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Document 32018R0746
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/746 of 18 May 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 809/2014 as regards modification of single applications and payment claims and checks
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/746 della Commissione, del 18 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/746 della Commissione, del 18 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli
C/2018/2976
GU L 125 del 22.5.2018, p. 1–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. impl. da 32022R1173
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32014R0809 | aggiunta | articolo 15 paragrafo 1b | 01/01/2018 | |
Modifies | 32014R0809 | sostituzione | articolo 15 paragrafo 2a | 01/01/2018 | |
Modifies | 32014R0809 | aggiunta | articolo 15 paragrafo 2b | 01/01/2018 | |
Modifies | 32014R0809 | aggiunta | articolo 15 paragrafo 3 L 2 | 01/01/2018 | |
Modifies | 32014R0809 | sostituzione | articolo 24 paragrafo 4 | 01/01/2018 | |
Modifies | 32014R0809 | aggiunta | articolo 29 paragrafo 1 L 3 | 01/01/2018 | |
Modifies | 32014R0809 | sostituzione | articolo 31 paragrafo 1 punto (g) | 01/01/2018 | |
Modifies | 32014R0809 | sostituzione | articolo 33a paragrafo 2 | 01/01/2018 | |
Modifies | 32014R0809 | sostituzione | articolo 34 paragrafo 1 | 01/01/2018 | |
Modifies | 32014R0809 | sostituzione | articolo 34 paragrafo 2 | 01/01/2018 | |
Modifies | 32014R0809 | sostituzione | articolo 34 paragrafo 3 | 01/01/2018 | |
Modifies | 32014R0809 | aggiunta | articolo 34 paragrafo 4a | 01/01/2018 | |
Modifies | 32014R0809 | sostituzione | articolo 34 paragrafo 5 punto (b) | 01/01/2018 | |
Modifies | 32014R0809 | sostituzione | articolo 38 paragrafo 1 | 01/01/2018 | |
Modifies | 32014R0809 | sostituzione | articolo 38 paragrafo 7 testo | 01/01/2018 | |
Modifies | 32014R0809 | sostituzione | articolo 38 paragrafo 8 testo | 01/01/2018 | |
Modifies | 32014R0809 | sostituzione | articolo 39 paragrafo 1 | 01/01/2018 | |
Modifies | 32014R0809 | sostituzione | articolo 40 punto (b) | 01/01/2018 | |
Modifies | 32014R0809 | aggiunta | articolo 40a | 01/01/2018 | |
Modifies | 32014R0809 | aggiunta | articolo 40b | 01/01/2018 | |
Modifies | 32014R0809 | aggiunta | articolo 41 paragrafo 1 L 2 | 01/01/2018 | |
Modifies | 32014R0809 | sostituzione | articolo 41 paragrafo 2 L 3 | 01/01/2018 | |
Modifies | 32014R0809 | sostituzione | articolo 70 paragrafo 3 | 01/01/2018 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32022R1173 | 01/01/2023 |
22.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/746 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2018
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), e l'articolo 78, primo comma, lettere b) e c),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (2) stabilisce il termine entro il quale i beneficiari possono modificare le domande uniche o le domande di pagamento a seguito della comunicazione dei risultati dei controlli preliminari. Per garantire parità di trattamento tra i beneficiari è opportuno far sì che, dopo il termine ultimo previsto per la comunicazione dei risultati dei controlli preliminari, tutti i beneficiari dispongano sempre dello stesso numero di giorni per poter modificare la domanda unica o la domanda di pagamento. |
(2) |
L'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014 dispone che, qualora la fotointerpretazione delle immagini aeree o satellitari non fornisca risultati definitivi sulla conformità ai criteri di ammissibilità o sulle dimensioni esatte della superficie oggetto dei controlli amministrativi o in loco, si debbano effettuare ispezioni fisiche in campo. Le nuove tecnologie, quali i sistemi aeromobili senza pilota, le fotografie geolocalizzate, i ricevitori GNSS collegati ad EGNOS e Galileo e i dati rilevati dai satelliti Sentinel di Copernicus e altri dispositivi, forniscono informazioni pertinenti sulle attività svolte sulle superfici agricole. Al fine di ridurre l'onere dei controlli per l'autorità competente e per il beneficiario, in particolare il numero delle ispezioni fisiche in campo, e di promuovere l'uso delle nuove tecnologie nel quadro del sistema integrato di gestione e controllo, è opportuno prevedere la possibilità di ricorrere a prove pertinenti raccolte grazie a tali tecnologie e a qualsiasi altra prova documentale appropriata per verificare la conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi connessi al regime di aiuto o alla misura di sostegno interessata, nonché il rispetto dei requisiti e delle norme in materia di condizionalità. Se tali prove non dovessero portare a risultati definitivi, si dovrebbe continuare a ricorrere necessariamente alle ispezioni fisiche in campo. |
(3) |
Le informazioni dei satelliti Sentinel di Copernicus, integrate da quelle di EGNOS/Galileo, forniscono dati pertinenti, esaurienti, gratuiti e liberamente accessibili che consentono di monitorare tutte le superfici agricole degli Stati membri. È opportuno autorizzare gli Stati membri o le regioni ad utilizzare un metodo alternativo per effettuare i controlli, avvalendosi sistematicamente di tali dati o di dati analoghi e trattandoli in modo automatizzato nonché dando seguito ai casi in cui tale trattamento automatizzato non porti a risultati definitivi, senza per questo compromettere l'efficacia del sistema nell'offrire il livello di garanzia necessario per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle spese (sistema denominato, di seguito, «monitoraggio»). È pertanto opportuno istituire un quadro giuridico che definisca le condizioni alle quali tali controlli effettuati tramite monitoraggio in uno Stato membro o in una regione possono sostituire i controlli in loco connessi alla superficie. |
(4) |
Qualora i controlli effettuati tramite monitoraggio consentano all'autorità competente di concludere che occorre irrogare la sanzione amministrativa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (3), è opportuno stabilire che il controllo in loco di follow-up di cui all'articolo 33 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 non è necessario. |
(5) |
Tenendo conto delle necessità di investimento iniziali da parte dell'autorità competente per la sostituzione dell'attuale metodo dei controlli in loco con il sistema dei controlli effettuati tramite monitoraggio, è opportuno prevedere un certo grado di flessibilità che consenta il ricorso a questi ultimi solo per regimi di aiuto, misure di sostegno o tipologie di operazione specifici, contemplando nel contempo la possibilità di introdurli gradualmente per un determinato regime di aiuto o una data misura di sostegno. Durante il periodo di introduzione graduale, che dovrebbe essere limitato nel tempo per poter garantire parità di trattamento tra i beneficiari, nuove disposizioni dovrebbero permettere agli Stati membri o alle regioni di estendere progressivamente il ricorso ai controlli tramite monitoraggio all'intera superficie interessata dal regime di aiuto o dalla misura di sostegno. Tale approccio consentirà agli Stati membri o alle regioni di prepararsi alla piena applicazione del monitoraggio, perfezionando nel contempo le procedure di follow-up e gli strumenti informatici utilizzati per l'analisi dei dati. Nel caso in cui siano limitati a superfici selezionate in base a criteri ben definiti, oggettivi e non discriminatori, i controlli tramite monitoraggio dovrebbero applicarsi a tutti i beneficiari operanti su tali superfici. |
(6) |
È opportuno stabilire una percentuale minima di controllo per far sì che, nel caso in cui i dati forniti dai satelliti Sentinel di Copernicus non fossero pertinenti, i controlli riguardanti il rispetto delle condizioni di ammissibilità, i requisiti e gli altri obblighi siano soddisfacenti. Le ispezioni fisiche in campo dovrebbero essere necessarie solo se le prove raccolte utilizzando le nuove tecnologie (fotografie geolocalizzate, sistemi aeromobili senza pilota ecc.) o prove documentali pertinenti non dovessero portare a un risultato definitivo, oppure qualora l'autorità competente preveda in anticipo che nessuno di questi tipi di prove servirà a verificare il rispetto delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti e di altri obblighi che non possono essere controllati. |
(7) |
I risultati delle analisi automatizzate dei dati ottenuti dai satelliti Sentinel di Copernicus o di dati analoghi possono essere, per i beneficiari, uno strumento di aiuto ai fini del rispetto dei requisiti. Ai beneficiari dovrebbero essere trasmesse segnalazioni su possibili casi di non conformità e, a tal fine, le autorità nazionali dovrebbero avere l'obbligo di istituire strumenti adeguati. È opportuno far sì che la comunicazione di questi risultati ai beneficiari non venga interpretata come una notifica dell'intenzione dell'autorità competente di procedere a un controllo in loco. Il beneficiario, inoltre, dovrebbe avere la possibilità di modificare la domanda di aiuto o la domanda di pagamento al fine di correggere la propria dichiarazione sull'uso di una superficie agricola, a condizione che le disposizioni applicabili siano state rispettate. È altresì opportuno consentire agli Stati membri di fissare un termine ultimo entro il quale tali modifiche possono essere accolte. |
(8) |
È opportuno chiarire che le domande risultate non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento di un controllo in loco non dovrebbero rientrare nella popolazione di controllo da cui prelevare i campioni necessari ai fini del rispetto delle percentuali minime di controllo. È inoltre opportuno disporre che queste domande o i dati relativi a tali richiedenti siano utilizzati per verifiche incrociate miranti ad individuare eventuali doppioni di domande di aiuto ricevibili e informazioni pertinenti ai fini dell'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole. |
(9) |
Per chiarire l'ambito di applicazione dei controlli in loco riguardanti l'obbligo di riconversione per i casi di inosservanza relativi ai prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, è opportuno disporre che tali controlli siano effettuati su parcelle che devono essere riconvertite, in modo da verificare se l'obbligo di riconversione è stato rispettato. |
(10) |
Per consentire agli Stati membri di ottimizzare la selezione del campione è opportuno prevedere maggior flessibilità nel selezionare i campioni di controllo di cui agli articoli da 30 a 33 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Il metodo di selezione obbligatorio dovrebbe essere sostituito da principi generali riguardanti le modalità di combinazione dei campioni. Per ottenere un tasso di errore rappresentativo si dovrebbe inoltre prevedere un campione casuale minimo per ciascuno dei regimi di aiuto e per ciascuna delle misure di sostegno. Per poter continuare ad applicare l'approccio basato sul rischio per i controlli riguardanti il pagamento per l'inverdimento è altresì opportuno definire il metodo di selezione dei campioni di controllo pertinenti. |
(11) |
Al fine di agevolare l'attuazione del sistema integrato e di ridurre i tempi di esecuzione dei controlli, la possibilità di limitare i controlli relativi alla misurazione della superficie a un campione casuale del 50 % delle parcelle agricole dichiarate dovrebbe essere estesa anche ai controlli riguardanti l'ammissibilità. |
(12) |
Per vigilare sull'attuazione dei controlli tramite monitoraggio è opportuno prevedere un obbligo di notifica per gli Stati membri. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. |
(14) |
Per far sì che gli Stati membri possano utilizzare quanto prima le nuove tecnologie nel quadro dei loro sistemi integrati di gestione e controllo, le nuove norme sulle domande uniche, sulle domande di pagamento e sui controlli dovrebbero essere applicate a decorrere dall'anno di domanda 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è così modificato:
(1) |
l'articolo 15 è così modificato:
|
(2) |
all'articolo 24, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. L'autorità competente effettua ispezioni fisiche in campo qualora la fotointerpretazione di ortoimmagini aeree o satellitari o altre prove pertinenti, incluse quelle fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente, non forniscano risultati che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente, sull'ammissibilità o, se del caso, sulle dimensioni esatte della superficie che è oggetto di controlli amministrativi o in loco.»; |
(3) |
all'articolo 29, paragrafo 1, è aggiunto il seguente terzo comma: «I dati provenienti dalle domande risultate non ricevibili o dai richiedenti risultati non ammissibili al pagamento di cui all'articolo 34, paragrafo 1, non sono utilizzati ai fini di cui al primo comma, lettere a), c) ed e), del presente paragrafo.»; |
(4) |
all'articolo 31, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
|
(5) |
all'articolo 33 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il controllo in loco di follow-up di cui al paragrafo 1 non è necessario nel caso in cui la sovradichiarazione accertata abbia comportato un aggiornamento delle parcelle di riferimento in questione nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 nel corso dell'anno dell'accertamento, oppure qualora i controlli tramite monitoraggio di cui all'articolo 40 bis del presente regolamento siano effettuati per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione nel corso dell'anno di domanda successivo e consentano all'autorità competente di decidere in merito all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.»; |
(6) |
l'articolo 34 è così modificato:
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(7) |
l'articolo 38 è così modificato:
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(8) |
all'articolo 39, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'ammissibilità delle parcelle agricole è verificata con qualsiasi mezzo appropriato, comprese le prove fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente. Tale verifica comprende anche, se del caso, una verifica della coltura. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.»; |
(9) |
all'articolo 40, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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(10) |
è inserito il seguente articolo 40 bis: «Articolo 40 bis Controlli tramite monitoraggio 1. L'autorità competente può effettuare controlli tramite monitoraggio. Se sceglie di esercitare tale facoltà:
Ai fini delle lettere b) e c), si effettuano ispezioni fisiche in campo quando le prove pertinenti, incluse quelle fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente, non consentono di trarre conclusioni sull'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto. Le ispezioni fisiche in campo possono limitarsi al controllo dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi che risultano pertinenti per stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto. 2. Nel caso in cui l'autorità competente effettui controlli tramite monitoraggio conformemente al paragrafo 1, riesca a provare l'esistenza di procedure operative efficaci tali da soddisfare i requisiti di cui agli articoli 7, 17 e 29 del presente regolamento e abbia dimostrato la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, valutata a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014:
3. L'autorità competente può decidere di applicare il sistema di controllo tramite monitoraggio a ciascun regime di aiuto per superficie o misura di sostegno o tipo di intervento, oppure nei confronti di determinati gruppi di beneficiari soggetti a controlli in loco relativi al pagamento per l'inverdimento, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, lettere da a) ad h). Nei primi due anni di applicazione l'autorità competente può decidere di applicare il sistema di controllo tramite monitoraggio ai beneficiari di un regime di aiuto o di una misura di sostegno per superfici selezionate in base a criteri oggettivi e non discriminatori. In questi casi, nel secondo anno di applicazione le superfici oggetto di tali controlli sono più estese rispetto al primo anno. Se l'autorità competente decide di effettuare i controlli conformemente al primo o al secondo comma, i paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai beneficiari soggetti ai controlli tramite monitoraggio.»; |
(11) |
è inserito il seguente articolo 40 ter: «Articolo 40 ter Comunicazioni Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o dicembre dell'anno civile che precede quello in cui iniziano ad effettuare i controlli tramite monitoraggio, la loro decisione di optare per questo tipo di controlli, precisando contestualmente i regimi o le misure o i tipi di interventi e, se del caso, le superfici rientranti in tali regimi o misure che saranno oggetto di detti controlli, nonché i criteri usati per selezionarle. Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia deciso di effettuare i controlli tramite monitoraggio a decorrere dall'anno di domanda 2018, la comunicazione è effettuata entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»; |
(12) |
l'articolo 41 è così modificato:
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(13) |
all'articolo 70, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Se opportuno, i controlli in loco possono essere effettuati mediante tecniche di telerilevamento oppure utilizzando i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).