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Document 32019D0654

Decisione (UE) 2019/654 del Consiglio, del 15 aprile 2019, che modifica il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti

ST/6518/2019/INIT

GU L 110 del 25.4.2019, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/654/oj

25.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/36


DECISIONE (UE) 2019/654 DEL CONSIGLIO

del 15 aprile 2019

che modifica il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 308,

vista la richiesta della Banca europea per gli investimenti,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Commissione europea, (2)

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(2)

Conformemente all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i membri della Banca europea per gli investimenti («Banca») sono gli Stati membri.

(3)

Il recesso dall'Unione comporterà per il Regno Unito la perdita della qualità di membro della Banca e quindi del diritto di designare i membri titolari e i sostituti del consiglio di amministrazione, nonché la cessazione della partecipazione al capitale sottoscritto della Banca stessa e del mandato dei membri titolari e dei sostituti del consiglio di amministrazione designati dal Regno Unito.

(4)

Per poter mantenere il proprio livello di capitale, la Banca necessita di un aumento del capitale sottoscritto da parte dei restanti Stati membri.

(5)

È opportuno che l'aumento del capitale sottoscritto dai rimanenti Stati membri avvenga in parallelo con un ulteriore rafforzamento della governance della Banca.

(6)

Le funzioni del consiglio di amministrazione dovrebbero essere potenziate attraverso la possibilità di designare ulteriori sostituti e sarebbe inoltre opportuno un miglior utilizzo dei sostituti del consiglio di amministrazione e degli esperti senza diritto di voto, che consenta di accentuarne il ruolo di supporto al processo decisionale del consiglio di amministrazione stesso, in particolare per quanto attiene all'analisi delle proposte di finanziamento.

(7)

Il voto a maggioranza qualificata da parte del consiglio di amministrazione e del consiglio dei governatori dovrebbe essere esteso ad ambiti cruciali, nella fattispecie la decisione sul piano di attività della Banca, la nomina di membri del comitato direttivo e l'approvazione del regolamento interno.

(8)

Per migliorare l'efficacia delle riforme stabilite nella presente decisione, la Banca dovrebbe adottare, in linea con le migliori prassi bancarie, ulteriori iniziative in vista dell'applicazione del principio delle «tre linee di difesa» a tutti i pertinenti livelli della Banca, compreso nel comitato direttivo.

(9)

Inoltre, conformemente alle attese degli Stati membri, è opportuno che i volumi di prestito siano mantenuti a livelli sostenibili e che sia sviluppato maggiormente un quadro che determini il livello di sostenibilità dei finanziamenti, mentre le funzioni del comitato di verifica dovrebbero essere rafforzate assicurando che il comitato comprenda membri che abbiano conoscenze di questioni di vigilanza. In particolare, è opportuno assicurare che tra i membri del comitato di verifica figurino sempre personalità provenienti da autorità di vigilanza bancaria sia interne che esterne all'area dell'euro.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza lo statuto della Banca europea per gli investimenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è modificato come segue:

1)

l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, è modificato come segue:

a)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Il capitale della Banca è di 204 089 132 500 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:»;

b)

dall'elenco è depennata la linea seguente:

«Regno Unito

39 195 022 000 »;

2)

all'articolo 7, paragrafo 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

approva, a maggioranza qualificata, il regolamento interno della Banca.»;

3)

all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Decide, a maggioranza qualificata, in merito al piano di attività della Banca.»;

4)

l'articolo 9, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Il Consiglio di amministrazione è composto di ventotto amministratori e di trentuno sostituti, designati ai sensi del presente paragrafo.»;

b)

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania,

due sostituti designati dalla Repubblica francese,

due sostituti designati dalla Repubblica italiana,

due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese,

tre sostituti designati di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi,

quattro sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall'Irlanda e dalla Romania,

sei sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,

nove sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica di Cipro, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca,

un sostituto designato dalla Commissione.»;

5)

all'articolo 11, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Il comitato direttivo è composto di un presidente e di otto vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta del consiglio di amministrazione, che delibera a maggioranza qualificata.».

Articolo 2

1.   La presente decisione si applica a decorrere dalla data in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito.

2.   L'articolo 1, punto 1), lettera a), si applica a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a meno che una decisione di aumento del capitale della Banca entri in vigore prima di tale data o in tale data.

Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Parere del 15 gennaio 2019.

(2)  Parere del 31 gennaio 2019.


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