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Document 32019R1716

    Regolamento (UE) 2019/1716 del Consiglio del 14 ottobre 2019 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua

    ST/11726/2019/INIT

    GU L 262 del 15.10.2019, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/11/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1716/oj

    15.10.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 262/1


    REGOLAMENTO (UE) 2019/1716 del Consiglio

    del 14 ottobre 2019

    concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

    vista la decisione (PESC) 2019/1720 del Consiglio, del 14 ottobre 2019, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua (1),

    vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 14 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1720 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua. Tale decisione dispone, tra l’altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Nicaragua, di persone, entità od organismi che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto in Nicaragua e di persone a essi associate. Tali persone fisiche o giuridiche, entità e organismi sono elencati nell’allegato della decisione (PESC) 2019/1720.

    (2)

    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.

    (3)

    Il potere di redigere e modificare l’elenco figurante nell’allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio per garantire la coerenza con la procedura di redazione, modifica e revisione dell’allegato della decisione (PESC) 2019/1720 .

    (4)

    Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, dovrebbero essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche dovrebbero essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (5)

    Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.

    (6)

    Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l’attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un’operazione o a essi collegata, e in particolare:

    i)

    una richiesta volta a ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un’operazione o a essi collegata;

    ii)

    una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

    iii)

    una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un’operazione;

    iv)

    una domanda riconvenzionale;

    v)

    una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

    b)

    «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;

    c)

    «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell’allegato II;

    d)

    «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

    e)

    «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;

    f)

    «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

    g)

    «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:

    i)

    contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

    ii)

    depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;

    iii)

    titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

    iv)

    interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;

    v)

    credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

    vi)

    lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; e

    vii)

    documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

    h)

    «territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

    Articolo 2

    1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I.

    2.   Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.

    3.   Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma degli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2019/1720, come persone, entità e organismi:

    a)

    responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Nicaragua;

    b)

    che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto in Nicaragua;

    c)

    associati alle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi di cui alle lettere a) e b).

    Articolo 3

    1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

    a)

    necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche elencate nell’allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

    b)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    c)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

    d)

    necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l’autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione; oppure

    e)

    pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.

    2.   Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

    Articolo 4

    1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

    a)

    i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 2 nell’elenco figurante nell’allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

    b)

    i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

    c)

    la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato I; e

    d)

    il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.

    2.   Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

    Articolo 5

    1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell’allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l’autorità competente interessata abbia accertato che:

    a)

    i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui all’allegato I; e

    b)

    il pagamento non viola l’articolo 2, paragrafo 2.

    2.   Lo Stato membro interessato informa entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

    Articolo 6

    1.   In deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell’allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo elencati nell’allegato I siano svincolati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato I, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come fornire o facilitare la fornitura di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza o per evacuazioni dal Nicaragua.

    2.   Gli Stati membri interessati informano entro due settimane gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

    Articolo 7

    1.   L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo che figura nell’elenco dell’allegato I, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente di tali operazioni.

    2.   L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

    a)

    interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

    b)

    pagamenti dovuti nell’ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 sono stati inseriti nell’allegato I; oppure

    c)

    pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

    Articolo 8

    1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

    a)

    fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

    b)

    collaborare con l’autorità competente alla verifica di tali informazioni.

    2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

    3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

    Articolo 9

    È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all’articolo 2.

    Articolo 10

    1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

    2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

    Articolo 11

    1.   Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, segnatamente richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

    a)

    persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell’allegato I;

    b)

    qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).

    2.   In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l’onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.

    3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

    Articolo 12

    1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni riguardanti:

    a)

    i fondi congelati a norma dell’articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli da 3 a 6;

    b)

    i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

    2.   Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l’effettiva attuazione del presente regolamento.

    Articolo 13

    1.   Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I.

    2.   Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dando a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

    3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.

    Articolo 14

    1.   L’allegato I include i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.

    2.   L’allegato I include le informazioni disponibili necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi e gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entità e gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

    Articolo 15

    1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.   Gli Stati membri comunicano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.

    Articolo 16

    1.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») trattano i dati personali per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

    a)

    per quanto concerne il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato I;

    b)

    per quanto concerne l’alto rappresentante, la preparazione di modifiche dell’allegato I;

    c)

    per quanto concerne la Commissione:

    i)

    l’inclusione del contenuto dell’allegato I nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;

    ii)

    il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

    2.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi ai reati commessi da persone fisiche elencate e alle condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone, solo nella misura in cui tale trattamento sia necessario per la preparazione dell’allegato I.

    3.   Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato II e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

    Articolo 17

    1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato II.

    2.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

    3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.

    Articolo 18

    Il presente regolamento si applica:

    a)

    nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

    b)

    a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

    c)

    a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

    d)

    a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

    e)

    a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione.

    Articolo 19

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, il 14 ottobre 2019

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F. MOGHERINI


    (1)  Cfr. pagina … della presente Gazzetta ufficiale.

    (2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


    ALLEGATO I

    ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 2

    […]


    ALLEGATO II

    SITI WEB CONTENENTI INFORMAZIONI SULLE AUTORITÀ COMPETENTI E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE

    BELGIO

    https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

    https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

    https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

    BULGARIA

    https://www.mfa.bg/en/101

    CECHIA

    www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

    DANIMARCA

    http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

    GERMANIA

    http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

    ESTONIA

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

    IRLANDA

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

    GRECIA

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    SPAGNA

    http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

    CROAZIA

    http://www.mvep.hr/sankcije

    ITALIA

    https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

    CIPRO

    http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIA

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUSSEMBURGO

    https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

    UNGHERIA

    http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

    MALTA

    https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

    PAESI BASSI

    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

    AUSTRIA

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POLONIA

    https://www.gov.pl/web/dyplomacja

    PORTOGALLO

    http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

    SLOVACCHIA

    https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

    FINLANDIA

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SVEZIA

    http://www.ud.se/sanktioner

    REGNO UNITO

    https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

    Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

    Commissione europea

    Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

    EEAS 07/99

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