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Document 32019D0134

    Decisione (UE) 2019/134 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    ST/15338/2018/INIT

    GU L 25 del 29.1.2019, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/134/oj

    29.1.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 25/19


    DECISIONE (UE) 2019/134 DEL CONSIGLIO

    del 21 gennaio 2019

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1ogennaio 1994.

    (2)

    A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato IX che contiene disposizioni sui servizi finanziari.

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE.

    (5)

    La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2019

    Per il Consiglio

    La presidente

    F. MOGHERINI


    (1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

    (2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

    (3)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).


    PROGETTO

    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. ...

    del …

    che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8.

    (2)

    Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

    1.

    ai punti 16b (Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31ba (Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32014 R 0909: Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1), rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8

    2.

    Al punto 29f [Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

    «, modificato da:

    32014 R 0909: Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1), rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8

    3.

    Dopo il punto 31bea [Regolamento di esecuzione (UE) n. 594/2014 della Commissione] è inserito il seguente punto:

    «31bf.

    32014 R 0909: Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1), rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8.

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

    a)

    fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini «Stato/i membro/i» e «autorità competenti» comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

    b)

    i riferimenti ai «membri del SEBC» o alle «banche centrali» comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;

    c)

    il Liechtenstein può autorizzare i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, a continuare a prestare detti servizi, per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione];

    d)

    all'articolo 1, paragrafo 3, i termini «del diritto dell'Unione» sono sostituiti dai termini «dell'accordo SEE»;

    e)

    all'articolo 12, paragrafo 3, i termini «valute dell'Unione» sono sostituiti dai termini «valute ufficiali delle parti contraenti dell'accordo SEE»;

    f)

    all'articolo 13 e all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, dopo i termini «le autorità rilevanti» sono inseriti i termini «, l'Autorità di vigilanza EFTA»;

    g)

    all'articolo 19, paragrafo 3, all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 49, paragrafo 4, all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 53, paragrafo 3, i termini «all'ESMA, che» sono sostituiti dai termini «all'ESMA. L'ESMA o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA,»;

    h)

    all'articolo 24, paragrafo 5:

    i)

    al primo e secondo comma, dopo i termini «l'ESMA» sono inseriti i termini «e, nei casi riguardanti gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA»;

    ii)

    al terzo comma, i termini «all'ESMA, che» sono sostituiti dai termini «all'ESMA. L'ESMA o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA,»;

    i)

    all'articolo 34, paragrafo 8, i termini «norme dell'Unione in materia di concorrenza» sono sostituiti dai termini «norme in materia di concorrenza applicabili a norma dell'accordo SEE»;

    j)

    all'articolo 38, paragrafo 5, i termini «al 17 settembre 2014» sono sostituiti dai termini «alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]».

    k)

    all'articolo 49, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini «entro il 18 dicembre 2014» vanno letti «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]»;

    l)

    all'articolo 55:

    i)

    ai paragrafi 5 e 6, i termini «normativa dell'Unione» sono sostituiti dai termini «accordo SEE»;

    ii)

    al paragrafo 6, dopo i termini «l'ESMA» sono inseriti i termini «o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,»;

    m)

    all'articolo 58, paragrafo 3, e all'articolo 69, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini «entro il 16 dicembre 2014» vanno letti «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]»;

    n)

    all'articolo 61, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini «Entro il 18 settembre 2016» vanno letti «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del … [la presente decisione]»;

    o)

    all'articolo 69, paragrafi 2 e 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dopo i termini «data di entrata in vigore» sono inseriti i termini «nel SEE»;

    p)

    all'articolo 76, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

    i)

    ai paragrafi 4, 5 e 6, i termini «data di entrata in vigore dell'atto» sono sostituiti dai termini «data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE contenente l'atto»;

    ii)

    al paragrafo 5, i termini «fino al 13 giugno 2017» sono sostituiti dai termini «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di una decisione del Comitato misto SEE contenente la direttiva 2014/65/UE e il regolamento (UE) n. 600/2014»;

    iii)

    al paragrafo 7, i termini «al 3 gennaio 2017» vanno letti «all'applicazione di tali atti nel SEE».»

    Articolo 2

    Il testo del regolamento (UE) n. 909/2014, rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    I segretari del Comitato misto SEE


    (1)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

    (*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


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