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Document 32020R0239
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/239 of 20 February 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 901/2014 with regard to the adaptation of the templates for type-approval procedures for two- or three-wheel vehicles and quadricycles to the environmental steps Euro 5 and Euro 5+ requirements (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/239 della Commissione del 20 febbraio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 per quanto riguarda l’adeguamento dei modelli per le procedure di omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli alle prescrizioni delle norme ambientali Euro 5 e Euro 5+ (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/239 della Commissione del 20 febbraio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 per quanto riguarda l’adeguamento dei modelli per le procedure di omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli alle prescrizioni delle norme ambientali Euro 5 e Euro 5+ (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/863
GU L 48 del 21.2.2020, p. 6–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32014R0901 | aggiunta | allegato I parte B punto 1 PT 1.4 | 12/03/2020 | |
Modifies | 32014R0901 | aggiunta | allegato I parte B punto 2.8 PT 7.6.3.5 | 12/03/2020 | |
Modifies | 32014R0901 | aggiunta | allegato VII punto 5 tabella 1 TEXT | 12/03/2020 | |
Modifies | 32014R0901 | aggiunta | allegato VIII punto 2.2.1.6.3.3.2 tabella 5-7 TEXT | 12/03/2020 | |
Modifies | 32014R0901 | aggiunta | articolo 12a | 12/03/2020 | |
Modifies | 32014R0901 | sostituzione | allegato I appendice 3 punto 4.0.1 | 12/03/2020 | |
Modifies | 32014R0901 | sostituzione | allegato I appendice 6 punto 4.0.1 | 12/03/2020 | |
Modifies | 32014R0901 | sostituzione | allegato I appendice 7 punto 4.0.1 | 12/03/2020 | |
Modifies | 32014R0901 | sostituzione | allegato I appendice 8 punto 4.0.1 | 12/03/2020 | |
Modifies | 32014R0901 | sostituzione | allegato I parte B punto 2.8 PT 4.0.1 | 12/03/2020 | |
Modifies | 32014R0901 | sostituzione | allegato IV appendice 1 sezione 2 PT 4.0.1 | 12/03/2020 | |
Modifies | 32014R0901 | sostituzione | allegato VII punto 5 tabella 1 TEXT | 12/03/2020 | |
Modifies | 32014R0901 | sostituzione | allegato VIII punto 2.2.1.1.2 | 12/03/2020 | |
Modifies | 32014R0901 | sostituzione | allegato VIII punto 2.2.1.6.3.3.2 tabella 5-7 TEXT | 12/03/2020 | |
Modifies | 32014R0901 | sostituzione | allegato VIII punto 2.2.1.9.3 tabella 5-11 TEXT | 12/03/2020 | |
Modifies | 32014R0901 | sostituzione | allegato VIII punto 2.2.1.9.3 titolo | 12/03/2020 | |
Modifies | 32014R0901 | sostituzione | allegato VIII punto 2.2.1.9.4 tabella 5-12 TEXT | 12/03/2020 | |
Modifies | 32014R0901 | sostituzione | allegato VIII punto 2.2.1.9.4 titolo | 12/03/2020 |
21.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 48/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/239 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 per quanto riguarda l’adeguamento dei modelli per le procedure di omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli alle prescrizioni delle norme ambientali Euro 5 e Euro 5+
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 4, l’articolo 29, paragrafo 4, l’articolo 32, paragrafo 1, e l’articolo 38, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
In base alle prescrizioni introdotte dal regolamento (UE) 2019/129 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) riguardo all’applicazione della norma ambientale Euro 5 per i veicoli della categoria L, alcune sottocategorie di veicoli dovranno soddisfare prescrizioni tecniche ulteriori a partire da determinate date. Altre sottocategorie sono esentate o sono tenute a soddisfare le prescrizioni in un secondo momento rispetto a quanto stabilito in origine dal regolamento (UE) n. 168/2013. |
(2) |
È necessario adeguare i modelli amministrativi per l’omologazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione (3) alla luce delle modifiche intervenute con il regolamento (UE) 2019/129 per facilitare il processo di omologazione e per consentire alle autorità nazionali di verificare la conformità alle prescrizioni delle norme ambientali Euro 5 e Euro 5+ applicabili a partire da una determinata data. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 901/2014 è così modificato:
1) |
è inserito il seguente articolo 12 bis: «Articolo 12 bis: Disposizioni transitorie 1. Fino al 30 giugno 2020 le autorità nazionali continuano a rilasciare omologazioni per tipi di motore in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile alla data dell’11 marzo 2020. 2. Fino al 31 dicembre 2020 gli Stati membri autorizzano l’immissione sul mercato, l’immatricolazione e l’entrata in circolazione di veicoli basati sui tipi omologati in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile alla data dell’11 marzo 2020.»; |
2) |
gli allegati I, IV, VII e VIII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.
(2) Regolamento (UE) 2019/129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda l'applicazione della norma Euro 5 per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 106).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 249 del 22.8.2014, pag. 1).
ALLEGATO
1)
L’allegato I è così modificato:
a) |
la parte B è così modificata:
|
b) |
nell’appendice 3, il punto 4.0.1. dei dati della scheda tecnica è sostituito dal seguente:
|
c) |
nell’appendice 6, il punto 4.0.1. dei dati della scheda tecnica è sostituito dal seguente:
|
d) |
nell’appendice 7, il punto 4.0.1. dei dati della scheda tecnica è sostituito dal seguente:
|
e) |
nell’appendice 8, il punto 4.0.1. dei dati della scheda tecnica è sostituito dal seguente:
|
2)
nell’appendice 1, sezione 2, dell’allegato IV, il punto 4.0.1. è sostituito dal seguente:
«4.0.1. |
Norma ambientale: Euro (3/4/5/5+) (1)»; |
3)
all’allegato VII, punto 5, la tabella 1 è così modificata:
a) |
dopo la riga «Sistema: emissioni del motore (norma Euro 5)» è inserita la seguente riga:
|
b) |
le righe relative a «Sistema: diagnosi ambientale di bordo (on-board diagnostic — OBD, fase I: punti da 1.8.1. a 1.8.2. dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 168/2013)» e «Sistema: diagnosi ambientale di bordo (on-board diagnostic — OBD, fase II: punto 1.8.3. dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 168/2013)» sono sostituite dalle seguenti:
|
c) |
dopo la riga «Sistema: diagnosi ambientale di bordo (on-board diagnostic — OBD, fase II: punto 1.8.3. dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 168/2013)» sono inserite le seguenti righe:
|
4)
l’allegato VIII è così modificato:
a) |
il punto 2.2.1.1.2. è sostituito dal seguente:
|
b) |
il punto 2.2.1.9.3. è così modificato:
|
c) |
al punto 2.2.1.6.3.3.2., la tabella 5-7 è così modificata:
|
d) |
il punto 2.2.1.9.4. è così modificato:
|