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Document 32020D0985

Decisione (UE) 2020/985 del Consiglio del 7 luglio 2020 relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea

ST/12199/2019/INIT

GU L 222 del 10.7.2020, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/985/oj

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10.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 222/7


DECISIONE (UE) 2020/985 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2020

relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 894/2007 (2) relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (3) («accordo»). L’accordo è entrato in vigore il 29 agosto 2011 ed è tuttora vigente.

(2)

Il 18 dicembre 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe («Sao Tomé e Principe») ai fini della conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo.

(3)

Il precedente protocollo di detto accordo ha cessato di produrre effetti il 22 maggio 2018.

(4)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un nuovo protocollo. Al termine dei negoziati, il 17 aprile 2019 è stato siglato il nuovo protocollo.

(5)

Conformemente alla decisione (UE) 2019/2218 del Consiglio (4), il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea («protocollo») è stato firmato il 19 dicembre 2019.

(6)

Il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

(7)

L’obiettivo del protocollo è consentire all’Unione e a Sao Tomé e Principe di collaborare più strettamente al fine di promuovere una politica sostenibile della pesca e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di Sao Tomé e Principe e di sostenere gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo del settore della pesca.

(8)

È opportuno approvare il protocollo.

(9)

L’accordo istituisce, all’articolo 9, una commissione mista incaricata di controllarne l’applicazione. Conformemente a tale articolo, nonché ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 7, paragrafo 2, del protocollo, la commissione mista può inoltre adottare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno autorizzare la Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, ad approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.

(10)

È opportuno che la posizione dell’Unione relativa alle modifiche del protocollo sia stabilita dal Consiglio. Le modifiche proposte saranno approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea (TUE), non vi si opponga.

(11)

É opportuno che la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di commissione mista su altre questioni sia definita a norma dei trattati e delle prassi consolidate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea è approvato a nome dell’Unione (5).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 16 dell’accordo.

Articolo 3

Conformemente alla procedura riportata nell’allegato della presente decisione, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo che dovranno essere adottate dalla commissione mista istituita ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Approvazione del 17 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 894/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 35).

(3)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 36.

(4)  Decisione (UE) 2019/2218 del Consiglio, del 24 ottobre 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (GU L 333 del 27.12.2019, pag. 1).

(5)  Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GU L 333 del 27.12.2019 unitamente alla decisione relativa alla firma.


ALLEGATO

Procedura ai fini dell’approvazione delle modifiche del protocollo che dovranno essere adottate dalla commissione mista

Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente all’articolo 6 e all’articolo 7, paragrafo 2, del protocollo, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, alle condizioni che seguono:

1)

La Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:

a)

sia conforme agli obiettivi da essa perseguiti nell’ambito della politica comune della pesca;

b)

sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;

c)

tenga conto dei più recenti dati statistici, biologici e di altro tipo trasmessi alla Commissione.

2)

Prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo prima della riunione pertinente della commissione mista.

3)

La conformità delle modifiche proposte rispetto ai criteri di cui al punto 1) sarà valutata dal Consiglio.

4)

A meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell’Unione. In presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte.

5)

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, conformemente alla procedura di cui ai punti da 2) a 4), affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi.

6)

La Commissione è invitata ad adottare, in tempo utile, tutte le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l’attuazione di tale decisione.

7)

Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente all’articolo 6 e all’articolo 7, paragrafo 2, del protocollo stesso, la posizione che l’Unione dovrà adottare in sede di commissione mista è determinata conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate.


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