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Document 32019D2198

    Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione

    ST/13592/2019/INIT

    GU L 339 del 30.12.2019, p. 1–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2198/oj

    30.12.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 339/1


    DECISIONE (UE) 2019/2198 DEL CONSIGLIO

    del 25 novembre 2019

    relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione mediante decisione 2013/94/UE del Consiglio (1) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1o maggio 2012.

    (2)

    Il sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine consente l’applicazione del cumulo diagonale tra le 26 parti contraenti della convenzione: Unione, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina (2), Siria, Tunisia, Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Kosovo (3), Isole Faerøer, Moldova, Georgia e Ucraina.

    (3)

    La convenzione prevede che le norme di origine debbano essere modificate per meglio rispondere alla realtà economica e stabilisce procedure per l’adozione delle modifiche. Le modifiche della convenzione devono essere adottate all’unanimità dal comitato misto istituito dalla convenzione («comitato misto»).

    (4)

    Il processo di modifica della convenzione ha avuto inizio nel 2012 e ha dato luogo a un nuovo insieme di norme di origine moderne e più flessibili, coerenti con quelle già concordate dall’Unione in altri accordi recenti, in particolare l’accordo economico e commerciale globale (CETA), tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri dall’altra (4), l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam, l’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (5), e l’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati SADC EPA, dall’altra (6) o regimi di preferenze tariffarie generalizzate.

    (5)

    Il comitato misto dovrebbe adottare una decisione sulla modifica della convenzione durante la riunione del 27 novembre 2019 o in una data successiva.

    (6)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto con riguardo alla modifica della convenzione, poiché la modifica della convenzione produrrà effetti giuridici nell’Unione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è di sostenere la modifica della convenzione di cui all’allegato del progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019

    Per il Consiglio

    La presidente

    F: MOGHERINI


    (1)  Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

    (2)  Tale designazione non è da intendersi come un riconoscimento dello Stato di Palestina e non pregiudica le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

    (3)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    (4)  GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23.

    (5)  GU L 330 del 27.12.2018, pag. 3.

    (6)  GU L 250 del 16.9.2016, pag. 3.


    PROGETTO DI

    DECISIONE N. …/… DEL COMITATO MISTO

    del …

    sulla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

    Il COMITATO MISTO,

    vista la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata firmata a Bruxelles il 15 giugno 2011 ed è entrata in vigore il 1o gennaio 2012.

    (2)

    Il sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine è composto di una rete di accordi di libero scambio. Essa prevede un quadro multilaterale di norme identiche in materia di origine che permette il cumulo diagonale che si applica fatti salvi i principi stabiliti nei pertinenti accordi.

    (3)

    Nella convenzione si riconosce che le norme di origine dovranno essere modificate per meglio rispondere alla realtà economica.

    (4)

    Le parti contraenti della convenzione hanno concordato una modifica della convenzione, al fine di disporre di un nuovo insieme di norme di origine moderne e più flessibili.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la convenzione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   La convenzione è modificata conformemente all’allegato della presente decisione.

    2.   Le modifiche della convenzione sono applicabili a decorrere dal [1o gennaio 2021] tra le parti contraenti che avranno introdotto tali modifiche della convenzione, o il riferimento ad esse, nei rispettivi protocolli sulle norme di origine prima di tale data.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a …,

    Per il comitato misto

    Il presidente

    ALLEGATO

    Articolo unico

    Modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

    La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è così modificata:

    1)

    L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    1.   La presente convenzione stabilisce disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.

    2.   La nozione di “prodotti originari” e i metodi di cooperazione amministrativa corrispondenti sono definiti nelle appendici della presente convenzione.

    L’appendice I stabilisce norme generali relative alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa.

    L’appendice II fissa disposizioni particolari concordate anteriormente all’1 gennaio 2019 e applicabili tra determinate parti contraenti e che derogano alle disposizioni di cui all’appendice I.

    Le disposizioni particolari applicabili tra determinate parti contraenti e che derogano alle disposizioni di cui all’appendice I convenute prima del 1o gennaio 2019, ma non incluse nell’appendice II, restano valide.

    3.   Per le deroghe convenute dopo il 1o gennaio 2019:

    a)

    Le parti contraenti possono applicare nei loro scambi bilaterali disposizioni particolari che derogano alle disposizioni di cui all’appendice I, purché tali disposizioni particolari siano conformi all’articolo XXIV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio 1994 (GATT);

    b)

    Le parti contraenti forniscono al presidente del comitato misto una versione in inglese o in francese dell’accordo tra le parti contraenti che contenga le disposizioni di cui alla lettera a) e una lettera di accompagnamento in inglese o in francese che indichi le disposizioni di tale convenzione da cui tale accordo deroga;

    c)

    Le disposizioni particolari di cui alla lettera a) non entrano in vigore prima della fine del mese di calendario successivo a quello in cui le parti contraenti hanno comunicato al presidente del comitato misto le informazioni di cui alla lettera b);

    d)

    Il presidente del comitato misto notifica le informazioni di cui alla lettera b) a tutte le altre parti contraenti e informa di tale notifica le parti contraenti di cui alla lettera b).

    4.   Sono parti contraenti della presente convenzione:

    l’Unione europea;

    gli Stati dell’EFTA elencati nel preambolo;

    il Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Faerøer;

    i partecipanti al processo di Barcellona elencati nel preambolo;

    i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea elencati nel preambolo, fatta eccezione per la Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all’Unione europea;

    la Repubblica di Moldova;

    la Georgia;

    l’Ucraina.

    5.   Una parte terza che diventa parte contraente in conformità all’articolo 5 è automaticamente aggiunta all’elenco di cui al paragrafo 4 del presente articolo.»;

    2)

    All’articolo 2, il punto 1 è sostituito dal seguente:

    «1)

    per “parte contraente” si intendono le parti contraenti elencate all’articolo l, paragrafo 4;»;

    3)

    All’articolo 4, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    modifiche della convenzione;»;

    4)

    All’articolo 5, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

    «9.   A decorrere dalla data della decisione del comitato misto di cui al paragrafo 4, la parte terza interessata può essere rappresentata da osservatori nel comitato misto, nei sottocomitati e nei gruppi di lavoro.»;

    5)

    L’appendice I è sostituita dalla seguente:

    «Appendice I

    DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI” E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    INDICE

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Definizioni

    TITOLO II

    DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI

    Articolo 2

    Prescrizioni generali

    Articolo 3

    Prodotti interamente ottenuti

    Articolo 4

    Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

    Articolo 5

    Norma di tolleranza

    Articolo 6

    Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

    Articolo 7

    Cumulo dell’origine

    Articolo 8

    Condizioni per l’applicazione del cumulo dell’origine

    Articolo 9

    Unità di riferimento

    Articolo 10

    Assortimenti

    Articolo 11

    Elementi neutri

    Articolo 12

    Separazione contabile

    TITOLO III

    REQUISITI TERRITORIALI

    Articolo 13

    Principio di territorialità

    Articolo 14

    Non modificazione

    Articolo 15

    Esposizioni

    TITOLO IV

    RESTITUZIONE O ESENZIONE

    Articolo 16

    Restituzione dei dazi doganali, o esenzione da tali dazi

    TITOLO V

    PROVA DELL’ORIGINE

    Articolo 17

    Prescrizioni generali

    Articolo 18

    Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

    Articolo 19

    Esportatore autorizzato

    Articolo 20

    Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1

    Articolo 21

    Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1

    Articolo 22

    Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1

    Articolo 23

    Validità della prova dell’origine

    Articolo 24

    Zone franche

    Articolo 25

    Requisiti per l’importazione

    Articolo 26

    Importazioni con spedizioni scaglionate

    Articolo 27

    Esonero dalla prova dell’origine

    Articolo 28

    Discordanze ed errori formali

    Articolo 29

    Dichiarazioni del fornitore

    Articolo 30

    Importi espressi in euro

    TITOLO VI

    PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

    Articolo 31

    Prove documentali, conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi

    Articolo 32

    Composizione delle controversie

    TITOLO VII

    COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    Articolo 33

    Notifica e cooperazione

    Articolo 34

    Controllo delle prove dell’origine

    Articolo 35

    Controllo delle dichiarazioni del fornitore

    Articolo 36

    Sanzioni

    TITOLO VIII

    APPLICAZIONE DELL’APPENDICE 1

    Articolo 37

    Spazio economico europeo

    Articolo 38

    Liechtenstein

    Articolo 39

    Repubblica di San Marino

    Articolo 40

    Principato di Andorra

    Articolo 41

    Ceuta e Melilla

    Elenco degli allegati

    ALLEGATO I

    Note introduttive all’elenco dell’allegato II

    ALLEGATO II

    Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

    ALLEGATO III

    Testo della dichiarazione di origine

    ALLEGATO IV

    Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda di certificato delle merci EUR.1

    ALLEGATO V

    Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla

    ALLEGATO VI

    Dichiarazione del fornitore

    ALLEGATO VII

    Dichiarazione a lungo termine del fornitore

    ALLEGATO VIII

    Elenco delle parti contraenti che hanno deciso di estendere l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, all’importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini della presente convenzione si intende per:

    a)

    “capitoli”, “voci” e “sottovoci”, i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (“sistema armonizzato”), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;

    b)

    “classificato”, il riferimento alla classificazione di una merce in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

    c)

    “spedizione”, i prodotti:

    i)

    spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario, ovvero

    ii)

    accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura;

    d)

    “autorità doganali della parte contraente” per l’Unione europea, qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell’Unione europea;

    e)

    “valore in dogana”, il valore determinato conformemente all’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);

    f)

    “prezzo franco fabbrica”, il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella parte contraente nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, purché nel prezzo sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla fabbricazione del prodotto stesso, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto. Se l’ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine “fabbricante” si riferisce all’impresa appaltante.

    Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella parte contraente, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto;

    g)

    “materiale fungibile” o “prodotto fungibile”, materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;

    h)

    “merci”, sia i materiali, sia i prodotti;

    i)

    “fabbricazione”, qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;

    j)

    “materiale”, qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

    k)

    “contenuto massimo di materiali non originari”, il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;

    l)

    “prodotto”, si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione;

    m)

    “territorio”, include il territorio terrestre, delle acque interne e delle acque territoriali di una parte contraente;

    n)

    “valore aggiunto”, la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario delle altre parti contraenti con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella parte contraente esportatrice;

    o)

    “valore dei materiali”, il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte contraente esportatrice. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

    TITOLO II

    DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”

    Articolo 2

    Prescrizioni generali

    Ai fini dell’applicazione dell’accordo pertinente, i seguenti prodotti si considerano originari di una parte contraente quando sono esportati in un’altra parte contraente:

    a)

    i prodotti interamente ottenuti nella parte contraente ai sensi dell’articolo 3;

    b)

    i prodotti ottenuti nella parte contraente utilizzando materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella parte contraente di lavorazioni o trasformazioni sufficienti in conformità dell’articolo 4.

    Articolo 3

    Prodotti interamente ottenuti

    1.   I seguenti prodotti si considerano interamente ottenuti in una parte contraente quando sono esportati in un’altra parte contraente:

    a)

    i prodotti minerari e l’acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

    b)

    le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

    c)

    gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

    d)

    i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

    e)

    i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;

    f)

    i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

    g)

    i prodotti dell’acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;

    h)

    i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;

    i)

    i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

    j)

    gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

    k)

    gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

    l)

    i prodotti estratti dal fondo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

    m)

    le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

    2.   Le espressioni “le sue navi” e “le sue navi officina” di cui al paragrafo 1, lettere h) e i) rispettivamente, si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina che soddisfano ciascuna delle condizioni seguenti:

    a)

    sono immatricolate nella parte contraente esportatrice o nella parte contraente importatrice;

    b)

    battono bandiera della parte contraente esportatrice o della parte contraente importatrice;

    c)

    soddisfano una delle seguenti condizioni:

    i)

    che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte contraente esportatrice o della parte contraente importatrice; o

    ii)

    che appartengono a società:

    la cui sede principale e il cui luogo principale di attività sono situati nella parte contraente esportatrice o nella parte contraente importatrice; e

    che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, alla parte contraente esportatrice o alla parte contraente importatrice o a enti pubblici o a cittadini di dette parti.

    3.   Ai fini del paragrafo 2, quando la parte contraente esportatrice o la parte contraente importatrice è l’Unione europea, si intendono gli Stati membri dell’Unione europea.

    4.   Ai fini del paragrafo 2, gli Stati EFTA sono considerati una parte contraente.

    Articolo 4

    Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

    1.   Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l’articolo 6, i prodotti che non sono interamente ottenuti in una parte contraente si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato II per le merci interessate.

    2.   Se un prodotto che ha ottenuto il carattere originario in una parte contraente conformemente al paragrafo 1 del presente articolo è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

    3.   La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere determinata per ciascun prodotto.

    Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti contraenti possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica dei prodotti e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4 del presente articolo, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

    4.   Nel caso di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite del prodotto effettuate nel corso dell’anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti nel corso dell’anno fiscale precedente quale definito nella parte contraente esportatrice o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.

    5.   Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l’anno successivo all’anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l’anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l’applicazione.

    6.   I valori medi di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari, ai fini dell’accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

    Articolo 5

    Norma di tolleranza

    1.   In deroga all’articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’elenco dell’allegato II, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore totale accertato non superi:

    a)

    il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;

    b)

    il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).

    Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell’allegato I.

    2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell’elenco contenuto nell’allegato II.

    3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una parte contraente ai sensi dell’articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l’articolo 6 e l’articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell’elenco dell’allegato II, devono essere interamente ottenuti.

    Articolo 6

    Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

    1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell’articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

    a)

    le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

    b)

    la scomposizione e la composizione di confezioni;

    c)

    il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

    d)

    la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

    e)

    le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

    f)

    la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;

    g)

    le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;

    h)

    la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

    i)

    l’affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

    j)

    il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi inclusa la costituzione di assortimenti di articoli);

    k)

    le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

    l)

    l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

    m)

    la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;

    n)

    la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

    o)

    la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;

    p)

    il semplice assemblaggio (1) di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

    q)

    la macellazione degli animali;

    r)

    il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).

    2.   Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella parte contraente esportatrice su quel prodotto.

    Articolo 7

    Cumulo dell’origine

    1.   Fatto salvo l’articolo 2, si considerano originari della parte contraente esportatrice quando sono esportati in un’altra parte contraente i prodotti fabbricati all’interno della prima utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all’articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

    2.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all’interno della parte contraente esportatrice non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente è considerato originario della parte contraente esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di più di una delle altre parti contraenti. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario della parte contraente che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella parte contraente esportatrice.

    3.   Fatto salvo l’articolo 2 e con l’esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte contraente diversa dalla parte contraente esportatrice si considerano effettuate nella parte contraente esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte contraente esportatrice.

    4.   Fatto salvo l’articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra due parti contraenti, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte contraente importatrice si considerano effettuate nella parte contraente esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte contraente esportatrice.

    Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente.

    5.   Le parti contraenti possono decidere di estendere unilateralmente l’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo all’importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63. La parte contraente che decide di estendere l’applicazione del paragrafo 3 notifica al comitato misto tale decisione e le eventuali modifiche della stessa. Nell’allegato VIII figura l’elenco delle parti contraenti che hanno esteso l’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo all’importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63. L’elenco delle parti contraenti è tempestivamente aggiornato dopo che una parte contraente ha cessato di applicare l’estensione. Ciascuna parte contraente pubblica un avviso con l’elenco delle parti contraenti di cui all’allegato VIII, secondo le rispettive procedure interne.

    6.   Ai fini del cumulo di cui ai paragrafi da 3 a 5 i prodotti originari sono considerati originari della parte contraente esportatrice solo se la lavorazione o trasformazione ivi effettuata va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6.

    7.   I prodotti originari delle parti contraenti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella parte contraente esportatrice conservano la loro origine quando vengono esportati in una delle altre parti contraenti.

    Articolo 8

    Condizioni per l’applicazione del cumulo dell’origine

    1.   Il cumulo di cui all’articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:

    a)

    un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell’articolo XXIV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra le parti contraenti che partecipano all’acquisizione del carattere originario e la parte contraente di destinazione; e

    b)

    le merci abbiano ottenuto il carattere originario con l’applicazione di norme di origine identiche a quelle della presente convenzione.

    2.   Gli avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l’applicazione del cumulo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e nelle parti contraenti che sono parte degli accordi pertinenti, in conformità delle rispettive procedure.

    Il cumulo di cui all’articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.

    Le parti contraenti forniscono, per il tramite della Commissione europea, alle altre parti contraenti che sono parte degli accordi pertinenti, informazioni dettagliate, comprese le date di entrata in vigore, sugli accordi stipulati con le altre parti contraenti.

    3.   La prova dell’origine include la dicitura in inglese “CUMULATION APPLIED WITH (nome del/i paese/i in inglese)” se i prodotti hanno ottenuto il carattere originario nella parte contraente esportatrice mediante applicazione del cumulo dell’origine a norma dell’articolo 7.

    Se come prova dell’origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.

    4.   Una parte contraente può decidere, per i prodotti esportati verso di essa che hanno ottenuto il carattere originario nella parte contraente esportatrice mediante applicazione del cumulo dell’origine a norma dell’articolo 7, di concedere una deroga all’obbligo di includere nella prova dell’origine la dicitura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

    Le parti contraenti notificano al comitato misto la decisione di avvalersi di tale facoltà. Le parti contraenti pubblicano, secondo le rispettive procedure, avvisi da cui risulti l’elenco aggiornato delle parti contraenti che si sono avvalsi di tale facoltà.

    Articolo 9

    Unità di riferimento

    1.   L’unità di riferimento per l’applicazione della presente convenzione è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

    Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità di riferimento; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima, ogni prodotto va considerato singolarmente nell’applicare la presente convenzione.

    2.   Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell’origine.

    3.   Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.

    Articolo 10

    Assortimenti

    Gli assortimenti, quali definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.

    Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.

    Articolo 11

    Elementi neutri

    Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

    a)

    energia e combustibile;

    b)

    impianti e attrezzature;

    c)

    macchine e utensili;

    d)

    merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

    Articolo 12

    Separazione contabile

    1.   Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i materiali in scorte separate.

    2.   Gli operatori economici possono garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate.

    3.   Le parti contraenti possono chiedere che l’applicazione della separazione contabile sia subordinata all’autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell’autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate e controllano l’uso che viene fatto dell’autorizzazione. Le autorità doganali possono revocare l’autorizzazione qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nella presente appendice.

    Attraverso l’utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti “originari della parte contraente esportatrice” più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.

    Il metodo è applicato e l’applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte contraente esportatrice.

    4.   Il beneficiario del metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo emette prove dell’origine o ne fa richiesta per la quantità di prodotti che si possono considerare originari della parte contraente esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

    TITOLO III

    REQUISITI TERRITORIALI

    Articolo 13

    Principio di territorialità

    1.   Le condizioni enunciate al titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella parte contraente interessata.

    2.   I prodotti originari esportati da una parte contraente verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

    a)

    i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati; e

    b)

    essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione.

    3.   L’acquisizione del carattere originario in conformità alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della parte contraente esportatrice sui materiali esportati da quest’ultima e successivamente reimportati, purché:

    a)

    tali materiali siano interamente ottenuti nella parte contraente esportatrice o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 6 prima della loro esportazione; e

    b)

    si possa dimostrare alle autorità doganali che:

    i)

    i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati; e

    ii)

    il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte contraente esportatrice con l’applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.

    4.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della parte contraente esportatrice. Tuttavia, se all’elenco dell’allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte contraente esportatrice e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di tale parte contraente con l’applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.

    5.   Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, per “valore aggiunto totale” si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della parte contraente esportatrice, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.

    6.   I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell’elenco dell’allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all’articolo 4.

    7.   Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della parte contraente esportatrice sono realizzate in regime di perfezionamento passivo, o nell’ambito di un sistema analogo.

    Articolo 14

    Non modificazione

    1.   Il trattamento preferenziale previsto dall’accordo pertinente si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti della presente convenzione e dichiarati per l’importazione in una parte contraente, a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla parte contraente esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione, né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall’aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte contraente importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese, o nei paesi, di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.

    2.   Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di transito.

    3.   Fatto salvo il titolo V della presente appendice, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di frazionamento.

    4.   In caso di dubbio, la parte contraente importatrice può chiedere all’importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo, e in particolare da:

    a)

    documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;

    b)

    prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;

    c)

    un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese, o nei paesi, di transito o di frazionamento; oppure

    d)

    qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

    Articolo 15

    Esposizioni

    1.   I prodotti originari spediti per un’esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati in una parte contraente beneficiano, all’importazione, dell’accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

    a)

    un esportatore ha spedito detti prodotti da una parte contraente verso il paese dell’esposizione e ve li ha esposti;

    b)

    l’esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un’altra parte contraente;

    c)

    i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione; e

    d)

    dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa.

    2.   Alle autorità doganali della parte contraente importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente al titolo V della presente appendice. La denominazione e l’indirizzo dell’esposizione devono esservi indicate. All’occorrenza, possono essere richieste ulteriore prove documentali delle condizioni in cui i prodotti sono stati esposti.

    3.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

    TITOLO IV

    RESTITUZIONE O ESENZIONE

    Articolo 16

    Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

    1.   I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 originari di una parte contraente, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conformemente al titolo V della presente appendice, non sono soggetti, nella parte contraente esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali, o di esenzione da tali dazi.

    2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella parte contraente esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, se tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applicano, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

    3.   L’esportatore di prodotti coperti da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

    4.   Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi tra le parti contraenti per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario applicando il cumulo dell’origine di cui all’articolo 7, paragrafo 4 o 5.

    5.   Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi bilaterali tra, da un lato, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), l’Islanda, la Norvegia, la Turchia o l’Unione europea e, dall’altro lato, qualsiasi partecipante al processo di Barcellona diverso dalla Turchia e da Israele se i prodotti sono considerati originari della parte contraente esportatrice o importatrice senza applicazione del cumulo con i materiali originari di qualsiasi altra parte contraente.

    6.   Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi bilaterali tra le parti contraenti che siano paesi membri dell’accordo che istituisce una zona di libero scambio tra paesi Arabi del Mediterraneo (accordo di Agadir) se i prodotti sono considerati originari di uno di tali paesi senza applicazione del cumulo con i materiali originari delle altre parti contraenti.

    TITOLO V

    PROVA DELL’ORIGINE

    Articolo 17

    Prescrizioni generali

    1.   I prodotti originari di una delle parti contraenti beneficiano, all’importazione nelle altre parti contraenti, degli accordi pertinenti su presentazione di una delle seguenti prove dell’origine:

    a)

    un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell’allegato IV della presente appendice;

    b)

    nei casi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione (“dichiarazione di origine”) rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione; il testo della dichiarazione di origine figura nell’allegato III della presente appendice.

    2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all’articolo 27, i prodotti originari ai sensi della presente convenzione beneficiano degli accordi pertinenti senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell’origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    3.   Fatto salvo il paragrafo 1, due o più parti contraenti possono concordare fra loro che, per gli scambi preferenziali tra di esse, le prove dell’origine di cui sopra al paragrafo 1, lettere a) e b) del presente articolo, siano sostituite da attestazioni dell’origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione di tali parti contraenti.

    4.   Ai fini del paragrafo 1, due o più parti contraenti possono concordare fra loro di istituire un sistema che consenta di rilasciare elettronicamente e/o presentare elettronicamente le prove dell’origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) del presente articolo.

    Articolo 18

    Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

    1.   La dichiarazione di origine di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

    a)

    da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 19; oppure

    b)

    da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

    2.   La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti possono essere considerati originari di una parte contraente e soddisfano gli altri requisiti della presente convenzione.

    3.   L’esportatore che compila una dichiarazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza delle altre prescrizioni della presente convenzione.

    4.   La dichiarazione di origine dev’essere compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato III della presente appendice, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d’esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

    5.   Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 19, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni all’autorità doganale della parte contraente esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

    6.   La dichiarazione di origine può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente (“dichiarazione di origine a posteriori”), purché sia presentata nel paese d’importazione non più tardi di due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce.

    In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all’articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, la dichiarazione di origine a posteriori può essere rilasciata dall’esportatore autorizzato della parte contraente esportatrice dei prodotti.

    Articolo 19

    Esportatore autorizzato

    1.   Fatti salvi i requisiti nazionali, le autorità doganali della parte contraente esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito in tale parte contraente (“esportatore autorizzato”) a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.

    2.   L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri obblighi della presente convenzione.

    3.   Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.

    4.   Le autorità doganali verificano il corretto uso dell’autorizzazione. Le autorità doganali possono ritirare l’autorizzazione se l’esportatore autorizzato ne fa un uso scorretto e lo faranno se non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    Articolo 20

    Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1

    1.   Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della parte contraente esportatrice su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

    2.   A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all’allegato IV della presente appendice. Tali formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatta la presente convenzione e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d’esportazione. Se vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell’apposita casella senza spaziature. Se lo spazio della casella non è completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l’ultima riga e si sbarra la parte non riempita.

    3.   L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri obblighi di cui alla presente convenzione.

    4.   Il certificato di origine è rilasciato dalle autorità competenti della parte contraente esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari e soddisfano gli altri obblighi della presente convenzione.

    5.   Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti di cui alla presente convenzione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

    6.   La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

    7.   Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

    Articolo 21

    Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1

    1.   In deroga all’articolo 20, paragrafo 7, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

    a)

    non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

    b)

    viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici; oppure

    c)

    la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell’esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l’eventuale frazionamento della spedizione conformemente all’articolo 14, paragrafo 3.

    2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, l’esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

    3.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

    4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: “ISSUED RETROSPECTIVELY”.

    5.   La dicitura di cui al paragrafo 4 deve figurare nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

    Articolo 22

    Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1

    1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d’esportazione in loro possesso.

    2.   Il duplicato rilasciato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo deve recare la seguente dicitura in inglese: “DUPLICATE”.

    3.   La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

    4.   Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

    Articolo 23

    Validità della prova dell’origine

    1.   La prova dell’origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio o di compilazione nella parte contraente esportatrice ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte contraente importatrice.

    2.   Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali della parte contraente importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

    3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali della parte contraente importatrice possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

    Articolo 24

    Zone franche

    1.   Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

    2.   In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di una parte contraente importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, è possibile rilasciare o compilare una nuova prova dell’origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alla presente convenzione.

    Articolo 25

    Requisiti per l’importazione

    Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali della parte contraente importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte contraente.

    Articolo 26

    Importazioni con spedizioni scaglionate

    Quando, su richiesta dell’importatore e fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.

    Articolo 27

    Esonero dalla prova dell’origine

    1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente convenzione e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

    2.   Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

    a)

    le importazioni presentano un carattere occasionale;

    b)

    le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

    c)

    per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.

    3.   Inoltre, il valore complessivo di tali prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

    Articolo 28

    Discordanze ed errori formali

    1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute dei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

    2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell’origine, il documento di cui al paragrafo 1 del presente articolo non viene respinto se tali errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

    Articolo 29

    Dichiarazioni del fornitore

    1.   Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una parte contraente per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da un’altra parte contraente, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti contraenti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale in conformità dell’articolo 7, paragrafi 3 o 4, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.

    2.   La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in una parte contraente al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione dette merci sono state utilizzate si possano considerare originari della parte contraente esportatrice e soddisfino gli altri obblighi della presente appendice.

    3.   Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all’allegato VI, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione.

    4.   Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in una parte contraente rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un’unica dichiarazione del fornitore (“dichiarazione a lungo termine del fornitore”) valida per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della parte contraente in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato VII e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il proprio cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.

    5.   Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue in cui è redatta la convenzione, conformemente al diritto interno della parte contraente in cui viene compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

    6.   Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

    Articolo 30

    Importi espressi in euro

    1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall’euro, gli importi espressi nelle valute nazionali delle parti contraenti, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascun paese interessato.

    2.   Una spedizione beneficia dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 27, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, in funzione dell’importo fissato dal paese interessato.

    3.   Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in questa valuta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell’anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

    4.   Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l’importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L’importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, all’atto dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione della valuta, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

    5.   Gli importi espressi in euro sono riveduti dal comitato misto su richiesta di una qualsiasi parte contraente. Nel procedere a tale revisione il comitato misto tiene conto dell’opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

    TITOLO VI

    PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

    Articolo 31

    Prove documentali, conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi

    1.   Un esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine o ha richiesto un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare una copia cartacea o una versione elettronica di tali prove dell’origine e di tutti i documenti giustificativi del carattere originario del prodotto per almeno tre anni dalla data di rilascio o di compilazione della dichiarazione di origine.

    2.   Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare le copie di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa tale dichiarazione, nonché dei documenti di cui all’articolo 29, paragrafo 6, per almeno tre anni.

    Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare le copie di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte da tale dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all’articolo 29, paragrafo 6, per almeno tre anni. Tale periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

    3.   Ai fini del paragrafo 1, i “documenti giustificativi del carattere originario” sono, tra l’altro:

    a)

    una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

    b)

    documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente interessata, conformemente al suo diritto interno;

    c)

    documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte contraente interessata, compilati o rilasciati in tale parte contraente conformemente al diritto interno;

    d)

    dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti contraenti in conformità della presente convenzione;

    e)

    prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori delle parti contraenti in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli.

    4.   Le autorità doganali della parte contraente esportatrice che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare il formulario di richiesta di cui all’articolo 20, paragrafo 2, per almeno tre anni.

    5.   Le autorità doganali della parte contraente importatrice devono conservare i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine loro presentati per almeno tre anni.

    6.   Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nelle parti contraenti i materiali utilizzati, compilate in tale parte contraente, sono considerate uno dei documenti di cui all’articolo 18, paragrafo 3, all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 29, paragrafo 6, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di tale parte contraente e soddisfano gli altri obblighi stabiliti dalla presente appendice.

    Articolo 32

    Composizione delle controversie

    Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuare tale controllo sono sottoposte all’organismo bilaterale istituito dall’accordo pertinente. Le controversie, diverse da quelle riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35, inerenti all’interpretazione della presente convenzione sono sottoposte al comitato misto.

    La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali della parte contraente importatrice ha comunque luogo a norma della legislazione di tale parte contraente.

    TITOLO VII

    COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    Articolo 33

    Notifica e cooperazione

    1.   Le autorità doganali delle parti contraenti si trasmettono a vicenda il fac-simile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, insieme ai modelli dei numeri di autorizzazione rilasciati agli esportatori autorizzati e agli indirizzi delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.

    2.   Al fine di garantire la corretta applicazione della presente convenzione, le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, delle dichiarazioni di origine, e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

    Articolo 34

    Controllo delle prove dell’origine

    1.   Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte contraente importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri obblighi di cui alla presente convenzione.

    2.   Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della parte contraente importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte contraente esportatrice il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, ovvero una copia di tali documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.

    3.   Il controllo è effettuato dalle autorità doganali della parte contraente esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

    4.   Se le autorità doganali della parte contraente importatrice decidono di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

    5.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Da tali risultati si deve poter evincere chiaramente se i documenti siano autentici, se i prodotti in questione possano essere considerati originari di una delle parti contraenti, e se soddisfino gli altri obblighi della presente convenzione.

    6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

    Articolo 35

    Controllo delle dichiarazioni del fornitore

    1.   Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali di una parte contraente in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate.

    2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali della parte contraente di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la dichiarazione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate da tale dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

    A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

    3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali della parte contraente in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

    4.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

    Articolo 36

    Sanzioni

    Ciascuna parte contraente prevede l’applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione alla presente convenzione.

    TITOLO VIII

    APPLICAZIONE DELL’APPENDICE I

    Articolo 37

    Spazio economico europeo

    Le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo 4 dell’accordo sullo Spazio economico europeo sono considerate originarie dell’Unione europea, dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia (“parti contraenti del SEE”) se esportate rispettivamente dall’Unione europea, dall’Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia verso una parte contraente diversa dalle parti contraenti del SEE, a condizione che accordi di libero scambio siano applicabili tra la parte contraente importatrice e le parti contraenti del SEE.

    Articolo 38

    Liechtenstein

    Fatto salvo l’articolo 2, in considerazione dell’unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

    Articolo 39

    Repubblica di San Marino

    Fatto salvo l’articolo 2, in considerazione dell’unione doganale tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell’Unione europea.

    Articolo 40

    Principato di Andorra

    Fatto salvo l’articolo 2, in considerazione dell’unione doganale tra l’Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 sono considerati originari dell’Unione europea.

    Articolo 41

    Ceuta e Melilla

    1.   Ai fini della presente convenzione, il termine “Unione europea” non comprende Ceuta e Melilla.

    2.   I prodotti originari di una parte contraente diversa dall’Unione europea importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell’Unione europea ai sensi del protocollo n. 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (2). Le parti contraenti diverse dall’Unione europea riconoscono alle importazioni dei prodotti contemplati dall’accordo pertinente e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati dall’Unione europea e originari della stessa.

    3.   Ai fini del paragrafo 2, la presente convenzione si applica ai prodotti originari di Ceuta e Melilla, mutatis mutandis, e fatte salve le condizioni particolari di cui all’allegato V.

    «ALLEGATO I

    NOTE INTRODUTTIVE ALL’ELENCO DELL’ALLEGATO II

    Nota 1 - Introduzione generale

    L’elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4 del titolo II dell’appendice I. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

    a)

    attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;

    b)

    a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce a quattro cifre o dalla sottovoce a sei cifre dei materiali utilizzati;

    c)

    deve essere effettuata un’operazione specifica di lavorazione o trasformazione;

    d)

    la lavorazione o la trasformazione deve essere effettuata su alcuni prodotti interamente ottenuti.

    Nota 2 - Struttura dell’elenco

    2.1.

    Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna (1) indica la voce o il numero del capitolo utilizzato nel sistema armonizzato, la colonna (2) riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna (3). In alcuni casi la voce che figura nella colonna (1) è preceduta da “ex”: ciò significa che le norme della colonna (3) si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna (2).

    2.2.

    Quando nella colonna (1) compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna (2) è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna (3) si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna (1).

    2.3.

    Quando nell’elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna (3).

    2.4.

    Se la colonna (3) riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione “oppure”, l’esportatore può scegliere quale utilizzare.

    Nota 3 - Esempi di applicazione delle regole

    3.1.

    L’articolo 4 del titolo II dell’appendice I relativo ai prodotti che hanno ottenuto il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato ottenuto nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte contraente.

    3.2.

    Ai sensi dell’articolo 6 del titolo II dell’appendice I, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell’elenco sono soddisfatte.

    Fatto salvo l’articolo 6 del titolo II dell’appendice, le norme dell’elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare, e l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.

    Pertanto, se una norma autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, e l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

    Se una regola non autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, e l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

    Esempio: se la regola dell’elenco per il capitolo 19 prevede che “i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso”, l’impiego (vale a dire l’importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali ad uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.

    3.3.

    Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l’espressione “Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce”, si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella norma stessa.

    Tuttavia, l’espressione “Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…” oppure “Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto”, significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna (2) dell’elenco.

    3.4.

    Quando una norma dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati.

    3.5.

    Se una norma dell’elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.

    3.6.

    Se una norma dell’elenco autorizza l’impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

    Nota 4 - Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

    4.1.

    I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte contraente sono considerati originari del territorio di tale parte contraente, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.

    4.2.

    Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (ad esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

    Nota 5 – Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

    5.1.

    Quando viene utilizzata nell’elenco, l’espressione “fibre naturali” definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Essa deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione “fibre naturali” comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

    5.2.

    Il termine “fibre naturali” comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

    5.3.

    Nell’elenco, le espressioni “pasta tessile”, “sostanze chimiche” e “materiali per la fabbricazione della carta” designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

    5.4.

    Nell’elenco, per “fibre sintetiche o artificiali in fiocco” si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

    5.5.

    Per “stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)” si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.

    5.6.

    Per “stampa (operazione indipendente)” si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    Nota 6 – Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti

    6.1.

    Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna (3) non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).

    6.2.

    Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

    Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

    seta;

    lana;

    peli grossolani di animali;

    peli fini di animali;

    crine di cavallo;

    cotone;

    carta e materiali per la produzione della carta;

    lino;

    canapa;

    iuta e altre fibre tessili liberiane;

    sisal e altre fibre tessili del genere Agave;

    cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;

    filamenti sintetici di polipropilene;

    filamenti sintetici di poliestere;

    filamenti sintetici di poliammide;

    filamenti sintetici di poliacrilonitrile;

    filamenti sintetici di poliimmide;

    filamenti sintetici di politetrafluoroetilene;

    filamenti sintetici di polisolfuro di fenilene;

    filamenti sintetici di cloruro di polivinile;

    altri filamenti sintetici;

    filamenti artificiali di viscosa;

    altri filamenti artificiali;

    filamenti conduttori elettrici;

    fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

    fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

    fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

    fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

    fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

    fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

    fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;

    fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;

    altre fibre sintetiche in fiocco;

    fibre artificiali in fiocco di viscosa;

    altre fibre artificiali in fiocco;

    filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

    prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

    altri prodotti della voce 5605;

    fibre di vetro;

    fibre di metallo;

    fibre minerali.

    6.3.

    Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano “filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti”, la tolleranza è del 20 % per tali filati.

    6.4.

    Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del “nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica”, la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

    Nota 7 – Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

    7.1.

    Quando nell’elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili (escluse le fodere e le controfodere) che non soddisfano la regola indicata nella colonna (3) per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    7.2.

    Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

    7.3.

    Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.

    Nota 8 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27

    8.1.

    I “trattamenti specifici” relativi alle voci ex 2707 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:

    a)

    distillazione sotto vuoto;

    b)

    ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

    c)

    cracking;

    d)

    reforming;

    e)

    estrazione mediante solventi selettivi;

    f)

    trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

    g)

    polimerizzazione;

    h)

    alchilazione;

    i)

    isomerizzazione.

    8.2.

    I “trattamenti specifici” relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

    a)

    distillazione sotto vuoto;

    b)

    ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

    c)

    cracking;

    d)

    reforming;

    e)

    estrazione mediante solventi selettivi;

    f)

    trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

    g)

    polimerizzazione;

    h)

    alchilazione;

    i)

    isomerizzazione;

    j)

    solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

    k)

    solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

    l)

    solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l’“hydrofinishing” o la decolorazione);

    m)

    solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;

    n)

    solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

    o)

    solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall’ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

    8.3.

    Ai sensi delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe, non conferiscono l’origine.

    Nota 9 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti

    Nota 9.1: I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti in una parte contraente con colture cellulari sono considerati originari di tale parte contraente. Si definisce “coltura cellulare” la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (ad esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente.

    Nota 9.2: I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: da 2905.43 a 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301) 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti in una parte contraente mediante fermentazione sono considerati originari di tale parte contraente. La “fermentazione” è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.

    Nota 9.3: Le seguenti trasformazioni sono considerate sufficienti a norma dell’articolo 4 per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: da 2905.43 a 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301) 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):

    Reazione chimica: per “reazione chimica” si intende un processo (comprendente un processo biochimico) che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Una reazione chimica può essere espressa mediante una modifica del “numero CAS”.

    Ai fini dell’origine non devono essere considerati i seguenti processi: a) la dissoluzione in acqua o altri solventi; b) l’eliminazione di solventi, compresa l’acqua come solvente; o c) l’aggiunta o l’eliminazione di acqua di cristallizzazione. Una reazione chimica come sopra definita deve essere considerata un processo che conferisce l’origine.

    Miscele e miscugli: la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali (compresa la dispersione) ad eccezione dell’aggiunta di diluenti, al fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime deve essere considerata un’operazione che conferisce l’origine.

    Depurazione: la depurazione deve essere considerata un’operazione che conferisce l’origine a condizione che essa avvenga nel territorio delle parti contraenti, soddisfando uno dei seguenti criteri:

    a)

    la depurazione di un prodotto comporta l’eliminazione di almeno l’80 % del tenore di impurità esistenti; oppure

    b)

    la riduzione o l’eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:

    i)

    sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;

    ii)

    prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;

    iii)

    elementi e componenti per l’uso in microelettronica;

    iv)

    usi ottici specializzati;

    v)

    uso biotecnico (ad esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore);

    vi)

    vettori usati in processi di separazione; oppure

    vii)

    usi di tipo nucleare.

    Modifica della dimensione delle particelle: la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime è considerata un’operazione che conferisce l’origine.

    Materiali standard: i materiali standard (comprese le soluzioni standard) sono preparati adatti all’uso nell’analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore. La produzione di materiali standard è considerata un’operazione che conferisce l’origine.

    Separazione di isomeri: l’isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri è considerata un’operazione che conferisce l’origine.

    «ALLEGATO II

    ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

    Voce SA

    Designazione del prodotto

    Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari

    (1)

    (2)

    (3)

    capitolo 1

    Animali vivi

    Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

    capitolo 2

    Carni e frattaglie commestibili

    Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute

    capitolo 3

    Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

    capitolo 4

    Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove;

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

    ex capitolo 5

    Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    ex 0511 91

    Uova e lattimi di pesce, non commestibili

    Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti

    capitolo 6

    Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti

    capitolo 7

    Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

    capitolo 8

    Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni

    Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti

    capitolo 9

    Caffè, tè, mate e spezie

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    capitolo 10

    Cereali

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

    capitolo 11

    Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

    Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701 , 0714 , 2302 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti

    capitolo 12

    Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex capitolo 13

    Gomma lacca, gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    ex 1302

    Sostanze pectiche, pectinati e pectati

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

    capitolo 14

    Materie vegetali da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    ex capitolo 15

    Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da 1504 a 1506

    Grassi ed oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    1508

    Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

    1509 e 1510

    Olio d’oliva e sue frazioni

    Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

    1511

    Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

    ex 1512

    Oli di girasole e loro frazioni:

     

    – per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    – altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

    1515

    Altri grassi ed oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

    ex 1516

    Grassi e oli di pesci e loro frazioni

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    1520

    Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    capitolo 16

    Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

    Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti

    ex capitolo 17

    Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:

     

    – maltosio o fruttosio chimicamente puri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

    – altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108 , 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale

    1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

    il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

    oppure

    il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 18

    Cacao e sue preparazioni; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

    ex 1806

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

    il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

    oppure

    il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    1806 10

    Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

    1901

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

     

    – estratti di malto

    Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

    – altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

    1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

    il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

    il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale

    1903

    Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

    1904

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

    il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

    il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale

    ex capitolo 20

    Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    2002 e 2003

    Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali vegetali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

    2006

    Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

    2007

    Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

    ex 2008

    Prodotti diversi da:

    – frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

    – burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

    – altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

    2009

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

    ex capitolo 21

    Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    2103

    – preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

    – farina di senapa e senapa preparata

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    2105

    Gelati, anche contenenti cacao

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

    il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale

    e

    il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

    2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

    ex capitolo 22

    Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti

    2202

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    2207 e 2208

    Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti

    ex capitolo 23

    Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, escluse

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    2309

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti,

    il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale,

    il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e

    il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 % del peso del prodotto finale

    ex capitolo 24

    Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati

    2401

    Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

    Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti

    ex 2402

    Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403 19 , in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

    ex 2403

    Prodotti destinati ad essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

    ex capitolo 25

    Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2519

    Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

    capitolo 26

    Minerali, scorie e ceneri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex capitolo 27

    Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2707

    Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (3)

    oppure

    altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2710

    Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (3)

    oppure

    altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2711

    Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (3)

    oppure

    altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2712

    Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (3)

    oppure

    altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2713

    Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (3)

    oppure

    altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 28

    Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 29

    Prodotti chimici organici, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2901

    Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (3)

    oppure

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2902

    Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall’azulene), benzene, toluene e xileni destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

    Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (3)

    oppure

    fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2905

    Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 30

    Prodotti farmaceutici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    capitolo 31

    Concimi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 32

    Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 33

    Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche;

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 34

    Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l’odontoiatria” e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 35

    Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi;

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 36

    Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 37

    Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 38

    Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3811

    Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

     

     

    – additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3824 99 ed ex 3826 00

    Biodiesel

    Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotrattamento

    capitolo 39

    Materie plastiche e lavori di tali materie

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia i materiali della stessa sottovoce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 40

    Gomma e lavori di gomma, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 4012

    Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma

    Rigenerazione di pneumatici usati

    ex capitolo 41

    Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da 4104 a 4106

    Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

    Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

    oppure

    fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    capitolo 42

    Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 43

    Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex 4302

    Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

     

     

    – tavole, croci e manufatti simili.

    Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

     

    – altri

    Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

    4303

    Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

    Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

    ex capitolo 44

    Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 4407

    Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

    Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

    ex 4408

    Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

    Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

    da ex 4410 a ex 4413

    Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

    Fabbricazione di liste o modanature

    ex 4415

    Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

    Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

    ex 4418

    – Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno

     

    – Liste e modanature

    Fabbricazione di liste o modanature

    ex 4421

    Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

    Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

    capitolo 45

    Sughero e lavori di sughero

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 46

    Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 47

    Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 48

    Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 49

    Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 50

    Seta, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex 5003

    Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

    Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

    da 5004 a ex 5006

    Filati di seta e filati di cascami di seta

     (4)

    Filatura di fibre naturali

    oppure

    estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura

    oppure

    estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione

    oppure

    torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

    5007

    Tessuti di seta o di cascami di seta

     (4)

    Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla tintura

    oppure

    tintura di filati insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla stampa

    oppure

    stampa (operazione indipendente)

    ex capitolo 51

    Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da 5106 a 5110

    Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

     (4)

    Filatura di fibre naturali

    oppure

    estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

    oppure

    torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

    da 5111 a 5113

    Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

     (4)

    Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla tintura

    oppure

    tintura di filati insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla stampa

    oppure

    stampa (operazione indipendente)

    ex capitolo 52

    Cotone, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da 5204 a 5207

    Filati di cotone

     (4)

    Filatura di fibre naturali

    oppure

    estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

    oppure

    torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

    da 5208 a 5212

    Tessuti di cotone

     (4)

    Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

    oppure

    tintura di filati insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla stampa

    oppure

    stampa (operazione indipendente)

    ex capitolo 53

    Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da 5306 a 5308

    Filati di altre fibre tessili vegetali;

    filati di carta

     (4)

    Filatura di fibre naturali

    oppure

    estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

    oppure

    torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

    da 5309 a 5311

    Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

     (4)

    Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

    oppure

    tintura di filati insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla stampa

    oppure

    stampa (operazione indipendente)

    da 5401 a 5406

    Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

     (4)

    Filatura di fibre naturali

    oppure

    estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

    oppure

    torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

    5407 e 5408

    Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali

     (4)

    Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

    oppure

    tintura di filati insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

    oppure

    tessitura insieme alla stampa

    oppure

    stampa (operazione indipendente)

    da 5501 a 5507

    Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

    da 5508 a 5511

    Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

     (4)

    Filatura di fibre naturali

    oppure

    estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

    oppure

    torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

    da 5512 a 5516

    Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

     (4)

    Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

    oppure

    tintura di filati insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla stampa

    oppure

    stampa (operazione indipendente)

    ex capitolo 56

    Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:

     (4)

    Filatura di fibre naturali

    oppure

    estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

    5601

    Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

    Filatura di fibre naturali

    oppure

    estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

    oppure

    floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

    oppure

    spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    5602

    Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

     

     

    – feltri all’ago

     (4)

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto

    Tuttavia:

    il filato di polipropilene della voce 5402 ,

    le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o

    i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

    nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali

     

    – altri

     (4)

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto

    oppure

    unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali

    5603

    Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

     

    da 5603 11 a 5603 14

    Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali

    Fabbricazione a partire da:

    filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio

    oppure

    sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale,

    in entrambi i casi seguita dall’agglomerazione in un tessuto non tessuto

    da 5603 91 a 5603 94

    Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali

    Fabbricazione a partire da:

    fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio

    e/o

    filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale,

    in entrambi i casi seguita dall’agglomerazione in un tessuto non tessuto

    5604

    Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

     

     

    – fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili

    Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

     

    – altri

     (4)

    Filatura di fibre naturali

    oppure

    estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

    oppure

    torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

    5605

    Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

     (4)

    Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche

    oppure

    estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

    oppure

    torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

    5606

    Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella”

     (4)

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

    oppure

    torsione insieme al gimping

    oppure

    filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche

    oppure

    floccaggio insieme alla tintura

    capitolo 57

    Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

     (4)

    Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al “tufting”

    oppure

    estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al “tufting”

    oppure

    fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua

    oppure

    “tufting” insieme alla tintura o alla stampa

    oppure

    floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

    oppure

    estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica

    Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto.

    ex capitolo 58

    Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi

     (4)

    Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al “tufting”

    oppure

    estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al “tufting”

    oppure

    tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

    oppure

    “tufting” insieme alla tintura o alla stampa

    oppure

    floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

    oppure

    tintura di filati insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla stampa

    oppure

    stampa (operazione indipendente)

    5805

    Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    5810

    Ricami in pezza, in strisce o in motivi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    5901

    Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

    Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

    oppure

    floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

    5902

    Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

     

     

    – contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

    Tessitura

     

    – altri

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

    5903

    Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

    Tessitura insieme all’impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

    oppure

    tessitura insieme alla stampa

    oppure

    stampa (operazione indipendente)

    5904

    Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

     (4)

    Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

    Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto.

    5905

    Rivestimenti murali di materie tessili:

    – impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

    Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all’impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

     

    – altri

     (4)

    Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione

    oppure

    tessitura insieme alla stampa

    o stampa (operazione indipendente)

    5906

    Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :

    – tessuti a maglia

     (4)

    Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

    oppure

    estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

    oppure

    lavorazione a maglia insieme alla gommatura

    oppure

    gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    – altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

    Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

     

    – altri

    Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura

    oppure

    tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto

    oppure

    gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    5907

    Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

    Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all’impregnazione superficiale o alla ricopertura

    oppure

    floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

    oppure

    stampa (operazione indipendente)

    5908

    Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

     

    – reticelle ad incandescenza impregnate

    Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

    – altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

    da 5909 a 5911

    Manufatti tessili per usi industriali

     (4)

    Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

    oppure

    tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

    oppure

    spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 60

    Stoffe a maglia

     (4)

    Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

    oppure

    estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

    oppure

    lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa

    oppure

    floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

    oppure

    tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia

    oppure

    torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 61

    Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:

     

    – ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

     (4)  (5)

    Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    – altri

     (4)

    Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

    oppure

    estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

    oppure

    lavorazione a maglia e confezione in un’unica operazione

    ex capitolo 62

    Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

     (4)  (5)

    Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    oppure

    confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

    ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 , ed ex 6211

    Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati

     (5)

    Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    oppure

    fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 6210 ed ex 6216

    Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

     (4)  (5)

    Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    oppure

    spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto

    ex 6212

    Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

     (4)  (5)

    Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    oppure

    confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

    6213 e 6214

    Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

     

     

    – ricamati

     (4)  (5)

    Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    oppure

    fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    confezione, compreso il taglio del tessuto

    preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

     

    – altri

     (4)  (5)

    Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    oppure

    confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

    6217

    Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

     

     

    – ricamati

     (4)

    Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    oppure

    fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

     

    – equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

     (5)

    Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    oppure

    spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto

     

    – tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

     

    – altri

     (5)

    Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    ex capitolo 63

    Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    da 6301 a 6304

    Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l’arredamento:

     

     

    – in feltro, non tessuti

     (4)

    Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

     

    – altri:

     

     

    – – ricamati

     (4)  (5)

    Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    oppure

    fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    – – altri

     (4)  (5)

    Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    6305

    Sacchi e sacchetti da imballaggio

     (4) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.

    6306

    Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

     

     

    – non tessuti

     (4)  (5)

    Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

     

    – altri

     (4)  (5)

    Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

    6307

    Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    6308

    Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

    Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

    ex capitolo 64

    Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti, esclusi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

    6406

    Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    capitolo 65

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    capitolo 66

    Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti;

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 67

    Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 68

    Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 69

    Prodotti ceramici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex capitolo 70

    Vetro e lavori di vetro

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    7010

    Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    7013

    Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex capitolo 71

    Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 7102 , ex 7103 ed ex 7104

    Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto

    7106 , 7108 e 7110

    Metalli preziosi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110 o

    separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o

    fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

    – greggi

    – semilavorati o in polvere

    Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

    ex 7107 , ex 7109 ed ex 7111

    Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

    Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

    ex capitolo 72

    Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    7207

    Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

    da 7208 a 7212

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

    da 7213 a 7216

    Vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

    7217

    Fili di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

    7218 91 e 7218 99

    Semiprodotti

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

    da 7219 a 7222

    Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

    7223

    Fili di acciai inossidabili

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

    7224 90

    Semiprodotti

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

    da 7225 a 7228

    Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224

    7229

    Fili di altri acciai legati

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

    ex capitolo 73

    Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex 7301

    Palancole

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207

    7302

    Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

    7304 , 7305 e 7306

    Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224

    ex 7307

    Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

    Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    7308

    Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati.

    ex 7315

    Catene antisdrucciolevoli

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 74

    Rame e lavori di rame, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    7403

    Rame raffinato e leghe di rame, greggio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    7408

    Fili di rame

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 75

    Nichel e lavori di nichel

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex capitolo 76

    Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    7601

    Alluminio greggio

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

    7602

    Cascami e avanzi di alluminio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    ex 7616

    Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 78

    Piombo e lavori di piombo:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    capitolo 79

    Zinco e lavori di zinco:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    capitolo 80

    Stagno e lavori di stagno:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    capitolo 81

    Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    ex capitolo 82

    Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8206

    Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

    capitolo 83

    Lavori diversi di metalli comuni

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 84

    Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8407

    Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8408

    Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8425 a 8430

    Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti:

    Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti “cavaliers” e carrelli-gru

    Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

    Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)

    Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

    Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l’escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8444 a 8447

    Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

    Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l’accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

    Telai per tessitura

    Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8456 a 8465

    Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia

    Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

    Torni che operano con asportazione di metallo

    Macchine:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8470 a 8472

    Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa

    Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni

    Altre macchine ed apparecchi per ufficio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 85

    Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8501 a 8502

    Motori e generatori elettrici

    Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8519 , 8521

    Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

    Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8525 a 8528

    Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

    Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

    Apparecchi riceventi per la radiodiffusione

    Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8535 a 8537

    Apparecchi per l’interruzione, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8542 31 a 8542 39

    Circuiti integrati monolitici

    Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8544 a 8548

    Fili, cavi, ed altri conduttori isolati per l’elettricità, cavi di fibre ottiche

    Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

    Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia

    Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

    Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

    Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 86

    Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

    Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 87

    Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:

    Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8708

    Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8711

    Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“sidecar”)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 88

    Navigazione aerea o spaziale

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 89

    Navigazione marittima o fluviale

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 90

    Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9001 50

    Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni:

    finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata ad essere montata su un paio di occhiali

    rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell’utilizzatore

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 91

    Orologeria

    Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 92

    Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 93

    Armi e munizioni e loro parti ed accessori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 94

    Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 95

    Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 96

    Lavori diversi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    oppure

    fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    capitolo 97

    Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

    «ALLEGATO III

    TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

    La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

    Versione albanese

    Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … (6)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … (7)

    Versione araba

    Image 1

    Versione bosniaca

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (6)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (7) preferencijalnog porijekla.

    Versione bulgara

    Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (6)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (7).

    Versione croata

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (6)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (7) preferencijalnog podrijetla.

    Versione ceca

    Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (6)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (7)

    Versione danese

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (6)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (7)

    Versione neerlandese

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (6)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (7).

    Versione inglese

    The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (6)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (7) preferential origin.

    Versione estone

    Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (6)) deklareerib, et need tooted on … (7) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

    Versione faroese

    Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (6)) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (7).

    Versione finlandese

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (6)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja …alkuperätuotteita (7)

    Versione francese

    L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (6)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (7)

    Versione tedesca

    Der Ausführer (ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (6)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (7) Ursprungswaren sind.

    Versione georgiana

    Image 2

    Versione greca

    Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (6)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (7)

    Versione ebraica

    Image 3

    Versione ungherese

    A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (6)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (7) származásúak.

    Versione islandese

    Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr … (6)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … fríðindauppruna (7).

    Versione italiana

    L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (6)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (7)

    Versione lettone

    Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (6)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (7)

    Versione lituana

    Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. … (6)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi … (7) lengvatinės kilmės statusą.

    Versione maltese

    L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (6)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma tà oriġini preferenzjali … (7).

    Versione montenegrina

    Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (6)) изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи … (7) преференцијалног поријекла.

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br … (6)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (7) preferencijalnog porijekla.

    Versione norvegese

    Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjons nr … (6)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse (7).

    Versione polacca

    Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (6)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (7) preferencyjne pochodzenie.

    Versione portoghese

    O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (6)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (7).

    Versione rumena

    Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (6)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (7).

    Versione serba

    Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (6)) изјављује да су, осим ако је тo другачије изричито наведено, ови производи … (7) преференцијалног порекла.

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br … (6)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (7) preferencijalnog porekla.

    Versione slovacca

    Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (6)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (7).

    Versione slovena

    Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (6)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (7) poreklo.

    Versione spagnola

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (6)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (7).

    Versione svedese

    Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (6)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (7).

    Versione turca

    İșbu belge (gümrük onay No: … (6)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin … tercihli menșeli (7) maddeler olduğunu beyan eder.

    Versione ucraina

    Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № … (6)), заявляє, що за винятком випадкiв, де цеявно зазначено, цi товари є товарами преференцiйного походження … (7).

    Versione macedone

    Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (6)) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со … (7) преференцијално потекло.

    (Luogo e data) (8)

    (Firma dell’esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione) (9)

    «ALLEGATO IV

    MODELLO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DELLA DOMANDA DI CERTIFICATO DELLE MERCI EUR.1

    ISTRUZIONI PER LA STAMPA

    1.

    Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da rendere visibile qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

    2.

    Le autorità pubbliche delle parti contraenti possono riservarsi la stampa di certificati o affidarne l’esecuzione a tipografie autorizzate. In quest’ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

    CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

    Image 4

    1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

    EUR.1 N.A 000.000

    Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro.

    2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

    e

    (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

    3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

    4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

    5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

    6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

    7. Osservazioni

    8. Numero d’ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci

    9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3 ecc.)

    10. Fatture

    (indicazione facoltativa)

    11. VISTO DELLA DOGANA

    Dichiarazione certificata conforme

    Documento d’esportazione (2)

    modello … n. …

    del …

    Ufficio doganale: …

    Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato …

    Luogo e data …

    (Firma)

    Timbro

    12. DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE

    Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

    Luogo e data …

    (Firma)

    (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare “alla rinfusa”.

    (2) Da compilare solo quando le norme nazionali del paese o territorio d ‘esportazione lo richiedono.

    Image 5

    13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:

    14. RISULTATO DEL CONTROLLO

    Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)

    è stato effettivamente rilasciato dall’ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti;

    non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. osservazioni allegate).

    (Luogo e data)

    Timbro

    (Firma)

    (1) Segnare con una X la menzione applicabile.

    È richiesto il controllo dell’autenticità e della regolarità del presente certificato.

    (Luogo e data)

    Timbro

    (Firma)

    NOTE

    1.

    Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

    2.

    Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d’ordine. Immediatamente dopo l’ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

    3.

    Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l’identificazione.

    DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

    Image 6

    1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

    EUR.1 N. A 000.000

    Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro.

    2. Domanda di certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra

    e

    (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

    3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

    4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

    5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

    6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

    7. Osservazioni

    8. Numero d’ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli (1); designazione delle merci

    9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3 ecc.)

    10. Fatture

    (indicazione facoltativa)

    (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare “alla rinfusa”.

    DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE

    Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

    DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

    PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condizioni:

    PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (10):

    M’IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare qualunque controllo, eventualmente richiesto da dette autorità, della mia contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

    CHIEDO il rilascio del certificato allegato per tali merci.

    (Luogo e data)

    (Firma)

    «ALLEGATO V

    CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI ORIGINARI DI CEUTA E MELILLA

    Articolo unico

    1.   Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all’articolo 14 dell’appendice I, si considerano:

    1)

    prodotti originari di Ceuta e Melilla:

    a)

    i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

    b)

    i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione:

    i)

    che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4 dell’appendice I; oppure

    ii)

    che tali prodotti siano originari della parte contraente importatrice o dell’Unione europea, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 6 dell’appendice I;

    2)

    prodotti originari della parte contraente esportatrice diversa dall’Unione europea:

    a)

    i prodotti interamente ottenuti nella parte contraente esportatrice;

    b)

    i prodotti ottenuti nella parte contraente esportatrice nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione:

    i)

    che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4 dell’appendice I; oppure

    ii)

    che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell’Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all’articolo 6 dell’appendice I.

    2.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

    3.   L’esportatore, o il suo rappresentante autorizzato, inserisce il nome della parte contraente esportatrice o importatrice e “Ceuta e Melilla” nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Inoltre, se i prodotti sono originari di Ceuta e Melilla, tale indicazione è riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine.

    4.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione della presente convenzione a Ceuta e Melilla.

    «ALLEGATO VI

    DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

    La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

    DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

    relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

    Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

    1.

    per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome delle parti contraenti interessate] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome delle parti contraenti interessate]:

    Designazione delle merci fornite (11)

    Designazione dei materiali non originari utilizzati

    Voce dei materiali non originari utilizzati (12)

    Valore dei materiali non originari utilizzati (12)  (13)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale

     

    2.

    tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome delle parti contraenti interessate] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome delle parti contraenti interessate];

    3.

    le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome delle parti contraenti interessate] in conformità dell’appendice I, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

    Designazione delle merci fornite

    Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome delle parti contraenti interessate] (14)

     

     

     

     

     

     

     

    (Luogo e data)

     

     

     

     

     

     

     

    (Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

    «ALLEGATO VII

    DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

    La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

    DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

    relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

    Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a (15) …, dichiaro che:

    1.

    per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome delleparti contraenti interessate] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome delle parti contraenti interessate]:

    Designazione delle merci fornite (16)

    Designazione dei materiali non originari utilizzati

    Voce dei materiali non originari utilizzati (17)

    Valore dei materiali non originari utilizzati (17)  (18)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale

     

    2.

    tutti gli altri materiali utilizzati in [indicare il nome delleparti contraenti interessate] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome delle parti contraenti interessate];

    3.

    le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della parte (parti) contraenti interessate] in conformità dell’appendice I, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

    Designazione delle merci fornite

    Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome delle parti contraenti interessate] (19)

     

     

     

     

     

     

    La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci da …

    a … (20)

    Mi impegno ad informare immediatamente … (15) qualora la dichiarazione non sia più valida.

    (Luogo e data)

    (Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

    «ALLEGATO VIII

    ELENCO DELLE PARTI CONTRAENTI CHE HANNO DECISO DI ESTENDERE L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3, ALL’IMPORTAZIONE DI PRODOTTI COMPRESI NEI CAPITOLI DA 50 A 63

    Le parti contraenti che si avvalgono di questa opzione sono elencate di seguito.

    »;

    6)

    L’appendice II è sostituita dalla seguente:

    «Appendice II

    DISPOSIZIONI PARTICOLARI CHE DEROGANO ALLE DISPOSIZIONI STABILITE NELL’APPENDICE I

    INDICE

    Articolo unico

    ALLEGATO I

    Scambi commerciali tra l’Unione europea e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea

    ALLEGATO II

    Scambi commerciali tra l’Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare

    ALLEGATO III

    Scambi commerciali tra l’Unione europea e il Regno del Marocco

    ALLEGATO IV

    Scambi commerciali tra l’Unione europea e la Repubblica tunisina

    ALLEGATO V

    Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea

    ALLEGATO VI

    Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e il Regno del Marocco

    ALLEGATO VII

    Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e la Repubblica tunisina

    ALLEGATO VIII

    Scambi commerciali tra gli Stati EFTA e la Repubblica tunisina

    ALLEGATO IX

    Scambi commerciali nell’ambito dell’accordo di libero scambio tra i paesi arabi del Mediterraneo (accordo di Agadir)

    ALLEGATO X

    Scambi commerciali disciplinati dall’accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) di cui fanno parte la Repubblica di Moldova e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea

    ALLEGATO A

    Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

    ALLEGATO B

    Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

    ALLEGATO C

    Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

    ALLEGATO D

    Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

    ALLEGATO E

    Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato EFTA o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

    ALLEGATO F

    Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato EFTA o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

    ALLEGATO G

    Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

    ALLEGATO H

    Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

    Articolo unico

    La presente appendice fissa disposizioni particolari concordate anteriormente all’1 gennaio 2019 e applicabili tra determinate parti contraenti e che derogano alle disposizioni di cui all’appendice I.

    «ALLEGATO I

    SCAMBI COMMERCIALI TRA L’UNIONE EUROPEA E I PARTECIPANTI AL PROCESSO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

    Articolo 1

    I prodotti di seguito elencati sono esclusi dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I se:

    a)

    il paese della destinazione finale è l’Unione europea e

    i)

    i materiali utilizzati nella fabbricazione di questi prodotti sono originari di uno dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea; oppure

    ii)

    questi prodotti hanno acquisito il carattere originario sulla base di lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea;

    oppure

    b)

    il paese di destinazione finale è uno dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, e

    i)

    i materiali utilizzati nella fabbricazione di questi prodotti sono originari dell’Unione europea; oppure

    ii)

    questi prodotti hanno acquisito il carattere originario sulla base di lavorazioni o trasformazioni effettuate nell’Unione europea.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    1704 90 99

    Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao

    1806 10 30

    1806 10 90

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

    – Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    – – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

    – – avente tenore, in peso, di saccarosio (compresso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

    1806 20 95

    – altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

    – – altre

    – – – altre

    1901 90 99

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

    – altri

    – – altri, esclusi gli estratti di malto

    – – – altri

    2101 12 98

    Altre preparazioni a base di caffè

    2101 20 98

    Altre preparazioni a base di tè o di mate

    2106 90 59

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    – altre

    – – altre

    2106 90 98

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    – altre, esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate

    – – altre

    – – – altre

    3302 10 29

    Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

    – dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

    – – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

    – – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

    – – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

    – – – – altre:

    – – – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    – – – – – altre

    «ALLEGATO II

    SCAMBI COMMERCIALI TRA L’UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE

    Articolo 1

    Le merci che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono escluse dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I.

    Articolo 2

    Cumulo nell’Unione europea

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate nell’Unione europea se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nell’Unione europea. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari dell’Unione europea solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.

    Articolo 3

    Cumulo in Algeria

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nell’Unione europea, in Marocco o in Tunisia si considerano effettuate in Algeria se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Algeria. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari dell’Algeria solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.

    Articolo 4

    Prove dell’origine

    1.   Fatto salvo l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Algeria se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell’Unione europea o dell’Algeria, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione.

    2.   Fatto salvo l’articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell’Unione europea o dell’Algeria, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione.

    Articolo 5

    Dichiarazione del fornitore

    1.   Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, nell’Unione europea o in Algeria, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall’Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dall’Unione europea che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.

    2.   La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell’Unione europea al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione dette merci sono state utilizzate si possano considerare originari dell’Unione europea o dell’Algeria e soddisfino gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione.

    3.   Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all’allegato A, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione.

    4.   Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell’Unione europea rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un’unica dichiarazione del fornitore, in appresso denominata “dichiarazione a lungo termine del fornitore”, valida anche per le successive spedizioni di tali merci.

    Di norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

    La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato B e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.

    Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.

    5.   La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

    6.   Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

    Articolo 6

    Documenti giustificativi

    La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nell’Unione europea, in Tunisia, in Marocco o in Algeria i materiali utilizzati, compilata in uno di questi paesi, è considerata uno dei documenti di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 3, dell’appendice I e all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari dell’Unione europea o dell’Algeria e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione.

    Articolo 7

    Conservazione delle dichiarazioni del fornitore

    Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato.

    Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

    Articolo 8

    Cooperazione amministrativa

    Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, l’Unione europea e l’Algeria si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

    Articolo 9

    Controllo delle dichiarazioni del fornitore

    1.   Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate.

    2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolla/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

    A corredo della richiesta di controllo a posteriori le autorità doganali inviano tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.

    3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

    4.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.

    Articolo 10

    Sanzioni

    Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni.

    Articolo 11

    Zone franche

    1.   L’Unione europea e l’Algeria adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

    2.   In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari dell’Unione europea o dell’Algeria siano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente convenzione.

    «ALLEGATO III

    SCAMBI COMMERCIALI TRA L’UNIONE EUROPEA E IL REGNO DEL MAROCCO

    Articolo 1

    Le merci che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono escluse dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I.

    Articolo 2

    Cumulo nell’Unione europea

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate nell’Unione europea se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nell’Unione europea. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari dell’Unione europea solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.

    Articolo 3

    Cumulo in Marocco

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nell’Unione europea, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate in Marocco se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Marocco. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari del Marocco solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.

    Articolo 4

    Prove dell’origine

    1.   Fatto salvo l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell’Unione europea o del Marocco se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell’Unione europea o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione.

    2.   Fatto salvo l’articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell’Unione europea o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione.

    Articolo 5

    Dichiarazione del fornitore

    1.   Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, nell’Unione europea o in Marocco, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall’Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dall’Unione europea che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.

    2.   La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell’Unione europea al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari dell’Unione europea o del Marocco e soddisfino gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione.

    3.   Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all’allegato A, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione.

    4.   Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell’Unione europea rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un’unica dichiarazione del fornitore, in appresso denominata “dichiarazione a lungo termine del fornitore”, valida anche per le successive spedizioni di tali merci.

    Di norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

    La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato B e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.

    Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.

    5.   La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

    6.   Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

    Articolo 6

    Documenti giustificativi

    La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nell’Unione europea, in Tunisia, in Marocco o in Algeria i materiali utilizzati, compilata in uno di questi paesi, è considerata uno dei documenti di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 3, dell’appendice I e all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari dell’Unione europea o del Marocco e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione.

    Articolo 7

    Conservazione delle dichiarazioni del fornitore

    Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato.

    Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

    Articolo 8

    Cooperazione amministrativa

    Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, l’Unione europea e il Marocco si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

    Articolo 9

    Controllo delle dichiarazioni del fornitore

    1.   Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate.

    2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolla/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

    A corredo della richiesta di controllo a posteriori le autorità doganali inviano tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.

    3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

    4.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.

    Articolo 10

    Sanzioni

    Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni.

    Articolo 11

    Zone franche

    1.   L’Unione europea e il Marocco adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

    2.   In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari dell’Unione europea o del Marocco siano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente convenzione.

    «ALLEGATO IV

    SCAMBI COMMERCIALI TRA L’UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA TUNISINA

    Articolo 1

    Le merci che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono escluse dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I.

    Articolo 2

    Cumulo nell’Unione europea

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate nell’Unione europea se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nell’Unione europea. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari dell’Unione europea solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.

    Articolo 3

    Cumulo in Tunisia

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nell’Unione europea, in Marocco o in Algeria si considerano effettuate in Tunisia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Tunisia. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Tunisia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.

    Articolo 4

    Prove dell’origine

    1.   Fatto salvo l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell’Unione europea o della Tunisia se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell’Unione europea o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione.

    2.   Fatto salvo l’articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell’Unione europea o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione.

    Articolo 5

    Dichiarazione del fornitore

    1.   Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, nell’Unione europea o in Tunisia, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall’Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dall’Unione europea che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.

    2.   La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell’Unione europea al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari dell’Unione europea o della Tunisia e soddisfino gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione.

    3.   Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all’allegato A, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione.

    4.   Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nell’Unione europea rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un’unica dichiarazione del fornitore, in appresso denominata “dichiarazione a lungo termine del fornitore”, valida anche per le successive spedizioni di tali merci.

    Di norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

    La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato B e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.

    Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.

    5.   La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

    6.   Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

    Articolo 6

    Documenti giustificativi

    La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nell’Unione europea, in Tunisia, in Marocco o in Algeria i materiali utilizzati, compilata in uno di questi paesi, è considerata uno dei documenti di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 3, dell’appendice I e all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari dell’Unione europea o della Tunisia e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione.

    Articolo 7

    Conservazione delle dichiarazioni del fornitore

    Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato.

    Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

    Articolo 8

    Cooperazione amministrativa

    Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, l’Unione europea e la Repubblica tunisina si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

    Articolo 9

    Controllo delle dichiarazioni del fornitore

    1.   Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate.

    2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolla/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

    A corredo della richiesta di controllo a posteriori le autorità doganali inviano tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.

    3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

    4.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.

    Articolo 10

    Sanzioni

    Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni.

    Articolo 11

    Zone franche

    1.   L’Unione europea e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

    2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari dell’Unione europea o della Tunisia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente convenzione.

    «ALLEGATO V

    SCAMBI COMMERCIALI TRA LA REPUBBLICA DI TURCHIA E I PARTECIPANTI AL PROCESSO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE DELLL’UNIONE EUROPEA

    Articolo 1

    I prodotti di seguito elencati sono esclusi dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I se:

    a)

    il paese di destinazione finale è la Repubblica di Turchia; e

    i)

    i materiali utilizzati nella fabbricazione di questi prodotti sono originari di uno dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea; oppure

    ii)

    questi prodotti hanno acquisito il carattere originario sulla base di lavorazioni o trasformazioni effettuate in uno dei paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea;

    oppure

    b)

    il paese di destinazione finale è uno dei paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, e

    i)

    i materiali utilizzati nella fabbricazione di questi prodotti sono originari della Repubblica di Turchia; oppure

    ii)

    questi prodotti hanno acquisito il carattere originario sulla base di lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Repubblica di Turchia.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    1704 90 99

    Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao

    1806 10 30

    1806 10 90

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

    – Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    – – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

    – – avente tenore, in peso, di saccarosio (compresso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

    1806 20 95

    – altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

    – – altre

    – – – altre

    1901 90 99

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

    – altri

    – – altri, esclusi gli estratti di malto

    – – – altri

    2101 12 98

    Altre preparazioni a base di caffè

    2101 20 98

    Altre preparazioni a base di tè o di mate

    2106 90 59

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    – altre

    – – altre

    2106 90 98

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    – altre, esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate

    – – altre

    – – – altre

    3302 10 29

    Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

    – dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

    – – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

    – – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

    – – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

    – – – – altre:

    – – – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    – – – – – altre

    «ALLEGATO VI

    SCAMBI COMMERCIALI TRA LA REPUBBLICA DI TURCHIA E IL REGNO DEL MAROCCO

    Articolo 1

    Le merci che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono escluse dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I.

    Articolo 2

    Cumulo in Turchia

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate in Turchia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Turchia. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Turchia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.

    Articolo 3

    Cumulo in Marocco

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Turchia, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate in Marocco se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Marocco. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari del Marocco solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.

    Articolo 4

    Prove dell’origine

    1.   Fatto salvo l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Turchia o del Marocco se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Turchia o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione.

    2.   Fatto salvo l’articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Turchia o del Marocco, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione.

    Articolo 5

    Dichiarazione del fornitore

    1.   Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, in Turchia o in Marocco, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall’Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dalla Turchia, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.

    2.   La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della Turchia o del Marocco e soddisfino gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione.

    3.   Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata nell’allegato C, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione.

    4.   Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un’unica dichiarazione del fornitore, in appresso denominata “dichiarazione a lungo termine del fornitore”, valida anche per le successive spedizioni di tali merci.

    Di norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

    La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato D e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.

    Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.

    5.   La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

    6.   Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

    Articolo 6

    Documenti giustificativi

    La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto in Turchia, in Tunisia, in Marocco o in Algeria i materiali utilizzati, compilata in uno di questi paesi, è considerata uno dei documenti di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 3, dell’appendice I e all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari della Turchia o del Marocco e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione.

    Articolo 7

    Conservazione delle dichiarazioni del fornitore

    Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato.

    Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

    Articolo 8

    Cooperazione amministrativa

    Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, la Turchia e il Marocco si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

    Articolo 9

    Controllo delle dichiarazioni del fornitore

    1.   Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate.

    2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolla/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

    A corredo della richiesta di controllo a posteriori le autorità doganali inviano tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.

    3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

    4.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.

    Articolo 10

    Sanzioni

    Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni.

    Articolo 11

    Zone franche

    1.   La Turchia e il Marocco adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

    2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Turchia o del Marocco importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente convenzione.

    «ALLEGATO VII

    SCAMBI COMMERCIALI TRA LA REPUBBLICA DI TURCHIA E LA REPUBBLICA TUNISINA

    Articolo 1

    Le merci che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono escluse dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I.

    Articolo 2

    Cumulo in Turchia

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, in Algeria o in Tunisia si considerano effettuate in Turchia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Turchia. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Turchia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.

    Articolo 3

    Cumulo in Tunisia

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Turchia, in Marocco o in Algeria si considerano effettuate in Tunisia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Tunisia. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Tunisia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.

    Articolo 4

    Prove dell’origine

    1.   Fatto salvo l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Turchia o della Tunisia se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Turchia o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione.

    2.   Fatto salvo l’articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Turchia o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione.

    Articolo 5

    Dichiarazione del fornitore

    1.   Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, in Turchia o in Tunisia, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall’Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dalla Turchia, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.

    2.   La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della Turchia o della Tunisia e soddisfino gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione.

    3.   Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata nell’allegato C, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione.

    4.   Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Algeria, in Marocco, in Tunisia o in Turchia rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un’unica dichiarazione del fornitore, in appresso denominata “dichiarazione a lungo termine del fornitore”, valida anche per le successive spedizioni di tali merci.

    Di norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

    La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato D e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.

    Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.

    5.   La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

    6.   Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

    Articolo 6

    Documenti giustificativi

    La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto in Turchia, in Tunisia, in Marocco o in Algeria i materiali utilizzati, compilata in uno di questi paesi, è considerata uno dei documenti di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 3, dell’appendice I e all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari della Turchia o della Tunisia e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I della presente convenzione.

    Articolo 7

    Conservazione delle dichiarazioni del fornitore

    Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato.

    Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

    Articolo 8

    Cooperazione amministrativa

    Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, la Turchia e la Tunisia si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

    Articolo 9

    Controllo delle dichiarazioni del fornitore

    1.   Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate.

    2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolla/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

    A corredo della richiesta di controllo a posteriori le autorità doganali inviano tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.

    3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

    4.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.

    Articolo 10

    Sanzioni

    Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni.

    Articolo 11

    Zone franche

    1.   La Turchia e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

    2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Turchia o della Tunisia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente convenzione.

    «ALLEGATO VIII

    SCAMBI COMMERCIALI TRA GLI STATI EFTA E LA REPUBBLICA TUNISINA

    Articolo 1

    Le merci che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono escluse dal cumulo di cui all’articolo 7 dell’appendice I.

    Articolo 2

    Cumulo in uno Stato EFTA

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Tunisia si considerano effettuate in uno Stato EFTA se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in uno Stato EFTA. I prodotti originari ottenuti in due o più delle parti contraenti in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari di uno Stato EFTA solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.

    Articolo 3

    Cumulo in Tunisia

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate negli Stati EFTA si considerano effettuate in Tunisia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Tunisia. I prodotti originari ottenuti in due o più delle parti contraenti in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari della Tunisia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6 dell’appendice I.

    Articolo 4

    Prove dell’origine

    1.   Fatto salvo l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato EFTA o della Tunisia se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato EFTA o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I.

    2.   Fatto salvo l’articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno Stato EFTA o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I.

    Articolo 5

    Dichiarazione del fornitore

    1.   Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine, in uno Stato EFTA o in Tunisia, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dalla Tunisia o dagli Stati EFTA che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.

    2.   La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Tunisia o negli Stati EFTA al fine di stabilire se i prodotti nella cui fabbricazione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari degli Stati EFTA o della Tunisia e soddisfino gli altri obblighi dell’appendice I.

    3.   Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata nell’allegato E, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione.

    4.   Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Tunisia o negli Stati EFTA rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un’unica dichiarazione del fornitore, in appresso denominata “dichiarazione a lungo termine del fornitore”, valida anche per le successive spedizioni di tali merci.

    Di norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

    La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato F e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.

    Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.

    5.   La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l’accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

    6.   Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

    Articolo 6

    Documenti giustificativi

    La dichiarazione del fornitore comprovante la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto negli Stati EFTA o in Tunisia i materiali utilizzati, compilata in uno di questi paesi, è considerata uno dei documenti di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 18, paragrafo 3, dell’appendice I e all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di uno Stato EFTA o della Tunisia e soddisfano gli altri requisiti di cui all’appendice I.

    Articolo 7

    Conservazione delle dichiarazioni del fornitore

    Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato.

    Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

    Articolo 8

    Cooperazione amministrativa

    Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, gli Stati EFTA e la Tunisia si prestano assistenza reciproca, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

    Articolo 9

    Controllo delle dichiarazioni del fornitore

    1.   Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate.

    2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la/e fattura/e, la/e bolla/e di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

    A corredo della richiesta di controllo a posteriori le autorità doganali inviano tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.

    3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tal fine esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

    4.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione di origine.

    Articolo 10

    Sanzioni

    Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni.

    Articolo 11

    Zone franche

    1.   Gli Stati EFTA e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine, che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

    2.   In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di uno Stato EFTA o della Tunisia siano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine e siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente convenzione.

    «ALLEGATO IX

    SCAMBI COMMERCIALI NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA I PAESI ARABI DEL MEDITERRANEO (ACCORDO DI AGADIR)

    I prodotti ottenuti nei paesi aderenti all’accordo di libero scambio tra i paesi arabi del Mediterraneo (accordo di Agadir) da materiali di cui ai capitoli da 1 a 24 sono esclusi dal cumulo diagonale con le altre parte contraenti se gli scambi di tali materiali non sono liberalizzati nell’ambito degli accordi di libero scambio conclusi tra il paese di destinazione finale e il paese di origine dei materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto.

    «ALLEGATO X

    SCAMBI COMMERCIALI DISCIPLINATI DALL’ACCORDO CENTROEUROPEO DI LIBERO SCAMBIO (CEFTA) DI CUI FANNO PARTE LA REPUBBLICA DI MOLDOVA E I PARTECIPANTI AL PROCESSO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

    Articolo 1

    Esclusioni dal cumulo dell’origine

    I prodotti che hanno acquisito il carattere originario in virtù delle disposizioni previste dal presente allegato sono esclusi dal cumulo di cui all’articolo 3 dell’appendice I.

    Articolo 2

    Cumulo dell’origine

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice I, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Repubblica di Moldova o nei paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (le “parti CEFTA”) si considerano effettuate in un’altra parte CEFTA se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nella parte CEFTA considerata. I prodotti originari ottenuti in due o più delle parti in questione a norma della presente disposizione sono considerati originari della parte CEFTA in questione solo se la lavorazione o trasformazione va al di là delle operazioni di cui all’articolo 6 dell’appendice I.

    Articolo 3

    Prove dell’origine

    1.   Fatto salvo l’articolo 16, paragrafi 4 e 5, dell’appendice I, un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di una parte CEFTA se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una parte CEFTA, con applicazione del cumulo di cui all’articolo 2 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I.

    2.   Fatto salvo l’articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell’appendice I, si può compilare una dichiarazione di origine se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una parte CEFTA, con applicazione del cumulo di cui all’articolo 2 del presente allegato, e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I.

    Articolo 4

    Dichiarazione del fornitore

    1.   Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una parte CEFTA per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da altre parti CEFTA, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.

    2.   La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte nelle parti CEFTA, al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione dette merci sono state utilizzate si possano considerare originari delle parti CEFTA e soddisfino gli altri obblighi di cui all’appendice I.

    3.   Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata nell’allegato G della presente appendice, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione.

    4.   Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita nelle parti CEFTA rimanga costante per un lungo periodo di tempo, può presentare un’unica dichiarazione del fornitore (“dichiarazione a lungo termine del fornitore”) valida anche per le successive spedizioni di tali merci.

    Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può avere validità massima di un anno dalla data in cui è stata compilata. L’autorità doganale della parte CEFTA in cui è compilata la dichiarazione stabilisce le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

    La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato H della presente appendice e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.

    Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.

    5.   Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono dattiloscritte o stampate in inglese, conformemente alle disposizioni di diritto interno della parte CEFTA in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

    6.   Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale della parte CEFTA in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni ivi riportate.

    Articolo 5

    Documenti giustificativi

    Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nelle parti CEFTA i materiali utilizzati, compilate in una di tali parti, sono considerate uno dei documenti di cui all’articolo 16, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafo 5, dell’appendice I e all’articolo 4, paragrafo 6, del presente allegato, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di una parte CEFTA e soddisfano gli altri obblighi di cui all’appendice I.

    Articolo 6

    Conservazione delle dichiarazioni del fornitore

    Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali a cui è acclusa la dichiarazione nonché dei documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 6, del presente allegato.

    Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e di tutte le fatture, bolle di consegna e altri documenti commerciali concernenti le merci contemplate dalla dichiarazione e inviati al cliente, nonché dei documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 6, del presente allegato. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

    Articolo 7

    Cooperazione amministrativa

    Fatti salvi gli articoli 31 e 32 dell’appendice I, al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato le parti CEFTA si prestano assistenza reciproca, tramite le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine o delle dichiarazioni del fornitore nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

    Articolo 8

    Controllo delle dichiarazioni del fornitore

    1.   Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta l’autorità doganale della parte CEFTA in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutra ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate.

    2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità doganale della parte CEFTA di cui allo stesso paragrafo rispedisce la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore nonché le fatture, le bolle di consegna o gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate da tale dichiarazione all’autorità doganale della parte CEFTA in cui la dichiarazione è stata compilata indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano la richiesta di controllo.

    A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

    3.   Il controllo è effettuato dall’autorità doganale della parte CEFTA in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di chiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritenga utile.

    4.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto all’autorità doganale che lo ha richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

    Articolo 9

    Sanzioni

    Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni.

    Articolo 10

    Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

    Il divieto di cui all’articolo 14, paragrafo 1, dell’appendice I non si applica negli scambi bilaterali tra parti CEFTA.

    «ALLEGATO A

    DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA ALLE MERCI CHE HANNO SUBITO LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI NELL’UNIONE EUROPEA, IN ALGERIA, IN MAROCCO O IN TUNISIA SENZA AVER ACQUISITO IL CARATTERE ORIGINARIO A TITOLO PREFERENZIALE

    La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

    DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

    relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

    Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

    1.

    per produrre queste merci sono stati impiegati nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i seguenti materiali non originari dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia:

    Designazione delle merci fornite (21)

    Designazione dei materiali non originari utilizzati

    Voce dei materiali non originari utilizzati (22)

    Valore dei materiali non originari utilizzati (22)  (23)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale

     

    2.

    tutti gli altri materiali utilizzati nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia per produrre queste merci sono originari dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia;

    3.

    le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia in conformità dell’appendice I, articolo 11, della presente convenzione e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

    Designazione delle merci fornite

    Valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia (24)

     

     

     

     

     

     

     

    (Luogo e data)

     

     

     

     

     

     

     

    (Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

    «ALLEGATO B

    DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE RELATIVA ALLE MERCI CHE HANNO SUBITO LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI NELL’UNIONE EUROPEA, IN ALGERIA, IN MAROCCO O IN TUNISIA SENZA AVER ACQUISITO IL CARATTERE ORIGINARIO A TITOLO PREFERENZIALE

    La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

    DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

    relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

    Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a … (25), dichiaro che:

    1.

    per produrre queste merci sono stati impiegati nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i seguenti materiali non originari dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia:

    Designazione delle merci fornite (26)

    Designazione dei materiali non originari utilizzati

    Voce dei materiali non originari utilizzati (27)

    Valore dei materiali non originari utilizzati (27)  (28)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale

     

    2.

    tutti gli altri materiali utilizzati nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia per produrre queste merci sono originari dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia;

    3.

    le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia in conformità dell’appendice I, articolo 11, della presente convenzione e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

    Designazione delle merci fornite

    Valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia (29)

     

     

     

     

     

     

    La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci da …

    a… (30)

    Mi impegno ad informare immediatamente … (25) qualora la dichiarazione non sia più valida.

    (Luogo e data)

    (Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

    «ALLEGATO C

    DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA ALLE MERCI CHE HANNO SUBITO LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI IN TURCHIA, IN ALGERIA, IN MAROCCO O IN TUNISIA SENZA AVER ACQUISITO IL CARATTERE ORIGINARIO A TITOLO PREFERENZIALE

    La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

    DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

    relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

    Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

    1.

    per produrre queste merci sono stati impiegati in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i seguenti materiali non originari della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia:

    Designazione delle merci fornite (31)

    Designazione dei materiali non originari utilizzati

    Voce dei materiali non originari utilizzati (32)

    Valore dei materiali non originari utilizzati (32)  (33)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale

     

    2.

    tutti gli altri materiali utilizzati in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia per produrre queste merci sono originari della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia;

    3.

    le merci seguenti hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia in conformità dell’appendice I, articolo 11, della presente convenzione e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

    Designazione delle merci fornite

    Valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia (34)

     

     

     

     

     

     

     

    (Luogo e data)

     

     

     

     

     

     

     

    (Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

    «ALLEGATO D

    DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE RELATIVA ALLE MERCI CHE HANNO SUBITO LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI IN TURCHIA, IN ALGERIA, IN MAROCCO O IN TUNISIA SENZA AVER ACQUISITO IL CARATTERE ORIGINARIO A TITOLO PREFERENZIALE

    La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

    DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

    relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

    Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a … (35), dichiaro che:

    1.

    per produrre queste merci sono stati impiegati in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i seguenti materiali non originari della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia:

    Designazione delle merci fornite (36)

    Designazione dei materiali non originari utilizzati

    Voce dei materiali non originari utilizzati (37)

    Valore dei materiali non originari utilizzati (37)  (38)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale

     

    2.

    tutti gli altri materiali utilizzati in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia per produrre queste merci sono originari della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia;

    3.

    le merci seguenti hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia in conformità dell’appendice I, articolo 11, della presente convenzione e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

    Designazione delle merci fornite

    Valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia (39)

     

     

     

     

     

     

    La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci da …

    a… (40)

    Mi impegno ad informare immediatamente … (35) qualora la dichiarazione non sia più valida.

    (Luogo e data)

    (Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

    «ALLEGATO E

    DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA ALLE MERCI CHE HANNO SUBITO LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI IN UNO STATO EFTA O IN TUNISIA SENZA AVER ACQUISITO IL CARATTERE ORIGINARIO A TITOLO PREFERENZIALE

    La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

    DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

    relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato EFTA o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

    Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

    1.

    per produrre queste merci sono stati impiegati in uno Stato EFTA o in Tunisia i seguenti materiali non originari di uno Stato EFTA o della Tunisia:

    Designazione delle merci fornite (41)

    Designazione dei materiali non originari utilizzati

    Voce dei materiali non originari utilizzati (42)

    Valore dei materiali non originari utilizzati (42)  (43)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale

     

    2.

    tutti gli altri materiali utilizzati in uno Stato EFTA o in Tunisia per produrre queste merci sono originari di uno Stato EFTA o della Tunisia;

    3.

    le merci seguenti hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori di uno Stato EFTA o della Tunisia in conformità dell’appendice I, articolo 11, della presente convenzione e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

    Designazione delle merci fornite

    Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato EFTA o della Tunisia (44)

     

     

     

     

     

     

     

    (Luogo e data)

     

     

     

     

     

     

     

    (Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

    «ALLEGATO F

    DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE RELATIVA ALLE MERCI CHE HANNO SUBITO LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI IN UNO STATO EFTA O IN TUNISIA SENZA AVER ACQUISITO IL CARATTERE ORIGINARIO A TITOLO PREFERENZIALE

    La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

    DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

    relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato EFTA o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

    Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a … (45), dichiaro che:

    1.

    per produrre queste merci sono stati impiegati in uno Stato EFTA o in Tunisia i seguenti materiali non originari di uno Stato EFTA o della Tunisia:

    Designazione delle merci fornite (46)

    Designazione dei materiali non originari utilizzati

    Voce dei materiali non originari utilizzati (47)

    Valore dei materiali non originari utilizzati (47)  (48)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Totale

     

    2.

    tutti gli altri materiali utilizzati in uno Stato EFTA o in Tunisia per produrre queste merci sono originari di uno Stato EFTA o della Tunisia;

    3.

    le merci seguenti hanno subito lavorazioni o trasformazioni al di fuori di uno Stato EFTA o della Tunisia in conformità dell’appendice I, articolo 11, della presente convenzione e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

    Designazione delle merci fornite

    Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato EFTA o della Tunisia (49)

     

     

     

     

     

     

    La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci da …

    a… (50)

    Mi impegno ad informare immediatamente … (45) qualora la dichiarazione non sia più valida.

    (Luogo e data)

    (Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

    «ALLEGATO G

    DICHIARAZIONE DEL FORNITORE RELATIVA ALLE MERCI CHE HANNO SUBITO LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI NELLE PARTI CEFTA SENZA AVER ACQUISITO IL CARATTERE ORIGINARIO A TITOLO PREFERENZIALE

    La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

    DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

    relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

    Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

    1.

    per produrre queste merci sono stati impiegati nelle parti CEFTA i seguenti materiali non originari delle parti CEFTA:

    Designazione delle merci fornite (51)

    Designazione dei materiali non originari utilizzati

    Voce dei materiali non originari utilizzati (52))

    Valore dei materiali non originari utilizzati (53)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Valore totale

     

    2.

    tutti gli altri materiali utilizzati nelle parti CEFTA per produrre queste merci sono originari delle parti CEFTA;

    3.

    le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione al di fuori di una parte CEFTA in conformità all’appendice I, articolo 11, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

    Designazione delle merci fornite

    Valore aggiunto totale acquisito al di fuori delle parti CEFTA (54)

     

    (Luogo e data)

    (Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

    «ALLEGATO H

    DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE RELATIVA ALLE MERCI CHE HANNO SUBITO LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI NELLE PARTI CEFTA SENZA AVER ACQUISITO IL CARATTERE ORIGINARIO A TITOLO PREFERENZIALE

    La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

    DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

    relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nelle parti CEFTA senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

    Il sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento che vengono regolarmente fornite a … (55), dichiara che:

    1.

    per produrre queste merci sono stati impiegati nelle parti CEFTA i seguenti materiali non originari delle parti CEFTA:

    Designazione delle merci fornite (56)

    Designazione dei materiali non originari utilizzati

    Voce dei materiali non originari utilizzati (57)

    Valore dei materiali non originari utilizzati (58)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Valore totale

     

    2.

    tutti gli altri materiali utilizzati nelle parti CEFTA per produrre queste merci sono originari delle parti CEFTA;

    3.

    le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione al di fuori di una parte CEFTA in conformità all’appendice I, articolo 11, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

    Designazione delle merci fornite

    Valore aggiunto totale acquisito al di fuori delle parti CEFTA (59)

     

     

     

     

     

     

    La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di dette merci da …

    a… (60).

    Mi impegno ad informare immediatamente … (55) della perdita di validità della presente dichiarazione.

    (Luogo e data)

    (Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)”.”

    ».

    (1)  Le note esplicative contenenti una definizione di “semplice assemblaggio” saranno stabilite dalle parti contraenti.

    (2)  GU CE L 302 del 15.11.1985, pag. 23.

    (3)  Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.

    (4)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

    (5)  Cfr. la nota introduttiva 7.

    (6)  Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

    (7)  Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla “CM”.

    (8)  Queste indicazioni possono essere omesse qualora l’informazione sia già presente nel documento.

    (9)  Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.

    (10)  Ad esempio: documenti d ‘importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate nello stesso stato.

    (11)  Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

    Esempio

    Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna “Designazione delle merci fornite” e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

    (12)  Le indicazioni richieste in tali colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

    Esempi

    La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Algeria utilizza tessuti importati dall’Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore dell’Unione europea descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati” senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

    Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre “barre di acciaio” nella colonna “Designazione dei materiali non originari utilizzati”. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna “Valore dei materiali non originari utilizzati” il valore delle barre non originarie.

    (13)  Per “valore dei materiali” s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome delle parti contraenti interessate].

    Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.

    (14)  Per “valore aggiunto totale” s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome delle parti contraenti interessate], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome delle parti contraenti interessate] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.

    (15)  Nome e indirizzo del cliente

    (16)  Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

    Esempio

    Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna “Designazione delle merci fornite” e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

    (17)  Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

    Esempi

    La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Algeria utilizza tessuti importati dall’Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore dell’Unione europea descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati” senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

    Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre “barre di acciaio” nella colonna “Designazione dei materiali non originari utilizzati”. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna “Valore dei materiali non originari utilizzati” il valore delle barre non originarie.

    (18)  Per “valore dei materiali” s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome delle parti contraenti interessate]].

    Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.

    (19)  Per “valore aggiunto totale” s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome delle particontraenti interessate], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome delle parti contraenti interessate] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.

    (20)  Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.

    (21)  Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

    Esempio

    Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna “Designazione delle merci fornite” e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

    (22)  Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

    Esempi

    La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Algeria utilizza tessuti importati dall’Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati”, senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

    Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre “barre di acciaio” nella colonna “Designazione dei materiali non originari utilizzati”. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna “Valore dei materiali non originari utilizzati” il valore delle barre non originarie.

    (23)  Per “valore dei materiali” s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.

    (24)  Per “valore aggiunto totale” s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.

    (25)  Nome e indirizzo del cliente.

    (26)  Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

    Esempio

    Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna “Designazione delle merci fornite” e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

    (27)  Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

    Esempi

    La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Algeria utilizza tessuti importati dall’Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati”, senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

    Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre “barre di acciaio” nella colonna “Designazione dei materiali non originari utilizzati”. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna “Valore dei materiali non originari utilizzati” il valore delle barre non originarie.

    (28)  Per “valore dei materiali” s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell’Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.

    (29)  Per “valore aggiunto totale” s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell’Unione europea, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.

    (30)  Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.

    (31)  Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

    Esempio

    Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna “Designazione delle merci fornite” e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

    (32)  Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

    Esempi

    La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Tunisia utilizza tessuti importati dalla Turchia ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore turco descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati”, senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

    Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre “barre di acciaio” nella colonna “Designazione dei materiali non originari utilizzati”. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna “Valore dei materiali non originari utilizzati” il valore delle barre non originarie.

    (33)  Per “valore dei materiali” s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.

    (34)  Per “valore aggiunto totale” s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.

    (35)  Nome e indirizzo del cliente.

    (36)  Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

    Esempio

    Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna “Designazione delle merci fornite” e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

    (37)  Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

    Esempi

    La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Tunisia utilizza tessuti importati dalla Turchia ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore turco descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati”, senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

    Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre “barre di acciaio” nella colonna “Designazione dei materiali non originari utilizzati”. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna “Valore dei materiali non originari utilizzati” il valore delle barre non originarie.

    (38)  Per “valore dei materiali” s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in Turchia, in Algeria, in Marocco o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.

    (39)  Per “valore aggiunto totale” s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Turchia, dell’Algeria, del Marocco o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.

    (40)  Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.

    (41)  Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

    Esempio

    Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna “Designazione delle merci fornite” e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

    (42)  Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

    Esempi

    La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Tunisia utilizza tessuti importati da uno Stato EFTA ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore dello Stato EFTA descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati”, senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

    Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre “barre di acciaio” nella colonna “Designazione dei materiali non originari utilizzati”. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna “Valore dei materiali non originari utilizzati” il valore delle barre non originarie.

    (43)  Per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato EFTA o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.

    (44)  Per “valore aggiunto totale” s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori di uno Stato EFTA o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato EFTA o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.

    (45)  Nome e indirizzo del cliente.

    (46)  Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

    Esempio

    Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna “Designazione delle merci fornite” e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

    (47)  Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

    Esempi

    La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Tunisia utilizza tessuti importati da uno Stato EFTA ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore dello Stato EFTA descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati”, senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

    Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre “barre di acciaio” nella colonna “Designazione dei materiali non originari utilizzati”. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna “Valore dei materiali non originari utilizzati” il valore delle barre non originarie.

    (48)  Per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato EFTA o in Tunisia. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.

    (49)  Per “valore aggiunto totale” s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori di uno Stato EFTA o della Tunisia, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato EFTA o della Tunisia deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.

    (50)  Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.

    (51)  Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

    Esempio

    Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all ‘altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna “Designazione delle merci fornite” e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

    (52)  Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

    Esempi

    La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Serbia utilizza tessuti importati dal Montenegro ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore montenegrino descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati”, senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

    Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre “barre di acciaio” nella colonna “Designazione dei materiali non originari utilizzati”. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l ‘utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna “Valore dei materiali non originari utilizzati” il valore delle barre non originarie.

    (53)  Per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell ‘importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in una delle parti CEFTA. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.

    (54)  Per “valore aggiunto totale” si intendono tutti i costi accumulati al di fuori delle parti CEFTA, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori delle parti CEFTA deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

    (55)  Nome e indirizzo del cliente.

    (56)  Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

    Esempio

    Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di tali motori varia da un modello all ‘altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella colonna “Designazione delle merci fornite” e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

    (57)  Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

    Esempi

    La norma per gli indumenti dell ‘ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non originari. Se un produttore di detti indumenti in Serbia utilizza tessuti importati dal Montenegro ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore montenegrino descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati”, senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre “barre di acciaio” nella colonna “Designazione dei materiali non originari utilizzati”. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l ‘utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella colonna “Valore dei materiali non originari utilizzati” il valore delle barre non originarie.

    (58)  Per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell ‘importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in una delle parti CEFTA.

    Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella colonna “Designazione delle merci fornite”.

    (59)  Per “valore aggiunto totale” si intendono tutti i costi accumulati al di fuori delle parti CEFTA, compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L ‘esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori delle parti CEFTA deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

    (60)  Indicare le date. Fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese in cui è redatta la dichiarazione a lungo termine del fornitore, il periodo di validità della stessa non dovrebbe normalmente superare 12 mesi.


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