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Document 32018L1695

    Direttiva (UE) 2018/1695 del Consiglio, del 6 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA

    ST/12033/2018/REV/1

    GU L 282 del 12.11.2018, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1695/oj

    12.11.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 282/5


    DIRETTIVA (UE) 2018/1695 DEL CONSIGLIO

    del 6 novembre 2018

    recante modifica della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La frode fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) provoca notevoli perdite di bilancio e incide sul funzionamento del mercato interno.

    (2)

    L'articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3) consente agli Stati membri di stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA sulle cessioni e prestazioni elencate nel suddetto articolo sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le cessioni o prestazioni («meccanismo dell'inversione contabile»), al fine di affrontare prontamente il problema della frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (missing trader fraud in intra-Community trade – MTIC). Gli Stati membri possono applicare tale meccanismo fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni.

    (3)

    La misura speciale del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism – QRM) di cui all'articolo 199 ter della direttiva 2006/112/CE offre agli Stati membri una procedura più rapida che consente di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile per quanto riguarda specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili. A norma dell'articolo 3 della direttiva 2013/42/UE del Consiglio (4), gli Stati possono applicare la misura speciale del QRM fino al 31 dicembre 2018.

    (4)

    L'8 marzo 2018 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione concernente gli effetti degli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva 2006/112/CE sulla lotta contro la frode («relazione»).

    (5)

    Secondo la relazione, gli Stati membri e le parti interessate di norma ritengono che il meccanismo dell'inversione contabile di cui all'articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE sia uno strumento temporaneo efficace ed efficiente per lottare contro la frode in materia di IVA in determinati settori o per prevenire il materializzarsi della frode. Il requisito di un periodo minimo di due anni per l'applicazione della misura stabilita all'articolo 199 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE si è rivelato un ostacolo per alcuni Stati membri che desideravano introdurre il meccanismo dell'inversione contabile ma che non soddisfacevano tale condizione. Di conseguenza è opportuno sopprimere da tale disposizione il requisito di un periodo minimo di due anni.

    (6)

    Sebbene la misura speciale del QRM di cui all'articolo 199 ter della direttiva 2006/112/CE non sia mai stata utilizzata effettivamente, gli Stati membri ritengono che debba restare in quanto strumento utile e misura precauzionale per i casi eccezionali di frodi in materia di IVA.

    (7)

    Considerati gli esiti e la conclusione della relazione, risulta che le misure di cui agli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva 2006/112/CE si sono dimostrate misure temporanee utili e mirate nella lotta contro la frode in materia di IVA. La scadenza di tali misure al 31 dicembre 2018 priverebbe gli Stati membri di uno strumento efficiente di lotta contro la frode in materia di IVA. È pertanto appropriato prorogare tali misure per un periodo limitato, fino all'entrata in vigore prevista del regime definitivo dell'IVA.

    (8)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

    1)

    all'articolo 199 bis, paragrafo 1, il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

    «Fino al 30 giugno 2022 gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:»;

    2)

    l'articolo 199 ter è sostituito dal seguente:

    «Articolo 199 ter

    1.   Uno Stato membro, in casi di imperativa urgenza e conformemente ai paragrafi 2 e 3, può designare il destinatario quale debitore dell'IVA su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi in deroga all'articolo 193, come misura speciale del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism – «QRM») per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili.

    La misura speciale del QRM è subordinata ad adeguate misure di controllo da parte dello Stato membro per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi cui si applica tale misura e ha una durata non superiore a nove mesi.

    2.   Lo Stato membro che desideri introdurre una misura speciale del QRM conformemente al paragrafo 1 invia una notifica alla Commissione utilizzando il modulo standard istituito conformemente al paragrafo 4 e la invia contemporaneamente agli altri Stati membri. Lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni indicanti il settore interessato, il tipo e le caratteristiche della frode, l'esistenza di imperativi motivi di urgenza, il carattere improvviso e massiccio della frode e le sue conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, contatta lo Stato membro interessato entro due settimane dal ricevimento della notifica e precisa di quali informazioni supplementari abbia bisogno. Le informazioni supplementari fornite dallo Stato membro interessato alla Commissione sono inviate contemporaneamente agli altri Stati membri. Se le informazioni supplementari fornite non sono sufficienti, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato entro una settimana.

    Lo Stato membro che desideri introdurre una misura speciale del QRM prevista al paragrafo 1 del presente articolo ne fa anche contestualmente domanda alla Commissione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 395, paragrafi 2 e 3.

    Nei casi di imperativa urgenza previsti al paragrafo 1 del presente articolo, la procedura di cui all'articolo 395, paragrafi 2 e 3, è completata entro sei mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

    3.   Non appena la Commissione dispone di tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la notifica di cui al paragrafo 2, primo comma, ne dà comunicazione agli Stati membri. Se ha obiezioni nei confronti della misura speciale del QRM, redige un parere negativo entro un mese da tale notifica e ne informa lo Stato membro interessato e il comitato IVA. Qualora la Commissione non abbia obiezioni, ne dà conferma per iscritto allo Stato membro interessato e al comitato IVA entro lo stesso termine. Lo Stato membro può adottare la misura speciale del QRM a decorrere dalla data di ricevimento di tale conferma. Nel valutare la notifica la Commissione tiene conto delle osservazioni che le siano state inviate per iscritto dagli altri Stati membri.

    4.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un modulo standard per l'invio della notifica della misura speciale del QRM di cui al paragrafo 2 e delle informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui al paragrafo 5.

    5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), e a tal fine il comitato è il comitato istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (*2).

    6.   La misura speciale del QRM di cui al paragrafo 1 si applica fino al 30 giugno 2022.

    (*1)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)."

    (*2)  Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).»;"

    3)

    all'articolo 395, il paragrafo 5 è soppresso.

    Articolo 2

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018

    Per il Consiglio

    Il presidente

    H. LÖGER


    (1)  Parere del 3.10.2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Parere dell'11.7.2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

    (4)  Direttiva 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 1).


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