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Document 32018R1497
Commission Regulation (EU) 2018/1497 of 8 October 2018 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards food category 17 and the use of food additives in food supplements (Text with EEA relevance.)
Regolamento (UE) 2018/1497 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la categoria di alimenti 17 e l'uso degli additivi alimentari negli integratori alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento (UE) 2018/1497 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la categoria di alimenti 17 e l'uso degli additivi alimentari negli integratori alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2018/6410
GU L 253 del 9.10.2018, p. 36–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32008R1333 | sostituzione | allegato II parte D tabella TEXT | 29/10/2018 | |
Modifies | 32008R1333 | sostituzione | allegato II parte E tabella TEXT | 29/10/2018 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32018R1497R(01) |
9.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/36 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1497 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2018
che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la categoria di alimenti 17 e l'uso degli additivi alimentari negli integratori alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. |
(2) |
Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell'elenco dell'Unione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni d'uso ivi specificate. |
(3) |
Tale elenco può essere aggiornato secondo la procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(4) |
L'elenco dell'Unione include gli additivi alimentari sulla base delle categorie di alimenti cui essi possono essere aggiunti. Nella parte D di tale elenco, la categoria di alimenti 17 comprende gli integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. La categoria di alimenti 17 comprende tre sottocategorie: 17.1 «Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare», 17.2 «Integratori alimentari in forma liquida» e 17.3 «Integratori alimentari sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare». Nella parte E dell'elenco dell'Unione figurano gli additivi autorizzati per ciascuna di tali sottocategorie e le condizioni del loro uso. |
(5) |
Dalle discussioni con gli Stati membri (in seno al gruppo di lavoro di esperti governativi in materia di additivi) sono emerse difficoltà nell'attuazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari, in particolare per quanto riguarda la sottocategoria di alimenti 17.3 «Integratori alimentari sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare». Al fine di evitare gli errori di interpretazione cui detta classificazione ha dato luogo, è opportuno classificare gli integratori alimentari sotto forma di sciroppo e di pastiglie da masticare rispettivamente come integratori alimentari in forma liquida e integratori alimentari in forma solida. |
(6) |
È pertanto opportuno sopprimere la sottocategoria di alimenti 17.3 e modificare i titoli delle sottocategorie di alimenti 17.1 e 17.2 rispettivamente in «Integratori alimentari in forma solida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia» e «Integratori alimentari in forma liquida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia». Tale formulazione definisce in modo più accurato quali prodotti sono compresi in ciascuna sottocategoria di alimenti. A seguito della soppressione della sottocategoria di alimenti 17.3, le voci relative agli additivi alimentari che erano comprese in tale sottocategoria di alimenti dovrebbero essere spostate nella sottocategoria di alimenti 17.1 o 17.2 per garantire la trasparenza e la certezza del diritto in merito all'uso degli additivi alimentari in tali alimenti. A fini di chiarezza e applicazione è inoltre opportuno modificare il titolo della categoria di alimenti 17 in «Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE». |
(7) |
Dalle discussioni con gli Stati membri è inoltre emerso che è opportuno chiarire se i livelli (di uso) massimi per gli additivi alimentari della categoria di alimenti 17 si applichino agli alimenti commercializzati o agli alimenti pronti per il consumo. È pertanto opportuno aggiungere una sezione introduttiva relativa a determinati additivi alimentari autorizzati in tale categoria di alimenti. Ciò è in linea con le precedenti voci relative a tali additivi alimentari nelle direttive 94/35/CE (4), 94/36/CE (5) e 95/2/CE (6) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
(8) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), salvo se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Poiché l'elenco dell'Unione è modificato per fare chiarezza in merito agli usi attualmente autorizzati degli additivi, l'aggiornamento di tale elenco non può avere un effetto sulla salute umana. Non è pertanto necessario chiedere il parere dell'Autorità. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
(4) Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3).
(5) Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13).
(6) Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
1) |
nella parte D, le voci relative alla categoria di alimenti 17. «Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia» sono sostituite dalle seguenti:
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2) |
la parte E è così modificata:
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