This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018R1241
Regulation (EU) 2018/1241 of the European Parliament and of the Council of 12 September 2018 amending Regulation (EU) 2016/794 for the purpose of establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS)
Regolamento (UE) 2018/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell’istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)
Regolamento (UE) 2018/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell’istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)
PE/22/2018/REV/1
GU L 236 del 19.9.2018, p. 72–73
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32016R0794 | aggiunta | articolo 21 paragrafo 1a | ||
Modifies | 32016R0794 | sostituzione | articolo 21 titolo | ||
Modifies | 32016R0794 | aggiunta | articolo 4 paragrafo 1 comma | ||
Modifies | 32016R0794 | aggiunta | articolo 4 paragrafo 1 lettera (n) | ||
Modifies | 32016R0794 | aggiunta | articolo 4 paragrafo 1 lettera (o) | ||
Modifies | 32016R0794 | aggiunta | articolo 4 paragrafo 1 lettera (p) |
19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 236/72 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 settembre 2018
recante modifica del regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell’istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, lettera a),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) assegna nuovi compiti all’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), quali la gestione dell’elenco di controllo ETIAS, l’inserimento in tale elenco di dati relativi a reati di terrorismo o altri reati gravi e la formulazione di pareri in seguito a richieste di consultazione da parte delle unità nazionali ETIAS. Per assolvere tali compiti, è pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(2) |
A norma degli articoli 1 e 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(3) |
A norma degli articoli 1 e 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(4) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2016/794
Il regolamento (UE) 2016/794 è così modificato:
1) |
l’articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:
|
2) |
l’articolo 21 è così modificato:
|
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione ai sensi dell’articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1240.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 12 settembre 2018
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
K. EDTSTADLER
(1) Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 settembre 2018.
(2) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).