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Document 32020D2167

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2167 della Commissione del 17 dicembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 relativa a talune misure di salvaguardia per la malattia del dimagrimento cronico estendendo il suo periodo di applicazione [notificata con il numero C(2020) 8802] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/8802

GU L 431 del 21.12.2020, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2167/oj

21.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 431/70


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2167 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2020

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 relativa a talune misure di salvaguardia per la malattia del dimagrimento cronico estendendo il suo periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2020) 8802]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nell’Unione. Esso si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti d’origine animale e, in taluni casi specifici, all’esportazione degli stessi. Esso prevede, tra l’altro, l’adozione di misure di salvaguardia in caso di focolai di TSE.

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 della Commissione (2) stabilisce misure di salvaguardia temporanee per la malattia del dimagrimento cronico (CWD). Essa è stata adottata in seguito al rilevamento di sei casi di CWD nei cervidi in Norvegia nel 2016: quattro nelle renne e due negli alci. Si trattava del primo rilevamento della CWD in Europa e dei primi casi naturali di CWD nelle renne a livello mondiale.

(3)

Tra il gennaio 2017 e il settembre 2020 la Norvegia ha informato la Commissione e gli Stati membri di altri sedici casi di CWD nelle renne selvatiche, altri cinque casi di CWD negli alci selvatici e di un caso di CWD in un cervo. Nel 2018 la Finlandia ha individuato il primo caso di CWD nell’Unione ed un ulteriore caso nel novembre del 2020. La Svezia ha individuato tre casi nel 2019 ed un altro nel settembre 2020. Tutti i casi di CWD rilevati in Finlandia e Svezia riguardavano gli alci selvatici.

(4)

L’allegato III, capitolo A, parte III, punto A, del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede un programma triennale di sorveglianza della CWD per il periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. Tuttavia, la raccolta dei dati continuerà in parte per tutto il 2021, conformemente alle specifiche tecniche del programma di monitoraggio, con il fine ultimo di raccogliere un insieme di dati più ampio. Di conseguenza la valutazione scientifica dei risultati del programma di monitoraggio, che sarà necessaria per sviluppare future opzioni strategiche in materia di CWD, non dovrebbe essere disponibile prima del 2022.

(5)

L’11 novembre 2019 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha pubblicato un parere scientifico sull’aggiornamento sulla malattia del dimagrimento cronico (CWD) III (3) (parere dell’EFSA). E` necessario tuttavia più tempo per valutare in che modo le conclusioni e le raccomandazioni contenute nel parere dell’EFSA debbano tradursi in norme dell’Unione.

(6)

Tenendo conto dell’individuazione di nuovi casi di CWD in Norvegia, Finlandia e Svezia, in attesa dell’esito del programma triennale di sorveglianza della CWD, nonché della valutazione scientifica dei risultati del programma di monitoraggio prevista per il 2022, e considerando che è necessario più tempo per riflettere sul parere dell’EFSA, il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2022.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918.

(8)

Le misure contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1918, la data «31 dicembre 2020» è sostituita da «31 dicembre 2022».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 della Commissione, del 28 ottobre 2016, relativa a talune misure di salvaguardia per la malattia del dimagrimento cronico (GU L 296 dell’1.11.2016, pag. 21).

(3)  https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5863


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