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Document 32019R2237

    Regolamento delegato (UE) 2019/2237 della Commissione dell’1 ottobre 2019 che specifica le modalità dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2020-2021

    C/2019/7046

    GU L 336 del 30.12.2019, p. 26–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2237/oj

    30.12.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 336/26


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2237 DELLA COMMISSIONE

    dell’1 ottobre 2019

    che specifica le modalità dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2020-2021

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 6, e l’articolo 18, paragrafi 1 e 3,

    visto il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 13,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira all’eliminazione progressiva dei rigetti in mare in tutte le attività di pesca dell’Unione mediante l’introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.

    (2)

    L’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l’adozione di piani pluriennali contenenti misure di conservazione per le attività di pesca che sfruttano determinati stock in una zona geografica interessata.

    (3)

    Tali piani pluriennali specificano le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco e possono conferire alla Commissione il potere di precisarle ulteriormente sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.

    (4)

    Il 19 marzo 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/472 che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. L’articolo 13 di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il regolamento specificando i dettagli dell’obbligo di sbarco per tutti gli stock delle specie presenti nelle acque occidentali alle quali si applica tale obbligo a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, come previsto all’articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), di detto regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.

    (5)

    Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali. La Commissione ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali mediante il regolamento delegato (UE) 2016/2374 (3), che è stato abrogato e sostituito dal regolamento delegato (UE) 2018/2033 della Commissione (4), a seguito di una raccomandazione comune presentata da Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo nel 2018.

    (6)

    Il 31 maggio 2019 il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque sudoccidentali e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici; la raccomandazione comune è stata modificata il 9 agosto 2019. Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (5). La Commissione ha sottoposto le misure in questione alla consultazione scritta del gruppo di esperti, costituito dai 28 Stati membri e dal Parlamento europeo in qualità di osservatore.

    (7)

    Il regolamento delegato (UE) 2018/2033 ha introdotto un’esenzione dall’obbligo di sbarco per le catture di scampo effettuate con reti a strascico nelle sottozone 8 e 9 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e per le catture di occhialone effettuate con l’attrezzo da pesca artigianale denominato «voracera» nella divisione CIEM 9a, dal momento che la documentazione scientifica disponibile indicava la possibilità di tassi di sopravvivenza elevati, tenuto conto delle caratteristiche degli attrezzi utilizzati nella pesca di tale specie, delle pratiche di pesca e dell’ecosistema. Nella sua valutazione (6) lo CSTEP ha concluso che i tassi di sopravvivenza dello scampo dimostrati dagli esperimenti più recenti e dagli studi condotti tra il 2016 e il 2018 erano in linea con quelli osservati nelle valutazioni precedenti. Sulla base delle prove atte a dimostrare i tassi di sopravvivenza dei rigetti di occhialone che gli Stati membri hanno presentato allo CSTEP, quest’ultimo ha concluso (7) che l’esenzione è sufficientemente motivata. Di conseguenza, poiché le circostanze sono rimaste immutate, tali esenzioni legate al tasso di sopravvivenza dovrebbero essere mantenute nel piano in materia di rigetti per la pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2020-2021.

    (8)

    Il regolamento delegato (UE) 2018/2033 ha concesso un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di razze effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, con ogni tipo di attrezzi da pesca, in attesa della presentazione di prove scientifiche circostanziate sui tassi di sopravvivenza per tutti i segmenti di flotta e tutte le combinazioni di attrezzi, zone e specie. Lo CSTEP ritiene che gli Stati membri abbiano raccolto informazioni sulla vitalità che forniscono una certa indicazione della capacità di sopravvivenza (8), ma che siano necessarie informazioni più dettagliate. Per poter raccogliere i dati pertinenti è necessario proseguire la pesca. L’esenzione può quindi essere concessa, ma gli Stati membri dovrebbero avere l’obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere a un riesame. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto dovrebbero presentare entro il 1o maggio di ogni anno: a) una tabella di marcia, elaborata al fine di aumentare la capacità di sopravvivenza e colmare la carenza di dati riscontrata dallo CSTEP, da sottoporre ogni anno alla valutazione di quest’ultimo e b) relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei programmi riguardanti la capacità di sopravvivenza e sulle eventuali modifiche o rettifiche ad essi apportate.

    (9)

    Nel corso dell’esame dei tassi di sopravvivenza delle razze è stato constatato che la razza cuculo (Leucoraja naevus) presentava un tasso di sopravvivenza molto più basso delle altre specie. Inoltre, le conoscenze scientifiche riguardo al modello di sopravvivenza di tale specie risultano minori. Gli Stati membri hanno fornito prove della vitalità e del tasso di sopravvivenza dei rigetti immediati di razza cuculo. Lo CSTEP ha esaminato tali prove e ha concluso (9) che i dati relativi alla vitalità della razza cuculo sono variabili ma non rappresentativi delle condizioni di pesca commerciale, e non esclude che la capacità di sopravvivenza della razza cuculo sia prossima allo zero. L’esenzione dovrebbe pertanto essere concessa solo per due anni per le catture di razza cuculo effettuate con tramagli nelle sottozone CIEM 8 e 9 e per un anno per le catture di razza cuculo effettuate con reti da traino nella sottozona CIEM 8. I risultati degli studi in corso e le misure efficaci messe a punto per quanto riguarda la capacità di sopravvivenza dovrebbero essere sottoposti alla valutazione dello CSTEP il più presto possibile e comunque entro il 1o maggio 2020 per le catture di razza cuculo effettuate con reti da traino nella sottozona CIEM 8 ed entro il 1o maggio di ogni anno per le catture di razza cuculo effettuate con tramagli nelle sottozone CIEM 8 e 9.

    (10)

    Il regolamento delegato (UE) 2018/2033 ha introdotto esenzioni de minimis dall’obbligo di sbarco ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le catture di sogliola effettuate con sfogliare e reti a strascico nelle divisioni CIEM 8a e 8b e per le catture di sogliola effettuate con tramagli e reti da imbrocco nelle divisioni CIEM 8a e 8b. Le prove fornite dagli Stati membri per tali esenzioni sono state esaminate dallo CSTEP (10). Quest’ultimo ha concluso che la raccomandazione comune giustificava in maniera fondata la difficoltà di conseguire un aumento della selettività e i costi sproporzionati di gestione delle catture indesiderate. Di conseguenza, poiché le circostanze sono rimaste immutate, le esenzioni de minimis dovrebbero essere mantenute nel piano in materia di rigetti per la pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2020-2021.

    (11)

    Il regolamento delegato (UE) 2018/2033 ha introdotto in via provvisoria un’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le catture di nasello effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9. Lo CSTEP ha esaminato le prove fornite dagli Stati membri per tale esenzione nella nuova raccomandazione comune e ha concluso (11) che le prove di selettività non hanno individuato in questa fase l’esistenza di dispositivi più selettivi. Lo CSTEP ha osservato che le informazioni disponibili indicano un aumento sostanziale dei costi di gestione delle catture indesiderate. Gli Stati membri stanno effettuando uno studio supplementare sui costi sproporzionati, anche per le catture di nasello. Per poter raccogliere i dati pertinenti è necessario proseguire la pesca. L’esenzione può quindi essere concessa, ma gli Stati membri dovrebbero avere l’obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere a un riesame. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile e comunque entro il 1o maggio di ogni anno, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP.

    (12)

    La nuova raccomandazione comune propone di estendere alle catture di occhialone effettuate con ami e palangari nella sottozona CIEM 8 e nella divisione CIEM 9a l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza vigente per tale specie nella sottozona CIEM 10. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche atte a dimostrare gli elevati tassi di sopravvivenza dell’occhialone nell’ambito di tale attività di pesca nella sottozona CIEM 8 e nella divisione CIEM 9a. Sulla base delle ulteriori prove relative ai tassi di sopravvivenza nella sottozona CIEM 8 e nella divisione CIEM 9a presentate allo CSTEP quest’ultimo ha concluso (12) che la metodologia utilizzata presenta dei limiti, per quanto riguarda in particolare la previsione di un periodo di monitoraggio breve, che determinano verosimilmente la sovrastima dei tassi di sopravvivenza. Sono necessari ulteriori studi per elaborare stime attendibili dei tassi di sopravvivenza. L’esenzione può quindi essere concessa, ma gli Stati membri dovrebbero avere l’obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere a un riesame. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto dovrebbero presentare entro il 1o maggio di ogni anno: a) relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei programmi riguardanti la capacità di sopravvivenza e sulle eventuali modifiche o rettifiche ad essi apportate, da sottoporre ogni anno alla valutazione dello CSTEP.

    (13)

    Il regolamento delegato (UE) 2018/2033 ha introdotto un’esenzione de minimis per le catture di berici effettuate con ami e palangari nella sottozona CIEM 10. Lo CSTEP ha esaminato le prove presentate dagli Stati membri e ha concluso (13) che le informazioni fornite giustificavano in maniera fondata la difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività o i costi sproporzionati che ne deriverebbero per la gestione delle catture indesiderate. Poiché le circostanze sono rimaste immutate, è opportuno includere tali esenzioni de minimis nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2020-2021.

    (14)

    La nuova raccomandazione comune contiene esenzioni de minimis per:

    le catture di suro effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9,

    le catture di suro effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8 e 9 e nelle zone Copace (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale) 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0,

    le catture di sgombro effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9,

    le catture di sgombro effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8 e 9 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0,

    le catture di rombo giallo effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8 e 9,

    le catture di rombo giallo effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9,

    le catture di passera di mare effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9,

    le catture di passera di mare effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8 e 9,

    le catture di rana pescatrice effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9,

    le catture di rana pescatrice effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8 e 9,

    le catture di merlano effettuate con reti da traino e sciabiche nella sottozona CIEM 8,

    le catture di merlano effettuate con reti da imbrocco nella sottozona CIEM 8,

    le catture di merluzzo giallo effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9,

    le catture di merluzzo giallo effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8 e 9.

    (15)

    Lo CSTEP ha esaminato le prove fornite dagli Stati membri in merito alle nuove esenzioni de minimis relative alle catture di suro e di sgombro effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9 e ha concluso (14) che le prove pertinenti non dimostrano la possibilità di ridurre le catture accessorie. Lo CSTEP ha osservato che gli Stati membri hanno programmato un’ulteriore indagine a supporto delle esenzioni sulla base dei costi di gestione sproporzionati. Poiché è difficile conseguire la selettività, l’esenzione relativa a tale attività di pesca può essere concessa per un anno e gli Stati membri dovrebbero avere l’obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere a un riesame. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile e comunque entro il 1o maggio 2020, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP. Tali esenzioni, pertanto, dovrebbero essere applicate in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020.

    (16)

    Lo CSTEP ha esaminato le prove fornite dagli Stati membri in merito alle nuove esenzioni de minimis relative alle catture di rombo giallo, passera di mare, rana pescatrice, merlano e merluzzo giallo effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9 e ha concluso (15) che il completamento di uno studio spagnolo sui costi di gestione sproporzionati potrebbe fornire prove aggiuntive a supporto dell’esenzione per la rana pescatrice e il rombo giallo. Lo CSTEP ha osservato che gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a effettuare un’ulteriore indagine per giustificare le esenzioni per il merlano e il merluzzo giallo. Poiché è difficile conseguire la selettività, le esenzioni possono essere concesse per un anno, ma gli Stati membri dovrebbero avere l’obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la loro fondatezza e alla Commissione di procedere a un riesame. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile e comunque entro il 1o maggio 2020, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP. Tali esenzioni, pertanto, dovrebbero essere applicate in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020.

    (17)

    Lo CSTEP ha esaminato le prove fornite dagli Stati membri in merito alle nuove esenzioni de minimis relative alle catture di suro e di sgombro effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8 e 9 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 e ha concluso (16) che, per la natura di tali attività di pesca, le informazioni in merito alla difficoltà di migliorare la selettività sono credibili. Lo CSTEP ha osservato che è in corso uno studio sui costi sproporzionati nella pesca spagnola con reti da imbrocco, che una volta concluso dovrebbe essere valutato. Poiché è difficile conseguire la selettività, le esenzioni relative a tale attività di pesca possono essere concesse per un anno e gli Stati membri dovrebbero avere l’obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la fondatezza di tali esenzioni e alla Commissione di procedere a un riesame. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile e comunque entro il 1o maggio 2020, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP. Tali esenzioni, pertanto, dovrebbero essere applicate in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020.

    (18)

    Lo CSTEP ha esaminato le prove fornite dagli Stati membri in merito alle nuove esenzioni de minimis relative alle catture di rombo giallo, passera di mare, rana pescatrice, merlano e merluzzo giallo effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8 e 9 e ha concluso (17) che non è stata quantificata l’entità potenziale delle eventuali perdite di prodotto commercializzabile conseguenti a un aumento della selettività in tali attività di pesca e che non è chiara la variazione di tale entità potenziale nelle singole attività di pesca con reti da imbrocco. Lo CSTEP ha osservato che gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni specifiche per ciascuna attività di pesca con reti da imbrocco interessata. Poiché è difficile conseguire la selettività, tali esenzioni possono essere concesse per un anno, ma gli Stati membri dovrebbero avere l’obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la loro fondatezza e alla Commissione di procedere a un riesame. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile e comunque entro il 1o maggio 2020, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP. Tali esenzioni, pertanto, dovrebbero essere applicate in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020.

    (19)

    Nel caso in cui l’esenzione de minimis si basi sull’estrapolazione di dati insufficienti e informazioni parziali riguardanti la flotta, gli Stati membri dovrebbero trasmettere dati esatti e verificabili per l’intera flotta contemplata dall’esenzione, in modo da garantire stime attendibili del volume dei rigetti ai fini della fissazione dei totali ammissibili di catture (TAC).

    (20)

    Le misure proposte nella nuova raccomandazione comune sono conformi all’articolo 15, paragrafo 4, all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), e all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono pertanto essere incluse nel presente regolamento.

    (21)

    Ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha preso in considerazione sia la valutazione dello CSTEP sia la necessità che gli Stati membri garantiscano la piena attuazione dell’obbligo di sbarco. In vari casi, per rispondere alle osservazioni formulate dallo CSTEP risulta necessario proseguire l’attività di pesca e la raccolta di dati. In tali casi è opportuno seguire un approccio pragmatico e prudente alla gestione della pesca, concedendo esenzioni in via temporanea. Se non venissero concesse non sarebbe possibile raccogliere dati essenziali per una gestione corretta e consapevole dei rigetti in vista della piena attuazione dell’obbligo di sbarco.

    (22)

    È pertanto opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2018/2033 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

    (23)

    Poiché le misure di cui presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell’Unione e sulle attività economiche connesse, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2020,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Attuazione dell’obbligo di sbarco

    Nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, l’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle specie demersali a norma del presente regolamento per il periodo 2020-2021.

    Articolo 2

    Definizioni

    Per «voracera» si intende un palangaro meccanizzato progettato e costruito a livello locale, utilizzato dalla flotta artigianale che pratica la pesca dell’occhialone nel sud della Spagna nella divisione CIEM 9a.

    Articolo 3

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo

    1.   L’esenzione dall’obbligo di sbarco prevista per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, con reti a strascico (codici degli attrezzi (18): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT, TX).

    2.   In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente nella zona di cattura.

    Articolo 4

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze

    1.   L’esenzione dall’obbligo di sbarco prevista per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di razze (Rajiformes) effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, con qualunque tipo di attrezzi da pesca.

    2.   In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

    3.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio di ogni anno, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite.

    4.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica:

    alle catture di razza cuculo effettuate con tramagli nelle sottozone CIEM 8 e 9 fino al 31 dicembre 2021. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio di ogni anno, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione relativa alle catture di razza cuculo effettuate con tramagli. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite;

    alle catture di razza cuculo effettuate con reti da traino nella sottozona CIEM 8 soltanto fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione relativa alle catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite.

    Articolo 5

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l’occhialone

    1.   L’esenzione dall’obbligo di sbarco prevista per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) effettuate, nella divisione CIEM 9a, con l’attrezzo da pesca artigianale denominato «voracera» e alle catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 10 e nella divisione CIEM 9a, con ami e palangari (codici degli attrezzi: LHP, LHM, LLS, LLD).

    2.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio di ogni anno, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione stabilita al paragrafo 1 per le catture di occhialone effettuate con ami e palangari nelle sottozone CIEM 8 e 10 e nella divisione CIEM 9a. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite.

    3.   In caso di rigetto in mare, gli occhialoni catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

    Articolo 6

    Esenzioni de minimis

    1.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare i seguenti quantitativi ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento:

    a)

    per il nasello (Merluccius merluccius), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da traino e sciabiche (codici degli attrezzi: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV);

    gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite;

    b)

    per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle divisioni CIEM 8a e 8b, da navi che utilizzano sfogliare e reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX);

    c)

    per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle divisioni CIEM 8a e 8b, da navi che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);

    d)

    per i berici (Beryx spp.), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nella sottozona CIEM 10, da navi che utilizzano ami e palangari (codici degli attrezzi: LHP, LHM, LLS, LLD);

    e)

    per il suro (Trachurus spp.), fino a un massimo del 7 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

    f)

    per il suro (Trachurus spp.), fino a un massimo del 3 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

    g)

    per lo sgombro (Scomber scombrus), fino a un massimo del 7 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

    h)

    per lo sgombro (Scomber scombrus), fino a un massimo del 3 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

    i)

    per il rombo giallo (Lepidorhombus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

    j)

    per il rombo giallo (Lepidorhombus spp.), fino a un massimo del 4 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

    k)

    per la passera di mare (Pleuronectes platessa), fino a un massimo del 5 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

    l)

    per la passera di mare (Pleuronectes platessa), fino a un massimo del 3 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

    m)

    per la rana pescatrice (Lophiidae), fino a un massimo del 5 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

    n)

    per la rana pescatrice (Lophiidae), fino a un massimo del 4 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

    o)

    per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 5 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nella sottozona CIEM 8, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

    p)

    per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 4 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nella sottozona CIEM 8, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

    q)

    per il merluzzo giallo (Pollachius pollachius), fino a un massimo del 5 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

    r)

    per il merluzzo giallo (Pollachius pollachius), fino a un massimo del 2 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN).

    2.   Le esenzioni de minimis di cui al paragrafo 1, lettere da e) a r), si applicano in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, ma comunque entro il 1o maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tali esenzioni. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite.

    Articolo 7

    Abrogazione

    Il regolamento delegato (UE) 2018/2033 è abrogato.

    Articolo 8

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’1 ottobre 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

    (2)  GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1.

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione, del 12 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 33).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2018/2033 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2019-2021 (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 1).

    (5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

    (6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

    (7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

    (8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

    (9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

    (10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

    (11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

    (12)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

    (13)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

    (14)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

    (15)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

    (16)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

    (17)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

    (18)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento corrispondono a quelli figuranti nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella corrispondono ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.


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