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Document 32019R0829

    Regolamento delegato (UE) 2019/829 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante autorizzando gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi

    C/2019/1922

    GU L 137 del 23.5.2019, p. 15–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/829/oj

    23.5.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 137/15


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/829 DELLA COMMISSIONE

    del 14 marzo 2019

    che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante autorizzando gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 48, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente al regolamento (UE) 2016/2031 gli Stati membri possono, su richiesta, autorizzare temporaneamente l'introduzione, lo spostamento e la detenzione e moltiplicazione nel loro territorio di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi. Gli Stati membri possono inoltre, su richiesta, autorizzare temporaneamente l'introduzione e lo spostamento nel loro territorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.

    (2)

    È necessario integrare il regolamento (UE) 2016/2031 adottando norme riguardanti lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione sull'introduzione e sullo spostamento nel territorio dell'Unione degli organismi nocivi, delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione, le procedure e le condizioni per la concessione delle relative autorizzazioni nonché le prescrizioni per il controllo della conformità e i provvedimenti da adottare in caso di non conformità.

    (3)

    Al fine di assicurare che il rischio fitosanitario connesso alle attività specificate sia eliminato o ridotto a un livello accettabile, l'autorizzazione all'introduzione e allo spostamento nell'Unione di qualsiasi materiale specificato dovrebbe essere soggetta a determinate condizioni che garantiscano la presentazione di una domanda completa e adeguata, la valutazione della natura e degli obiettivi delle attività specificate, la conferma che le attività specificate sono svolte in stazioni di quarantena o strutture di confinamento e la distruzione e rimozione sicura del materiale contaminato.

    (4)

    Al fine di garantire il controllo e la tracciabilità del materiale specificato interessato e di affrontare tempestivamente eventuali rischi fitosanitari associati, è opportuno che, a seguito della concessione dell'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro in cui si svolgerà l'attività specificata approvata rilasci una lettera di autorizzazione, che dovrebbe sempre accompagnare il materiale specificato interessato.

    (5)

    Il formato della lettera di autorizzazione dovrebbe essere simile al modello di cui all'allegato II della direttiva 2008/61/CE della Commissione (2), essendo questo stato applicato in maniera efficace e coerente.

    (6)

    Per introduzioni e spostamenti multipli nell'Unione di materiale specificato soggetto alle attività specificate, e conformemente a condizioni speciali, dovrebbe essere utilizzata un'unica lettera di autorizzazione al fine di garantire un quadro proporzionato ed efficace per tali introduzioni e spostamenti.

    (7)

    Le prove ufficiali sono effettuate più frequentemente delle altre attività specificate. Per le prove ufficiali sarebbe quindi più efficiente prevedere un quadro più flessibile di quello applicabile alle altre attività specificate.

    (8)

    È opportuno stabilire norme riguardanti i provvedimenti che le autorità competenti devono adottare in caso di non conformità alle disposizioni del presente regolamento, al fine di garantire provvedimenti correttivi non appena possibile. Tali provvedimenti dovrebbero comprendere obblighi per il soggetto responsabile delle attività specificate.

    (9)

    Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza è opportuno abrogare la direttiva 2008/61/CE.

    (10)

    Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 48 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ( regolamento sui controlli ufficiali).

    (11)

    Al fine di consentire un'agevole conclusione delle attività approvate è opportuno prorogare la validità delle approvazioni di tali attività per un determinato periodo.

    (12)

    Per motivi di certezza del diritto il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) 2016/2031,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento stabilisce le condizioni di deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, alle quali organismi nocivi specificati, piante, prodotti vegetali e altri oggetti, come definiti all'articolo 2 del presente regolamento, possono essere introdotti o spostati, detenuti, moltiplicati o utilizzati nell'Unione o in sue zone protette a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi. In particolare, il presente regolamento prevede deroghe alle seguenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031:

    a)

    articolo 5, paragrafo 1, relativo al divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione e rilascio di organismi da quarantena rilevanti per l'Unione nel territorio dell'Unione;

    b)

    articolo 30, paragrafo 1, relativo a misure dell'Unione adottate nei confronti di organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione ma che possono soddisfare le condizioni per l'inserimento in tale elenco;

    c)

    articolo 32, paragrafo 2, relativo al divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione e rilascio di organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette in zone protette del territorio dell'Unione;

    d)

    articolo 40, paragrafo 1, relativo al divieto di introduzione nel territorio dell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da tutti o da determinati paesi o territori terzi;

    e)

    articolo 41, paragrafo 1, relativo a prescrizioni particolari ed equivalenti per l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi;

    f)

    articolo 42, paragrafo 2, relativo al divieto di introduzione nel territorio dell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio provenienti da paesi terzi;

    g)

    articolo 49, paragrafo 1, relativo a misure temporanee riguardanti l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi;

    h)

    articolo 53, paragrafo 1, relativo al divieto di introduzione in zone protette del territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi o dal territorio dell'Unione;

    i)

    articolo 54, paragrafo 1, relativo a prescrizioni particolari per l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in zone protette del territorio dell'Unione.

    In particolare, il presente regolamento stabilisce:

    a)

    le norme relative allo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione sull'introduzione e sullo spostamento o sulla detenzione, sulla moltiplicazione o sull'utilizzo nell'Unione, o nelle sue zone protette, di organismi nocivi specificati o piante, prodotti vegetali e altri oggetti;

    b)

    la procedura e le condizioni conformemente alle quali gli Stati membri concedono un'autorizzazione temporanea per l'esecuzione delle attività specificate;

    c)

    le norme relative al controllo della conformità, e i provvedimenti da adottare in caso di non conformità.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    a)   «organismi nocivi specificati»: una delle seguenti definizioni:

    i)

    organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, elencati a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/2031;

    ii)

    organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento;

    iii)

    organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, elencati a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, di tale regolamento;

    b)   «piante, prodotti vegetali o altri oggetti»: piante, prodotti vegetali o altri oggetti soggetti alle misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, ed elencati a norma dell'articolo 40, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 41, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'articolo 53, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/2031;

    c)   «materiale specificato»: organismi nocivi specificati, piante, prodotti vegetali o altri oggetti che necessitano di un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento;

    d)   «attività specificate»: attività svolte da qualsiasi soggetto, comprese le autorità competenti, le istituzioni accademiche, le istituzioni di ricerca o gli operatori professionali, a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi, che prevedono l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o l'utilizzo nell'Unione e nelle sue zone protette di qualsiasi materiale specificato.

    Articolo 3

    Scambio di informazioni fra Stati membri e Commissione

    1.   Gli Stati membri cooperano sul piano amministrativo per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione relative all'introduzione, allo spostamento e alla detenzione, alla moltiplicazione e all'utilizzo nel territorio dell'Unione o nelle sue zone protette di qualsiasi materiale specificato.

    2.   Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni seguenti:

    a)

    un elenco dei tipi e delle quantità di materiale specificato autorizzato a norma del presente regolamento e introdotto o spostato nell'Unione nel corso dell'anno civile precedente;

    b)

    una relazione sulla presenza di organismi nocivi specificati non autorizzati a norma del presente regolamento e di qualsiasi altro organismo nocivo che l'autorità competente consideri come un rischio per l'Unione, individuato nel corso delle attività specificate.

    c)

    i provvedimenti adottati in caso di non conformità;

    d)

    l'elenco delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento utilizzate ai fini del presente regolamento.

    3.   Lo spostamento e l'introduzione nell'Unione del materiale specificato ai fini delle attività specificate autorizzate a norma dell'articolo 5 sono registrati, insieme alla relativa autorizzazione, nel sistema informatico di trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    Articolo 4

    Domanda

    Qualsiasi introduzione e spostamento, detenzione, moltiplicazione e utilizzo nell'Unione del materiale specificato conformemente, a seconda dei casi, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 avviene previa presentazione di una domanda alle autorità competenti.

    Il contenuto di tale domanda è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 5

    Condizioni per la concessione dell'autorizzazione

    Gli Stati membri concedono l'autorizzazione all'introduzione e allo spostamento, alla detenzione, alla moltiplicazione e all'utilizzo nell'Unione del materiale specificato conformemente, a seconda dei casi, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per un periodo di tempo limitato e solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    la domanda è stata ritenuta conforme all'articolo 4 del presente regolamento;

    b)

    la natura e gli obiettivi delle attività specificate proposte nella domanda sono stati valutati dall'autorità competente e ritenuti conformi alla definizione di attività specificate di cui all'articolo 2 del presente regolamento;

    c)

    è stato confermato lo svolgimento delle attività specificate in stazioni di quarantena o strutture di confinamento indicate nella domanda e designate dall'autorità competente conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) 2016/2031;

    d)

    si è provveduto affinché, dopo la conclusione dell'attività specificata interessata dall'autorizzazione, il materiale specificato sia stato distrutto e rimosso in maniera sicura, o immagazzinato in condizioni adeguate per un ulteriore utilizzo conformemente all'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/2031.

    Articolo 6

    Lettera di autorizzazione a seguito della concessione dell'autorizzazione

    1.   A seguito della concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, l'autorità competente dello Stato membro in cui si svolgerà l'attività specificata approvata rilascia una lettera di autorizzazione. Tale lettera di autorizzazione accompagna sempre il materiale specificato interessato.

    2.   Nel caso in cui il materiale specificato sia originario dell'Unione, la lettera di autorizzazione è conforme al modello di cui all'allegato II, parte A. La lettera è approvata ufficialmente dallo Stato membro di origine per lo spostamento del rispettivo materiale specificato in condizioni di quarantena o confinamento.

    3.   Nel caso in cui il materiale specificato sia originario di paesi terzi, la lettera di autorizzazione è conforme al modello di cui all'allegato II, parte B. La lettera è approvata ufficialmente dal paese terzo di origine per l'introduzione del rispettivo materiale specificato in condizioni di quarantena o confinamento.

    4.   Nel caso di introduzioni o spostamenti multipli nell'Unione di un tipo specifico di materiale specificato, l'autorità competente può rilasciare una singola lettera di autorizzazione al momento del primo invio, che riguardi la totalità delle introduzioni o degli spostamenti, a condizione che:

    a)

    le introduzioni o gli spostamenti abbiano luogo più volte all'anno;

    b)

    le condizioni di imballaggio del materiale specificato siano le stesse;

    c)

    il materiale specificato provenga dallo stesso fornitore e sia inviato allo stesso soggetto responsabile delle attività approvate.

    L'autorità competente indica esplicitamente nella casella 10 del modello di cui all'allegato II, parti A e B, che la lettera di autorizzazione riguarda introduzioni e spostamenti multipli nell'Unione di tale materiale specificato. Tale lettera di autorizzazione ha una durata massima di un anno dalla data di rilascio.

    Articolo 7

    Disposizioni speciali per prove ufficiali

    In deroga agli articoli 4, 5 e 6, gli Stati membri concedono un'autorizzazione per l'esecuzione di prove ufficiali, effettuate dalle autorità competenti o da operatori professionali sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    il soggetto responsabile delle attività approvate ha notificato le prove ufficiali all'autorità competente prima della loro esecuzione;

    b)

    la notifica indica la natura e gli obiettivi di tali prove ufficiali;

    c)

    la notifica reca la conferma che le prove ufficiali sono eseguite in stazioni di quarantena o strutture di confinamento come indicato all'articolo 5, lettera c);

    d)

    le prove ufficiali sono eseguite in modo tale che non si verifichi alcuna diffusione di organismi nocivi specificati durante la manipolazione e il trasporto del materiale specificato prima, durante e dopo le prove ufficiali.

    Articolo 8

    Disposizioni generali riguardanti il controllo della conformità

    L'autorità competente controlla le attività specificate per garantire il rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:

    a)

    il soggetto responsabile delle attività comunica immediatamente all'autorità competente eventuali infestazioni del materiale specificato da parte di organismi nocivi specificati non autorizzati a norma del presente regolamento, o da parte di altri organismi nocivi considerati come un rischio per l'Unione, individuati nel corso delle attività specificate. Se il materiale è esso stesso un organismo nocivo specificato, il controllo riguarda la sua possibile infestazione da parte di altri organismi nocivi specificati non autorizzati a norma del presente regolamento o di altri organismi nocivi che l'autorità competente consideri come un rischio per l'Unione, individuati nel corso delle attività specificate;

    b)

    il soggetto responsabile delle attività comunica immediatamente all'autorità competente qualsiasi evento che causi la fuga, o la probabilità di fuga, di organismi nocivi di cui alla lettera a) nell'ambiente.

    Articolo 9

    Provvedimenti da adottare in caso di non conformità

    1.   L'autorità competente può richiedere che il soggetto responsabile delle attività adotti provvedimenti correttivi per garantire la conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento, immediatamente o entro un periodo di tempo determinato.

    2.   Se ritiene che il soggetto responsabile delle attività non rispetti le disposizioni di cui al presente regolamento, l'autorità competente adotta immediatamente le misure necessarie a garantire la cessazione della non conformità a tali disposizioni. Tali misure possono comprendere la revoca o la sospensione temporanea dell'autorizzazione di cui all'articolo 5.

    3.   Qualora l'autorità competente abbia adottato misure conformemente al paragrafo 2, diverse dalla revoca dell'autorizzazione, e la non conformità al presente regolamento persista, l'autorità revoca senza indugio la suddetta autorizzazione.

    Articolo 10

    Abrogazione della direttiva 2008/61/CE e periodo di transizione per le attività approvate a norma di tale direttiva

    La direttiva 2008/61/CE è abrogata.

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

    Le approvazioni delle attività concesse a norma dell'articolo 2 di tale direttiva scadono il 31 dicembre 2020.

    Articolo 11

    Data di entrata in vigore e data di applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

    (2)  Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 41).

    (3)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).


    ALLEGATO I

    1.   

    La domanda di cui all'articolo 4 comprende almeno i seguenti elementi, a seconda dei casi:

    a)

    il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono del richiedente e del soggetto responsabile dell'attività specificata, se diverso dal richiedente, comprese le sue qualifiche tecniche e scientifiche ai fini delle attività specificate;

    b)

    il tipo di materiale specificato, il nome scientifico o il nome del materiale specificato e qualsivoglia riferimento pubblicato, se del caso, comprese le informazioni sui potenziali vettori;

    c)

    la quantità del materiale specificato, il numero di invii e, in caso di invii multipli, la quantità per ciascun invio, giustificati in base ai fini dell'attività specificata interessata e alla capacità della stazione di quarantena o della struttura di confinamento;

    d)

    il luogo di origine del materiale specificato, compreso il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono dello speditore e del fornitore e le adeguate prove documentali nel caso in cui il materiale specificato sia introdotto da un paese terzo;

    e)

    la durata dell'attività specificata, nonché una sintesi della sua natura e dei suoi obiettivi, unitamente a una specifica nel caso di attività sperimentali e di attività scientifiche o educative relative alla selezione varietale;

    f)

    le condizioni di imballaggio in cui il materiale specificato sarà spostato o importato;

    g)

    il nome, l'indirizzo e la descrizione della stazione di quarantena o della struttura di confinamento;

    h)

    l'utilizzo finale del materiale specificato al termine dell'attività specificata, ad esempio distruzione, raccolta o immagazzinamento;

    i)

    il metodo di distruzione o trattamento del materiale specificato al termine dell'attività specificata, se del caso.

    2.   

    Su richiesta dell'autorità competente sono forniti ulteriori informazioni e chiarimenti.


    ALLEGATO II

    A.   Modello di lettera di autorizzazione allo spostamento nell'Unione di organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti a fini scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi, di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

    Titolo: lettera di autorizzazione

     

    1.

    Nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono [dello speditore]/[dell'organizzazione per la protezione delle piante]* dello Stato membro di origine

    2.

    Nome dell'organismo responsabile dello Stato membro di rilascio

    3.

    Nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono del soggetto responsabile delle attività specificate

    4.

    Nome e indirizzo [della stazione di quarantena]/[della struttura di confinamento]*

    5.

    Nome scientifico, se del caso, o nome del materiale specificato, compreso il nome scientifico dell'organismo nocivo specificato interessato

    6.

    Quantità di materiale specificato

    7.

    Tipo di materiale specificato

    8.

    Condizioni di imballaggio e spostamento*

    Specificare una delle seguenti condizioni:

    8.1.

    operatore postale/società di consegna/passeggero/altro (precisare)

    8.2.

    trasporto stradale/ferroviario/aereo/navale/altro (precisare)

    8.3.

    altro

    9.

    Informazioni supplementari

    Il presente materiale specificato è spostato nel territorio dell'Unione a norma del regolamento (UE) …/… [Ufficio delle pubblicazioni: inserire il riferimento al presente regolamento]

    10.

    Invii multipli: [sì]/[no]*

    Se sì:

    Data di rilascio:

    Numero di riferimento dell'invio:

    Numero di invii e quantità per ciascun invio di materiale specificato:

    11.

    Utilizzo finale

    Distruzione/raccolta o immagazzinamento*

    12.

    Approvazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine del materiale specificato

    13.

    Firma e timbro, o firma e timbro elettronici dell'autorità competente

    Luogo di approvazione:

     

    Data:

    Luogo di rilascio:

    Nome e firma del funzionario autorizzato:

    Data di rilascio:

    Data di scadenza:

    Nome e firma del funzionario autorizzato:

    14.

    Riferimento IMSOC

     

    *

    cancellare la risposta non pertinente.

    B.   Modello di lettera di autorizzazione all'introduzione nell'Unione di organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti a fini scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi, di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

    Titolo: lettera di autorizzazione

     

    1.

    Nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono [dello speditore]/[dell'organizzazione per la protezione delle piante]* del paese terzo di origine

    2.

    Nome dell'organismo responsabile dello Stato membro di rilascio

    3.

    Nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono del soggetto responsabile delle attività specificate

    4.

    Nome e indirizzo [della stazione di quarantena]/[della struttura di confinamento]*

    5.

    Nome scientifico, se del caso, o nome del materiale specificato, compreso il nome scientifico dell'organismo nocivo specificato interessato

    6.

    Quantità di materiale specificato

    7.

    Tipo di materiale specificato

    8.

    Condizioni di imballaggio e importazione*

    Specificare una delle seguenti condizioni:

    8.1.

    operatore postale/società di consegna/passeggero/altro (precisare)

    8.2.

    trasporto stradale/ferroviario/aereo/navale/altro (precisare)

    8.3.

    altro

    9.

    Informazioni supplementari

    Il presente materiale specificato è importato nel territorio dell'Unione a norma del regolamento (UE) …/… [Ufficio delle pubblicazioni: inserire il riferimento al presente regolamento]

    10.

    Invii multipli: [sì]/[no]*

    Se sì:

    Data di rilascio:

    Numero di riferimento dell'invio:

    Numero di invii e quantità per ciascun invio di materiale specificato:

    11.

    Utilizzo finale

    Distruzione/raccolta o immagazzinamento*

    12.

    Approvazione dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo di origine del materiale specificato

    12.

    Firma e timbro, o firma e timbro elettronici dell'autorità competente

    Luogo di approvazione:

     

    Data:

    Luogo di rilascio:

    Nome e firma del funzionario autorizzato:

    Data di rilascio:

    Data di scadenza:

    Nome e firma del funzionario autorizzato:

    13.

    Riferimento IMSOC

     

    *

    cancellare la risposta non pertinente.

    ALLEGATO III

    Tavola di concordanza

    Direttiva 2008/61/CE

    Presente regolamento

    Articolo 1, paragrafo 1

    Articolo 4

    Articolo 1, paragrafo 2

    Articolo 4, allegato I

    Articolo 2, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 5

    Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma

    Articolo 9, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 6, allegato II

    Articolo 2, paragrafo 3

    Articolo 8

    Articolo 2, paragrafo 4

    __

    Articolo 3

    __

    Articolo 4

    __

    Articolo 5

    __

    Articolo 6

    Articolo 11

    Articolo 7

    __

    Allegato I, punto 1

    Articolo 5

    Allegato I, punto 2

    __

    Allegato II

    Allegato II

    Allegato III

    __

    Allegato IV

    __

    Allegato V

    Allegato III


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