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Document 32020D1517

    Decisione (UE) 2020/1517 del Consiglio del 19 ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dell’Organizzazione per la conservazione del salmone dell’Atlantico settentrionale istituito dalla convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito e che abroga la decisione (UE) 2019/937

    GU L 348 del 20.10.2020, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1517/oj

    20.10.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 348/16


    DECISIONE (UE) 2020/1517 DEL CONSIGLIO

    del 19 ottobre 2020

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dell’Organizzazione per la conservazione del salmone dell’Atlantico settentrionale istituito dalla convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito e che abroga la decisione (UE) 2019/937

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale (1) ("convenzione NASCO") è stata approvata con decisione 82/886/CEE del Consiglio (2) ed è entrata in vigore il 1o ottobre 1983.

    (2)

    La convenzione NASCO si applica attualmente al Regno Unito in virtù del fatto che l’Unione ne è parte.

    (3)

    A norma dell’articolo 17, paragrafo 3, della convenzione NASCO, la convenzione è aperta all’adesione, previa approvazione del consiglio dell’Organizzazione per la conservazione del salmone dell’Atlantico settentrionale istituita dalla convenzione NASCO, di qualsiasi Stato che eserciti giurisdizione in materia di pesca nell’Oceano Atlantico settentrionale o che sia uno Stato di origine per gli stock di salmone.

    (4)

    Il 27 maggio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/937 (3). La decisione era favorevole alla domanda di adesione del Regno Unito alla convenzione NASCO, ma l’approvazione della domanda di adesione doveva essere concessa a decorrere dalla data in cui il diritto dell’Unione avesse cessato di applicarsi al Regno Unito.

    (5)

    A norma dell’articolo 129, paragrafo 4, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (4), durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare gli accordi internazionali cui ha aderito a proprio nome negli ambiti di competenza esclusiva dell’Unione, purché tali accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell’Unione. La decisione (UE) 2020/135 del Consiglio (5) stabilisce le condizioni e la procedura che presiedono a dette autorizzazioni.

    (6)

    Con lettera del 3 aprile 2020 il Regno Unito ha notificato alla Commissione l’intenzione di acconsentire autonomamente a essere vincolato dalla convenzione NASCO durante il periodo di transizione.

    (7)

    La decisione di esecuzione (UE) 2020/1305 del Consiglio (6) autorizza il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato dalla convenzione NASCO, essendo soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/135.

    (8)

    A norma dell’articolo 66 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) (7), gli Stati, nei cui fiumi hanno origine i banchi anadromi, ne sono i principali interessati e responsabili. Lo Stato d’origine dei banchi anadromi deve assicurarne la conservazione attraverso l’emanazione di misure atte a regolamentarne la pesca nelle acque situate entro i limiti esterni della zona economica esclusiva. Qualora i banchi anadromi migrino entro o attraverso le acque interne ai limiti esterni della zona economica esclusiva di uno Stato diverso dallo Stato di origine, tale Stato è tenuto a cooperare con lo Stato d’origine alla conservazione e alla gestione di tali banchi.

    (9)

    Al fine di impedire attività di pesca non sostenibili, è nell’interesse dell’Unione che il Regno Unito cooperi alla gestione degli stock di salmone nel pieno rispetto delle disposizioni dell’UNCLOS e dell’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (8) del 4 agosto 1995 o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale.

    (10)

    Come disposto dall’articolo 66 dell’UNCLOS, lo Stato d’origine dei banchi anadromi e gli altri Stati che praticano la pesca di tali banchi devono stipulare accordi per l’attuazione di tale articolo. Tale cooperazione può essere istituita nell’ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca.

    (11)

    L’adesione alla convenzione NASCO permetterà al Regno Unito di cooperare per quanto riguarda le misure di gestione e conservazione necessarie, tenendo debitamente conto dei diritti, degli interessi e degli obblighi di altri paesi e dell’Unione, e di garantire che l’esercizio delle attività di pesca si traduca in uno sfruttamento sostenibile degli stock di salmone interessati.

    (12)

    L’adesione alla convenzione NASCO prima della scadenza del periodo di transizione consentirebbe al Regno Unito di dare piena efficacia agli obblighi derivanti dall’UNCLOS in relazione alle misure di conservazione e di gestione in vigore a decorrere dalla fine del periodo di transizione e quando il diritto dell’Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito. È pertanto nell’interesse dell’Unione approvare la richiesta di adesione alla convenzione NASCO presentata dal Regno Unito.

    (13)

    A fini di chiarezza e certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione (UE) 2019/937,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio dell’Organizzazione per la conservazione del salmone dell’Atlantico settentrionale ("consiglio della NASCO"), istituito dalla convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale ("convenzione NASCO"), è quella di approvare la richiesta di adesione del Regno Unito alla convenzione NASCO.

    2.   La Commissione è autorizzata a votare nel consiglio della NASCO sull’adesione del Regno Unito alla convenzione NASCO e sulla qualità di membro del Regno Unito della Commissione per la Groenlandia occidentale e della Commissione per l’Atlantico nord-orientale.

    Articolo 2

    La decisione (UE) 2019/937 è abrogata.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 19 ottobre 2020

    Per il Consiglio

    La presidente

    J. KLOECKNER


    (1)   GU L 378 del 31.12.1982, pag. 25.

    (2)  Decisione 82/886/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24).

    (3)  Decisione (UE) 2019/937 del Consiglio, del 27 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nell’ambito della convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale in relazione alla richiesta di adesione a tale convenzione presentata dal Regno Unito (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 61).

    (4)   GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

    (5)  Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

    (6)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1305 del Consiglio, del 18 settembre 2020, relativa all’autorizzazione del Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da taluni accordi internazionali che divengano applicabili durante il periodo di transizione nel settore della politica comune della pesca dell’Unione (GU L 305 del 21.9.2020, pag. 27).

    (7)   GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

    (8)   GU L 189 del 3.7.1998, pag. 17.


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