This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019D0389
Council Decision (EU) 2019/389 of 4 March 2019 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee, concerning the amendment of Annex IX (Financial Services) to the EEA Agreement (Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) and Directive MiFID II) (Text with EEA relevance.)
Decisione (UE) 2019/389 del Consiglio, del 4 marzo 2019, sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) e direttiva MiFID II) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Decisione (UE) 2019/389 del Consiglio, del 4 marzo 2019, sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) e direttiva MiFID II) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
ST/6001/2019/INIT
GU L 70 del 12.3.2019, p. 25–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 70/25 |
DECISIONE (UE) 2019/389 DEL CONSIGLIO
del 4 marzo 2019
sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) e direttiva MiFID II)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
(2) |
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato IX di tale accordo, che contiene disposizioni sui servizi finanziari. |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(4) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE. |
(5) |
La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2019
Per il Consiglio
Il presidente
A. ANTON
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(4) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
PROGETTO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2019
del
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), rettificato dalla GU L 270 del 15.10.2015, pag. 4, dalla GU L 187 del 12.7.2016, pag. 30, e dalla GU L 278 del 27.10.2017, pag. 54. |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (3), rettificata dalla GU L 188 del 13.7.2016, pag. 28, dalla GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 35, e dalla GU L 64 del 10.3.2017, pag. 116. |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (4). |
(5) |
La direttiva 2014/65/UE abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(6) |
Il regolamento (UE) n. 600/2014 specifica i casi in cui l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) possono vietare o limitare temporaneamente certe attività finanziarie e stabilisce le necessarie condizioni in conformità, rispettivamente, all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Ai fini dell'accordo SEE questi poteri devono essere esercitati dall'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA, conformemente ai punti 31g e 31i dell'allegato IX dell'accordo SEE. Per integrare nel processo le competenze dell'ABE e dell'ESMA e garantire la coerenza fra i due pilastri del SEE, queste decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA saranno adottate in base a progetti presentati dall'ABE o dall'ESMA, a seconda dei casi. In tal modo si preserveranno i vantaggi fondamentali della vigilanza ad opera di un'unica autorità. |
(7) |
Le parti contraenti convengono che la presente decisione attua l'accordo rispecchiato nelle conclusioni (8) dei ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA del 14 ottobre 2014 relative all'inclusione nell'accordo SEE dei regolamenti UE che istituiscono le AEV. |
(8) |
L'allegato IX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
al punto 13b (Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue: «, modificata da:
|
2. |
il testo del punto 31ba (Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue: «32014 L 0065: Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349), rettificata dalla GU L 188 del 13.7.2016, pag. 28, dalla GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 35, e dalla GU L 64 del 10.3.2017, pag. 116, modificata da:
Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:
|
3. |
il testo del punto 31baa (soppresso) è sostituito da quanto segue: «32014 R 0600: Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84), rettificato dalla GU L 270 del 15.10.2015, pag. 4, dalla GU L 187 del 12.7.2016, pag. 30, e dalla GU L 278 del 27.10.2017, pag. 54, modificato da:
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
|
4. |
al punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) n. 600/2014, rettificato dalla GU L 270 del 15.10.2015, pag. 4, dalla GU L 187 del 12.7.2016, pag. 30, e dalla GU L 278 del 27.10.2017, pag. 54, e (UE) 2016/1033 e delle direttive 2014/65/UE, rettificata dalla GU L 188 del 13.7.2016, pag. 28, dalla GU L 273 dell'8.10.2016, pag. 35, e dalla GU L 64 del 10.3.2017, pag. 116, e (UE) 2016/1034 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari del Comitato misto SEE
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1.
(3) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(4) GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8.
(5) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
(6) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.
(7) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
(8) Conclusioni del Consiglio dei ministri dell'economia e della finanza dell'UE e del SEE-EFTA, 14178/1/14 REV 1.
(*1) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
Dichiarazione comune delle parti contraenti in merito alla decisione n. …/2019 che integra la direttiva 2014/65/UE nell'accordo SEE
Le parti contraenti convengono che l'integrazione nell'accordo SEE della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE lascia impregiudicate le norme nazionali di applicazione generale relative al controllo degli investimenti diretti esteri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.