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Document 32019D0134
Council Decision (EU) 2019/134 of 21 January 2019 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee, concerning the amendment of Annex IX (Financial Services) to the EEA Agreement (Text with EEA relevance.)
Decisione (UE) 2019/134 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Decisione (UE) 2019/134 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Testo rilevante ai fini del SEE.)
ST/15338/2018/INIT
GU L 25 del 29.1.2019, p. 19–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 25/19 |
DECISIONE (UE) 2019/134 DEL CONSIGLIO
del 21 gennaio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1ogennaio 1994. |
(2) |
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato IX che contiene disposizioni sui servizi finanziari. |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE. |
(5) |
La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
PROGETTO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. ...
del …
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8. |
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
ai punti 16b (Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31ba (Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Al punto 29f [Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
|
3. |
Dopo il punto 31bea [Regolamento di esecuzione (UE) n. 594/2014 della Commissione] è inserito il seguente punto:
|
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) n. 909/2014, rettificato dalla GU L 349 del 21.12.2016, pag. 8, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
I segretari del Comitato misto SEE
(1) GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.
(*1) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]