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Document 32019R0680

    Regolamento (UE) 2019/680 della Commissione, del 30 aprile 2019, che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2019/3110

    GU L 115 del 2.5.2019, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/680/oj

    2.5.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 115/3


    REGOLAMENTO (UE) 2019/680 DELLA COMMISSIONE

    del 30 aprile 2019

    che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso nel parere del 30 luglio 2018 (2) («il parere del CSSC») che la sostanza Phenylene Bis-Diphenyltriazine è sicura per l'impiego come filtro UV nei prodotti per la protezione solare e in altri prodotti cosmetici a una concentrazione massima del 5 % e che il suo impiego è sicuro solo nei prodotti applicati sulla cute e non in quelli che possono comportare un'esposizione per inalazione.

    (2)

    Alla luce del parere del CSSC e al fine di tenere conto del progresso tecnico e scientifico, l'impiego della sostanza Phenylene Bis-Diphenyltriazine come filtro UV nei prodotti cosmetici dovrebbe essere autorizzato a una concentrazione massima del 5 %, fatta eccezione per le applicazioni che possono comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.

    (3)

    L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

    (2)  SCCS/1594/18.


    ALLEGATO

    Nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è aggiunta la voce seguente:

     

    Identificazione della sostanza

    Condizioni

     

    Numero d'ordine

    Denominazione chimica/INN/XAN

    Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

    Numero CAS

    Numero CE

    Tipo di prodotto, parti del corpo

    Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso

    Altre

    Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    g

    h

    i

    «31

    3,3′-(1,4-fenilene)bis(5,6-difenil-1,2,4-triazina)

    Phenylene Bis-Diphenyltriazine

    55514-22-2

    700-823-1

     

    5 %

    Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.»

     


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