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Document 32020R0024

    Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/24 della Commissione del 13 gennaio 2020 che autorizza l’ampliamento dell’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) quale nuovo alimento e la modifica delle condizioni d’uso e dei requisiti specifici di etichettatura dei semi di chia (Salvia hispanica) a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/19

    GU L 8 del 14.1.2020, p. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/24/oj

    14.1.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 8/12


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/24 DELLA COMMISSIONE

    del 13 gennaio 2020

    che autorizza l’ampliamento dell’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) quale nuovo alimento e la modifica delle condizioni d’uso e dei requisiti specifici di etichettatura dei semi di chia (Salvia hispanica) a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possano essere immessi sul mercato dell’Unione.

    (2)

    A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

    (3)

    A norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione deve presentare una proposta di atto di esecuzione che autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione di un nuovo alimento e aggiorna l’elenco dell’Unione.

    (4)

    La decisione 2009/827/CE della Commissione (3) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, l’immissione sul mercato dell’Unione dei semi di chia (Salvia hispanica) quale nuovo alimento da utilizzare nei prodotti di panetteria.

    (5)

    La decisione di esecuzione 2013/50/UE della Commissione (4) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, un ampliamento dell’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) quale nuovo alimento da utilizzare nelle seguenti ulteriori categorie di prodotti alimentari: prodotti da forno, cereali da prima colazione, frutta, noci e miscele di semi, e semi di chia preconfezionati.

    (6)

    Il 18 settembre 2015 l’autorità competente dell’Irlanda ha rilasciato una lettera di autorizzazione (5), in conformità al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), per un ampliamento dell’uso del nuovo alimento semi di chia (Salvia hispanica) da utilizzare in ulteriori categorie di prodotti alimentari, cioè nei succhi di frutta e nelle bevande miscelate a base di frutta/verdura.

    (7)

    Il 17 ottobre 2017 l’autorità competente dell’Austria ha rilasciato una lettera di autorizzazione (7), in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, per un ampliamento dell’uso del nuovo alimento semi di chia (Salvia hispanica) da utilizzare in un’ulteriore categoria di prodotti alimentari, cioè nelle creme di frutta da spalmare.

    (8)

    Il 2 novembre 2017 l’autorità competente della Spagna ha rilasciato una lettera di autorizzazione (8), in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, per un ampliamento dell’uso del nuovo alimento semi di chia (Salvia hispanica) da utilizzare in ulteriori categorie di prodotti alimentari, cioè nei pasti pronti sterilizzati a base di cereali, pseudocereali e/o legumi secchi.

    (9)

    La decisione di esecuzione (UE) 2017/2354 della Commissione (9) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, un ampliamento dell’uso del nuovo alimento semi di chia (Salvia hispanica) da utilizzare in un’ulteriore categoria di prodotti alimentari, cioè negli yogurt.

    (10)

    Il 13 aprile 2017 la società Zentis GmbH & Co. KG ha presentato all’autorità competente della Germania, in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, una domanda di modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento semi di chia (Salvia hispanica). In tale domanda ha chiesto l’ampliamento dell’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in ulteriori categorie di prodotti alimentari, cioè nei dessert alla frutta, nella frutta mista con latte di cocco in vasetti a doppio comparto, nei preparati di frutta da utilizzare come strato inferiore per prodotti lattiero-caseari e nei preparati di frutta da mescolare con prodotti lattiero-caseari, e l’aumento del livello massimo d’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in una categoria di prodotti alimentari già autorizzata, cioè nelle creme di frutta da spalmare.

    (11)

    Il 12 settembre 2017 la società Sanchis Mira SA ha presentato all’autorità competente della Spagna, in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, una domanda di ampliamento dell’uso del nuovo alimento semi di chia (Salvia hispanica) nel cioccolato. Il 25 settembre 2017 l’autorità competente della Spagna ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale, in cui ha concluso che l’ampliamento dell’uso e il livello massimo proposto per l’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) rispettano i criteri per i nuovi alimenti stabiliti all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

    (12)

    Il 17 ottobre 2017 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. Uno Stato membro ha sollevato obiezioni, mettendo in discussione la sicurezza generale del nuovo alimento alla luce della valutazione effettuata nel 2009 dal gruppo di esperti scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») (10) a causa della crescente assunzione alimentare di semi di chia (Salvia hispanica) dovuta all’aumento del numero degli usi autorizzati. Lo Stato membro che ha presentato l’obiezione ha sottolineato che anche se singoli usi, compreso l’uso proposto nel cioccolato al 3 %, possono essere sicuri, occorre valutare l’assunzione alimentare complessiva attraverso tutti gli usi autorizzati dal 2009 in poi, compresa l’attuale domanda di ampliamento dell’uso, e rivedere, se necessario, la valutazione della sicurezza effettuata dal gruppo di esperti scientifici nel 2009.

    (13)

    A norma dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell’Unione di un nuovo alimento, presentata a uno Stato membro in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non è stata presa alcuna decisione definitiva entro il 1o gennaio 2018, è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283.

    (14)

    Le domande di ampliamento dell’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) sono state presentate agli Stati membri in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, ma esse soddisfano anche le prescrizioni stabilite nel regolamento (UE) 2015/2283.

    (15)

    Il 2 febbraio 2018 la società Parry’s Pots Limited (PPL) ha presentato alla Commissione una domanda di modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento semi di chia (Salvia hispanica) ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. In tale domanda ha chiesto l’aumento del livello massimo d’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in una categoria di prodotti alimentari già autorizzata, cioè nelle creme di frutta da spalmare.

    (16)

    Il 12 giugno 2018 la società Naturkost Übelhör GmbH & Co. KG ha presentato alla Commissione una domanda di modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento semi di chia (Salvia hispanica) ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. In tale domanda ha chiesto l’ampliamento dell’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in ulteriori categorie di prodotti alimentari, cioè nel cioccolato e nei prodotti di cioccolato.

    (17)

    Il 15 giugno 2018 la società Majami Sp.zo.o.Sp.k. ha presentato alla Commissione una domanda di modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento semi di chia (Salvia hispanica) ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. In tale domanda ha chiesto l’ampliamento dell’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in una ulteriore categoria di prodotti alimentari, cioè nei dolciumi.

    (18)

    Il 16 luglio 2018 la società The Chia Co ha presentato alla Commissione una domanda di modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento semi di chia (Salvia hispanica) ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. In tale domanda ha chiesto l’ampliamento dell’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) nelle seguenti ulteriori categorie di prodotti alimentari: dolciumi, escluse le gomme da masticare, prodotti lattiero-caseari e prodotti sostitutivi, ghiacci alimentari, prodotti ortofrutticoli, cereali e prodotti a base di cereali, prodotti da forno, erbe aromatiche, spezie, condimenti, zuppe, minestre e brodi, salse, insalate e pasta da spalmare a base di aromi e prodotti proteici, sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, alimenti recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, bevande analcoliche, salatini e snack pronti al consumo e dessert.

    (19)

    Il 3 agosto 2018 la società Materne SAS ha presentato alla Commissione una domanda di modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento semi di chia (Salvia hispanica) ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. In tale domanda ha chiesto l’ampliamento dell’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in ulteriori categorie di prodotti alimentari, cioè nelle composte di frutta e/o di verdura e/o con cereali.

    (20)

    Il 9 gennaio 2019 la società RFH Produktion AB ha presentato alla Commissione una domanda di modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento semi di chia (Salvia hispanica) ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. In tale domanda ha chiesto l’ampliamento dell’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in una ulteriore categoria di prodotti alimentari, cioè nei budini.

    (21)

    In conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283 e alla luce del numero crescente di domande di autorizzazione di una serie di usi ampliati dei semi di chia (Salvia hispanica), dei nuovi usi autorizzati negli ultimi anni e del conseguente aumento potenziale dell’assunzione alimentare dei semi di chia (Salvia hispanica), il 16 luglio 2018 la Commissione ha consultato l’Autorità, chiedendole di effettuare una valutazione dell’esposizione alimentare globale per tutti i potenziali ampliamenti dell’uso di semi di chia (Salvia hispanica) quale nuovo alimento.

    (22)

    Il 14 marzo 2019 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dei semi di chia (Salvia hispanica L.) quale nuovo alimento per usi ampliati a norma del regolamento (UE) 2015/2283 (11). Tale parere è in linea con le prescrizioni dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

    (23)

    In tale parere l’Autorità ha concluso, in risposta alla richiesta della Commissione di una valutazione generale della sicurezza senza limitazioni o precauzioni riguardanti i livelli d’uso, che l’uso di semi di chia (Salvia hispanica) negli alimenti che non richiedono un trattamento termico a una temperatura pari o superiore a 120 °C nella fase di fabbricazione, trasformazione o preparazione, tra cui il cioccolato, le creme di frutta da spalmare, i dessert alla frutta, la frutta mista con latte di cocco in vasetti a doppio comparto, i preparati di frutta da utilizzare come strato inferiore per prodotti lattiero-caseari, i preparati di frutta da mescolare con prodotti lattiero-caseari, i dolciumi (esclusa la gomma da masticare), i prodotti lattiero-caseari e i prodotti sostitutivi, i ghiacci alimentari, i prodotti ortofrutticoli, le bevande analcoliche e le composte di frutta e/o verdura e/o con cereali, è sicuro senza specifiche limitazioni e precauzioni riguardanti i livelli d’uso. Tale parere scientifico fornisce quindi motivi sufficienti per stabilire che gli usi sopraindicati dei semi di chia (Salvia hispanica) sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. È pertanto opportuno che le condizioni d’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) figuranti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati siano modificate introducendo tutte le suddette categorie di prodotti alimentari e sopprimendo la fissazione di livelli massimi e il corrispondente requisito specifico di etichettatura relativo all’assunzione massima giornaliera. Inoltre, sebbene l’uso di semi di chia (Salvia hispanica) nei budini non sia esplicitamente compreso nella valutazione dell’Autorità, il parere fornisce motivi sufficienti per autorizzare anche l’ampliamento dell’uso di semi di chia (Salvia hispanica) nei budini che non richiedono un trattamento termico a una temperatura pari o superiore a 120 °C nella fase di fabbricazione, trasformazione o preparazione. I budini vanni intesi come una sottocategoria dei prodotti comunemente noti come dessert, che sono generalmente di sapore aromatizzato e dolce.

    (24)

    Nello stesso parere l’Autorità ha preso in considerazione uno studio, estratto da essa stessa dalla letteratura scientifica pubblicamente accessibile e che non faceva parte degli elementi di prova presentati dai richiedenti a sostegno delle proposte di ampliamento dell’uso di semi di chia (Salvia hispanica), che indicava la possibile formazione di acrilammide quando i semi di chia (Salvia hispanica) vengono utilizzati in alimenti che richiedono un trattamento termico a una temperatura pari o superiore a 120 °C nella fase di fabbricazione, trasformazione o preparazione.

    (25)

    In tale parere l’Autorità ha affermato che sono necessarie informazioni aggiuntive fornite dai richiedenti e/o di pubblico dominio per valutare la possibilità di una formazione di acrilammide quando gli alimenti contenenti semi di chia (Salvia hispanica) sono sottoposti a un trattamento termico a una temperatura pari o superiore a 120 °C. In conformità all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2283 l’Autorità ha chiesto al richiedente interessato informazioni aggiuntive riguardo alla possibile formazione di contaminanti derivanti dal processo produttivo che possono formarsi durante la trasformazione e la fabbricazione di un alimento (a livello del fabbricante) e/o quando un alimento con aggiunta di semi di chia (Salvia hispanica) è sottoposto a cottura (trattamento termico a livello del consumatore). Il periodo fissato per la fornitura di informazioni aggiuntive termina nel marzo 2020. In assenza di tali informazioni nelle domande presentate, l’Autorità ha rinviato la valutazione di detti ampliamenti dell’uso di semi di chia (Salvia hispanica) negli alimenti che richiedono un trattamento termico a una temperatura pari o superiore a 120 °C nella fase di fabbricazione, trasformazione o preparazione (prodotti da forno, cereali e prodotti a base di cereali, erbe aromatiche, spezie, condimenti, zuppe, minestre e brodi, salse, insalate e pasta da spalmare a base di aromi e prodotti proteici, sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), alimenti recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione (13), salatini e snack pronti al consumo e dessert) a quando saranno disponibili informazioni aggiuntive. Di conseguenza la Commissione non dispone, in questa fase, del parere dell’Autorità necessario a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2015/2283 per l’approvazione dell’ampliamento degli usi che comportano il trattamento dei semi di chia (Salvia hispanica) a una temperatura pari o superiore a 120 °C. Pertanto, un’ulteriore decisione relativa a tali usi sarà adottata dopo la pubblicazione del parere pertinente dell’Autorità.

    (26)

    Nel suo parere l’Autorità ha indicato anche due segnalazioni di casi riportate nella letteratura scientifica disponibile che collegavano il consumo di semi di chia (Salvia hispanica) a reazioni allergiche e ha concluso, in base di tali elementi di prova, che il consumo di semi di chia (Salvia hispanica) può dar luogo a reazioni allergiche. In considerazione del fatto che finora sono stati segnalati soltanto questi due casi di allergia e visti il forte consumo di semi di chia (Salvia hispanica) e la loro presenza pluriennale sul mercato dell’Unione e quello globale, la Commissione ritiene che non sia opportuno inserire requisiti specifici di etichettatura riguardanti possibili reazioni allergiche in caso di consumo di semi di chia (Salvia hispanica) nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, finché l’Autorità non avrà ottenuto e valutato ulteriori prove scientifiche del potenziale allergenico dei semi di chia (Salvia hispanica).

    (27)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   La voce figurante nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, quale previsto all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283 e incluso nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, relativa al nuovo alimento semi di chia (Salvia hispanica) è modificata come specificato nell’allegato del presente regolamento.

    2.   La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti di etichettatura indicati nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

    (3)  Decisione 2009/827/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che autorizza l’immissione sul mercato dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 dell’11.11.2009, pag. 14).

    (4)  Decisione di esecuzione 2013/50/UE della Commissione, del 22 gennaio 2013, che autorizza un ampliamento dell’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 24.1.2013, pag. 34).

    (5)  Lettera del 18 settembre 2015 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_authorisation_2015_auth-letter_chia-seeds-2_en.pdf).

    (6)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

    (7)  Lettera del 17 ottobre 2017 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_authorisation_2017_auth-letter_chia-seeds_en.pdf).

    (8)  Lettera del 2 novembre 2017 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_authorisation_2017_auth-letter_chia-seeds-ext-steri_en.pdf).

    (9)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/2354 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che autorizza un ampliamento dell’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 16.12.2017, pag. 49).

    (10)  EFSA Journal 2009; 7(4):996.

    (11)  EFSA Journal 2019;17(4):5657, «Safety of chia seeds (Salvia hispanica L.) as a novel food for extended uses pursuant to Regulation (EU) 2015/2283».

    (12)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).

    (13)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l’informazione dei consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 5).


    ALLEGATO

    Nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce relativa ai «Semi di chia (Salvia hispanica)» è sostituita dalla seguente:

    Nuovo alimento autorizzato

    Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

    Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

    Altri requisiti

    «Semi di chia (Salvia hispanica)

    Categoria dell’alimento specificato

    Livelli massimi

    La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “Semi di chia (Salvia hispanica)”».

     

    Prodotti di panetteria

    5 % (semi di chia interi o macinati)

    Prodotti da forno

    10 % di semi di chia interi

    Cereali da prima colazione

    10 % di semi di chia interi

    Pasti pronti sterilizzati a base di cereali, pseudocereali e/o legumi secchi

    5 % di semi di chia interi

    Frutta, noci e miscele di semi

     

    Semi di chia preconfezionati

     

    Dolciumi (compresi il cioccolato e i prodotti di cioccolato), escluse le gomme da masticare

     

    Prodotti lattiero-caseari (compresi gli yogurt) e prodotti sostitutivi

     

    Ghiacci alimentari

     

    Prodotti ortofrutticoli (compresi creme di frutta da spalmare, composte con/senza cereali, preparati di frutta da utilizzare come strato inferiore per prodotti lattiero-caseari o da mescolare con tali prodotti, dessert alla frutta, frutta mista con latte di cocco in vasetti a doppio comparto)

     

    Bevande analcoliche (compresi succhi di frutta e bevande miscelate a base di frutta/verdura)

     

     

    Budini che non richiedono un trattamento termico a una temperatura pari o superiore a 120 °C nella fase di fabbricazione, trasformazione o preparazione

     

     

     


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