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Document 32019R1826
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1826 of 25 October 2019 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Kaimiškas Jovarų alus (PGI))
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1826 della Commissione del 25 ottobre 2019 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Kaimiškas Jovarų alus (IGP)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1826 della Commissione del 25 ottobre 2019 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Kaimiškas Jovarų alus (IGP)
C/2019/7810
GU L 279 del 31.10.2019, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
31.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 279/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1826 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2019
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Kaimiškas Jovarų alus» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Kaimiškas Jovarų alus» presentata dalla Repubblica di Lituania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Kaimiškas Jovarų alus» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Kaimiškas Jovarų alus» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.1. Birra dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2019
Per la Commissione
A nome del president
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 217 del 28.6.2019, pag. 5.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).