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Document 32020D1786

    Decisione (UE) 2020/1786 del Consiglio del 27 novembre 2020 relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal

    GU L 403 del 1.12.2020, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1786/oj

    1.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 403/5


    DECISIONE (UE) 2020/1786 DEL CONSIGLIO

    del 27 novembre 2020

    relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7,

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente alla decisione (UE) 2019/1925 del Consiglio (2), il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal («protocollo») è stato firmato il 18 novembre 2019.

    (2)

    L’obiettivo del protocollo è consentire all’Unione e alla Repubblica del Senegal («Senegal») di collaborare più strettamente al fine di promuovere una politica sostenibile della pesca e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque senegalesi e di sostenere gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo del settore della pesca.

    (3)

    È opportuno approvare il protocollo a nome dell’Unione.

    (4)

    L’accordo istituisce, all’articolo 7, una commissione mista incaricata di controllare l’applicazione dell’accordo. La commissione mista può inoltre adottare talune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.

    (5)

    È opportuno che la posizione dell’Unione sulle modifiche che si prevede di apportare al protocollo sia stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal è approvato a nome dell’Unione (3).

    Articolo 2

    Secondo la procedura di cui all’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo che dev’essere adottata dalla commissione mista istituita dall’articolo 7 dell’accordo.

    Articolo 3

    Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 17 del protocollo.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2020

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. ROTH


    (1)  Approvazione dell’11 novembre 2020.

    (2)  Decisione (UE) 2019/1925 del Consiglio del 14 novembre 2019 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica del Senegal (GU L 299 del 20.11.2019, pag. 11).

    (3)  Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GU L 299 del 20 novembre 2019 unitamente alla decisione relativa alla firma.


    ALLEGATO

    PROCEDURA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL PROTOCOLLO CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE MISTA

    Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente agli articoli 8 e 10 del protocollo stesso, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, alle condizioni che seguono:

    1)

    la Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:

    a)

    sia conforme agli obiettivi da essa perseguiti nell’ambito della politica comune della pesca;

    b)

    sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;

    c)

    tenga conto dei più recenti dati statistici, biologici e di altro tipo trasmessi alla Commissione.

    2)

    Prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo prima della riunione pertinente della commissione mista.

    3)

    La conformità delle modifiche proposte rispetto ai criteri di cui al punto 1) del presente allegato sarà valutata dal Consiglio.

    4)

    A meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell’Unione. In presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte.

    5)

    Qualora, nel corso di ulteriori riunioni della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, secondo la procedura di cui ai punti da 2) a 4), affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi.

    6)

    La Commissione è invitata ad adottare, in tempo utile, tutte le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l’attuazione di tale decisione.

    7)

    Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente agli articoli 8 e 10 del protocollo stesso, la posizione che l’Unione dovrà adottare in sede di commissione mista è determinata conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate.


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