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Document 32019D0654
Council Decision (EU) 2019/654 of 15 April 2019 amending Protocol No 5 on the Statute of the European Investment Bank
Decisione (UE) 2019/654 del Consiglio, del 15 aprile 2019, che modifica il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti
Decisione (UE) 2019/654 del Consiglio, del 15 aprile 2019, che modifica il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti
ST/6518/2019/INIT
GU L 110 del 25.4.2019, p. 36–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 12016E/PRO/05 | sostituzione | articolo 11 paragrafo 1 comma 1 | ||
Modifies | 12016E/PRO/05 | abrogazione | articolo 4 paragrafo 1 comma 1 TEXT | ||
Modifies | 12016E/PRO/05 | sostituzione | articolo 4 paragrafo 1 comma 1 TEXT | ||
Modifies | 12016E/PRO/05 | sostituzione | articolo 7 paragrafo 3 lettera (h) | ||
Modifies | 12016E/PRO/05 | aggiunta | articolo 9 paragrafo 1 comma 1 TEXT | ||
Modifies | 12016E/PRO/05 | sostituzione | articolo 9 paragrafo 2 comma 1 | ||
Modifies | 12016E/PRO/05 | sostituzione | articolo 9 paragrafo 2 comma 3 | ||
Modifies | 12016M/PRO/05 | sostituzione | articolo 11 paragrafo 1 comma 1 | ||
Modifies | 12016M/PRO/05 | abrogazione | articolo 4 paragrafo 1 comma 1 TEXT | ||
Modifies | 12016M/PRO/05 | sostituzione | articolo 4 paragrafo 1 comma 1 TEXT | ||
Modifies | 12016M/PRO/05 | aggiunta | articolo 7 paragrafo 3 lettera (h) | ||
Modifies | 12016M/PRO/05 | aggiunta | articolo 9 paragrafo 1 comma 1 TEXT | ||
Modifies | 12016M/PRO/05 | sostituzione | articolo 9 paragrafo 2 comma 1 | ||
Modifies | 12016M/PRO/05 | sostituzione | articolo 9 paragrafo 2 comma 3 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32019D0654R(01) | (ES) |
25.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/36 |
DECISIONE (UE) 2019/654 DEL CONSIGLIO
del 15 aprile 2019
che modifica il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 308,
vista la richiesta della Banca europea per gli investimenti,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere della Commissione europea, (2)
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale termine. |
(2) |
Conformemente all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i membri della Banca europea per gli investimenti («Banca») sono gli Stati membri. |
(3) |
Il recesso dall'Unione comporterà per il Regno Unito la perdita della qualità di membro della Banca e quindi del diritto di designare i membri titolari e i sostituti del consiglio di amministrazione, nonché la cessazione della partecipazione al capitale sottoscritto della Banca stessa e del mandato dei membri titolari e dei sostituti del consiglio di amministrazione designati dal Regno Unito. |
(4) |
Per poter mantenere il proprio livello di capitale, la Banca necessita di un aumento del capitale sottoscritto da parte dei restanti Stati membri. |
(5) |
È opportuno che l'aumento del capitale sottoscritto dai rimanenti Stati membri avvenga in parallelo con un ulteriore rafforzamento della governance della Banca. |
(6) |
Le funzioni del consiglio di amministrazione dovrebbero essere potenziate attraverso la possibilità di designare ulteriori sostituti e sarebbe inoltre opportuno un miglior utilizzo dei sostituti del consiglio di amministrazione e degli esperti senza diritto di voto, che consenta di accentuarne il ruolo di supporto al processo decisionale del consiglio di amministrazione stesso, in particolare per quanto attiene all'analisi delle proposte di finanziamento. |
(7) |
Il voto a maggioranza qualificata da parte del consiglio di amministrazione e del consiglio dei governatori dovrebbe essere esteso ad ambiti cruciali, nella fattispecie la decisione sul piano di attività della Banca, la nomina di membri del comitato direttivo e l'approvazione del regolamento interno. |
(8) |
Per migliorare l'efficacia delle riforme stabilite nella presente decisione, la Banca dovrebbe adottare, in linea con le migliori prassi bancarie, ulteriori iniziative in vista dell'applicazione del principio delle «tre linee di difesa» a tutti i pertinenti livelli della Banca, compreso nel comitato direttivo. |
(9) |
Inoltre, conformemente alle attese degli Stati membri, è opportuno che i volumi di prestito siano mantenuti a livelli sostenibili e che sia sviluppato maggiormente un quadro che determini il livello di sostenibilità dei finanziamenti, mentre le funzioni del comitato di verifica dovrebbero essere rafforzate assicurando che il comitato comprenda membri che abbiano conoscenze di questioni di vigilanza. In particolare, è opportuno assicurare che tra i membri del comitato di verifica figurino sempre personalità provenienti da autorità di vigilanza bancaria sia interne che esterne all'area dell'euro. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza lo statuto della Banca europea per gli investimenti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è modificato come segue:
1) |
l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, è modificato come segue:
|
2) |
all'articolo 7, paragrafo 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la frase seguente: «Decide, a maggioranza qualificata, in merito al piano di attività della Banca.»; |
4) |
l'articolo 9, paragrafo 2, è modificato come segue:
|
5) |
all'articolo 11, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Il comitato direttivo è composto di un presidente e di otto vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta del consiglio di amministrazione, che delibera a maggioranza qualificata.». |
Articolo 2
1. La presente decisione si applica a decorrere dalla data in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito.
2. L'articolo 1, punto 1), lettera a), si applica a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a meno che una decisione di aumento del capitale della Banca entri in vigore prima di tale data o in tale data.
Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
(1) Parere del 15 gennaio 2019.
(2) Parere del 31 gennaio 2019.