Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1295

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1295 della Commissione, del 26 settembre 2018, che approva la sostanza di base olio di cipolla conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2018/6126

GU L 243 del 27.9.2018, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1295/oj

27.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1295 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2018

che approva la sostanza di base olio di cipolla conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2016 la Commissione ha ricevuto da Bionext una domanda di approvazione dell'olio di cipolla come sostanza di base. Tale domanda è stata successivamente integrata con gli elementi prescritti all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di fornire assistenza scientifica. Il 31 ottobre 2017 l'Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sull'olio di cipolla (2).

(3)

La Commissione ha presentato il progetto di relazione di esame (3) il 25 maggio 2018 e il progetto del presente regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 19 luglio 2018 e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 20 luglio 2018.

(4)

La documentazione fornita dal richiedente dimostra che l'olio di cipolla soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Inoltre, pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame. Pertanto va considerato una sostanza di base.

(5)

Dagli esami effettuati è emerso che l'olio di cipolla può, in generale, considerarsi conforme a requisiti di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l'olio di cipolla come sostanza di base.

(6)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni per l'approvazione, specificate nell'allegato I del presente regolamento.

(7)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di una sostanza di base

La sostanza olio di cipolla è approvata come sostanza di base alle condizioni di cui all'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for onion oil for use in plant protection as repellent (Relazione tecnica sull'esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base olio di cipolla per l'uso fitosanitario come repellente). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2017:EN-1315, 36 pagg., doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1315.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN.

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

Olio di cipolla

N. CAS: 8002-72-0

Non pertinente

Di qualità alimentare

17 ottobre 2018

L'olio di cipolla deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sull'olio di cipolla (SANTE/10615/2018), in particolare delle relative appendici I e II.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.


ALLEGATO II

Nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la seguente voce:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Disposizioni specifiche

«20

Olio di cipolla

N. CAS: 8002-72-0

Non pertinente

Di qualità alimentare

17 ottobre 2018

L'olio di cipolla deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sull'olio di cipolla (SANTE/10615/2018), in particolare delle relative appendici I e II.».


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.


Top