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Document 32019R0357

    Regolamento delegato (UE) 2019/357 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'accesso alle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli registrate nei repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2018/8330

    GU L 81 del 22.3.2019, p. 22–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/03/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/357/oj

    22.3.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 81/22


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/357 DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 2018

    che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'accesso alle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli registrate nei repertori di dati sulle negoziazioni

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, lettere c) e d),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 prevede che le entità elencate nell'articolo stesso abbiano accesso alle informazioni sulle SFT in modo che possano assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi. È pertanto essenziale che i repertori di dati sulle negoziazioni siano in grado di individuare con precisione le controparti e le operazioni in questione. L'accesso fornito dai repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbe comprendere l'accesso alle informazioni sulle SFT concluse da una controparte, a prescindere dal fatto che la controparte sia l'impresa madre o una filiazione di un'altra impresa, o che le informazioni riguardino le operazioni concluse da una particolare succursale di una controparte, a condizione che l'accesso richiesto riguardi informazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle responsabilità e dei mandati dell'entità interessata.

    (2)

    Molte delle entità elencate all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 hanno mandati ed esigenze numerosi e diversi. Al fine di evitare che i repertori di dati sulle negoziazioni debbano costantemente verificare sulla base di quale mandato e per quale specifica necessità un'entità richiede l'accesso, e quindi evitare loro oneri amministrativi inutili, è opportuno consentire ai repertori di dati sulle negoziazioni di fornire a ciascuna entità un accesso unico, che dovrebbe coprire i mandati e le esigenze specifiche di ciascuna entità.

    (3)

    I mandati e le responsabilità dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per quanto riguarda i repertori di dati sulle negoziazioni sono stabiliti dagli articoli da 5 a 11 del regolamento (UE) 2015/2365 e riguardano, tra l'altro, la registrazione e la vigilanza dei repertori. Una vigilanza efficace presuppone che l'ESMA abbia pieno accesso a tutte le informazioni su tutte le STF registrate in tutti i repertori di dati sulle negoziazioni.

    (4)

    L'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) fanno parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria e hanno, in materia di stabilità finanziaria e rischio sistemico, mandati e responsabilità molto simili a quelli dell'ESMA. È pertanto importante che queste autorità abbiano, come l'ESMA, accesso a tutte le informazioni su tutte le SFT.

    (5)

    In ragione dello stretto legame tra le SFT e la politica monetaria, i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2015/2365, dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni sulle SFT relative alla valuta da essi emessa e, più specificamente, a tutte le informazioni sulle SFT per le quali il prestito o la garanzia reale sono espressi nella valuta da essi emessa.

    (6)

    Alcune delle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 sono responsabili della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria. Il corretto svolgimento dei loro compiti correlati alla stabilità del sistema finanziario richiede che tali entità abbiano accesso alla più ampia gamma di partecipanti al mercato e di sedi di negoziazione e a informazioni quanto più possibile complete e granulari delle SFT disponibili per i rispettivi ambiti di responsabilità, che possono essere, a seconda dell'entità in questione, uno Stato membro, la zona euro o l'Unione.

    (7)

    Il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (2) ha istituito il meccanismo di vigilanza unico. I repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero assicurare che la Banca centrale europea (BCE) abbia accesso alle informazioni su tutte le SFT concluse da controparti soggette, nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, alla vigilanza della BCE a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013.

    (8)

    Il mandato e le specifiche esigenze delle autorità degli strumenti finanziari e dei mercati dell'Unione, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2015/2365, impongono che tali autorità abbiano accesso a tutte le informazioni sulle SFT rappresentative di operazioni o relative a mercati, titoli dati o presi in prestito o forniti come garanzia reale, parametri usati come riferimento e controparti che rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di vigilanza di tali autorità.

    (9)

    Conformemente alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le autorità di risoluzione devono disporre di mezzi di intervento efficaci nei confronti delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della stessa direttiva al fine di evitare il contagio. Ciascuna autorità di risoluzione dovrebbe pertanto avere accesso alle informazioni sulle SFT segnalate da tali entità.

    (10)

    A norma del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Comitato di risoluzione unico è responsabile del funzionamento efficace e coerente del meccanismo di risoluzione unico, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di risoluzione per le entità di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento. Per consentire al Comitato di risoluzione unico di elaborare tali piani di risoluzione, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero fornire al Comitato l'accesso alle informazioni sulle SFT concluse dalle controparti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014.

    (11)

    Le autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2015/2365 comprendono, tra l'altro, le autorità competenti per il meccanismo di vigilanza unico e per la vigilanza prudenziale di enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazione e riassicurazione, OICVM, GEFIA, fondi pensionistici aziendali e professionali, depositari centrali di titoli e controparti non finanziarie. Per consentire a dette autorità di esercitare le loro responsabilità e i loro mandati in maniera efficace, esse devono avere accesso alle informazioni sulle SFT segnalate dalle controparti che ricadono sotto la loro responsabilità.

    (12)

    Le autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2015/2365 comprendono, tra l'altro, le autorità responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza delle controparti centrali. Per consentire a tali autorità di espletare i loro compiti in modo efficace, esse dovrebbero avere accesso alle informazioni sulle SFT relative alle controparti centrali soggette alla loro vigilanza.

    (13)

    Al fine di garantire la standardizzazione e la coerenza dell'accesso alle informazioni sulle SFT e ridurre l'onere amministrativo sia per le autorità che hanno accesso a tali informazioni sia per i repertori di dati sulle negoziazioni che le detengono, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero seguire una procedura specifica per stabilire i termini e le condizioni in base ai quali l'accesso sarà fornito, e più specificamente per quanto riguarda la predisposizione dell'accesso e le disposizioni operative permanenti.

    (14)

    Per assicurare la riservatezza delle informazioni sulle SFT, qualsiasi tipo di scambio di dati tra repertori di dati sulle negoziazioni e autorità interessate dovrebbe essere effettuato tramite una connessione macchina a macchina (machine-to-machine) sicura e utilizzando protocolli di cifratura dei dati.

    (15)

    Per permettere il confronto e l'aggregazione efficaci ed efficienti delle informazioni sulle SFT tra repertori di dati, per fornire l'accesso alle informazioni e per la comunicazione tra le autorità e i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero essere usati modelli in formato XML e messaggi XML sviluppati secondo la metodologia ISO 20022.

    (16)

    Per consentire alle autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 di effettuare indagini mirate, è indispensabile facilitare l'accesso diretto e immediato a dataset specifici e stabilire così una serie di domande ad hoc combinabili in riferimento alle controparti dell'SFT, al tipo di SFT, all'orizzonte temporale dell'esecuzione, alla scadenza e alla cessazione dell'SFT, nonché alla fase del ciclo di vita dell'SFT.

    (17)

    Per consentire l'accesso diretto e immediato alle informazioni sulle SFT e facilitare per le autorità interessate e i repertori di dati sulle negoziazioni la programmazione dei loro processi interni sui dati, i termini entro cui i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero fornire alle autorità l'accesso alle informazioni sulle SFT dovrebbero essere armonizzati.

    (18)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione trasmessi dall'ESMA alla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 (5).

    (19)

    L'ESMA ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Informazioni sulle SFT da rendere accessibili

    Il repertorio di dati sulle negoziazioni provvede affinché le informazioni sulle SFT rese accessibili a ciascuna delle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 a norma dell'articolo 3 comprendano i dati seguenti:

    a)

    le segnalazioni sulle SFT effettuate in conformità delle tabelle da 1 a 4 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/356 della Commissione (6), compresa la situazione di negoziazione più recente delle SFT che non sono scadute o che non sono state oggetto di segnalazione con tipi di azione «Errore», «Cessazione/Cessazione anticipata», «Componente di posizione» di cui al campo 98 della tabella 2 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione (7);

    b)

    le informazioni pertinenti relative alle segnalazioni sulle SFT respinte dal repertorio di dati sulle negoziazioni, comprese le segnalazioni sulle SFT respinte durante il precedente giorno lavorativo e i motivi del rigetto, conformemente alla tabella 2 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/358 della Commissione (8);

    c)

    lo stato di riconciliazione di tutte le SFT segnalate per le quali il repertorio di dati sulle negoziazioni ha svolto il processo di riconciliazione in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/358, ad eccezione delle SFT scadute o per le quali sono state ricevute segnalazioni con tipi di azione «Errore», «Cessazione/Cessazione anticipata» o «Componente di posizione» oltre un mese prima della data in cui avviene il processo di riconciliazione.

    Articolo 2

    Accesso unico

    Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 che hanno responsabilità o mandati diversi un accesso unico alle informazioni su tutte le SFT che ricadono nell'ambito delle responsabilità e dei mandati.

    Articolo 3

    Accesso alle informazioni sulle SFT conformemente al mandato e alle specifiche esigenze di ciascuna autorità interessata

    1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce all'ESMA l'accesso a tutte le informazioni su tutte le SFT ai fini dell'esercizio delle sue competenze di vigilanza conformemente alle sue responsabilità e ai suoi mandati.

    2.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce all'ABE, all'EIOPA e al CERS l'accesso a tutte le informazioni su tutte le SFT.

    3.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità che esercitano la vigilanza sulle sedi di negoziazione l'accesso alle informazioni su tutte le SFT eseguite in tali sedi.

    4.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce ai membri del SEBC il cui Stato membro ha come valuta l'euro e alla BCE l'accesso alle informazioni su tutte le SFT:

    a)

    quando i titoli dati o presi in prestito o forniti come garanzia reale sono stati emessi o offerti a nome di un'entità stabilita in uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

    b)

    quando i titoli dati o presi in prestito o forniti come garanzia reale sono titoli di debito sovrano di uno Stato membro la cui valuta è l'euro;

    c)

    quando la valuta data o presa in prestito o fornita come garanzia reale è l'euro.

    5.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce ai membri del SEBC il cui Stato membro non abbia come valuta l'euro l'accesso alle informazioni su tutte le SFT:

    a)

    quando i titoli dati o presi in prestito o forniti come garanzia reale sono stati emessi da od offerti per conto di un'entità stabilita nello Stato membro del membro del SEBC;

    b)

    quando i titoli dati o presi in prestito o forniti come garanzia reale sono titoli di debito sovrano dello Stato membro del membro del SEBC;

    c)

    quando la valuta data o presa in prestito o fornita come garanzia reale è la valuta emessa dal membro del SEBC.

    6.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365, incaricate della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria nella zona euro, l'accesso alle informazioni su tutte le SFT concluse in sedi di negoziazione o da controparti che rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di tale autorità ai fini della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria della zona euro. Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce inoltre a tali autorità l'accesso alle informazioni sulle SFT di tutte le succursali delle controparti stabilite in un paese terzo che operano in uno Stato membro la cui valuta è l'euro.

    7.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365, incaricate della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria e il cui Stato membro non ha come valuta l'euro, l'accesso alle informazioni su tutte le SFT concluse in sedi di negoziazione o da controparti che rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità ai fini della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria in uno Stato membro la cui valuta non è l'euro. Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce inoltre a dette autorità l'accesso alle informazioni su tutte le SFT di tutte le succursali delle controparti stabilite in un paese terzo che operano nello Stato membro dell'autorità interessata.

    8.   Il repertorio di dati fornisce alla BCE, nello svolgimento dei compiti che le sono assegnati nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, l'accesso alle informazioni su tutte le SFT concluse da tutte le controparti che, nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, sono soggette alla vigilanza della BCE a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013.

    9.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce all'autorità di un paese terzo rispetto a cui è stato adottato un atto di esecuzione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365 l'accesso alle informazioni su tutte le SFT che rientrano nell'ambito del mandato e delle responsabilità dell'autorità del paese terzo, in linea con le disposizioni dell'atto di esecuzione.

    10.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce all'autorità designata a norma dell'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) l'accesso alle informazioni su tutte le SFT per le quali i titoli dati o presi in prestito o forniti come garanzia reale sono titoli emessi da una società che soddisfa una o più delle seguenti condizioni:

    a)

    la società è ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato stabilito nello Stato membro dell'autorità e le offerte pubbliche di acquisto dei titoli della società rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati dell'autorità;

    b)

    la società ha la sede legale o la sede principale nello Stato membro dell'autorità e le offerte pubbliche di acquisto dei titoli della società rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati dell'autorità;

    c)

    la società è un offerente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/25/CE, per le società di cui alle lettere a) o b), e il corrispettivo da essa offerto include titoli.

    11.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2015/2365 l'accesso alle informazioni su tutte le SFT rappresentative di operazioni o relative a mercati, titoli dati o presi in prestito o forniti come garanzia reale, parametri usati come riferimento e controparti che rientrano nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di tali autorità. Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce inoltre a dette autorità l'accesso alle informazioni sulle SFT di tutte le succursali delle controparti stabilite in un paese terzo che operano nello Stato membro delle autorità.

    12.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) l'accesso alle informazioni su tutte le SFT in cui la merce data o presa in prestito o fornita come garanzia reale è l'energia.

    13.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità di risoluzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2015/2365 l'accesso alle informazioni su tutte le SFT concluse da:

    a)

    una controparte che rientra nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di dette autorità;

    b)

    una succursale di una controparte stabilita in un paese terzo che opera nello Stato membro delle autorità di risoluzione e rientra nell'ambito delle loro responsabilità e dei loro mandati.

    14.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce al Comitato di risoluzione unico l'accesso alle informazioni su tutte le SFT concluse da controparti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014.

    15.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità di risoluzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2015/2365 l'accesso alle informazioni su tutte le SFT concluse da:

    a)

    una controparte che rientra nell'ambito delle responsabilità e dei mandati di dette autorità;

    b)

    una succursale di una controparte stabilita in un paese terzo che opera nello Stato membro delle autorità di risoluzione e che rientra nell'ambito delle loro responsabilità e dei loro mandati.

    16.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle autorità che vigilano su una controparte centrale e al membro del SEBC che vigila su detta controparte centrale l'accesso alle informazioni su tutte le SFT compensate o concluse dalla controparte centrale.

    Articolo 4

    Predisposizione dell'accesso alle informazioni sulle SFT

    1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni:

    a)

    designa una persona o le persone responsabili del collegamento con le entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365;

    b)

    pubblica sul suo sito web le istruzioni che le entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 devono seguire per accedere alle informazioni sulle SFT;

    c)

    fornisce alle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 il modulo di cui al paragrafo 2;

    d)

    predispone l'accesso alle informazioni sulle SFT da parte delle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 unicamente sulla base delle informazioni contenute nel modulo fornito;

    e)

    predispone le disposizioni tecniche necessarie affinché le entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 possano accedere alle informazioni sulle SFT conformemente all'articolo 5;

    f)

    fornisce alle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 l'accesso diretto e immediato alle informazioni delle SFT entro trenta giorni di calendario dalla presentazione da parte dell'entità della richiesta di predisposizione di tale accesso.

    2.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni prepara il modulo che le entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 sono tenute ad utilizzare per presentare la richiesta di predisposizione dell'accesso alle informazioni sulle SFT. Il modulo contiene i seguenti elementi:

    a)

    il nome dell'entità;

    b)

    la persona di contatto presso l'entità;

    c)

    le responsabilità e i mandati giuridici dell'entità;

    d)

    l'elenco degli utilizzatori autorizzati delle informazioni richieste sulle SFT;

    e)

    le credenziali per la connessione SSH FTP sicura;

    f)

    ogni altra informazione tecnica pertinente ai fini dell'accesso dell'entità alle informazioni sulle SFT;

    g)

    se l'entità è competente per le controparti nel suo Stato membro, nella zona euro o nell'Unione;

    h)

    i tipi di controparti per le quali l'entità è competente secondo la classificazione di cui alla tabella 1 dell'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2019/363;

    i)

    i tipi di SFT soggette alla vigilanza dell'entità;

    j)

    tutti gli Stati membri in cui l'emittente dei titoli dati o presi in prestito o forniti come garanzia reale è soggetto alla vigilanza dell'entità, se del caso;

    k)

    tutti gli Stati membri in cui le merci date o prese in prestito o fornite come garanzia reale sono soggette alla vigilanza dell'entità;

    l)

    le sedi di negoziazione soggette alla vigilanza dell'entità, se del caso;

    m)

    le controparti centrali soggette alla vigilanza o alla sorveglianza dall'entità, se del caso;

    n)

    la valuta emessa dall'entità, se del caso;

    o)

    i parametri di riferimento utilizzati nell'Unione, il cui amministratore rientra nell'ambito della vigilanza dell'entità, se del caso.

    Articolo 5

    Modalità operative per l'accesso alle informazioni sulle SFT

    1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni stabilisce e mantiene le disposizioni tecniche necessarie per consentire alle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 di collegarsi al repertorio di dati sulle negoziazioni avvalendosi di un'interfaccia macchina a macchina sicura.

    Ai fini del primo comma, per comunicare mediante tale interfaccia, il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza il protocollo di trasferimento dei file SSH e i messaggi XML standardizzati sviluppati conformemente alla metodologia ISO 20022.

    2.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni stabilisce e mantiene le disposizioni tecniche necessarie per consentire alle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 di predisporre, conformemente agli articoli 1, 2 e 3, richieste periodiche predefinite di accesso alle informazioni sulle SFT di cui hanno bisogno per assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi.

    3.   Su richiesta, il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce alle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 l'accesso a tutte le SFT che rientrano nell'ambito delle loro responsabilità e dei loro mandati in conformità dell'articolo 3, sulla base di qualsiasi combinazione dei seguenti campi di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363:

    a)

    data e ora della segnalazione;

    b)

    controparte segnalante;

    c)

    altre controparti;

    d)

    succursale della controparte segnalante;

    e)

    succursale dell'altra controparte;

    f)

    settore della controparte segnalante;

    g)

    natura della controparte segnalante;

    h)

    intermediario;

    i)

    entità segnalante;

    j)

    beneficiario;

    k)

    tipo di SFT;

    l)

    tipo di componente della garanzia;

    m)

    sede di negoziazione;

    n)

    data e ora di esecuzione;

    o)

    data di scadenza;

    p)

    data di cessazione;

    q)

    controparte centrale;

    r)

    tipo di azione.

    4.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni stabilisce e mantiene le capacità tecniche per dare accesso diretto e immediato alle informazioni sulle SFT necessarie alle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 per assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi. L'accesso alle informazioni sulle SFT è fornito secondo i seguenti termini:

    a)

    se è richiesto l'accesso alle informazioni su SFT in essere o su SFT che sono scadute o che sono state oggetto di segnalazione con tipi di azione «Errore», «Cessazione/Cessazione anticipata» o «Componente di posizione» di cui al campo 98 della tabella 2 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 non più di un anno prima della data di presentazione della richiesta: entro le 12:00 UTC il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata presentata la richiesta di accesso;

    b)

    se è richiesto l'accesso alle informazioni su SFT che sono scadute o che sono state oggetto di segnalazione con tipi di azione «Errore», «Cessazione/Cessazione anticipata» o «Componente di posizione» di cui al campo 98 della tabella 2 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 più di un anno prima della data di presentazione della richiesta: entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di accesso;

    c)

    se è richiesto l'accesso alle informazioni su SFT rientranti in entrambe le lettere a) e b): entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di accesso.

    5.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni conferma il ricevimento e verifica la correttezza e la completezza di tutte le richieste di accesso alle informazioni sulle SFT trasmesse dalle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365 e comunica a tali entità il risultato della verifica entro sessanta minuti dalla presentazione della richiesta.

    6.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni usa protocolli di firma elettronica e di cifratura dei dati per garantire la riservatezza, l'integrità e la protezione dei dati messi a disposizione delle entità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2365.

    Articolo 6

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

    (3)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

    (4)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

    (6)  Regolamento delegato (UE) 2019/356 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli da segnalare ai repertori di dati sulle negoziazioni (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni delle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione relativamente all'utilizzo di codici per la segnalazione dei contratti derivati (Cfr. pag. 85 della presente Gazzetta ufficiale).

    (8)  Regolamento delegato (UE) 2019/358 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la raccolta, verifica, aggregazione, comparazione e pubblicazione dei dati sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni (Cfr. pag. 30 della presente Gazzetta ufficiale).

    (9)  Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).


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