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Document 32019R0628

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2019/12

    GU L 131 del 17.5.2019, p. 101–194 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32020R2235

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/628/oj

    17.5.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 131/101


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/628 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 aprile 2019

    relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a), c) ed e), e l'articolo 126, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione in materia, tra l'altro, di sicurezza alimentare in tutte le fasi del processo di produzione, trasformazione e distribuzione. Esso prevede, in particolare, una certificazione ufficiale se ritenuto opportuno per garantire la conformità alla normativa dell'UE sugli animali e sulle merci.

    (2)

    L'articolo 90, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti i modelli di certificati ufficiali e le norme per il loro rilascio, se le prescrizioni non sono definite nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.

    (3)

    Le partite di animali e merci sono accompagnate da un certificato ufficiale rilasciato in formato cartaceo o elettronico. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni comuni per quanto riguarda il rilascio di certificati ufficiali nei due casi, oltre alle prescrizioni di cui al titolo II, capo VII, del regolamento (UE) 2017/625.

    (4)

    Modelli di certificati sono inclusi nel sistema elettronico TRACES, istituito dalla decisione 2003/623/CE della Commissione (2), per facilitare e accelerare le procedure amministrative alle frontiere dell'Unione e per consentire una comunicazione elettronica tra le autorità competenti che aiuti a prevenire eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente ai certificati ufficiali.

    (5)

    Dal 2003 la tecnologia informatica è cambiata notevolmente e il sistema TRACES è stato modificato per migliorare la qualità, l'elaborazione e lo scambio sicuro dei dati. Il formato dei modelli di certificati e le note per la loro compilazione stabiliti nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere adattati al sistema TRACES, ad esempio tenendo conto dell'utilizzo di più codici della nomenclatura combinata (NC) o garantendo la tracciabilità degli scambi triangolari, quando il paese di spedizione non è il paese di origine della partita.

    (6)

    A norma dell'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, il sistema TRACES deve essere integrato nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC). I modelli di certificati sanitari di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto essere adattati all'IMSOC.

    (7)

    L'articolo 90, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti le procedure da seguire per il rilascio di certificati di sostituzione.

    (8)

    Per evitare l'uso improprio e l'abuso, è importante definire i casi in cui un certificato di sostituzione può essere rilasciato e le prescrizioni che devono essere soddisfatte da tali certificati. In particolare, tali casi dovrebbero essere limitati a errori amministrativi evidenti, come l'inversione di cifre nel numero del container o del sigillo, errori di ortografia negli indirizzi o nella descrizione dei prodotti.

    (9)

    L'articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che le partite di determinati animali e merci siano accompagnate da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale, o qualsiasi altra prova che le partite sono conformi alle norme applicabili di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.

    (10)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (3) prevede un elenco di merci e animali destinati al consumo umano, in particolare prodotti di origine animale, insetti vivi, germogli e semi destinati alla produzione di germogli, che devono essere accompagnati da un certificato ufficiale al momento dell'ingresso nell'Unione se destinati all'immissione in commercio. Al fine di facilitare i controlli ufficiali al momento dell'ingresso nell'Unione, dovrebbero essere stabiliti modelli di certificati ufficiali per tali merci e animali destinati al consumo umano in conformità dell'articolo 90, primo comma, lettera a), e dell'articolo 126, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625.

    (11)

    I modelli di certificati necessari per motivi di sanità pubblica sono attualmente contenuti in vari atti normativi. È opportuno consolidare tali modelli di certificati in un unico atto giuridico mediante riferimenti incrociati a detti atti.

    (12)

    Per quanto riguarda la certificazione di determinati prodotti di origine animale per motivi di sanità animale, sono utilizzati modelli di certificati comuni. Le prescrizioni relative alla certificazione per motivi di sanità animale dovrebbero essere rivedute entro il 21 aprile 2021, data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). I modelli di certificati comuni dovrebbero essere mantenuti fino a tale revisione.

    (13)

    Per motivi di armonizzazione e di chiarezza, i modelli di certificati di cui attualmente al regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (5), al regolamento (UE) n. 211/2013 della Commissione (6) e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione (7) dovrebbero essere incorporati nel presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza e il regolamento (UE) n. 211/2013 dovrebbe essere abrogato.

    (14)

    Per agevolare la verifica della conformità alle prescrizioni dell'UE, pare opportuno introdurre nuovi modelli di certificati sanitari per l'ingresso di grassi animali fusi e ciccioli, insetti e carni di rettili destinati all'immissione in commercio. Tali modelli di certificati rendono inoltre più semplice per le autorità competenti dei paesi terzi comprendere le prescrizioni dell'UE e, di conseguenza, facilitano l'ingresso di grassi animali e ciccioli, insetti e carni di rettili nell'Unione.

    (15)

    L'articolo 90, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2017/624 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti il formato dei documenti che devono accompagnare animali e merci dopo l'effettuazione dei controlli ufficiali. Conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione (8), tali certificati sanitari devono accompagnare gli animali al macello dopo che l'ispezione ante mortem è stata effettuata presso l'azienda di provenienza. Il formato di tali certificati dovrebbe pertanto essere stabilito nel presente regolamento.

    (16)

    In caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello, per motivi di armonizzazione e di chiarezza è opportuno stabilire nel presente regolamento un modello di certificato per la dichiarazione che deve essere rilasciata dal veterinario (ufficiale) conformemente all'allegato III, sezione I, capitolo VI, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

    (17)

    Dato che il regolamento (UE) 2017/625 si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

    (18)

    È opportuno introdurre un periodo transitorio per tener conto delle partite di animali e merci spedite e certificate, se necessario, prima della data di applicazione del presente regolamento.

    (19)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento stabilisce:

    a)

    norme per l'applicazione uniforme degli articoli 88 e 89 del regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda la firma e il rilascio di certificati ufficiali e le garanzie di affidabilità per i certificati ufficiali, al fine di soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento;

    b)

    prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali che non sono presentati nel sistema IMSOC;

    c)

    prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali che sono presentati nel sistema IMSOC;

    d)

    prescrizioni relative ai certificati di sostituzione.

    2.   Il presente regolamento stabilisce inoltre:

    a)

    modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale e le note per la loro compilazione;

    b)

    modelli di certificati ufficiali specifici per l'ingresso nell'Unione dei seguenti animali e merci destinati al consumo umano e all'immissione in commercio:

    i)

    prodotti di origine animale per i quali è richiesto un certificato in conformità dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2019/625;

    ii)

    insetti vivi;

    iii)

    germogli e semi destinati alla produzione di germogli;

    c)

    modelli di certificati ufficiali in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza o in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1)   «immissione in commercio»: immissione sul mercato quale definita all'articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

    2)   «germogli»: germogli quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione (11);

    3)   «macello»: macello quale definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    4)   «carni fresche»: carni fresche quali definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    5)   «carne»: carne quale definita all'allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    6)   «pollame»: pollame quale definito all'allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    7)   «selvaggina selvatica»: selvaggina selvatica quale definita all'allegato I, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    8)   «uova»: uova quali definite all'allegato I, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    9)   «ovoprodotti»: ovoprodotti quali definiti all'allegato I, punto 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    10)   «preparazioni di carni»: preparazioni di carni quali definite all'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    11)   «prodotti a base di carne»: prodotti a base di carne quali definiti all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    12)   «stomaci, vesciche e intestini trattati»: stomachi, vesciche e intestini trattati quali definiti all'allegato I, punto 7.9, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    13)   «molluschi bivalvi»: molluschi bivalvi quali definiti all'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    14)   «prodotti della pesca»: prodotti della pesca quali definiti all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    15)   «latte crudo»: latte crudo quale definito all'allegato I, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    16)   «prodotti a base di latte»: prodotti lattiero-caseari quali definiti all'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    17)   «colostro»: colostro quale definito all'allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    18)   «prodotti ottenuti dal colostro»: prodotti ottenuti dal colostro quali definiti all'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    19)   «cosce di rana»: cosce di rana quali definite all'allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    20)   «lumache»: lumache quali definite all'allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    21)   «grasso animale fuso»: grasso animale fuso quale definito all'allegato I, punto 7.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    22)   «ciccioli»: ciccioli quali definiti all'allegato I, punto 7.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    23)   «gelatina»: gelatina quale definita all'allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    24)   «collagene»: collagene quale definito all'allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    25)   «miele»: miele quale definito all'allegato II, parte IX, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

    26)   «prodotti apicoli»: prodotti apicoli quali definiti all'allegato II, parte IX, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

    27)   «carni di rettili»: carni di rettili quali definite all'articolo 2, punto 16), del regolamento delegato (UE) 2019/625;

    28)   «insetti»: insetti quali definiti all'articolo 2, punto 17), del regolamento delegato (UE) 2019/625;

    29)   «nave reefer»: nave reefer quale definita all'articolo 2, punto 26), del regolamento delegato (UE) 2019/625;

    30)   «nave congelatrice»: nave frigorifero quale definita all'allegato I, punto 3.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    31)   «nave officina»: nave officina quale definita all'allegato I, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    32)   «zona di produzione»: zona di produzione quale definita all'allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    33)   «centro di spedizione»: centro di spedizione quale definito all'allegato I, punto 2.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    34)   «carni separate meccanicamente»: carni separate meccanicamente quali definite all'allegato I, punto 1.14, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    35)   «stabilimento per la lavorazione della selvaggina»: centro di lavorazione della selvaggina quale definito all'allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    36)   «laboratorio di sezionamento»: laboratorio di sezionamento quale definito all'allegato I, punto 1.17, del regolamento (CE) n. 853/2004;

    37)   «selvaggina d'allevamento»: selvaggina d'allevamento quale definita all'allegato I, punto 1.6, del regolamento (CE) n. 853/2004.

    Articolo 3

    Prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali non presentati nel sistema IMSOC

    I modelli di certificati ufficiali per animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli e semi destinati alla produzione di germogli originari di paesi terzi o loro regioni che sono prescritti dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione europea e non sono presentati nel sistema IMSOC soddisfano le seguenti prescrizioni:

    1)

    in aggiunta alla firma del funzionario che procede alla certificazione, il certificato reca un timbro ufficiale. La firma è di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa prescrizione si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

    2)

    se il modello di certificato contiene dichiarazioni, le dichiarazioni che non sono pertinenti sono barrate, siglate e timbrate dal funzionario che procede alla certificazione oppure completamente eliminate dal certificato;

    3)

    il certificato è composto di

    a)

    un unico foglio; o

    b)

    diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario; o

    c)

    una serie di pagine numerate in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita;

    4)

    se il certificato è costituito da una sequenza di pagine, ciascuna pagina indica il codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e reca la firma del funzionario che procede alla certificazione e il timbro ufficiale;

    5)

    il certificato è rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo delle autorità competenti del paese terzo che lo rilascia.

    Articolo 4

    Prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali presentati nel sistema IMSOC

    1.   I modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale originari di paesi terzi o loro regioni presentati nel sistema IMSOC si basano sul modello di certificato ufficiale di cui all'allegato I.

    2.   La parte II dei modelli di certificati ufficiali di cui al paragrafo 1 include le specifiche garanzie sanitarie e le informazioni richieste nella parte II dei modelli di certificati ufficiali pertinenti che sono prescritti dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione di animali, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale originari di paesi terzi o loro regioni.

    3.   Il certificato ufficiale è presentato nel sistema IMSOC prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo delle autorità competenti del paese terzo che lo rilascia.

    4.   Le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano la natura, il contenuto e il formato dei certificati o attestati ufficiali di cui all'articolo 73, paragrafo 2, lettere b) e c), e all'articolo 129, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

    Articolo 5

    Certificati di sostituzione

    1.   Le autorità competenti possono rilasciare un certificato di sostituzione solo in caso di errori amministrativi nel certificato iniziale o se il certificato iniziale è stato danneggiato o smarrito.

    2.   Il certificato di sostituzione non modifica le informazioni contenute nel certificato iniziale riguardanti identificazione, tracciabilità e garanzie sanitarie delle partite.

    3.   Il certificato di sostituzione inoltre:

    a)

    fa chiaramente riferimento al codice unico di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 e alla data di rilascio del certificato iniziale, e indica chiaramente che sostituisce il certificato iniziale;

    b)

    ha un nuovo numero di certificato diverso da quello del certificato iniziale;

    c)

    reca la data in cui è stato rilasciato e non la data di rilascio del certificato iniziale; e

    d)

    è presentato in originale alle autorità competenti, salvo nel caso di certificati di sostituzione elettronici presentati nel sistema IMSOC.

    Articolo 6

    Note sulla compilazione dei modelli di certificati ufficiali

    I modelli di certificati ufficiali di cui agli articoli 12, 13 e da 15 a 27 sono compilati sulla base delle note di cui all'allegato II.

    Articolo 7

    Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati al fine dell'immissione in commercio

    Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, sono utilizzati i modelli di certificati ufficiali «BOV», «OVI», «POR», «EQU», «RUF», «RUW», «SUF», «SUW» ed «EQW» di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 (13) per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati al fine dell'immissione in commercio.

    Articolo 8

    Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti al fine dell'immissione in commercio

    Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, sono utilizzati i modelli di certificati ufficiali «POU», «POU-MI/MSM», «RAT», «RAT-MI/MSM», «WGM», «WGM-MI/MSM», «E» ed «EP» di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 (14) per l'ingresso nell'Unione di carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti al fine dell'immissione in commercio.

    Articolo 9

    Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di carni di leporidi selvatici, alcuni mammiferi terrestri selvatici e conigli d'allevamento al fine dell'immissione in commercio

    Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, sono utilizzati i modelli di certificati ufficiali «WL», «WM» ed «RM» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 119/2009 (15) per l'ingresso nell'Unione di carni di leporidi selvatici, alcuni mammiferi terrestri selvatici e conigli d'allevamento al fine dell'immissione in commercio.

    Articolo 10

    Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni al fine dell'immissione in commercio

    Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato II della decisione 2000/572/CE della Commissione (16) per l'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni al fine dell'immissione in commercio.

    Articolo 11

    Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati al fine dell'immissione in commercio

    Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III della decisione 2007/777/CE della Commissione (17) per l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati al fine dell'immissione in commercio. Nel caso di ingresso nell'Unione per l'immissione in commercio di involucri, è utilizzato il certificato di sanità animale di cui all'allegato I A della decisione 2003/779/CE della Commissione (18).

    Articolo 12

    Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi al fine dell'immissione in commercio

    Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte I, capitolo A, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi al fine dell'immissione in commercio. Nel caso di ingresso nell'Unione e immissione in commercio di molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum, al certificato di cui alla prima frase è aggiunto il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte I, capitolo B, del presente regolamento.

    Articolo 13

    Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca al fine dell'immissione in commercio

    1.   Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte II, capitolo A, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca al fine dell'immissione in commercio.

    2.   Nel caso di prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con o senza magazzinaggio, è utilizzato il modello di certificato di cui all'allegato III, parte II, capitolo B del presente regolamento.

    3.   Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, quando i prodotti della pesca sono importati direttamente da una nave reefer, da una nave congelatrice o da una nave officina è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte II, capitolo C, del presente regolamento che deve essere firmato dal capitano come previsto all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/625.

    Articolo 14

    Modelli di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, colostro, prodotti a base di latte e prodotti a base di colostro al fine dell'immissione in commercio

    Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, sono utilizzati i modelli di certificati ufficiali «Milk-RM», «Milk-RMP», «Milk-HTB», «Milk-HTC» e «Colostrum-C/CPB» di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (19) per l'ingresso nell'Unione di latte crudo, colostro, prodotti a base di latte e prodotti a base di colostro al fine dell'immissione in commercio.

    Articolo 15

    Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di cosce di rana refrigerate, congelate o preparate destinate al consumo umano al fine dell'immissione in commercio

    Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte III, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di cosce di rana refrigerate, congelate o preparate destinate al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.

    Articolo 16

    Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di lumache refrigerate, congelate, sgusciate, cotte, preparate o conservate destinate al consumo umano al fine dell'immissione in commercio

    Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, sono utilizzati i modelli di certificati ufficiali di cui all'allegato III, parte IV, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di lumache refrigerate, congelate, sgusciate, cotte, preparate o conservate destinate al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.

    Articolo 17

    Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di grassi animali fusi e ciccioli destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio

    Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte V, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di grassi animali fusi e ciccioli destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.

    Articolo 18

    Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano al fine dell'immissione in commercio

    Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte VI, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.

    Articolo 19

    Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di collagene destinato al consumo umano al fine dell'immissione in commercio

    Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte VII, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di collagene destinato al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.

    Articolo 20

    Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio

    Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte VIII, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.

    Articolo 21

    Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio

    Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte IX, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.

    Articolo 22

    Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio

    Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte X, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.

    Articolo 23

    Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio

    Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte XI, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.

    Articolo 24

    Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni di rettili destinate al consumo umano al fine dell'immissione in commercio

    Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte XII, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di carni di rettili destinate al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.

    Articolo 25

    Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di insetti destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio

    Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte XIII, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di insetti destinati al consumo umano al fine dell'immissione in commercio.

    Articolo 26

    Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano e non contemplati dagli articoli da 7 a 25 al fine dell'immissione in commercio

    Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte XIV, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano e non contemplati dagli articoli da 7 a 25 al fine dell'immissione in commercio.

    Articolo 27

    Modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli al fine dell'immissione in commercio

    Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, è utilizzato il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato III, parte XV, del presente regolamento per l'ingresso nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli al fine dell'immissione in commercio.

    Articolo 28

    Modelli di certificati ufficiali in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza

    Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, i modelli di certificati ufficiali di cui all'allegato IV del presente regolamento sono utilizzati in caso di ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624.

    Articolo 29

    Modello di certificato ufficiale in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello

    Per soddisfare le prescrizioni di certificazione di cui agli articoli 88, 89 e 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato V del presente regolamento è utilizzato in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624.

    Articolo 30

    Modifiche del regolamento (CE) n. 2074/2005

    Il regolamento (CE) n. 2074/2005 è così modificato:

    1)

    l'articolo 6 è soppresso;

    2)

    l'allegato VI è soppresso.

    Articolo 31

    Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 è così modificato:

    1)

    l'articolo 2 è soppresso;

    2)

    l'allegato II è soppresso.

    Articolo 32

    Abrogazione

    Il regolamento (UE) n. 211/2013 è abrogato. I riferimenti al regolamento (UE) n. 211/2013 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI del presente regolamento.

    Articolo 33

    Disposizioni transitorie

    L'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine animale accompagnate dai pertinenti certificati rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 2074/2005, al regolamento (UE) n. 211/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 può essere accettato fino al 13 marzo 2020, a condizione che il certificato sia stato firmato prima del 14 dicembre 2019.

    Fino al 13 marzo 2020 le partite di grassi animali fusi e ciccioli possono entrare nell'Unione purché accompagnate dal certificato per i prodotti a base di carne di cui all'allegato III della decisione 2007/777/CE, e le partite di carni di rettili, di insetti e di altri prodotti di origine animale di cui all'articolo 26 possono entrare nell'Unione senza il certificato di cui all'allegato III del presente regolamento.

    Articolo 34

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

    (2)  Decisione 2003/623/CE della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces (GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (Cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale).

    (4)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27).

    (6)  Regolamento (UE) n. 211/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, relativo alle prescrizioni in tema di certificazione per l'importazione nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 26).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 13).

    (8)  Regolamento delegato (UE) 2019/624, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

    (9)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

    (10)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

    (11)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 16).

    (12)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

    (13)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

    (14)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

    (15)  Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).

    (16)  Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di preparazioni di carni in provenienza dai paesi terzi nella Comunità (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19).

    (17)  Decisione della Commissione 2007/777/CE, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

    (18)  Decisione 2003/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di involucri di origine animale da paesi terzi (GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 38).

    (19)  Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).


    ALLEGATO I

    MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI, PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, PRODOTTI COMPOSTI, MATERIALE GERMINALE E SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

    Image 1 Testo di immagine Image 2 Testo di immagine Image 3 Testo di immagine

    ALLEGATO II

    NOTE SULLA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI, PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, PRODOTTI COMPOSTI, MATERIALE GERMINALE E SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

    Informazioni generali

    Per selezionare un'opzione, apporre un segno di spunta o una crocetta (X) in corrispondenza della casella pertinente.

    Ove indicati, i codici «ISO» si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue un paese, in conformità della norma internazionale ISO 3166 alpha-2 (1).

    Nelle caselle I.15, I.18, I.20 e I.22 può essere selezionata soltanto un'opzione.

    Se il destinatario, il posto di controllo frontaliero di entrata o le informazioni riguardanti il trasporto (vale a dire i mezzi di trasporto e la data) cambiano dopo il rilascio del certificato, l'operatore responsabile della partita deve avvisare l'autorità competente dello Stato membro di ingresso. Dette modifiche non comportano una domanda di certificato di sostituzione.

    Parte I: informazioni sulla partita spedita

    Paese:

    nome del paese terzo che rilascia il certificato.

    Casella I.1.

    Speditore/esportatore: nome e indirizzo (via, città e regione, provincia o stato, a seconda del caso) della persona fisica o giuridica che spedisce la partita e che deve essere situata nel paese terzo, salvo in caso di reintroduzione delle partite provenienti dall'Unione europea.

    Casella I.2.

    N. di riferimento del certificato: codice unico obbligatorio assegnato dall'autorità competente del paese terzo in base alla sua classificazione. Questa casella è obbligatoria per tutti i certificati non presentati nel sistema IMSOC.

    Casella I.2.a.

    N. di riferimento IMSOC: codice unico di riferimento assegnato automaticamente dal sistema IMSOC se il certificato è registrato nel sistema. La casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato nel sistema IMSOC.

    Casella I.3.

    Autorità centrale competente: nome dell'autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato.

    Casella I.4.

    Autorità locale competente: se applicabile, nome dell'autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato.

    Casella I.5.

    Destinatario/importatore: nome e indirizzo della persona fisica o giuridica cui è destinata la partita nello Stato membro o nel paese terzo di destinazione in caso di transito. Queste informazioni non sono tuttavia obbligatorie per le partite in transito nell'Unione europea.

    Casella I.6.

    Operatore responsabile della partita

     

    Nome e indirizzo della persona nell'Unione europea responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero e che presenta le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti in quanto importatore o per conto dell'importatore.

     

    In caso di prodotti in transito nell'Unione europea: il nome e l'indirizzo sono obbligatori.

     

    In caso di determinati animali: il nome e l'indirizzo sono obbligatori se così prescritto dalla pertinente legislazione dell'Unione europea.

     

    In caso di animali e prodotti destinati all'immissione in commercio: il nome e l'indirizzo sono facoltativi.

    Casella I.7.

    Paese di origine

     

    In caso di prodotti: il nome e il codice ISO del paese in cui le merci sono state prodotte, lavorate e imballate (etichettate con il marchio di identificazione).

     

    In caso di animali: il paese di residenza durante il periodo richiesto indicato nel certificato sanitario dell'Unione europea pertinente. In caso di cavalli registrati che sono reintrodotti nell'Unione europea, per paese di origine si intende il paese dal quale sono stati spediti l'ultima volta.

    In caso di commercio che coinvolga più di un paese terzo (scambi triangolari), deve essere compilato un certificato distinto per ciascun paese di origine.

    Casella I.8.

    Regione di origine: se applicabile, per gli animali o i prodotti interessati dalle misure di regionalizzazione in conformità della legislazione dell'Unione europea. Il codice delle regioni, delle zone o dei compartimenti riconosciuti deve essere indicato così come definito nella pertinente legislazione dell'Unione europea.

    Casella I.9.

    Paese di destinazione: il nome e il codice ISO del paese dell'Unione europea di destinazione degli animali o dei prodotti.

    Nel caso di prodotti in transito, indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione.

    Casella I.10.

    Regione di destinazione: cfr. casella I.8.

    Casella I.11.

    Luogo di spedizione: nome, indirizzo e numero di riconoscimento, se così prescritto dalla legislazione dell'Unione europea, delle aziende o degli stabilimenti da cui provengono gli animali o i prodotti.

    In caso di animali: l'azienda o altro stabilimento agricolo, industriale o commerciale soggetto a controllo ufficiale, inclusi zoo, parchi d'attrazione, riserve faunistiche o di caccia, in cui gli animali sono tenuti o allevati abitualmente.

    In caso di materiale germinale: centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma o gruppi di raccolta o di produzione di embrioni.

    In caso di altri prodotti: qualsiasi unità di un'azienda del settore alimentare o dei sottoprodotti di origine animale. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti. In caso di commercio che coinvolga più di un paese terzo (scambi triangolari), il luogo di spedizione è l'ultimo stabilimento di un paese terzo della catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell'Unione europea.

    Casella I.12.

    Luogo di destinazione

     

    Salvo in caso di magazzinaggio di prodotti in transito, questa informazione è facoltativa.

     

    In caso di immissione in commercio: il luogo in cui gli animali o i prodotti sono diretti e dove verranno definitivamente scaricati. Indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento delle aziende o degli stabilimenti del luogo di destinazione, se applicabile.

     

    In caso di magazzinaggio di prodotti in transito: il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento del deposito in zona franca, del deposito doganale o dell'impresa di approvvigionamento navi.

    Casella I.13.

    Luogo di carico

     

    In caso di animali: il nome della città o del luogo in cui gli animali sono caricati e, se vengono raccolti prima, i dati relativi al centro di raccolta ufficiale.

     

    In caso di prodotti: il nome della città e la categoria (ad esempio, stabilimento, azienda, porto o aeroporto) del luogo finale in cui i prodotti saranno caricati sul mezzo di trasporto per il viaggio verso l'Unione europea. In caso di container, indicare dove questo verrà caricato sul mezzo di trasporto finale per l'Unione europea. Nel caso di nave traghetto, indicare il luogo in cui l'autocarro viene imbarcato.

    Casella I.14.

    Data e ora della partenza

     

    In caso di animali: la data e l'ora in cui si prevede che gli animali lascino il mezzo di trasporto (aereo, nave, vagone ferroviario o veicolo stradale).

     

    In caso di prodotti: la data di partenza del mezzo di trasporto (aereo, nave, vagone ferroviario o veicolo stradale).

    Casella I.15.

    Mezzo di trasporto: mezzo di trasporto in partenza dal paese di spedizione.

    Modalità di trasporto: aereo, nave, vagone ferroviario, veicolo stradale o altro. Con «altro» si intendono le modalità di trasporto non previste dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (2).

    Identificazione del mezzo di trasporto: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone, per il trasporto stradale il numero di targa e, se applicabile, la targa del rimorchio.

    In caso di nave traghetto, indicare l'identificazione del veicolo stradale, il numero di targa e, se applicabile, la targa del rimorchio, e il nome della nave traghetto prevista.

    Casella I.16.

    Posto di controllo frontaliero di entrata nell'UE: indicare il nome del posto di controllo frontaliero di entrata e il codice identificativo assegnato dal sistema IMSOC.

    Casella I.17.

    Documenti di accompagnamento

    Quando una partita è accompagnata da altri documenti, come il permesso CITES, l'autorizzazione per le specie esotiche invasive (IAS) o un documento commerciale (ad esempio, la lettera di trasporto aereo, la polizza di carico marittima o il documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada) devono essere indicati il tipo e il numero di riferimento del documento.

    Casella I.18.

    Temperatura: categoria di temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di frigorifero, di congelazione). Può essere selezionata soltanto una categoria.

    Casella I.19.

    Numero del sigillo e numero del container: se applicabile, indicare i numeri corrispondenti.

    Se le merci sono trasportate in container chiusi deve essere fornito il numero di container.

    Deve essere indicato soltanto il numero del sigillo ufficiale. Il sigillo è ufficiale se è apposto sul container, sull'autocarro o sul vagone ferroviario sotto la supervisione dell'autorità competente che rilascia il certificato.

    Casella I.20.

    Merce certificata per: dichiarare il fine per cui gli animali sono immessi in commercio o l'uso previsto dei prodotti indicato sul pertinente certificato sanitario dell'Unione europea.

    Alimentazione animale: riguarda unicamente i sottoprodotti di origine animale destinati ai mangimi per animali di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    Organismo riconosciuto: movimenti di animali verso un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto in conformità della direttiva 92/65/CEE del Consiglio (4).

    Riproduzione artificiale: riguarda unicamente il materiale germinale.

    Riproduzione/Reddito: animali da riproduzione o da reddito, inclusi gli animali d'acquacoltura destinati all'allevamento.

    Industria conserviera: riguarda, per esempio, i tonni destinati all'industria conserviera.

    Circo/esposizione: animali registrati destinati a circhi ed esposizioni e animali acquatici registrati destinati ad acquari o imprese analoghe e non destinati a vendita ulteriore.

    Ingrasso: riguarda unicamente gli ovini e i caprini.

    Trasformazione suppl.: riguarda unicamente i prodotti destinati a ulteriore trasformazione prima di essere immessi in commercio.

    Ripopolamento: riguarda unicamente la selvaggina destinata alla ricostituzione del patrimonio faunistico.

    Consumo umano: riguarda unicamente i prodotti destinati al consumo umano per i quali la legislazione dell'Unione europea prescrive un certificato sanitario o veterinario.

    Altro: animali destinati a un utilizzo non figurante nella presente classificazione, compresi gli animali acquatici destinati ai laghetti di pesca sportiva.

    Animali da compagnia: movimenti commerciali verso l'Unione di cani, gatti, furetti e uccelli. Per gli animali acquatici ornamentali destinati a negozi di animali o ad altri esercizi analoghi per un'ulteriore vendita.

    Uso farmaceutico: sottoprodotti di origine animale non idonei al consumo umano o animale, di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009.

    Quarantena: si riferisce al regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione (5) per i volatili diversi dal pollame, alla direttiva 92/65/CEE per i carnivori, i primati e i pipistrelli e alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio (6) per gli animali d'acquacoltura.

    Equidi registrati: in conformità della direttiva 2009/156/CE del Consiglio (7).

    Stabulazione: riguarda unicamente gli animali di acquacoltura.

    Macellazione: per gli animali destinati a un macello direttamente o attraverso un centro di raccolta.

    Uso tecnico: sottoprodotti di origine animale non idonei al consumo umano o animale, di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009.

    Campioni commerciali: quali definiti nell'allegato I, punto 39, del Regolamento (UE) n. 142/2011 (8).

    Casella I.21.

    Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo: solamente per il transito di animali o prodotti nell'Unione europea in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo o da una parte di un paese terzo a un'altra parte dello stesso paese terzo. Indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione.

    Casella I.22.

    Per importazione o ammissione nell'UE: per tutte le partite destinate al mercato dell'Unione europea.

    Importazione definitiva: questa opzione deve essere utilizzata soltanto per le partite destinate ad essere vincolate al regime doganale di «immissione in libera pratica» nell'Unione europea.

    Per alcuni animali (ad esempio, equidi registrati) deve essere selezionata solamente una delle opzioni di seguito elencate.

    Reintroduzione: questa opzione deve essere utilizzata soltanto per animali di cui è autorizzata la reintroduzione, come i cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali reintrodotti nell'Unione europea dopo un'esportazione temporanea.

    Ammissione temporanea: questa opzione deve essere utilizzata soltanto per l'ingresso di animali di cui è autorizzata l'ammissione temporanea nell'Unione europea, come i cavalli registrati per un periodo inferiore a 90 giorni.

    Casella I.23.

    Numero totale di colli: il numero di casse, gabbie o stalli nei quali sono trasportati gli animali o il numero di contenitori criogenici per il materiale germinale o il numero di confezioni per i prodotti. In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa.

    Casella I.24.

    Quantità

     

    In caso di animali: il numero totale di capi o di provette, espresso in unità.

     

    In caso di materiale germinale: il numero totale di provette, espresso in unità.

     

    Per i prodotti e gli animali acquatici, ad eccezione dei pesci ornamentali: il peso totale lordo e netto in chilogrammi.

    Peso netto totale: è pari alla massa delle merci senza i contenitori immediati o l'imballaggio.

    Peso lordo totale: peso totale in chilogrammi. È pari alla massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i container e le altre attrezzature per il trasporto.

    Casella I.25.

    Descrizione delle merci: indicare il pertinente codice del sistema armonizzato (codice SA) e il titolo definito dall'Organizzazione mondiale delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (9). Tale descrizione doganale sarà eventualmente completata da informazioni aggiuntive necessarie per classificare gli animali o i prodotti dal punto di vista veterinario. Indicare inoltre eventuali requisiti specifici relativi agli animali o alla natura o al trattamento dei prodotti quali definiti nel pertinente modello di certificato sanitario o veterinario dell'Unione europea.

    Zona: per gli animali o i prodotti interessati dall'istituzione di zone riconosciute o compartimenti autorizzati in conformità della legislazione dell'Unione europea. Le zone o le aree di produzione (per esempio, nel caso di molluschi bivalvi) devono essere indicate così come pubblicate negli elenchi degli stabilimenti riconosciuti dell'Unione europea.

    In caso di animali: specie, razza o categoria, metodo di identificazione, numero di identificazione, età, sesso, quantità o peso netto e test.

    In caso di materiale germinale: data di raccolta/prelievo o di produzione, numero di riconoscimento del centro o del gruppo di lavoro, identificazione della provetta e quantità. Inoltre, per quanto riguarda gli animali donatori, specie, razza o categoria e identificazione.

    In caso di prodotti: specie, tipi di prodotti, tipo di trattamento, numero di riconoscimento degli stabilimenti e codice ISO del paese (macello, impianto di trasformazione, deposito frigorifero), numero dei colli, tipo di imballaggio, numero di lotto, peso netto e consumatore finale (ossia i prodotti sono imballati per il consumatore finale).

    Specie: denominazione scientifica o come definita in conformità della legislazione dell'Unione europea.

    Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione data nella raccomandazione n. 21 (10) UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).

    Parte II: certificazione

    Questa parte deve essere compilata da un veterinario ufficiale o da un ispettore ufficiale.

    Casella II.

    Informazioni sanitarie: si prega di compilare questa sezione conformemente alle specifiche prescrizioni sanitarie dell'Unione europea relative alla specie animale o alla natura dei prodotti e come definite negli accordi di equivalenza conclusi con alcuni paesi terzi o in altra legislazione dell'Unione europea, come quella per la certificazione.

    Se non vi sono attestati di sanità animale o di sanità pubblica per la partita, l'intera sezione è soppressa o annullata o non è presente conformemente alle note a piè di pagina per la parte II dei certificati sanitari specifici dell'Unione europea.

    Casella II.a.

    N. di riferimento del certificato: stesso codice di riferimento indicato alla casella I.2.

    Casella II.b.

    N. di riferimento IMSOC: stesso codice di riferimento indicato alla casella I.2.a.

    Funzionario che procede alla certificazione:

    veterinario ufficiale o ispettore ufficiale quali definiti dalla pertinente legislazione dell'Unione europea: nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica, ove applicabile, numero di identificazione e timbro originale dell'autorità competente e data della firma.


    (1)  Elenco dei nomi di paesi e degli elementi di codice disponibile all'indirizzo http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

    (2)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

    (4)  Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1).

    (6)  Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

    (7)  Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

    (9)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    (10)  Ultima versione: revisione 9, allegati V e VI pubblicati su: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.html.


    ALLEGATO III

    MODELLI DI CERTIFICATI UFFICIALI PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ANIMALI E MERCI DESTINATI AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

    PARTE I

    CAPITOLO A: MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E GASTEROPODI MARINI VIVI AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

    Image 4 Testo di immagine Image 5 Testo di immagine Image 6 Testo di immagine Image 7 Testo di immagine Image 8 Testo di immagine

    CAPITOLO B: MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE SUPPLEMENTARE PER I MOLLUSCHI BIVALVI TRASFORMATI APPARTENENTI ALLA SPECIE ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM

    Image 9 Testo di immagine

    PARTE II

    CAPITOLO A: MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

    Image 10 Testo di immagine Image 11 Testo di immagine Image 12 Testo di immagine Image 13 Testo di immagine Image 14 Testo di immagine

    CAPITOLO B: MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER I PRODOTTI DELLA PESCA CATTURATI DA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO E TRASFERITI IN PAESI TERZI CON O SENZA MAGAZZINAGGIO

    Image 15 Testo di immagine Image 16 Testo di immagine Image 17 Testo di immagine Image 18 Testo di immagine

    CAPITOLO C: MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE CHE DEVE ESSERE FIRMATO DAL CAPITANO E CHE ACCOMPAGNA I PRODOTTI DELLA PESCA CONGELATI AL MOMENTO DELL'INGRESSO NELL'UNIONE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DIRETTAMENTE DA UNA NAVE CONGELATRICE, DA UNA NAVE REEFER O DA UNA NAVE OFFICINA

    Image 19 Testo di immagine Image 20 Testo di immagine Image 21 Testo di immagine Image 22 Testo di immagine

    PARTE III

    MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI COSCE DI RANA REFRIGERATE, CONGELATE O PREPARATE DESTINATE AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

    Image 23 Testo di immagine Image 24 Testo di immagine Image 25 Testo di immagine

    PARTE IV

    MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI LUMACHE REFRIGERATE, CONGELATE, SGUSCIATE, COTTE, PREPARATE O CONSERVATE DESTINATE AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

    Image 26 Testo di immagine Image 27 Testo di immagine Image 28 Testo di immagine

    PARTE V

    MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

    Image 29 Testo di immagine Image 30 Testo di immagine Image 31 Testo di immagine Image 32 Testo di immagine

    PARTE VI

    MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI GELATINA DESTINATA AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

    Image 33 Testo di immagine Image 34 Testo di immagine Image 35 Testo di immagine Image 36 Testo di immagine

    PARTE VII

    MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI COLLAGENE DESTINATO AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

    Image 37 Testo di immagine Image 38 Testo di immagine Image 39 Testo di immagine Image 40 Testo di immagine

    PARTE VIII

    MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI GELATINA E COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

    Image 41 Testo di immagine Image 42 Testo di immagine Image 43 Testo di immagine Image 44 Testo di immagine Image 45 Testo di immagine Image 46 Testo di immagine

    PARTE IX

    MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MATERIE PRIME TRATTATE PER LA PRODUZIONE DI GELATINA E COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

    Image 47 Testo di immagine Image 48 Testo di immagine Image 49 Testo di immagine Image 50 Testo di immagine Image 51 Testo di immagine Image 52 Testo di immagine

    PARTE X

    MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI MIELE E ALTRI PRODOTTI APICOLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

    Image 53 Testo di immagine Image 54 Testo di immagine Image 55 Testo di immagine

    PARTE XI

    MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI SOLFATO DI CONDROITINA, ACIDO IALURONICO, ALTRI PRODOTTI DI CARTILAGINE IDROLIZZATA, CHITOSANO, GLUCOSAMINA, CAGLIO, COLLA DI PESCE E AMMINOACIDI ALTAMENTE RAFFINATI DESTINATI AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

    Image 56 Testo di immagine Image 57 Testo di immagine Image 58 Testo di immagine

    PARTE XII

    MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI CARNI DI RETTILI DESTINATE AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

    Image 59 Testo di immagine Image 60 Testo di immagine Image 61 Testo di immagine Image 62 Testo di immagine

    PARTE XIII

    MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI INSETTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

    Image 63 Testo di immagine Image 64 Testo di immagine Image 65 Testo di immagine

    PARTE XIV

    MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AL CONSUMO UMANO E NON CONTEMPLATI DAGLI ARTICOLI DA 7 A 25 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/628 DELLA COMMISSIONE AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

    Image 66 Testo di immagine Image 67 Testo di immagine Image 68 Testo di immagine

    PARTE XV

    MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI GERMOGLI E SEMI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI GERMOGLI AL FINE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

    Image 69 Testo di immagine Image 70 Testo di immagine Image 71 Testo di immagine

    ALLEGATO IV

    MODELLI DI CERTIFICATI UFFICIALI IN CASO DI ISPEZIONE ANTE MORTEM PRESSO L'AZIENDA DI PROVENIENZA

    Parte I: MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER GLI ANIMALI VIVI

    Image 72 Testo di immagine

    Parte II: MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER IL POLLAME DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI FOIE GRAS E PER IL POLLAME A EVISCERAZIONE DIFFERITA

    Image 73 Testo di immagine

    Parte III: MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER LA SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO MACELLATA PRESSO L'AZIENDA DI PROVENIENZA

    Image 74 Testo di immagine

    Parte IV: MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER LA SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO MACELLATA PRESSO L'AZIENDA conformemente all'allegato III, sezione III, punto 3 bis, del regolamento (CE) n. 853/2004

    Image 75 Testo di immagine

    ALLEGATO V

    MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE IN CASO DI MACELLAZIONE D'URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/624 DELLA COMMISSIONE (1)

    MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE IN CASO DI MACELLAZIONE D'URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO

    Image 76 Testo di immagine

    (1)  Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1).


    ALLEGATO VI

    TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 32

    Regolamento (UE) n. 211/2013

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto ii)

    Articolo 2

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 3

    Articolo 27

    Articolo 4

    Articolo 5

    Allegato

    Allegato III, parte XV


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