This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019R1000
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1000 of 14 March 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2017/1799 as regards the exemption of the People's Bank of China from the pre- and post-trade transparency requirements in Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)
Regolamento delegato (UE) 2019/1000 della Commissione, del 14 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione per quanto riguarda l'esenzione della Banca popolare cinese dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento delegato (UE) 2019/1000 della Commissione, del 14 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione per quanto riguarda l'esenzione della Banca popolare cinese dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/2082
GU L 163 del 20.6.2019, p. 56–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32017R1799 | sostituzione | allegato | 10/07/2019 |
20.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/56 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1000 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2019
che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione per quanto riguarda l'esenzione della Banca popolare cinese dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
Le operazioni in cui le controparti sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono esenti dai requisiti di trasparenza delle negoziazioni a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, nella misura in cui tali operazioni sono effettuate in esecuzione della politica monetaria, dei cambi o di stabilità finanziaria. |
(2) |
Tale esenzione dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 può essere estesa, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 9, del medesimo regolamento, alle banche centrali di paesi terzi nonché alla Banca dei regolamenti internazionali. |
(3) |
L'elenco delle banche centrali di paesi terzi esentate di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1799 dovrebbe essere aggiornato, anche al fine di estendere, se del caso, l'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 della Commissione (2) ad altre banche centrali di paesi terzi o di eliminare tali organismi pubblici dall'elenco. La Commissione monitora e valuta i pertinenti sviluppi nei paesi terzi e può in qualsiasi momento procedere a un riesame dell'esenzione aggiuntiva. |
(4) |
Alla luce delle informazioni ricevute dalla Repubblica popolare cinese, la Commissione ha preparato una relazione, che ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio, in cui valuta il trattamento internazionale della Banca popolare cinese. La relazione (3) è giunta alla conclusione che è opportuno concedere alla Banca centrale della Repubblica popolare cinese l'esenzione dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014. Di conseguenza, l'elenco degli organismi pubblici esentati di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1799 dovrebbe essere modificato in modo da includervi la Banca popolare cinese. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1799 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione, del 12 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 11).
(3) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esenzione della Banca centrale della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) [COM(2019) 143 del 14.3.2019]
ALLEGATO
1. |
Australia:
|
2. |
Brasile:
|
3. |
Canada:
|
4. |
Regione amministrativa speciale di Hong Kong:
|
5. |
India:
|
6. |
Giappone:
|
7. |
Messico:
|
8. |
Repubblica popolare cinese:
|
9. |
Repubblica di Corea:
|
10. |
Singapore:
|
11. |
Svizzera:
|
12. |
Turchia:
|
13. |
Regno Unito:
|
14. |
Stati Uniti d'America:
|
15. |
Banca dei regolamenti internazionali. |