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Dokumentas 32018R1909
Council Regulation (EU) 2018/1909 of 4 December 2018 amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards the exchange of information for the purpose of monitoring the correct application of call-off stock arrangements
Regolamento (UE) 2018/1909 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock
Regolamento (UE) 2018/1909 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock
ST/12850/2018/INIT
GU L 311 del 7.12.2018, p. 1—2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Galioja
Sąsaja | Aktas | Pastaba | Susijęs padalinys | Nuo | iki |
---|---|---|---|---|---|
įstatymo pataisa | 32010R0904 | sostituzione | articolo 21 lettera (c) | 01/01/2020 | |
įstatymo pataisa | 32010R0904 | sostituzione | articolo 21 lettera (e) testo | 01/01/2020 |
7.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1909 DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire un adeguato monitoraggio della semplificazione introdotta nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) per quanto riguarda il regime di call-off stock, è necessario che le pertinenti autorità competenti degli Stati membri abbiano un accesso automatizzato ai dati raccolti presso i soggetti passivi relativamente a tali operazioni. |
(2) |
Poiché le disposizioni contenute nel presente regolamento derivano da modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio (4), il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione di tali modifiche. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (5), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:
1) |
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
alla lettera e), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018
Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER
(1) Parere del 3 luglio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 283 del 10.8.2018, pag. 35.
(3) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(4) Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).
(5) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).