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Document 32020D2212

    Decisione di esecuzione (UE) 2020/2212 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE del Regno Unito e della dipendenza della Corona di Jersey [notificata con il numero C(2020) 9453] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/9543

    GU L 438 del 28.12.2020, p. 44–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2212/oj

    28.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 438/44


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2212 DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 2020

    che modifica l’allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE del Regno Unito e della dipendenza della Corona di Jersey

    [notificata con il numero C(2020) 9453]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni siano classificati in base alla loro qualifica sanitaria relativa all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.

    (2)

    A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001, qualora l’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) abbia inserito un paese richiedente in una delle tre categorie relative alla BSE, può essere deciso un riesame della classificazione relativa alla BSE a livello di Unione.

    (3)

    L’allegato, punti A, B e C, della decisione 2007/453/CE della Commissione (2) reca un elenco con la qualifica sanitaria dei paesi o delle regioni in relazione al rischio di BSE. I paesi e le regioni che figurano al punto A di tale allegato sono considerati come aventi un rischio trascurabile di BSE, quelli che figurano al punto B sono considerati come aventi un rischio controllato di BSE, mentre il punto C dello stesso allegato dispone che i paesi o le regioni che non figurano ai punti A o B debbano essere considerati come aventi un rischio indeterminato di BSE.

    (4)

    Attualmente l’Irlanda del Nord e la Scozia rientrano nel punto A dell’allegato della decisione 2007/453/CE come regioni con un rischio trascurabile di BSE mentre il Regno Unito, ad eccezione delle regioni Irlanda del Nord e della Scozia, rientra attualmente nel punto B di tale allegato come paese con un rischio controllato.

    (5)

    Il 28 maggio 2019 l’assemblea mondiale dei delegati dell’OIE ha adottato, durante la sessione generale, la risoluzione n. 19 relativa al riconoscimento del livello di rischio dei membri riguardo all’encefalopatia spongiforme bovina (Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Members(3), in vista della sua entrata in vigore il 31 maggio 2019. Tale risoluzione ha riconosciuto la Scozia come una regione con un rischio controllato di BSE. Dopo un riesame della situazione a livello di Unione a seguito di tale risoluzione dell’OIE, la Commissione ha concluso che la nuova qualifica sanitaria dell’OIE con riguardo alla BSE per quanto concerne la Scozia dovrebbe riflettersi nella decisione 2007/453/CE.

    (6)

    Il 29 maggio 2020 l’assemblea mondiale dei delegati dell’OIE ha adottato la risoluzione n. 11 (4) che riconosce Jersey come una regione con un rischio trascurabile di BSE, a norma del codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE. Dopo un riesame della situazione a livello di Unione a seguito di tale risoluzione dell’OIE, la Commissione ha concluso che la nuova qualifica sanitaria dell’OIE con riguardo alla BSE per quanto concerne Jersey dovrebbe riflettersi nella decisione 2007/453/CE.

    (7)

    Il Regno Unito ha presentato alla Commissione una domanda di qualifica sanitaria con riguardo alla BSE per il Regno Unito medesimo e per la dipendenza della Corona di Jersey. La domanda era corredata, per il Regno Unito e per la dipendenza della Corona di Jersey, delle pertinenti informazioni relative ai criteri e ai fattori di rischio potenziali di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 e stabilite all’allegato II, capitoli A e B, di detto regolamento. Tenendo conto delle informazioni fornite dal Regno Unito, tale paese terzo dovrebbe figurare nell’allegato, punto B, della decisione 2007/453/CE, mentre la dipendenza della Corona di Jersey dovrebbe figurare al punto A di tale allegato.

    (8)

    Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (CE) n. 999/2001 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. Al termine del periodo di transizione soltanto l’Irlanda del Nord dovrebbe perciò figurare come regione di uno Stato membro al punto B dell’allegato della decisione 2007/453/CE.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2007/453/CE.

    (10)

    Poiché il periodo di transizione previsto nell’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

    (11)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

    Per la Commissione

    Stella KYRIAKIDES

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    (2)  Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

    (3)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2019/A_R19_BSE_risk.pdf.

    (4)  https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/About_us/docs/pdf/Session/2020/A_RESO_2020.pdf.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    ELENCO DI PAESI O REGIONI

    A.   Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE

    Stati membri

    Belgio

    Bulgaria

    Cechia

    Danimarca

    Germania

    Estonia

    Spagna

    Croazia

    Italia

    Cipro

    Lettonia

    Lituania

    Lussemburgo

    Ungheria

    Malta

    Paesi Bassi

    Austria

    Polonia

    Portogallo

    Romania

    Slovenia

    Slovacchia

    Finlandia

    Svezia

    Regioni di Stati membri (*1)

    Irlanda del Nord

    Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)

    Islanda

    Liechtenstein

    Norvegia

    Svizzera

    Paesi terzi

    Argentina

    Australia

    Brasile

    Cile

    Colombia

    Costa Rica

    India

    Israele

    Giappone

    Jersey

    Namibia

    Nuova Zelanda

    Panama

    Paraguay

    Perù

    Serbia (*2)

    Singapore

    Stati Uniti

    Uruguay

    B.   Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE

    Stati membri

    Irlanda

    Grecia

    Francia

    Paesi terzi

    Canada

    Messico

    Nicaragua

    Corea del Sud

    Taiwan

    Regno Unito (esclusa l'Irlanda del Nord)

    C.   Paesi o regioni con un rischio indeterminato di BSE

    Paesi o regioni non elencati ai punti A o B.


    (*1)  Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

    (*2)  Come indicato all'articolo 135 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16).»


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