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Document 32020D2253

    Decisione (Euratom) 2020/2253 del Consiglio del 29 dicembre 2020 che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare e la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

    GU L 444 del 31.12.2020, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2253/oj

    31.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 444/11


    DECISIONE (Euratom) 2020/2253 DEL CONSIGLIO

    del 29 dicembre 2020

    che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare e la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

    vista la raccomandazione della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 25 febbraio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito per un nuovo accordo di partenariato. Tali negoziati sono sfociati in un accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi e la cooperazione"), in un accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ("accordo sulla sicurezza delle informazioni") e in un accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare ("accordo sull'energia nucleare") ("accordi").

    (2)

    L'accordo sugli scambi e la cooperazione contempla materie di competenza della Comunità europea dell'energia atomica ("Comunità"), ossia l'associazione al programma di ricerca e formazione dell'Euratom e all'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, che è disciplinata dalla parte quinta dell'accordo sugli scambi e la cooperazione (Partecipazione ai programmi dell'Unione, sana gestione finanziaria e disposizioni finanziarie). L'accordo sugli scambi e la cooperazione dovrebbe pertanto essere concluso a nome della Comunità per le materie che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom"). La firma e la conclusione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione a nome dell'Unione sono oggetto di una procedura distinta.

    (3)

    Fermo restando il rispetto delle condizioni e delle procedure di cui agli articoli 29 e 103 del trattato Euratom, si ricorda che gli Stati membri della Comunità possono concludere con il Regno Unito progetti di accordi bilaterali che riguardano l'ambito coperto dal trattato Euratom, compresi accordi per lo scambio di informazioni scientifiche o industriali nel settore nucleare.

    (4)

    In considerazione della situazione eccezionale del Regno Unito in relazione all'Unione e alla Comunità e dell'urgenza della situazione, con il periodo di transizione che si concluderà il 31 dicembre 2020, per le materie che ricadono nel trattato Euratom, è opportuno firmare l'accordo sugli scambi e la cooperazione e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. Per gli stessi motivi, è opportuno firmare l'accordo sull'energia nucleare e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore e sia ultimata la revisione giuridico-linguistica finale e le parti dichiarino facenti fede e definitive le versioni linguistiche risultanti dalla revisione finale.

    (5)

    Dal momento che i negoziati sugli accordi sono stati portati a termine in una fase molto tardiva, solo sette giorni prima della fine del periodo di transizione, non è stato possibile procedere alla revisione giuridico-linguistica finale dei testi degli accordi prima della firma. Pertanto, subito dopo la firma degli accordi, le parti dovrebbero procedere alla revisione giuridico-linguistica finale dei testi degli accordi in tutte le 24 lingue facenti fede. Detta revisione giuridico-linguistica dovrebbe essere ultimata in tempo utile. Le parti dovrebbero quindi, mediante scambio di note diplomatiche, dichiarare facenti fede e definitivi i testi riveduti degli accordi in tutte le lingue di cui sopra. Tali testi riveduti dovrebbero sostituire ab initio le versioni firmate degli accordi.

    (6)

    È opportuno approvare la conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo sull'energia nucleare.

    (7)

    È opportuno approvare la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, e per le materie che ricadono nel trattato Euratom, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   È approvata la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare, fatte salve le condizioni indicate all'articolo 2.

    2.   È approvata la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, comprese le relative disposizioni sull'applicazione a titolo provvisorio, per le materie che ricadono nel trattato Euratom, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 3.

    3.   Il testo dell'accordo di cui al paragrafo 1 è accluso alla presente decisione.

    Il testo dell'accordo di cui al paragrafo 2 è accluso alla decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio (1).

    Articolo 2

    1.   Prima della sua conclusione e purché vi sia reciprocità, l'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è firmato e si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2021, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore e le procedure di cui paragrafo 2.

    2.   Le versioni dell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono oggetto di revisione giuridico-linguistica finale.

    Le versioni linguistiche risultanti dalla revisione giuridico-linguistica di cui al primo comma sono dichiarate facenti fede e definitive mediante scambio di note diplomatiche con il Regno Unito.

    I testi facenti fede e definitivi di cui al secondo comma sostituiscono ab initio le versioni firmate dell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

    3.   L'applicazione a titolo provvisorio di cui al paragrafo 1 è concordata mediante scambio di lettere tra la Comunità e il governo del Regno Unito. I testi di tali lettere sono acclusi alla presente decisione.

    Articolo 3

    1.   Prima della sua conclusione e purché vi sia reciprocità, per le materie che ricadono nel trattato Euratom, l'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è firmato e si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2021, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

    2.   La notifica al Regno Unito a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della decisione (UE) 2020/2252, concernente l'espletamento degli obblighi e adempimenti interni dell'Unione necessari per l'applicazione a titolo provvisorio, è effettuata dal presidente del Consiglio a condizione che, prima della data di cui al paragrafo 1, il Regno Unito abbia notificato all'Unione l'avvenuto espletamento dei propri obblighi e adempimenti interni necessari per l'applicazione a titolo provvisorio.

    3.   Le versioni dell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono oggetto di revisione giuridico-linguistica finale.

    Le versioni linguistiche risultanti dalla revisione giuridico-linguistica di cui al primo comma sono dichiarate facenti fede e definitive mediante scambio di note diplomatiche con il Regno Unito.

    I testi facenti fede e definitivi di cui al secondo comma sostituiscono ab initio le versioni firmate dell'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2020

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. ROTH


    (1)  Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 2).


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