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Document 32018R1294

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1294 della Commissione, del 26 settembre 2018, relativo alla non approvazione del catrame di pino delle Landes come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2018/6125

    GU L 243 del 27.9.2018, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1294/oj

    27.9.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 243/5


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1294 DELLA COMMISSIONE

    del 26 settembre 2018

    relativo alla non approvazione del catrame di pino delle Landes come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 22 dicembre 2015 la Commissione ha ricevuto da Progarein France SAS una domanda di approvazione del catrame di pino delle Landes come sostanza di base. Tale domanda era corredata degli elementi prescritti all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (2)

    La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di fornire assistenza scientifica. Il 30 ottobre 2017 l'Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sul catrame di pino delle Landes (2). Il 24 maggio 2018 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame (3) e il progetto del presente regolamento relativo alla non approvazione del catrame di pino delle Landes e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 20 luglio 2018.

    (3)

    La documentazione fornita dal richiedente non dimostra che il catrame di pino delle Landes soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (4)

    Nella relazione tecnica dell'Autorità sono stati tuttavia individuati problemi specifici riguardanti il catrame di pino delle Landes. Il catrame di pino delle Landes è una miscela complessa, di cui non si conosce la composizione esatta. Dovrebbe essere considerato una sostanza potenzialmente pericolosa, in quanto può contenere sostanze potenzialmente pericolose (ad esempio furfuroli, fenoli). Non si può inoltre escludere la presenza di sostanze estremamente preoccupanti (ad esempio agenti cancerogeni genotossici come gli idrocarburi policiclici aromatici). Non è stato altresì possibile completare la valutazione dei rischi per gli operatori, i lavoratori, gli astanti e i consumatori in base ai dati disponibili nella domanda.

    (5)

    Non era disponibile alcuna valutazione pertinente, effettuata conformemente ad altri atti normativi dell'Unione, come previsto all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (6)

    La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulla relazione tecnica dell'Autorità e sul progetto di relazione di esame della Commissione. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

    (7)

    Nonostante le argomentazioni addotte dal richiedente, non è stato tuttavia possibile dissipare le preoccupazioni in relazione alla sostanza.

    (8)

    Ne consegue che, come indicato nella relazione di esame della Commissione, non è stato stabilito che le prescrizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte. È pertanto opportuno non approvare il catrame di pino delle Landes come sostanza di base.

    (9)

    Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione del catrame di pino delle Landes come sostanza di base conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La sostanza catrame di pino delle Landes non è approvata come sostanza di base.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Landes pine tar for use in plant protection as protectant and repellent (Relazione tecnica sull'esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base catrame di pino delle Landes per l'uso fitosanitario come agente preventivo e repellente). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2017:EN-1311, 57 pagg.,

    (3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT.

    (4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


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