D e/o tenore minimo giornaliero di beta-carotene pari a 300 mg per animale.

    Il mangime complementare può contenere selenio, vitamina A e D in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi.

    Mammiferi.

    Nome e quantità totale di ciascun oligoelemento e di ciascuna vitamina aggiunti.

    Vacche: due settimane prima della fine della gestazione fino alla conferma della gestazione successiva.

    Scrofe: da settegiorni prima del parto fino a tre giorni dopo e da sette giorni prima dell’accoppiamento fino a tre giorni dopo.

    Altri mammiferi femmine: dall’ultima fase della gestazione fino alla conferma della gestazione successiva.

    Maschi: durante i periodi di attività riproduttiva.

    1.

    La somministrazione sotto forma di bolo è consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità.

    2.

    Le istruzioni per un uso corretto del mangime fanno sì che siano rispettati i rispettivi tenori massimi previsti per legge per i mangimi completi.

    3.

    Nell’etichettatura del mangime indicare orientamenti sulle situazioni in cui è idoneo l’uso di questo mangime.

     

    Livello/i elevato/i di vitamina A e/o vitamina D.

    O

    Livello/i elevato/i di selenio e/o zinco e/o tenore minimo di vitamina E pari a 40 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

    Il mangime complementare può contenere selenio, zinco, vitamina A e vitamina D in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi.

    Uccelli.

    Nome e quantità totale di ciascun oligoelemento e di ciascuna vitamina aggiunti.

    Per le femmine: durante l’estro.

    Per i maschi: durante i periodi di attività riproduttiva.

    51

    Supporto alla rigenerazione di zoccoli, zampe e pelle.

    Livello elevato di zinco.

    Il mangime complementare può contenere zinco in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi.

    Equini, ruminanti e suini.

    Zinco (totale).

    Metionina (totale).

    Biotina (se aggiunta).

    Fino a otto settimane.

    1.

    Le istruzioni per un uso corretto del mangime fanno sì che sia rispettato il tenore massimo di zinco previsto per legge per i mangimi completi.

    2.

    L’applicazione sotto forma di bolo è consentita per i ruminanti. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità.

    52

    Supporto in caso di squilibri nutrizionali nei periodi di transizione tra regimi alimentari.

    Apporto minimo attraverso mangimi dietetici di:

    selenio: 0,1 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %;

    e/o

    zinco: 15 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %;

    e/o

    rame: 2 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per le pecore e 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per le altre specie;

    e/o

    vitamina A: 2 000 IU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %;

    e/o

    Vitamina D: 400 IU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %;

    e/o

    vitamina E: 35 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per il pollame, 10 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per i ruminanti, 40 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per i conigli e 20 mg/kg di mangime completo per suini con un tasso di umidità del 12 %.

    Il mangime complementare può contenere selenio, zinco, rame, vitamina A e vitamina D in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi.

    Ruminanti.

    Suini.

    Conigli.

    Pollame.

    Nome e quantità totale degli additivi nutrizionali, se del caso.

    Da due a 15 giorni.

    1.

    La somministrazione sotto forma di bolo è consentita per i ruminanti e per i suini. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità.

    2.

    Le istruzioni per un uso corretto del mangime fanno sì che siano rispettati i rispettivi tenori massimi previsti per legge per i mangimi completi.

    3.

    Nell’etichettatura del mangime indicare orientamenti sulle situazioni in cui è idoneo l’uso di questo mangime.

    53

    Supporto allo svezzamento.

    Apporto minimo attraverso mangimi dietetici di:

    selenio: 0,1 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %;

    e/o

    zinco: 15 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %;

    e/o

    rame: 2 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per le pecore e 5 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per le altre specie;

    e/o

    iodio: 0,2 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %;

    e/o

    manganese: 20 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %;

    e/o

    vitamina A: 1500 IU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %;

    e/o

    vitamina D: 400 IU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %;

    e/o

    vitamina E: 100 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per i vitelli e 50 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per agnelli, capretti e suinetti.

    Il mangime complementare può contenere selenio, zinco, rame, iodio, manganese, vitamina A e vitamina D in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi.

    Mammiferi.

    Nome e quantità totale degli additivi nutrizionali, se del caso.

    Fino a quattro settimane intorno allo svezzamento.

    1.

    Le istruzioni per un uso corretto del mangime fanno sì che siano rispettati i rispettivi tenori massimi previsti per legge per i mangimi completi.

    2.

    Nell’etichettatura del mangime indicare orientamenti sulle situazioni in cui è idoneo l’uso di questo mangime.

    54

    Supporto alla rigenerazione di pelle e annessi

    - Apporto minimo di composti di zinco attraverso mangimi dietetici corrispondente a 20 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

    E

    - Livello elevato di: rame e/o iodio e/o selenio;

    e/o

    vitamina B6 e/o vitamina E e/o vitamina A;

    e/o

    metionina e/o cistina; e/o

    apporto minimo di 0,4 mg di biotina/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per i ruminanti.

    Il mangime complementare può contenere zinco, rame, iodio, selenio e vitamina A in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi.

    Mammiferi e pollame.

    Nome e quantità totale degli additivi nutrizionali, se del caso.

    Fino a otto settimane.

    Mangimi complementari per ruminanti contenenti biotina: fino a sei mesi.

    1.

    Le istruzioni per un uso corretto del mangime fanno sì che siano rispettati i rispettivi tenori massimi previsti per legge per i mangimi completi.

    2.

    Nell’etichettatura del mangime indicare orientamenti sulle situazioni in cui è idoneo l’uso di questo mangime.

    55

    Stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico per favorire la digestione fisiologica.

    Soprattutto elettroliti: sodio, potassio e cloruri.

    Capacità di tamponamento (21) nel caso di mangimi liquidi: minimo 60 mmol per litro di liquido preparato per l’impiego.

    Carboidrati facilmente digeribili.

    Vitelli, suini, agnelli, capretti e puledri.

    Sodio.

    Potassio.

    Cloruri.

    Fonte(i) di carboidrati.

    Bicarbonati e/o citrati (se aggiunti).

    Da uno a sette giorni.

    1.

    Concentrazione di elettroliti raccomandata per litro di liquido preparato per l’impiego:

    sodio: 1,7 g -3,5 g;

    potassio: 0,4 g - 2 g;

    cloruri: 1 g -2,8 g.

    2.

    Nel caso dei mangimi solidi la concentrazione di elettroliti raccomandata dovrebbe essere calcolata sulla base di una normale assunzione volontaria giornaliera d’acqua.

    3.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    «In caso di rischio di disturbi digestivi (diarrea), nei periodi nei quali tali disturbi sono presenti e nei periodi di convalescenza successivi»;

    «Si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego».

    4.

    Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue:

    Dose raccomandata di liquido preparato mescolato e di latte, se del caso;

    Nel caso in cui i bicarbonati e/o i citrati siano superiori a 40 mmol per litro di liquido preparato per la somministrazione ai ruminanti: «In animali con abomaso la somministrazione simultanea di latte andrebbe evitata».

    56

    Riduzione del rischio di tetania (ipomagnesemia).

    Livello elevato di magnesio,

    carboidrati facilmente disponibili,

    moderato livello di proteine e

    basso livello di potassio.

    Ruminanti.

    Amido.

    Zuccheri (totali).

    Magnesio.

    Sodio.

    Potassio.

    Da tre a 10 settimane nei periodi di crescita rapida dell’erba.

    1.

    La somministrazione sotto forma di bolo è consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità.

    2.

    Nelle istruzioni per un uso corretto sono forniti orientamenti sull’equilibrio della razione giornaliera, tenendo conto dell’aggiunta di fibre e di fonti energetiche facilmente disponibili.

    3.

    Nel caso di mangimi per ovini, nell’etichettatura indicare quanto segue: «Soprattutto per pecore in lattazione».

    57

    Riduzione del rischio di acidosi.

    Basso livello di carboidrati facilmente fermentabili ed elevata capacità di tamponamento.

    Ruminanti.

    Amido.

    Zuccheri (totali).

    Fino a due mesi  (17).

    1.

    La somministrazione sotto forma di bolo è consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità.

    2.

    Nelle istruzioni per un uso corretto sono forniti orientamenti sull’equilibrio della razione giornaliera, tenendo conto dell’aggiunta di fibre e di fonti di carboidrati facilmente fermentabili.

    3.

    Nel caso di mangimi per vacche da latte, nell’etichettatura indicare quanto segue: «Soprattutto per vacche ad alto rendimento».

    4.

    Nel caso di mangimi per ruminanti da ingrasso, nell’etichettatura indicare quanto segue: «Soprattutto per (18) nutriti in modo intensivo».

    58

    Riduzione del rischio di calcoli urinari.

    Basso livello di fosforo, magnesio e proprietà acidificanti dell’urina.

    Ruminanti.

    Calcio.

    Fosforo.

    Sodio.

    Magnesio.

    Potassio.

    Cloruri.

    Zolfo.

    Additivi acidificanti dell’urina.

    Fino a sei settimane.

    1.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue: «Soprattutto per animali giovani nutriti in modo intensivo».

    2.

    Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà».

    59

    Somministrazione a lungo termine di oligoelementi e/o vitamine per animali da pascolo.

    Livello elevato di

    oligoelementi;

    e/o

    vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite.

    Il mangime complementare può

    contenere additivi per mangimi in

    una concentrazione superiore a 100 volte

    il pertinente

    tenore massimo autorizzato nei

    mangimi completi.

    Ruminanti

    con un

    rumine

    funzionale.

    Nome e quantità totale di ciascun oligoelemento e di ciascuna vitamina, provitamina e sostanza con effetto analogo chimicamente ben definita aggiunti.

    Livello di rilascio giornaliero per ciascun oligoelemento e/o ciascuna vitamina, se viene utilizzato un bolo.

    Periodo massimo di rilascio continuo dell’oligoelemento o della vitamina, se viene utilizzato un bolo.

    Fino a 12 mesi.

    1.

    La somministrazione sotto forma di bolo è consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità.

    2.

    Nell’etichettatura del mangime indicare quanto segue:

    «La simultanea integrazione di additivi con un tenore massimo provenienti da fonti diverse rispetto a quelli incorporati in un bolo, se pertinente, deve essere evitata;

    Prima dell’impiego si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario o nutrizionista in merito:

    a)

    all’equilibrio di oligoelementi nella razione giornaliera;

    b)

    allo stato degli oligoelementi nell’allevamento.»

    60

    Riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica.

    Bassa percentuale di anioni/cationi.

    Per la razione totale:

    acidificazione minima attraverso mangimi destinati a particolari fini nutrizionali: 100 mEq/kg di sostanza secca;

    obiettivo: 0 < DCAD (19) (mEq/kg sostanza di secca) < 100.

    O

    Vacche da latte.

    Calcio.

    Fosforo.

    Magnesio.

    Sodio.

    Potassio.

    Cloruri.

    Zolfo.

    Da tre settimane prima del parto fino al momento del parto.

    Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue:

    «Cessare la somministrazione dopo il parto».

    Zeolite (silicato di sodio e alluminio): 250-500 g/giorno.

     

    Silicato di sodio e alluminio.

    Da tre settimane prima del parto fino al momento del parto.

    Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue:

    «Limitare la quantità somministrata alla dose giornaliera di 500 g di silicato di sodio e di alluminio per animale»;

    «La durata d’impiego è limitata a un massimo di due settimane»;

    «Cessare la somministrazione dopo il parto».

    O

    Apporto di materie prime per mangimi protette dalla degradazione ruminale ricche di acido fitico (> 6 %) e aventi un tenore di calcio < 0,2 %, per raggiungere un minimo di 28 g e un massimo di 32 g di calcio disponibile per vacca al giorno.

    O

     

    Calcio.

    Da quattro settimane prima del parto fino al momento del parto.

    Nelle istruzioni per un uso corretto indicare quanto segue:

    «Cessare la somministrazione dopo il parto».

    Livello elevato di calcio sotto forma di fonti di calcio altamente disponibili: cloruro di calcio e/o solfato di calcio e/o fosfato dicalcico e/o carbonato di calcio e/o propionato di calcio e/o calcio formiato e/o «qualsiasi altra fonte di calcio con effetto analogo».

    Calcio fornito da una di queste fonti o dalla loro combinazione, con un minimo di 50 g per vacca al giorno.

    O

     

    Calcio.

    Fonti di calcio.

    Dai primi segnali di inizio del parto fino a due giorni

    dopo il parto.

    1.

    La somministrazione sotto forma di bolo è consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità.

    2.

    Nelle istruzioni per un uso corretto indicare il numero di applicazioni e il periodo prima e dopo il parto.

    3.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un esperto nutrizionale prima dell’uso».

    Pidolato di calcio: almeno 5,5 g per vacca al giorno.

    O

     

    Calcio.

    Pidolato di calcio.

    Dai primi segnali di inizio del parto fino a due giorni dopo il parto.

    1.

    La somministrazione sotto forma di bolo è consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità.

    2.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un esperto nutrizionale prima dell’uso».

    Farina di foglie di Solanum glaucophyllum che consente un rilascio giornaliero di 38-46 μg di glicosidi dell’1,25-diidrossicolecalciferolo al giorno.

     

    Farina di foglie di Solanum glaucophyllum.

    Tenore di glicosidi dell’1,25-diidrossicolecalciferolo.

    Fibra grezza.

    Magnesio.

    Grassi grezzi.

    Amido.

    Vitamina D3 (totale) sotto forma di colecalciferolo.

    Da due giorni prima del parto o dai primi segnali di inizio del parto fino a 10 giorni dopo il parto.

    1.

    La somministrazione sotto forma di bolo è consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità.

    2.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un esperto nutrizionale prima dell’uso».

    61

    Riduzione del rischio di chetosi (20).

    Apporto minimo di propan-1,2-diolo o di propilenglicole:

    250 g/giorno per le vacche da latte;

    50 g/giorno per pecore o capre.

    O

    Apporto minimo di propionati (sali di calcio o di sodio):

    110 g/giorno per le vacche da latte;

    22 g/giorno per pecore o capre.

    O

    Apporto minimo combinato di propan-1,2-diolo e propionati (sali di sodio o di calcio), a condizione che:

    la combinazione di propan-1,2-diolo e propionati per le vacche da latte sia tale per cui: propionati +0,44 × propan-1,2 diolo > 110 g/giorno;

    la combinazione di propan-1,2-diolo e propionati per pecore e capre sia tale per cui: propionati +0,44 × propan-1,2 diolo > 22 g/giorno.

    Vacche da latte, pecore e capre.

    Propan-1,2-diolo, se aggiunto.

    Propionati sotto forma di sali di sodio o di calcio, se aggiunti.

    Da tre settimane prima fino a sei settimane dopo il parto per le vacche da latte.

    Da sei settimane prima fino a tre settimane dopo il parto per pecore e capre.

    1.

    La somministrazione sotto forma di bolo è consentita. Un bolo può contenere fino al 20 % di ferro su un sostrato inerte, non biodisponibile, in modo da aumentarne la densità.

    2.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue: «Durante la somministrazione di propionati di calcio o di sodio alla fine della gestazione è necessaria una valutazione dell’equilibrio dei minerali in associazione al rischio di ipocalcemia dopo il parto».

    62

    Riduzioni delle reazioni da stress.

    Livello elevato di magnesio.

    E/o

    Ingredienti altamente digeribili.

    Suini.

    Magnesio.

    Ingredienti altamente digeribili, compreso il loro eventuale trattamento.

    Tenore di acidi grassi n-3 (se aggiunti).

    Da uno a sette giorni.

    Sono forniti orientamenti sulle situazioni nelle quali l’uso di questo mangime è idoneo.

    63

    Riduzione del rischio di stitichezza.

    Ingredienti che stimolano il transito intestinale.

    Scrofe.

    Ingredienti che stimolano il transito intestinale.

    Da 10 a 14 giorni prima del parto e da 10 a 14 giorni dopo il parto.

     

    64

    Compensazione per la carenza di ferro postnatale.

    Livello elevato di composti ferrosi autorizzati appartenenti al gruppo funzionale «composti di oligoelementì» della categoria «additivi nutrizionali» di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    Il mangime complementare può contenere ferro in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi.

    Suinetti lattanti e vitelli.

    Ferro (totale).

    Dopo la nascita fino a tre settimane.

    Le istruzioni per l’uso del mangime fanno sì che sia rispettato il tenore massimo di ferro previsto per legge per i mangimi completi.

    65

    Compensazione del malassorbimento.

    Basso livello di acidi grassi saturi e livello elevato di vitamine liposolubili.

    Pollame, esclusi oche e colombi.

    Percentuale di acidi grassi saturi rispetto a quelli totali.

    Vitamina A (totale).

    Vitamina D (totale).

    Vitamina E (totale).

    Vitamina K (totale)

    Nelle prime due settimane dopo la schiusa.

     

    66

    Riduzione del rischio di steatosi epatica.

    Basso contenuto energetico ed elevata proporzione di energia metabolizzabile proveniente da lipidi costituiti da acidi grassi polinsaturi ad alta concentrazione.

    Galline ovaiole.

    Valore energetico (calcolato con metodo della Commissione europea).

    Percentuale di energia metabolizzabile proveniente da lipidi.

    Tenore di acidi grassi polinsaturi.

    Fino a 12 settimane.

     

    67

    Supporto alla preparazione all’attività sportiva e per il successivo recupero.

    Livello elevato di selenio e un tenore minimo pari a 50 mg di vitamina E per kg di mangime completo, con un tasso di umidità del 12 %.

    Il mangime complementare può contenere composti di selenio in una concentrazione superiore a 100 volte il pertinente tenore massimo autorizzato nei mangimi completi.

    Equidi.

    Vitamina E (totale).

    Selenio (totale).

    Fino a otto settimane prima dell’attività sportiva - Fino a quattro settimane dopo l’attività sportiva.

    Le istruzioni per un uso corretto del mangime fanno sì che sia rispettato il tenore massimo di selenio previsto per legge per i mangimi completi.

    68

    Compensazione delle perdite elettrolitiche in caso di sudorazione elevata.

    Deve contenere cloruro di sodio e dovrebbe contenere cloruro di potassio.

    Bassi livelli di magnesio, calcio e fosforo.

    L’aggiunta di altri sali elettroliti è facoltativa.

    Equini.

    Sodio.

    Cloruri.

    Potassio.

    Calcio.

    Magnesio.

    Fosforo.

    Da uno a tre giorni dopo la sudorazione elevata.

    1.

    Sono forniti orientamenti relativamente alle situazioni nelle quali l’uso di questo mangime è idoneo.

    2.

    Le istruzioni per un uso corretto devono fornire orientamenti per la somministrazione basati sulla durata e sull’intensità dell’esercizio svolto e pertinenti alla formulazione e alla presentazione del mangime.

    3.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    «Si raccomanda acqua a volontà»;

    In caso di somministrazione di elettroliti non mescolati con acqua (ad esempio in forma di mangime o tramite siringa): «L’acqua deve essere disponibile per almeno 20 minuti o preferibilmente per 1 ora dopo la somministrazione».

    4.

    Vanno inoltre forniti orientamenti sulla necessità di monitorare l’assunzione di acqua successivamente alla somministrazione; nel caso in cui si osservi un’assunzione di acqua insufficiente, è opportuno chiedere il consulto di un veterinario.

    5.

    In via facoltativa è possibile fornire orientamenti sulla quantità di acqua (in litri) da fornire insieme agli elettroliti somministrati tramite mangime o siringa.

    69

    Supporto al metabolismo energetico e alla funzione muscolare in caso di rabdomiolisi.

    Amido e zucchero in misura non superiore al 20 % dell’energia disponibile.

    Grassi grezzi in misura superiore al 20 % dell’energia disponibile.

    Minimo 350 UI/kg di vitamina E/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

    Equini.

    Amido.

    Zucchero

    Grassi grezzi.

    Vitamina E (totale).

    Inizialmente per un minimo di tre mesi.

    1.

    Sono forniti orientamenti sulle situazioni nelle quali l’uso di questo mangime è idoneo.

    2.

    Le istruzioni per un uso corretto contengono orientamenti sull’equilibrio della razione giornaliera e sull’appropriata dose giornaliera.

    3.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso».

    70

    Compensazione di affezioni digestive croniche dell’intestino crasso.

    Tenore di amido da apportare < 1 g/kg di peso corporeo/pasto (< 0,5 g/kg di peso corporeo/pasto in caso di diarrea).

    Cereali trasformati mediante trattamento idrotermico, ad esempio estrusione, micronizzazione, espansione o fioccatura per migliorare la digestione dell’amido nell’intestino tenue.

    Apporto supplementare di vitamine idrosolubili e livelli adeguati di minerali/elettroliti.

    Apporto supplementare di olio in assenza di diarrea.

    Equini.

    Amido.

    Grassi grezzi.

    A lungo termine o fino alla risoluzione del problema.

    1.

    Sono forniti orientamenti

    sulle situazioni specifiche nelle quali l’uso del mangime è idoneo, in particolare se il prodotto è destinato o meno ad essere utilizzato in animali affetti da diarrea;

    sulle dimensioni dei pasti e sulla dose di foraggio.

    2.

    Le istruzioni per un uso corretto fanno riferimento, a seconda del tenore di olio, al potenziale uso graduale e suggeriscono di monitorare la diarrea.

    3.

    Indicare nell’etichettatura il trattamento utilizzato per i cereali.

    71

    Compensazione di insufficienza cronica della funzione dell’intestino tenue.

    Fibre altamente digeribili.

    Fonti di proteine di alta qualità e lisina > 4,3 % di proteine grezze.

    Zuccheri totali e amidi in misura massima pari a 0,5 g/kg di peso corporeo/pasto.

    Cereali trasformati mediante trattamento idrotermico, ad esempio estrusione, micronizzazione, espansione o fioccatura per migliorare la digestione pre-cecale.

    Equini.

    Mangimi altamente digeribili, compreso il loro eventuale trattamento.

    Zuccheri totali e amido.

    Fonti di proteine.

    A lungo termine o fino alla risoluzione del problema.

    1.

    Sono forniti orientamenti

    sulle situazioni specifiche nelle quali l’uso del mangime è idoneo;

    sulle dimensioni dei pasti e la dose di foraggio.

    2.

    Le istruzioni per un uso corretto fanno riferimento, a seconda del tenore di olio, al potenziale uso graduale e suggeriscono di monitorare la diarrea.

    72

    Stabilizzazione della digestione fisiologica.

    Additivi per mangimi del gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale» di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 o, in attesa che sia espletata la procedura di ri-autorizzazione di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003, additivi per mangimi del gruppo «microrganismi».

    Specie animali per le quali lo stabilizzatore della flora intestinale o il micro-organismo è autorizzato.

    Nome e quantità aggiunta di stabilizzatore della flora intestinale e del micro-organismo.

    Fino a quattro settimane.

    1.

    Nell’etichettatura indicare quanto segue:

    «In caso di rischio di disturbi digestivi, nei periodi nei quali tali disturbi sono presenti o nei periodi di convalescenza successivi».

    2.

    Le istruzioni per un uso corretto dei mangimi fanno sì che sia rispettato il tenore massimo previsto per legge dello stabilizzatore della flora intestinale o del micro-organismo per i mangimi completi.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

    (2)  Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).

    (GP1)  Per il controllo delle indicazioni quantitative si applicano le tolleranze stabilite nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009.

    (GP2)  Le presenti dichiarazioni nell’etichettatura si applicano in aggiunta alle prescrizioni generali in materia di etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 767/2009.

    (3)  Ove opportuno, il produttore può raccomandare l’uso anche in caso di insufficienza renale temporanea.

    (4)  Sulla base di una dieta con una densità energetica della sostanza secca pari a 4 000 kcal di energia metabolizzabile/kg calcolato utilizzando l’equazione contenuta negli orientamenti nutrizionali di FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). I valori sono oggetto di adeguamento se la densità energetica si discosta dalle 4 000 kcal di energia metabolizzabile/kg.

    (5)  Se il mangime è raccomandato per l’insufficienza renale temporanea, il periodo di impiego raccomandato è da due a quattro settimane.

    (6)  Nel caso di mangimi per una intolleranza specifica, quest’ultima può essere indicata al posto di «ingredienti e sostanze nutritive».

    (7)  Per i gatti è possibile aggiungere un riferimento a «Lipidosi epatica felina».

    (8)  Per i gatti è possibile aggiungere «Malattia dell’apparato urinario inferiore dei felini» o «Sindrome urologica felina, FUS».

    (9)  Proprietà di sottosaturazione: l’urina è associata a proprietà di dissoluzione di cristalli e calcoli e/o a proprietà di prevenzione della precipitazione e della crescita di cristalli.

    (10)  PH urinario ≤ 6,5.

    (11)  Proprietà di metastabilizzazione: l’urina è associata a proprietà di prevenzione della precipitazione di cristalli.

    (12)  È possibile aggiungere «Insufficienza pancreatica esocrina».

    (13)  Le raccomandazioni minime di cui agli orientamenti nutrizionali di FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html) per tutti gli acidi grassi essenziali sono soddisfatte nella razione giornaliera.

    (14)  Sulla base di una dieta con una densità energetica della sostanza secca pari a 3 500 kcal di energia metabolizzabile/kg calcolato utilizzando l’equazione contenuta negli orientamenti nutrizionali di FEDIAF

    (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). I valori sono oggetto di adeguamento se la densità energetica si discosta dalle 3 500 kcal di energia metabolizzabile/kg.

    (15)  Energia metabolizzabile/kg calcolata utilizzando l’equazione contenuta negli orientamenti nutrizionali di FEDIAF Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs (2019).

    (16)  FEDIAF (2019), Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs.

    (17)  Nel caso di mangimi per vacche da latte: «al massimo due mesi dall’inizio della lattazione».

    (18)  Indicare la categoria di ruminanti in questione.

    (19)  DCAD (mEq/kg di sostanza secca) = (Na + K) - (Cl + S).

    (20)  Il termine «chetosi» può essere sostituito da «acetonemia» e il responsabile dell’etichettatura può raccomandare l’uso anche per il ristabilimento dalla chetosi.

    (21)  Calcolato con metodo basato sulla differenza di ioni forti (valore SID): la SID (Strong Ion Difference - differenza di ioni forti) indica la differenza tra la somma delle concentrazioni di cationi forti e la somma delle concentrazioni di anioni forti; [SID] = [mmol Na+/l] + [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg++/l] – [mmol Cl-/l] – [mmol altri anioni forti/l].


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