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Document 32020D2200

    Decisione di esecuzione (UE) 2020/2200 della Commissione del 17 dicembre 2020 che proroga i termini per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per talune iniziative dei cittadini europei ai sensi del regolamento (UE) 2020/1042 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 9226] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    C/2020/9226

    GU L 434 del 23.12.2020, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2200/oj

    23.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 434/56


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2200 DELLA COMMISSIONE

    del 17 dicembre 2020

    che proroga i termini per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per talune iniziative dei cittadini europei ai sensi del regolamento (UE) 2020/1042 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2020) 9226]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2020/1042 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che, in considerazione dell’epidemia di COVID-19 (1), stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei, e in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

    previa consultazione del comitato per l’iniziativa dei cittadini europei istituito dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2020/1042 stabilisce misure temporanee in relazione all’iniziativa dei cittadini europei per affrontare le sfide che organizzatori di iniziative dei cittadini, amministrazioni nazionali e istituzioni dell’Unione si sono trovati ad affrontare quando, a marzo 2020, l’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato che l’epidemia di COVID-19 era diventata una pandemia mondiale. Nei mesi successivi a tale annuncio, gli Stati membri hanno adottato misure restrittive al fine di contrastare la crisi sanitaria. La vita pubblica è di conseguenza entrata in una fase di stallo in quasi tutti gli Stati membri. Il regolamento ha pertanto prorogato taluni termini di cui al regolamento (UE) 2019/788.

    (2)

    Il regolamento (UE) 2020/1042 conferisce inoltre alla Commissione il potere di prorogare, in determinate circostanze, i periodi di raccolta di ulteriori tre mesi per le iniziative la cui fase di raccolta sia ancora in corso al momento di una nuova ondata di COVID-19. Le condizioni per un’ulteriore proroga sono simili a quelle che hanno portato alla proroga iniziale dopo la pandemia di COVID-19 nel marzo 2020, vale a dire che almeno un quarto degli Stati membri o un numero di Stati membri che rappresenta più del 35 % della popolazione dell’Unione, applichi misure in risposta alla pandemia di COVID-19 che ostacolano notevolmente la capacità degli organizzatori di raccogliere dichiarazioni di sostegno su carta e di informare il pubblico in merito alle loro iniziative in corso.

    (3)

    Dall’adozione del regolamento (UE) 2020/1042 nel luglio 2020, la Commissione segue da vicino la situazione negli Stati membri. Il notevole incremento dell’incidenza della COVID-19 in tutta l’Unione a ottobre 2020 ha causato un rafforzamento delle misure restrittive in un numero crescente di Stati membri. Le misure che limitano la libera circolazione dei cittadini nei diversi Stati membri al fine di arrestare o rallentare la trasmissione della COVID-19 sono aumentate notevolmente alla fine del mese di ottobre 2020.

    (4)

    In base alle informazioni di cui dispone, il 1o novembre 2020 la Commissione ha concluso che le condizioni per una ulteriore proroga dei periodi di raccolta erano soddisfatte. A tale data, quattro Stati membri hanno comunicato di aver applicato misure nazionali di confinamento, che vietano o sottopongono a sostanziali restrizioni la libera circolazione dei cittadini all’interno del loro territorio. Inoltre, nove Stati membri hanno comunicato che, pur non applicando misure nazionali di confinamento, applicano misure restrittive con effetti simili sulla vita pubblica in tutto il loro territorio o almeno in gran parte di esso. Tali misure inoltre incidono notevolmente sulla capacità degli organizzatori di raccogliere dichiarazioni di sostegno su carta e di informare il pubblico in merito alle loro iniziative in corso. Tali effetti negativi sono causati da una combinazione di misure restrittive, incluse misure locali di confinamento, limitazioni all’accessibilità degli spazi pubblici, la chiusura o l’apertura ridotta di negozi, ristoranti e bar, forti limitazioni al numero massimo di partecipati a incontri e riunioni pubblici e privati e l’imposizione di un coprifuoco. In base alle informazioni attualmente disponibili, è probabile che tali misure, o misure con effetti simili, rimangano in vigore per almeno tre mesi.

    (5)

    Gli Stati membri interessati rappresentano almeno un quarto degli Stati membri e più del 35 % della popolazione dell’Unione.

    (6)

    Per tali motivi si può concludere che le condizioni per la concessione di una proroga dei periodi di raccolta siano soddisfatte per le iniziative la cui fase di raccolta era ancora in corso il 1o novembre 2020. Tali periodi di raccolta sono pertanto prorogati di tre mesi.

    (7)

    Per le iniziative la cui fase di raccolta sia iniziata tra il 1o novembre 2020 e la data di adozione della presente decisione, il relativo periodo di raccolta è prorogato fino al 1o febbraio 2022.

    (8)

    Per quanto riguarda le iniziative la cui fase di raccolta sia iniziata tra il 1o novembre 2020 e la data di adozione della presente decisione, è opportuno che la presente decisione si applichi con effetto retroattivo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Qualora la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per un’iniziativa dei cittadini europei («iniziativa») fosse ancora in corso il 1o novembre 2020, il relativo periodo massimo di raccolta è prorogato di tre mesi.

    2.   Qualora la raccolta delle dichiarazioni di sostegno a favore di un’iniziativa sia iniziata tra il 1o novembre 2020 e il 17 dicembre 2020, il relativo periodo di raccolta è prorogato fino al 1o febbraio 2022.

    Articolo 2

    Le nuove date di chiusura dei periodi di raccolta per le seguenti iniziative sono fissate come segue:

    l’iniziativa dal titolo «Una soluzione rapida, equa ed efficace ai cambiamenti climatici»: 6 febbraio 2021;

    l’iniziativa dal titolo «Politica di coesione per l’uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali»: 7 febbraio 2021;

    l’iniziativa dal titolo «Abolizione dell’esenzione dall’imposta sul carburante per trasporti aerei in Europa»: 10 febbraio 2021;

    l’iniziativa dal titolo «Un prezzo del carbonio per lottare contro i cambiamenti climatici»: 22 aprile 2021;

    l’iniziativa dal titolo «Incentivare il progresso scientifico: le colture sono importanti!»: 25 aprile 2021;

    l’iniziativa dal titolo «Combattere la corruzione in Europa alla radice, tagliando i fondi ai paesi con un sistema giudiziario inefficiente dopo il termine previsto»: 12 giugno 2021;

    l’iniziativa dal titolo «Azioni in materia di emergenza climatica»: 23 giugno 2021;

    l’iniziativa dal titolo «Salviamo api e agricoltori! Verso un’agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano»: 30 giugno 2021;

    l’iniziativa dal titolo «Stop all’asportazione e al commercio delle pinne di squalo»: 31 ottobre 2021;

    l’iniziativa dal titolo «ELETTORI SENZA FRONTIERE, pieni diritti politici per i cittadini dell’UE»: 11 dicembre 2021;

    l’iniziativa dal titolo «Avviare redditi di base incondizionati (RBI) in tutta l’UE»: 25 dicembre 2021;

    l’iniziativa dal titolo «Libertà di condividere»: 1o febbraio 2022;

    l’iniziativa dal titolo «Diritto alle cure»: 1o febbraio 2022.

    Articolo 3

    La presente decisione ha effetto retroattivo per le iniziative il cui periodo di raccolta sia terminato tra il 1o novembre 2020 e la data di adozione della presente decisione.

    Articolo 4

    I destinatari della presente decisione sono:

    il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «Una soluzione rapida, equa ed efficace ai cambiamenti climatici»;

    il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «Politica di coesione per l’uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali»;

    il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «Abolizione dell’esenzione dall’imposta sul carburante per trasporti aerei in Europa»;

    il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «Un prezzo del carbonio per lottare contro i cambiamenti climatici»;

    il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «Incentivare il progresso scientifico: le colture sono importanti!»;

    il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «Combattere la corruzione in Europa alla radice, tagliando i fondi ai paesi con un sistema giudiziario inefficiente dopo il termine previsto»;

    il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «Azioni in materia di emergenza climatica»;

    il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «Salviamo api e agricoltori! Verso un’agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano»;

    il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «Stop all’asportazione e al commercio delle pinne di squalo»;

    il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «ELETTORI SENZA FRONTIERE, pieni diritti politici per i cittadini dell’UE»;

    il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «Avviare redditi di base incondizionati (RBI) in tutta l’UE»;

    il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «Libertà di condividere»;

    il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dal titolo «Diritto alle cure».

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

    Per la Commissione

    Věra JOUROVÁ

    Vicepresidente


    (1)   GU L 231 del 17.7.2020, pag. 7.

    (2)  Regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55).


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