Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1089

    Regolamento (UE) 2019/1089 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)

    ST/8932/2019/INIT

    GU L 173 del 27.6.2019, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1089/oj

    27.6.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 173/36


    REGOLAMENTO (UE) 2019/1089 DEL CONSIGLIO

    del 6 giugno 2019

    relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 241/2008 (1) che conclude l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau («accordo») (2). L'accordo entrato in vigore il 15 aprile 2008, è stato tacitamente rinnovato ed è tuttora vigente.

    (2)

    L'ultimo protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 23 novembre 2017.

    (3)

    La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo. In esito a tali negoziati, il nuovo protocollo è stato siglato il 15 novembre 2018.

    (4)

    Ai sensi della decisione (UE) 2019/1088 del Consiglio (3), il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) («protocollo») è stato firmato il 15 giugno 2019.

    (5)

    È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per la durata di applicazione di quest'ultimo.

    (6)

    Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla sua firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, per «specie altamente migratorie» si intendono le specie elencate nell'allegato I della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, ad esclusione delle famiglie Alopiidae e Sphyrnidae e delle specie seguenti: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus.

    Articolo 2

    Possibilità di pesca

    Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) sono ripartite tra gli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

    Articolo 3

    Specie demersali e piccoli pelagici

    Le possibilità di pesca per le specie demersali e per i piccoli pelagici sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

    1)

    nel primo e nel secondo anno di applicazione del protocollo, in base a un sistema basato sullo sforzo di pesca (tonnellate di stazza lorda, «TSL»):

    a)

    pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti:

    Spagna

    2 500 TSL;

    Grecia

    140 TSL;

    Portogallo

    1 060 TSL;

    b)

    pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci e cefalopodi:

    Spagna

    2 900 TSL;

    Grecia

    225 TSL;

    Italia

    375 TSL;

    c)

    pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici:

    Spagna

    3 500 TSL;

    Portogallo

    500 TSL;

    Lituania

    5 000 TSL;

    Lettonia

    5 000 TSL;

    Polonia

    1 000 TSL;

    2)

    a partire dal terzo anno di applicazione del protocollo, in base a un sistema che stabilisce limiti di cattura per ciascuna specie (totali ammissibili di cattura, TAC):

    a)

    pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti:

    Spagna:

    1 650 tonnellate;

    Grecia:

    100 tonnellate;

    Portogallo:

    750 tonnellate;

    b)

    pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci:

    Spagna:

    9 500 tonnellate;

    Grecia:

    500 tonnellate;

    Italia:

    1 000 tonnellate;

    c)

    pescherecci da traino congelatori per la pesca di cefalopodi:

    Spagna:

    1 200 tonnellate;

    Grecia:

    150 tonnellate;

    Italia:

    150 tonnellate;

    d)

    pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici:

    Spagna:

    3 900 tonnellate;

    Portogallo:

    700 tonnellate;

    Lituania:

    6 000 tonnellate;

    Lettonia:

    6 000 tonnellate;

    Polonia:

    1 400 tonnellate;

    Articolo 4

    Specie altamente migratorie

    Le possibilità di pesca per le specie altamente migratorie sono ripartite come segue:

    a)

    tonniere congelatrici con reti da circuizione e pescherecci con palangari di superficie:

    Spagna:

    14 unità;

    Francia:

    12 unità;

    Portogallo:

    2 unità;

    b)

    tonniere con lenze e canne:

    Spagna:

    10 unità;

    Francia:

    3 unità.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a partire dal 15 giugno 2019.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2019

    Per il Consiglio

    La presidente

    A. BIRCHALL


    (1)  Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49).

    (2)  GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5.

    (3)  Decisione (UE) 2019/1088 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica della Guinea Bissau (2019-2024) (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).


    Top