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Document 32018R1106
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1106 of 8 August 2018 laying down implementing technical standards with regard to templates for the compliance statement to be published and maintained by administrators of significant and non-significant benchmarks pursuant to Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1106 della Commissione, dell'8 agosto 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la dichiarazione di conformità che deve essere pubblicata e mantenuta aggiornata dagli amministratori di indici di riferimento significativi e non significativi ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1106 della Commissione, dell'8 agosto 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la dichiarazione di conformità che deve essere pubblicata e mantenuta aggiornata dagli amministratori di indici di riferimento significativi e non significativi ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2018/4995
GU L 202 del 9.8.2018, p. 9–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
9.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1106 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 2018
che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la dichiarazione di conformità che deve essere pubblicata e mantenuta aggiornata dagli amministratori di indici di riferimento significativi e non significativi ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 8, terzo comma, e l'articolo 26, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011 obbliga gli amministratori di indici di riferimento significativi che scelgono di non adempiere a uno o più dei requisiti specifici di tale regolamento a pubblicare e mantenere aggiornata una dichiarazione di conformità in cui sono indicate le ragioni per cui è opportuno che essi non adempiano a detti requisiti. L'articolo 26, paragrafo 3, di detto regolamento impone agli amministratori di indici di riferimento non significativi un obbligo analogo, ma per una gamma più ampia di requisiti. |
(2) |
La dichiarazione di conformità dovrebbe consentire a chiunque la legga di identificare chiaramente le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 che l'amministratore dell'indice di riferimento ha scelto di non applicare e le ragioni per cui l'amministratore ritiene opportuno non rispettare dette disposizioni. |
(3) |
L'articolo 25, paragrafo 7, e l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 stabiliscono che la dichiarazione di conformità indichi chiaramente le ragioni per cui l'amministratore ritiene opportuno non rispettare le disposizioni in questione. Il modello dovrebbe quindi chiedere una spiegazione separata per ciascuna delle disposizioni non applicate dall'amministratore. |
(4) |
Le esenzioni facoltative per gli indici di riferimento significativi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 sono un sottoinsieme delle possibili esenzioni per gli indici di riferimento non significativi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Per garantire coerenza tra le due norme tecniche di attuazione previste dall'articolo 25, paragrafo 8, e dall'articolo 26, paragrafo 5, per queste esenzioni ed evitare potenziali oneri amministrativi superflui per gli amministratori degli indici di riferimento, è auspicabile che queste norme tecniche di attuazione siano riunite in un unico regolamento. |
(5) |
Gli amministratori possono scegliere di usare una dichiarazione di conformità unica per una famiglia di indici di riferimento, a condizione che la dichiarazione consenta di individuare chiaramente le disposizioni che l'amministratore ha scelto di non applicare per ciascun indice di riferimento oggetto della dichiarazione di conformità. La dichiarazione di conformità unica non dovrebbe riguardare al contempo indici di riferimento significativi e non significativi. Se una famiglia di indici di riferimento comprende indici di riferimento significativi e non significativi dovrebbero essere redatte almeno due dichiarazioni di conformità. |
(6) |
Gli amministratori dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da due mesi dalla sua entrata in vigore. |
(7) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione. |
(8) |
L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici connessi e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modelli per la dichiarazione di conformità
1. Il modello per la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011 figura nell'allegato I del presente regolamento.
2. Il modello per la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 figura nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 29 ottobre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
ALLEGATO I
Modello per la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011
Voce |
Campo di testo |
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A. Informazioni generali |
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La sezione seguente:
Se il presente documento concerne più di un indice di riferimento significativo fornito dall'amministratore, deve essere compilata una sezione distinta per ciascuna serie di indici di riferimento rispetto ai quali:
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B. [Inserire il nome dell'amministratore di cui alla sezione A, punto 2] sceglie di non applicare le seguenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'indice di riferimento significativo o gli indici di riferimento significativi indicati di seguito |
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ALLEGATO II
Modello per la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011
Voce |
Campo di testo |
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A. Informazioni generali |
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La sezione seguente:
Se il presente documento concerne una famiglia di indici di riferimento non significativi forniti dall'amministratore, deve essere compilata una sezione distinta per ciascuna serie di indici di riferimento rispetto ai quali:
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B. [Inserire il nome dell'amministratore di cui alla sezione A, punto 2] sceglie di non applicare le seguenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'indice di riferimento non significativo o gli indici di riferimento non significativi indicati di seguito |
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