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Document 32019O0013
Guideline (EU) 2019/1034 of the European Central Bank of 10 May 2019 amending Guideline ECB/2014/31 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral (ECB/2019/13)
Indirizzo (UE) 2019/1034 della Banca centrale europea, del 10 maggio 2019, che modifica l'indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2019/13)
Indirizzo (UE) 2019/1034 della Banca centrale europea, del 10 maggio 2019, che modifica l'indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2019/13)
GU L 167 del 24.6.2019, p. 79–80
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32014O0031 | abrogazione | allegato I | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0031 | abrogazione | allegato II | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0031 | abrogazione | articolo 1 paragrafo 3 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0031 | abrogazione | articolo 6 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0031 | abrogazione | articolo 8 paragrafo 3 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0031 | abrogazione | articolo 9 paragrafo 3 | 05/08/2019 | |
Modifies | 32014O0031 | sostituzione | articolo 8 paragrafo 2 | 05/08/2019 |
24.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/79 |
INDIRIZZO (UE) 2019/1034 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 10 maggio 2019
che modifica l'indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2019/13)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 5.1, 12.1, 14.3 e 18.2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio direttivo ha deciso che ai fini degli articoli 1, paragrafo 3, e 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8 dell'indirizzo BCE/2014/31 (1), la Repubblica ellenica non è più considerata uno Stato membro dell'area dell'euro sottoposto a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale (2). |
(2) |
Il Consiglio direttivo ha deciso che ai fini dell'articolo 8 dell'indirizzo BCE/2014/31, la Repubblica di Cipro non è più considerata uno Stato membro dell'area dell'euro sottoposto a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale (3). |
(3) |
La sospensione dei requisiti per la soglia di qualità creditizia per alcuni strumenti negoziabili, dovrebbe essere soggetta a una decisione esplicita del Consiglio direttivo. |
(4) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2014/31, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L'indirizzo BCE/2014/31 è modificato come segue:
1. |
nell'articolo 1, il paragrafo 3 è soppresso. |
2. |
l'articolo 6 è soppresso; |
3. |
nell'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Sulla base di una specifica decisione del Consiglio direttivo a tal fine, la soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti da parte del governo di uno Stato membro dell'area dell'euro sottoposto ad un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, fintanto che il Consiglio direttivo ritenga che lo Stato membro interessato soddisfi le condizioni per il sostegno finanziario e/o il programma macroeconomico.»; |
4. |
nell'articolo 8, il paragrafo 3 è soppresso; |
5. |
nell'articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso; |
6. |
Gli allegati I e II sono soppressi. |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 5 agosto 2019. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 21 giugno 2019.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 maggio 2019.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo BCE/2014/31, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).
(2) Decisione (UE) 2018/1148 della Banca centrale europea, del 10 agosto 2018, relativa all'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica e che abroga la Decisione (UE) 2016/1041 della Banca centrale europea (BCE/2018/21) (GU L 208 del 17.8.2018, pag. 91).
(3) Decisione (UE) 2016/457 della Banca centrale europea, del 16 marzo 2016, relativa all'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (BCE/2016/5) (GU L 79 del 30.3.2016, pag. 41).