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Document 32019D2135

Decisione (UE) 2019/2135 del Consiglio del 21 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo all’adozione di una decisione sull’eliminazione progressiva dell’amalgama dentale e che modifica l’allegato A della convenzione

ST/13480/2019/INIT

GU L 324 del 13.12.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2135/oj

13.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 324/1


DECISIONE (UE) 2019/2135 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2019

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo all’adozione di una decisione sull’eliminazione progressiva dell’amalgama dentale e che modifica l’allegato A della convenzione

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione di Minamata sul mercurio (1) («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio (2) ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017.

(2)

In applicazione della decisione MC-1/1 sul regolamento interno adottata dalla conferenza delle parti della convenzione alla prima riunione, le parti devono compiere tutti gli sforzi possibili per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali.

(3)

Nel corso della terza riunione della conferenza delle parti della convenzione, che si terrà il 25-29 novembre 2019 (COP 3), è prevista l’adozione di una decisione («proposta di decisione») sull’eliminazione progressiva dell’amalgama dentale e sulla modifica dell’allegato A della convenzione.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di COP 3, in quanto la proposta di decisione, se adottata, avrà effetti giuridici perché le parti della convenzione dovranno adottare misure per attuarla a livello nazionale o regionale o a entrambi i livelli.

(5)

La proposta di decisione prevede il divieto, a partire dal 2022, della produzione, dell’importazione e dell’esportazione dell’amalgama dentale destinato alla cura dei denti decidui, dei denti di minori di età inferiore ai 15 anni e di donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento. A partire dal 2025 prevede inoltre di estendere tale divieto alla produzione, all’importazione e all’esportazione dell’amalgama dentale per tutti gli altri usi, salvo nel caso in cui non siano disponibili alternative prive di mercurio. La proposta di decisione prevede la modifica dell’allegato A della convenzione quale strumento per recepire nella convenzione i suddetti divieti.

(6)

L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) sul mercurio vieta, a decorrere dal 1o luglio 2018, l’uso dell’amalgama dentale nell’UE per le cure dei denti decidui, dei denti di minori di età inferiore a 15 anni e di donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, mentre l’articolo 19 di tale regolamento dispone che entro il 30 giugno 2020 la Commissione valuti e riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio sulla fattibilità di una graduale eliminazione nell’Unione dell’uso dell’amalgama dentale nel lungo termine, preferibilmente entro il 2030.

(7)

Inoltre, l’articolo 10, paragrafi 1, 4 e 6, del regolamento (UE) 2017/852 dispone che l’amalgama dentale possa essere utilizzato nell’Unione solo in forma incapsulata pre-dosata, che gli studi odontoiatrici che utilizzano l’amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni siano dotati di separatori di amalgama e che i dentisti garantiscano che i loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama nonché i denti, o loro parti, contaminati con amalgama dentale siano gestiti e raccolti da una struttura o da un’impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata.

(8)

In sede di COP 3, l’Unione dovrebbe sostenere solo l’adozione di una decisione che sia coerente con l’acquis dell’Unione. Conseguentemente, la decisione proposta dovrebbe essere sostenuta solo nella misura in cui contiene disposizioni sull’eliminazione progressiva dell’uso dell’amalgama dentale per la cura dei denti decidui, dei denti di minori di età inferiore ai 15 anni e di donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio (COP 3) è a favore dell’adozione di una decisione sull’eliminazione progressiva dell’uso dell’amalgama dentale che sia coerente con l’acquis dell’Unione.

Articolo 2

Alla luce degli sviluppi alla COP 3, durante le riunioni di coordinamento in loco i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’articolo 1, se e per quanto coerente con l’acquis dell’Unione, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

H. KOSONEN


(1)  GU L 142 del 2.6.2017, pag. 6.

(2)  Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell’11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

(3)  Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).


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