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Document 32020D1073

    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1073 della Commissione del 17 luglio 2020 relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

    C/2020/4819

    GU L 234 del 21.7.2020, p. 20–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1073/oj

    21.7.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 234/20


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1073 DELLA COMMISSIONE

    del 17 luglio 2020

    relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

    (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione 2005/880/CE (2) la Commissione ha concesso una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE per consentire l’applicazione di effluente di allevamento contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro l’anno nelle aziende in cui almeno il 70 % del terreno è destinato alla praticoltura.

    (2)

    Con decisione 2010/65/UE (3), la Commissione ha modificato la decisione 2005/880/CE e prorogato la deroga fino al 31 dicembre 2013.

    (3)

    Con decisione di esecuzione 2014/291/UE della Commissione (4), scaduta il 31 dicembre 2017, ai Paesi Bassi è stata concessa una deroga a norma della direttiva 91/676/CEE per consentire l’applicazione di effluente di animali allevati a pascolo nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l’80 % fino a un massimo di 230 kg di azoto per ettaro l’anno per le aziende sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e fino a un massimo di 250 kg di azoto per ettaro l’anno per le aziende su altri terreni. La deroga riguardava 19 564 aziende nel 2016, pari al 47 % della superficie agricola totale netta nei Paesi Bassi.

    (4)

    Con decisione di esecuzione (UE) 2018/820 della Commissione (5), che ha cessato di applicarsi il 1ogennaio 2020, ai Paesi Bassi è stata concessa una deroga ai sensi della direttiva 91/676/CEE per consentire l’applicazione di effluente di animali allevati a pascolo nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l’80 % fino a un massimo di 230 kg di azoto per ettaro l’anno per le aziende sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e fino a un massimo di 250 kg di azoto per ettaro l’anno per le aziende su altri terreni. La deroga riguardava 18 818 aziende nel 2019, pari al 44,7 % della superficie agricola totale netta nei Paesi Bassi.

    (5)

    Come riconosciuto nella decisione di esecuzione (UE) 2018/820, negli ultimi anni l’attuazione della politica di gestione dell’effluente da parte dei Paesi Bassi ha subito alcune battute d’arresto, conducendo a una situazione in cui sussistono preoccupazioni su possibili frodi. Questa situazione ha imposto ai Paesi Bassi di intensificare gli sforzi per prevenire le frodi nell’attuazione della normativa in materia di effluenti. Sebbene il sesto programma d’azione neerlandese preveda già misure volte a rafforzare i controlli e le ispezioni per migliorare il livello generale di conformità alla normativa nazionale in materia di effluenti, era necessario un ulteriore impegno per promuovere l’efficace attuazione e la piena conformità. Gli sforzi necessari includevano la creazione di una strategia rafforzata di applicazione delle norme, che tenesse anche conto delle disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). La strategia doveva basarsi su una valutazione indipendente della conformità alla normativa neerlandese in materia di effluenti, contenere misure specifiche volte a rafforzare ulteriormente le ispezioni e i controlli e indicare una metodologia chiara per stabilire penali e sanzioni sufficientemente dissuasive. Era pertanto opportuno limitare la durata della decisione di esecuzione (UE) 2018/820 in modo da consentire ai Paesi Bassi di applicare integralmente la strategia rafforzata di applicazione.

    (6)

    Con lettera del 4 febbraio 2020 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione una domanda di rinnovo della deroga per il periodo dal 2020 al 2021, conformemente all’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE (di seguito «domanda dei Paesi Bassi»).

    (7)

    Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE, i Paesi Bassi applicano un programma d’azione sull’intero territorio. La normativa nazionale di attuazione della succitata direttiva prevede norme per l’applicazione sia dell’azoto che del fosfato.

    (8)

    Secondo i dati forniti dai Paesi Bassi, nel periodo compreso tra il 2016 e il 2019 il numero di capi di bestiame nel paese è diminuito dello 0,2 % rispetto al periodo 2012-2015. Nello stesso periodo, il numero di suini e di capi di pollame nei Paesi Bassi è cresciuto rispettivamente dello 0,6 % e del 3,4 %. Dal 2006 la legislazione neerlandese (7) fissa limiti per il numero di suini e di capi di pollame. Inoltre, da gennaio 2015 la legislazione neerlandese (8) prevede il trattamento di una quota adeguata di effluenti eccedentari del settore lattiero-caseario. Il 1ogennaio 2018 nei Paesi Bassi è inoltre stato introdotto un sistema di diritti di produzione dei fosfati per il bestiame da latte (9). Tutte queste misure mirano a prevenire l’inquinamento dei corpi idrici.

    (9)

    I Paesi Bassi hanno indicato che nel periodo 2014-2017 l’uso di azoto proveniente da effluente di allevamento a livello nazionale è stato di 417 000 tonnellate, pari a un aumento del 4,04 % rispetto al periodo 2010-2013. L’uso di fertilizzanti chimici azotati nei Paesi Bassi è aumentato di circa il 3,3 % nel periodo 2014-2017 rispetto al periodo 2010-2013.

    (10)

    In base ai dati scientifici forniti dalle autorità neerlandesi, il clima dei Paesi Bassi, caratterizzato da precipitazioni uniformemente distribuite nell’arco dell’anno e da escursioni termiche annue relativamente ridotte, favorisce una lunga stagione vegetativa nelle specie erbose, corrispondente a 250 giorni l’anno.

    (11)

    Inoltre, le informazioni fornite dai Paesi Bassi nel contesto della precedente deroga concessa dalla decisione di esecuzione 2014/291/UE indicano che la deroga non ha comportato un deterioramento dei corpi idrici neerlandesi. Ad esempio, la concentrazione di nitrati nelle acque che lasciano la rizosfera nelle aziende monitorate interessate dall’autorizzazione è diminuita dal 2006 ed è stata in media inferiore a 50 mg/l nel 2017 e nel 2018. Tuttavia, i dati provvisori indicano un aumento delle concentrazioni di nitrati nel 2019 nei terreni sabbiosi e di tipo «loess» a causa degli effetti della siccità del 2018.

    (12)

    Dai dati trasmessi dai Paesi Bassi a norma dell’articolo 10 della direttiva 91/676/CEE emerge che per il periodo 2012-2015 circa l’88 % delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee nei Paesi Bassi registrava concentrazioni medie di nitrati inferiori a 50 mg/l e che le concentrazioni medie di nitrati erano inferiori a 25 mg/l nel 79 % di tali stazioni di monitoraggio. I dati hanno altresì evidenziato che, per il periodo 2012-2015, il 99 % delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali nei Paesi Bassi presentava una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e che la concentrazione media di nitrati era inferiore a 25 mg/l nel 96 % di dette stazioni di monitoraggio. I dati rilevano una tendenza alla stabilizzazione o alla diminuzione della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali rispetto al periodo 2008-2011. Tuttavia, nel periodo di riferimento 2012-2015, il 60 % delle acque dolci era eutrofico, il 13 % potenzialmente eutrofico e il 27 % non lo era.

    (13)

    Dopo aver esaminato la domanda dei Paesi Bassi e alla luce del sesto programma d’azione neerlandese e dell’esperienza acquisita dalla deroga introdotta nella decisione di esecuzione 2014/291/UE, la Commissione ritiene che il quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo proposto dai Paesi Bassi corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro l’anno nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l’80 % sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e 250 kg di azoto per ettaro l’anno nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l’80 % su altri terreni non comprometterà il raggiungimento degli obiettivi della direttiva 91/676/CEE, purché i Paesi Bassi soddisfino determinate condizioni rigorose e tale quantitativo sia giustificato in base a criteri oggettivi.

    (14)

    I Paesi Bassi dovrebbero garantire che la pressione sui corpi idrici non aumenti in conseguenza dell’aumento del numero di capi di bestiame e della relativa produzione di effluente. A tale scopo dovrebbero provvedere affinché la produzione totale di effluente in termini di azoto e di fosforo non superi il livello del 2002. La nuova legislazione che attua il sesto programma d’azione neerlandese dovrebbe pertanto prevedere un massimale vincolante della produzione di effluente che non deve essere superato e che può essere fatto valere nei confronti dei singoli agricoltori in caso di necessità.

    (15)

    Le autorizzazioni per i singoli agricoltori sono soggette a determinate condizioni volte a garantire una fertilizzazione a livello di azienda agricola basata sul fabbisogno delle colture e la limitazione e la prevenzione di infiltrazioni di azoto e fosforo nelle acque. Tali condizioni dovrebbero pertanto contenere obblighi quali l’elaborazione di un piano di fertilizzazione a livello di azienda, la tenuta di registri sulle applicazioni di fertilizzanti, l’analisi periodica del terreno, la copertura vegetale invernale delle superfici precedentemente coltivate a granturco, il rispetto di disposizioni specifiche sull’aratura dei prati, il divieto di applicare effluente prima dell’aratura dei prati, l’adattamento della fertilizzazione in maniera da tenere conto del contributo delle colture di leguminose e il divieto di applicare sui terreni fosfato proveniente da fertilizzanti chimici.

    (16)

    La relazione sull’impatto della direttiva 91/676/CEE sulle emissioni gassose di azoto (10) ha concluso che in alcune regioni con un’elevata densità di bestiame la deroga può comportare emissioni gassose più elevate. Tale possibile conseguenza della deroga sull’emissione di ammoniaca è stata confermata in una relazione del 12 febbraio 2020, preparata dalla Commissie Deskundigen Meststoffenwet dei Paesi Bassi e trasmessa alla Commissione. Tali emissioni si traducono in depositi di azoto supplementari che incidono negativamente sui siti Natura 2000 e sulla qualità delle acque, provocando fenomeni di eutrofizzazione. È pertanto opportuno adottare misure appropriate per ridurre le emissioni di ammoniaca, comprese tecniche di spandimento a basse emissioni, ove necessario fissando parallelamente la temperatura massima alla quale può essere applicato l’effluente.

    (17)

    In linea con le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2018/820, il 28 settembre 2018 i Paesi Bassi hanno notificato la propria strategia rafforzata di applicazione delle norme. Il 28 giugno 2019 è stata presentata una prima relazione sullo stato di avanzamento dell’attuazione di tale strategia e il 18 novembre 2019 una seconda. La relazione sullo stato di avanzamento dei lavori ha dimostrato che, nonostante gli sforzi compiuti, l’attuazione della strategia ha subito ritardi e i Paesi Bassi non sono stati in grado di dimostrare una riduzione dei casi di inadempienza o irregolarità.

    (18)

    Sono pertanto necessarie ulteriori garanzie e rassicurazioni circa il fatto che la strategia sia realmente in grado di ridurre al minimo le frodi. Tra queste dovrebbero figurare la fissazione di scadenze per la piena attuazione della strategia e di obiettivi che consentano di valutarne l’efficacia. È inoltre necessario prevederne la revisione entro la fine del 2021, nella quale includere un ulteriore rafforzamento dei controlli se necessario alla luce dell’esperienza acquisita durante l’attuazione.

    (19)

    È opportuno presentare annualmente una relazione di aggiornamento sull’avanzamento nell’attuazione della strategia rafforzata di applicazione delle norme, comprensiva del possibile impatto delle misure volte a prevenire il rischio di diffusione del virus della Covid-19 sull’attuazione della strategia.

    (20)

    La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) prevede un approccio transfrontaliero globale alla protezione delle risorse idriche, strutturato intorno ai bacini idrografici, con l’obiettivo di raggiungere un buono stato dei corpi idrici europei. Ridurre i nutrienti è parte integrante di tale obiettivo. La concessione di una deroga in base alla presente decisione non pregiudica quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE e non esclude l’eventuale necessità di ulteriori misure volte a far fronte agli obblighi che ne derivano.

    (21)

    La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) stabilisce norme generali per l’istituzione dell’Infrastruttura per l’informazione territoriale nell’Unione europea ai fini delle politiche ambientali unionali e delle politiche o delle attività dell’Unione tali da ripercuotersi sull’ambiente. Laddove applicabile, le informazioni territoriali raccolte nel contesto della presente decisione dovrebbero essere conformi alle disposizioni di detta direttiva. Al fine di ridurre l’onere amministrativo e migliorare la coerenza dei dati, nel raccogliere i dati necessari nell’ambito della presente decisione i Paesi Bassi dovrebbero, se del caso, avvalersi delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo, istituito a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

    (22)

    Poiché la domanda dei Paesi Bassi riguarda il rinnovo della deroga concessa con la decisione di esecuzione (UE) 2018/820 per il periodo 2020-2021, la presente decisione dovrebbe applicarsi per due anni a decorrere dal 1o gennaio 2020.

    (23)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Deroga

    Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dai Paesi Bassi con lettera del 4 febbraio 2020, per consentire l’applicazione nel terreno di un quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo superiore a quello previsto dall’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE (di seguito «la deroga»).

    La concessione della deroga in base alla presente decisione non pregiudica le disposizioni della direttiva 2000/60/CE.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    La deroga si applica alle aziende agricole a superficie prativa alle quali è stata concessa un’autorizzazione a norma dell’articolo 6.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

    (1)

    «azienda agricola a superficie prativa»: un’azienda in cui almeno l’80 % della superficie disponibile per l’applicazione di effluente è costituito da prati;

    (2)

    «animali allevati a pascolo»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, caprini, equini, asini, cervidi e bufali indiani;

    (3)

    «superficie aziendale»: la superficie posseduta, affittata o gestita dall’agricoltore nell’ambito di un contratto scritto e della cui gestione l’agricoltore è direttamente responsabile;

    (4)

    «prato»: superficie prativa permanente o superficie prativa temporanea mantenuta per un periodo inferiore a cinque anni;

    (5)

    «piano di fertilizzazione»: calcolo in merito al previsto uso e disponibilità di nutrienti;

    (6)

    «registro di fertilizzazione»: bilancio dei nutrienti sulla base del loro uso e del loro assorbimento effettivi;

    (7)

    «terreni sabbiosi meridionali e centrali»: suoli indicati come terreni sabbiosi meridionali e centrali ai sensi della legislazione neerlandese che ha attuato la direttiva 91/676/CEE;

    (8)

    «terreni di tipo ‘loess’»: suoli indicati come terreni di tipo «loess» ai sensi della legislazione neerlandese che ha attuato la direttiva 91/676/CEE.

    Articolo 4

    Condizioni generali per la deroga

    La deroga è concessa alle seguenti condizioni:

    (1)

    I Paesi Bassi monitorano la quantità di effluenti prodotti e assicurano che la produzione di effluente a livello nazionale, sia in termini di azoto che di fosforo, non superi il livello registrato nel 2002, corrispondente a 504,4 milioni di kg di azoto e 172,9 milioni di kg di fosfato.

    (2)

    I Paesi Bassi attuano pienamente una strategia rafforzata di applicazione delle norme volta a consolidare la conformità alla normativa neerlandese in materia di effluenti e ad assicurare che siano monitorate in maniera efficace eventuali informazioni che indicano situazioni di non conformità.

    La strategia rafforzata di applicazione delle norme include almeno i seguenti elementi:

    a)

    una valutazione indipendente delle dimensioni e della portata dei casi di non conformità intenzionale alle norme nazionali in materia di effluenti. Tale valutazione è effettuata dalle autorità nazionali competenti preposte al controllo delle norme nazionali in materia di effluenti, insieme alle autorità nazionali competenti incaricate di indagare e perseguire i reati di natura penale;

    b)

    un’individuazione delle aree di trattamento e gestione degli effluenti che presentano un rischio più elevato di violazione intenzionale delle norme nazionali in materia di effluenti;

    c)

    un rafforzamento delle capacità di ispezione e di controllo, che sia almeno pari al 40 % della capacità necessaria per eseguire ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, di cui all’articolo 11, paragrafo 2, compresi i controlli casuali, e una maggiore focalizzazione di tali capacità sulle aree a rischio in termini di trattamento e gestione degli effluenti;

    d)

    una metodologia chiara per stabilire penali e sanzioni che siano sufficientemente efficaci, proporzionate e dissuasive;

    e)

    la piena attuazione dell’applicazione nelle zone ad alto rischio De Peel, Gelderse Vallei e Twente, nella primavera del 2020;

    f)

    la rendicontabilità in tempo reale del trasporto di effluente mediante automazione entro la fine del 2020;

    g)

    la decisione sulla revisione della politica in materia di sanzioni entro la fine di giugno 2020;

    h)

    l’ispezione individuale del 5,5 % degli allevamenti suinicoli. Le misure volte a prevenire il rischio di diffusione del virus della Covid-19 possono incidere sulla fattibilità di tale percentuale.

    (3)

    La strategia rafforzata di applicazione è riveduta alla luce dell’esperienza acquisita nel corso dell’attuazione, in particolare se entro dicembre 2021 il numero di irregolarità o di casi di non conformità riscontrati non diminuisce, in modo da includere misure e controlli rafforzati. La strategia riveduta è notificata alla Commissione.

    Articolo 5

    Domande di autorizzazione

    1.   Gli agricoltori le cui aziende sono a superficie prativa possono presentare alle autorità competenti una domanda di autorizzazione annuale per applicare effluente di animali allevati a pascolo contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro l’anno sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» o fino a 250 kg su altri terreni.

    2.   Unitamente alla domanda di cui al paragrafo 1, il richiedente dichiara per iscritto di soddisfare le condizioni stabilite agli articoli 7 e 8 e accetta che l’applicazione di fertilizzanti, così come il piano e il registro di fertilizzazione di cui all’articolo 7, possano essere soggetti a controlli.

    Articolo 6

    Concessione delle autorizzazioni

    Le autorizzazioni ad applicare un quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso l’effluente escreto dagli animali stessi, contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro l’anno sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» o fino a 250 kg sugli altri terreni sono concesse alle condizioni stabilite agli articoli 7 e 8.

    Articolo 7

    Condizioni per l’applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

    1.   Il quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso quello escreto dagli animali stessi, non supera un quantitativo corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e a 250 kg di azoto per ettaro su altri terreni, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8. L’apporto complessivo di azoto e fosfato è conforme al fabbisogno di nutrienti della coltura e ai nutrienti rilasciati dal terreno e non supera i limiti massimi di applicazione fissati nel sesto programma d’azione neerlandese.

    2.   L’uso di fosfato da fertilizzanti chimici non è consentito.

    3.   Per ogni azienda agricola a superficie prativa è elaborato e conservato un piano di fertilizzazione in cui sono specificate la rotazione delle colture sulla superficie aziendale e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti azotati e fosfatici. Per il primo anno civile, il piano di fertilizzazione è disponibile presso l’azienda agricola a superficie prativa entro il 30 giugno, e per gli anni civili successivi, entro il 28 febbraio.

    4.   Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti elementi:

    a)

    il numero di capi di bestiame presenti nell’azienda agricola a superficie prativa;

    b)

    la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio dell’effluente, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio dell’effluente;

    c)

    il calcolo dell’azoto (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) e del fosforo da effluente prodotti nell’azienda agricola a superficie prativa;

    d)

    il piano di rotazione delle colture, che deve specificare la superficie dei singoli appezzamenti adibita a praticoltura e ad altre colture, inclusa una mappa schematica dell’ubicazione dei singoli appezzamenti;

    e)

    il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture;

    f)

    il quantitativo e il tipo di effluente consegnato ai contraenti e quindi non impiegato nell’azienda agricola a superficie prativa;

    g)

    il quantitativo dell’effluente importato usato nell’azienda agricola a superficie prativa;

    h)

    il calcolo del contributo apportato dalla mineralizzazione di sostanze organiche, dalle colture di leguminose e dalle deposizioni atmosferiche e del quantitativo di azoto presente nel terreno quando la coltura inizia ad assorbirlo in misura significativa;

    i)

    il calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella;

    j)

    il calcolo dell’applicazione di azoto da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella;

    k)

    i calcoli per determinare l’osservanza delle norme relative all’applicazione di azoto e di fosforo stabilite dal sesto programma d’azione neerlandese.

    Il piano di fertilizzazione è aggiornato entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l’azienda agricola a superficie prativa.

    5.   Per ogni azienda agricola a superficie prativa viene redatto e conservato un registro di fertilizzazione per ogni anno civile. I registri sono trasmessi alle autorità competenti entro il 31 marzo dell’anno civile successivo.

    6.   Il registro di fertilizzazione contiene i seguenti elementi:

    a)

    le superfici coltivate;

    b)

    il numero e il tipo di capi di bestiame;

    c)

    la produzione di effluente per capo di bestiame;

    d)

    il quantitativo di fertilizzanti importato dall’azienda agricola a superficie prativa;

    e)

    il quantitativo di effluente consegnato ai contraenti e quindi non impiegato nell’azienda agricola a superficie prativa e il nome di tali contraenti.

    7.   Almeno una volta ogni quattro anni è effettuata un’analisi periodica del tenore di azoto e di fosforo del terreno per ciascuna area uniforme dell’azienda in termini di rotazione delle colture e caratteristiche del terreno. È necessaria come minimo un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

    In caso di aratura per il rinnovo delle superfici prative, i limiti massimi di applicazione di azoto stabiliti per legge nel sesto programma d’azione neerlandese sono abbassati di 50 kg N/ha sui terreni sabbiosi e di tipo «loess» dopo il 31 maggio di ogni anno civile. In caso di aratura delle superfici prative per la coltivazione di mais su terreni sabbiosi o di tipo «loess», i limiti massimi di applicazione di azoto stabiliti nel sesto programma d’azione neerlandese per il granturco sono abbassati di 65 kg N/ha.

    8.   È vietato applicare effluente agricolo nel periodo autunnale prima della semina dei prati.

    Articolo 8

    Condizioni relative alla gestione dei terreni

    1.   Su terreni sabbiosi e di tipo «loess», la coltura del granturco è avvicendata da colture prative e di altro tipo che garantiscano la copertura del terreno durante la stagione invernale.

    2.   Le colture intercalari non sono arate prima del 1o febbraio.

    3.   I prati sui terreni sabbiosi e di tipo «loess» sono arati solo in primavera, fatta eccezione per il rinnovo delle superfici prative, che può essere effettuato al più tardi il 31 agosto.

    4.   In tutti i tipi di terreno, l’aratura dei prati è seguita immediatamente da una coltura con un elevato fabbisogno di azoto e la fertilizzazione è basata sull’analisi del terreno relativa all’azoto minerale e ad altri parametri che costituiscono un riferimento per la stima dell’azoto rilasciato dal suolo a seguito della mineralizzazione di sostanze organiche.

    5.   Se la rotazione delle colture comprende leguminose o altri vegetali che fissano l’azoto atmosferico, l’applicazione di fertilizzanti è ridotta di conseguenza.

    6.   In deroga al paragrafo 3, l’aratura dei prati è consentita nella stagione autunnale per la messa a dimora di bulbi da fiore.

    Articolo 9

    Condizioni relative alla riduzione delle emissioni di ammoniaca al fine di ridurre il deposito di nutrienti anche nell’acqua

    1.   Nelle aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di un’autorizzazione a norma dell’articolo 6 si applicano le seguenti condizioni:

    a)

    i liquami sono applicati sulle superfici prative su terreni sabbiosi e di tipo «loess» con un’iniezione superficiale;

    b)

    i liquami sono applicati sulle superfici prative su terreni argillosi e torbosi tramite iniezione superficiale, sistema di spandimento a pattino (diluizione di liquame con acqua, rapporto 2:1) o iniettore a disco;

    c)

    il liquame non può essere applicato con sistema di spandimento a pattino se la temperatura esterna è pari o superiore a 20 °C;

    d)

    il liquame è applicato su seminativi con iniezione o è lavorato immediatamente dopo essere applicato in un solo passaggio;

    e)

    l’effluente solido è lavorato immediatamente dopo l’applicazione in al massimo due passaggi.

    2.   Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021 per gli agricoltori che beneficiano di una deroga e per i quali le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano per il momento a norma del diritto nazionale (14).

    3.   Tutte le aziende agricole a superficie prativa beneficiarie di un’autorizzazione ricevono una formazione sulle misure di riduzione delle emissioni di azoto prima del 31 dicembre 2020.

    Articolo 10

    Monitoraggio

    1.   Le autorità competenti garantiscono la redazione di mappe che indicano quanto segue:

    a)

    la percentuale di aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, per ciascun comune;

    b)

    la percentuale di capi di bestiame interessati da autorizzazioni in ciascun comune;

    c)

    la percentuale di superficie agricola interessata da autorizzazioni per ciascun comune.

    Tali mappe sono aggiornate ogni anno.

    2.   Le autorità competenti istituiscono e mantengono una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque nel suolo, dei corsi d’acqua, delle acque sotterranee a bassa profondità e delle acque di drenaggio nei siti di monitoraggio presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazione. La rete di monitoraggio fornisce dati relativi alla concentrazione di azoto e di fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali.

    3.   In detta rete, che comprende almeno 300 aziende interessate da autorizzazioni, sono rappresentati tutti i tipi di terreno (argilloso, torboso, sabbioso e sabbioso-loess), di pratiche di fertilizzazione e di rotazioni delle colture. La composizione della rete di monitoraggio rimane invariata per tutto il periodo di validità della presente decisione.

    4.   Le autorità competenti effettuano un’indagine e analisi continue dei nutrienti che forniscono dati relativi all’uso locale del terreno, alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole adottate nelle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni. I dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità della lisciviazione dei nitrati e del fosforo dagli appezzamenti su cui è applicato ogni anno effluente di animali allevati a pascolo contenente fino a 230 kg o fino a 250 kg di azoto per ettaro.

    5.   Nei bacini di drenaggio agricoli in suoli sabbiosi le autorità competenti effettuano un più rigoroso monitoraggio delle acque.

    Articolo 11

    Controlli e ispezioni

    1.   Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi di tutte le domande di autorizzazione per valutare la conformità alle condizioni stabilite agli articoli 7 e 8. Qualora risulti l’inosservanza delle condizioni, la domanda è respinta e il richiedente è informato dei motivi della risposta negativa.

    Almeno il 5 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni amministrative da parte delle autorità competenti in relazione all’uso del terreno, al numero dei capi di bestiame e alla produzione di effluente.

    2.   Le autorità competenti istituiscono un programma di ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, basato sull’analisi dei rischi e con frequenza appropriata, che tiene conto dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e dell’esito dei controlli casuali a carattere generale nel quadro della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE, nonché di qualsiasi altra informazione che possa indicare la non conformità alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8.

    Almeno il 5 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni in loco per verificare la conformità alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8. Tali ispezioni sono integrate dalle ispezioni e dai controlli di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

    3.   Qualora si accerti che un’azienda agricola a superficie prativa interessata da un’autorizzazione non abbia soddisfatto in un qualsiasi anno le condizioni di cui agli articoli 7 e 8, il titolare dell’autorizzazione è sanzionato conformemente alla normativa nazionale e non ha diritto a beneficiare dell’autorizzazione l’anno successivo.

    4.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare la conformità alle condizioni per la concessione di un’autorizzazione a norma della presente decisione.

    Articolo 12

    Trasmissione delle informazioni

    1.   Entro il 30 giugno di ogni anno le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le seguenti informazioni:

    a)

    dati relativi alla fertilizzazione in tutte le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni a norma dell’articolo 6, comprese le informazioni relative a rendimenti e tipi di terreno;

    b)

    evoluzione del numero dei capi per ciascuna categoria di bestiame nei Paesi Bassi e nelle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni;

    c)

    evoluzione della produzione nazionale di effluente in termini di tenore di azoto e di fosfato;

    d)

    sintesi dei risultati dei controlli relativi ai coefficienti di escrezione per gli effluenti di suini e pollame a livello nazionale;

    e)

    mappe di cui all’articolo 10, paragrafo 1;

    f)

    risultati del monitoraggio delle acque, comprese le informazioni relative all’evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, nonché l’impatto della deroga sulla qualità delle acque;

    g)

    dati sulla concentrazione di azoto e fosforo di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

    h)

    risultati del più rigoroso monitoraggio delle acque di cui all’articolo 10, paragrafo 5;

    i)

    risultati delle indagini sull’uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole, di cui all’articolo 10, paragrafo 4;

    j)

    risultati dei calcoli basati su modelli di cui all’articolo 10, paragrafo 4;

    k)

    valutazione dell’attuazione delle condizioni per le autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 8, sulla base dei controlli a livello di azienda e delle informazioni sulle aziende non conformi, nonché dell’esito dei controlli amministrativi e delle ispezioni di cui all’articolo 11;

    l)

    un aggiornamento sull’attuazione della strategia rafforzata di applicazione delle norme di cui all’articolo 4, in particolare per quanto riguarda:

    l’attuazione dell’applicazione nelle zone ad alto rischio De Peel, Gelderse Vallei e Twente;

    la rendicontabilità in tempo reale del trasporto di effluente mediante automazione entro la fine del 2020;

    la decisione sulla revisione della politica in materia di sanzioni entro la fine di giugno 2020;

    impatto delle misure volte a prevenire il rischio di diffusione del virus della Covid-19 sull’attuazione della strategia;

    m)

    risultati della strategia rafforzata di applicazione delle norme di cui all’articolo 4, in particolare per quanto riguarda:

    controlli fisici per tipo di allevamento;

    eventuale riduzione dei casi di non conformità;

    sanzioni amministrative;

    n)

    informazioni sulle sanzioni giudiziarie applicate.

    2.   I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, i Paesi Bassi si avvalgono, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

    Articolo 13

    Periodo di applicazione

    La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

    Articolo 14

    Destinatario

    Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2020

    Per la Commissione

    Virginijus SINKEVIČIUS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

    (2)  Decisione 2005/880/CE della Commissione, dell’8 dicembre 2005, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 324 del 10.12.2005, pag. 89).

    (3)  Decisione 2010/65/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, che modifica la decisione 2005/880/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 35 del 6.2.2010, pag. 18).

    (4)  Decisione di esecuzione 2014/291/UE della Commissione, del 16 maggio 2014, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 88).

    (5)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/820 della Commissione, del 31 maggio 2018, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 137 del 4.6.2018, pag. 27).

    (6)  Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

    (7)  Legge neerlandese sui fertilizzanti (Meststoffenwet), articoli 19 e 20.

    (8)  Legge neerlandese sui fertilizzanti (Meststoffenwet), articoli da 33a a 33d.

    (9)  Legge neerlandese sui fertilizzanti (Meststoffenwet), articolo 21b.

    (10)  Impatto della direttiva sui nitrati sulle emissioni gassose di azoto, impatto delle misure previste dal programma d’azione nitrati sulle emissioni gassose di azoto, contratto ENV.B.1/ETU/2010/0009.

    (11)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

    (12)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

    (13)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

    (14)  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 januari 2019, nr. WJZ/19009285, tot tijdelijke vrijstelling van artikel 5, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen (Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest 2019–2023).


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