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Document 32019R1170

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1170 della Commissione, dell'8 luglio 2019, recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/5009

GU L 183 del 9.7.2019, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/10/2023; abrog. impl. da 32023R1770

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1170/oj

9.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1170 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2019

recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 43 e 44,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per l'introduzione coordinata di servizi di collegamento dati basati sulla trasmissione di dati bordo-terra da punto a punto.

(2)

Prendendo atto dei correnti problemi di attuazione del collegamento dati e delle misure correttive adottate e riconoscendo l'obiettivo secondo cui almeno il 75 % dei voli dovrebbe essere dotato di capacità di collegamento dati, è opportuno modificare i criteri di esenzione. Tali criteri dovrebbero continuare ad avere effetto senza imporre un eccessivo onere economico a specifiche categorie di operatori che contribuiscono in misura sensibilmente inferiore al numero totale di voli. Dette categorie dovrebbero comprendere gli operatori di aeromobili dotati di sistemi di navigazione aerea futuri («Future Air Navigation Systems» — FANS) 1/A e gli operatori di aeromobili di vecchia data e di aeromobili progettati per trasportare non più di 19 passeggeri.

(3)

Al fine di mantenere aggiornato il regolamento è opportuno fare riferimento alle modifiche dell'annesso 10 dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione e correggere diversi errori materiali.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione (3) ha modificato l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 29/2009, tuttavia la modifica non si riflette appieno nel corrispondente riferimento di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 29/2009. Tale omissione dovrebbe essere corretta.

(5)

Poiché il presente regolamento modifica i criteri per le deroghe di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009, è opportuno adeguare i termini di quest'ultimo regolamento anche all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, di cui all'articolo 44 del medesimo regolamento.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 29/2009.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 29/2009 è così modificato:

1)

all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il paragrafo 2 non si applica:

a)

agli aeromobili con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 1995;

b)

agli aeromobili con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2003 e che cesseranno le operazioni nello spazio aereo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, anteriormente al 31 dicembre 2022;

c)

agli aeromobili con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 2018 sui quali, prima di tale data, siano state installate apparecchiature per il collegamento dati conformi ai requisiti di uno dei documenti Eurocae di cui all'allegato III, punto 10;

d)

agli aeromobili aventi un numero massimo certificato di posti passeggeri a sedere non superiore a 19, una massa massima certificata al decollo non superiore a 45 359 kg (100 000 lbs) e un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 5 febbraio 2020;

e)

agli aeromobili di Stato;

f)

agli aeromobili che volano nello spazio aereo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, per motivi di prova, consegna o manutenzione o con componenti per il collegamento dati temporaneamente non operativi alle condizioni specificate nella lista degli equipaggiamenti minimi di cui all'allegato III, punto 1, del presente regolamento.»;

2)

all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, il riferimento all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, è sostituito dal riferimento all'articolo 3, paragrafo 2;

3)

all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, il riferimento all'articolo 3, paragrafo 5, è sostituito dal riferimento all'articolo 3, paragrafo 4;

4)

all'articolo 14, paragrafo 2, il testo «articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004» è sostituito dal testo «articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139»;

5)

all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I criteri di cui al paragrafo 1 sono:

a)

combinazioni di tipi/modelli di aeromobile arrivati alla fine del ciclo di produzione e prodotti in numero limitato; e

b)

combinazioni di tipi/modelli di aeromobile di concezione obsoleta per i quali i costi di riprogettazione necessari sarebbero sproporzionati.»;

6)

l'allegato III è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione, del 26 febbraio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2014 (GU L 56 del 27.2.2015, pag. 30).


ALLEGATO

«ALLEGATO III

1.   

Norma ORO.MLR.105 del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo, allegato III, oppure annesso 6 dell'ICAO — “Operation of aircraft”, parte I (“International Commercial Air Transport — Aeroplanes”) (undicesima edizione del luglio 2018 comprendente l'emendamento n. 43), oppure annesso 6 dell'ICAO — “Operation of aircraft”, parte II (“International General Aviation — Aeroplanes”) (decima edizione del luglio 2018 comprendente l'emendamento n. 36).

2.   

Capitolo 3 — “Aeronautical Telecommunication Network”, sezione 3.5.1.1 “Context Management” (CM), punti a) e b) dell'annesso 10 dell'ICAO — “Aeronautical Telecommunications” — volume III, parte I (“Digital Data Communication Systems”) (seconda edizione del luglio 2007 contenente gli emendamenti da 70 a 82).

3.   

Capitolo 3 — “Aeronautical Telecommunication Network”, sezione 3.5.2.2 “Controller-Pilot Data Link Communications” (CPDLC), punti a) e b) dell'annesso 10 dell'ICAO — “Aeronautical Telecommunications” — volume III, parte I (“Digital Data Communication Systems”) (seconda edizione del luglio 2007 contenente gli emendamenti da 70 a 82).

4.   

Capitolo 3 — “Aeronautical Telecommunication Network”, sezioni 3.3, 3.4 e 3.6 dell'annesso 10 dell'ICAO — “Aeronautical Telecommunications” — volume III, parte I (“Digital Data Communication Systems”) (seconda edizione del luglio 2007 contenente gli emendamenti da 70 a 82).

5.   

Capitolo 6 — “VHF air–ground digital link” (VDL) dell'annesso 10 dell'ICAO — “Aeronautical Telecommunications” — volume III, parte I (“Digital Data Communication Systems”) (seconda edizione del luglio 2007 contenente l'emendamento 90).

6.   

Capitolo 3 — “General procedures for the international aeronautical telecommunication service”, sezione 3.5.1.5 dell'annesso 10 dell'ICAO — “Aeronautical Telecommunications” – volume II (“Communication Procedures including those with PANS status”) (settima edizione del luglio 2016 contenente gli emendamenti da 40 a 90).

7.   

Capitolo 2 — “General” — sezione 2.26.3 dell'annesso 11 dell'ICAO — “Air Traffic Services” (quattordicesima edizione del luglio 2016 contenente l'emendamento 50-A).

8.   

Capitolo 6 — “Air traffic services requirements for communications” — sezione 6.1.1.2 dell'annesso 11 dell'ICAO — “Air Traffic Services” (quattordicesima edizione del luglio 2016 contenente l'emendamento 50-A).

9.   

Eurocae ED-111, “Functional specifications for CNS/ATM ground recording”, del luglio 2002 comprendente l'emendamento 1 (30.7.2003).

10.   

Eurocae ED-100 (settembre 2000) e ED-100A (aprile 2005), “Interoperability requirements for ATS applications using ARINC 622 Data Communications”.

11.   

Eurocae ED-120 “Safety and Performance Requirements Standard for Air Traffic Data Link Services in Continental Airspace”, pubblicata nel maggio 2004, comprendente la modifica 1, pubblicata nell'aprile 2007, e la modifica 2, pubblicata nell'ottobre 2007.

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