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Document 32018R0507

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/507 della Commissione, del 26 marzo 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    C/2018/1732

    GU L 83 del 27.3.2018, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/507/oj

    27.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 83/11


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/507 DELLA COMMISSIONE

    del 26 marzo 2018

    che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell'allegato I del medesimo regolamento.

    (2)

    Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire la classificazione di capsule, compresse, pastiglie e pillole prodotte a partire da prodotti del capitolo 15.

    (3)

    Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-410/08 - C-412/08 (2), le preparazioni alimentari usate come complementi, composte principalmente da olio vegetale o animale a cui viene aggiunta una certa quantità di vitamine e presentate in forma di capsule, rientrano nella voce 2106 («Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove»).

    (4)

    In tale sentenza la Corte di giustizia ha spiegato che, nel caso delle merci in questione, la forma della presentazione è un elemento determinante che ne rivela la funzione di complemento alimentare, poiché essa determina il dosaggio della preparazione alimentare, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Di conseguenza, l'involucro costituisce un elemento che, abbinato al relativo contenuto, determina la destinazione e il carattere delle rispettive merci. Il fatto che le materie prime che compongono le preparazioni alimentari siano parzialmente disciplinate dalle voci 1515 e 1517 della NC non ne preclude la classificazione nella voce 2106. Le voci 1515 e 1517 della NC non consentono di tenere conto di tale caratteristica delle merci.

    (5)

    I problemi di classificazione tariffaria potrebbero insorgere nella classificazione di altre preparazioni alimentari composte da prodotti del capitolo 15, analoghe per composizione e finalità ai prodotti in questione di cui alla predetta sentenza della Corte di giustizia, contenenti una dose e presentate sotto forma di capsule, compresse, pastiglie e pillole.

    (6)

    Le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2106 stabiliscono che la voce include preparazioni indicate spesso sotto il nome di complementi alimentari, addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro, presentate in confezioni con l'indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l'organismo in buona salute.

    (7)

    I complementi alimentari composti da prodotti del capitolo 15 presentati sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, non rientrano in detto capitolo, in quanto la forma specifica di presentazione è indicativa della loro funzione di complemento alimentare. I complementi alimentari rappresentano un tipo molto specifico di preparazioni alimentari menzionate solo nelle note esplicative del sistema armonizzato della voce 2106 e sono di norma presentati sotto forma di dosi. Di conseguenza, le preparazioni alimentari usate come complementi alimentari, presentate sotto forma di dosi e composte da prodotti del capitolo 15 non possono soddisfare i requisiti delle voci di detto capitolo e dovrebbero essere classificate nella voce 2106.

    (8)

    Per motivi di certezza del diritto, le disposizioni della nomenclatura combinata dovrebbero rispecchiare la giurisprudenza suesposta. Questo è già stato in parte realizzato con l'introduzione nel capitolo 21 della nota complementare 5 mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 698/2013 della Commissione (3) e della nota complementare 4 nel capitolo 19 mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1343 della Commissione (4). Ai fini della coerenza e dell'uniformità con tali misure precedenti, si dovrebbe introdurre anche nel capitolo 15 una corrispondente nota complementare.

    (9)

    È pertanto opportuno aggiungere una nuova nota complementare al capitolo 15 della parte seconda della nomenclatura combinata per garantirne un'interpretazione uniforme in tutta l'Unione.

    (10)

    È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Al capitolo 15 della parte seconda della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 5:

    «5.

    Le preparazioni alimentari composte da prodotti del capitolo 15 presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, usate come complementi alimentari, sono escluse dal presente capitolo. Il carattere essenziale di un complemento alimentare non è conferito unicamente dai suoi ingredienti, bensì anche dalla sua forma specifica di presentazione che ne rivela la funzione di complemento alimentare, in quanto questa determina il dosaggio, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Tali preparazioni alimentari vanno classificate nella voce 2106 purché non siano nominate né comprese altrove.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (2)  Sentenza del 17 dicembre 2009, Swiss Caps AG, C-410/08 — C-412/08, ECLI:EU:C:2009:794.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 698/2013 della Commissione, del 19 luglio 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 198 del 23.7.2013, pag. 35).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1343 della Commissione, del 18 luglio 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 186 del 19.7.2017, pag. 1).


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