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Document 32018D1986

    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca e abroga le decisioni di esecuzione 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE e 2014/156/UE

    C/2018/8461

    GU L 317 del 14.12.2018, p. 29–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/10/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1986/oj

    14.12.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 317/29


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1986 DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 2018

    che istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca e abroga le decisioni di esecuzione 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE e 2014/156/UE

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 95,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1224/2009 stabilisce norme per il controllo di tutte le attività disciplinate dalla politica comune della pesca esercitate sul territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione o, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, da cittadini degli Stati membri e dispone in particolare che gli Stati membri provvedano affinché il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne settori, pescherecci o persone e sulla base della gestione del rischio.

    (2)

    Conformemente all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, di concerto con gli Stati membri interessati, può adottare programmi specifici di controllo e ispezione per determinate attività di pesca e determinati bacini marittimi.

    (3)

    La Commissione ha adottato per diversi bacini marittimi programmi specifici di controllo e ispezione che sono stati attuati dagli Stati membri attraverso piani di impiego congiunto e per i quali l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) ha assicurato il coordinamento operativo delle attività di ispezione.

    (4)

    Dalla recente valutazione REFIT (2) della Commissione è emerso che i programmi specifici di controllo e ispezione costituiscono uno strumento efficiente ed efficace per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

    (5)

    I programmi specifici di controllo e ispezione istituiti dalle decisioni di esecuzione 2012/807/UE (3), 2013/328/UE (4) e 2013/305/UE (5) della Commissione scadranno il 31 dicembre 2018. È opportuno che tali programmi proseguano anche dopo tale data per continuare a stimolare la cooperazione e lo scambio di dati tra gli Stati membri e promuovere condizioni di parità nelle attività di ispezione e controllo in tutta l'Unione.

    (6)

    Al fine di semplificare l'adozione e garantire un'attuazione coerente dei programmi specifici di controllo e ispezione a livello dell'Unione, tali programmi dovrebbero essere riuniti in un'unica decisione. Gli obblighi di dichiarazione degli Stati membri dovrebbero essere rivisti per tenere conto dei nuovi parametri di riferimento e ridurre per quanto possibile gli oneri amministrativi.

    (7)

    Per garantire coerenza tra i vari bacini marittimi è opportuno rivedere altresì il programma specifico di controllo e ispezione istituito dalla decisione 2014/156/UE (6), anche per quanto riguarda i parametri di riferimento e gli obblighi di dichiarazione.

    (8)

    Conformemente all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i programmi specifici di controllo e ispezione dovrebbero definire l'ambito, gli obiettivi e le priorità nonché i parametri di riferimento per le attività di ispezione.

    (9)

    Al fine di tenere conto delle misure di conservazione e gestione della pesca recentemente adottate dall'Unione, l'ambito di applicazione dei programmi specifici di controllo e ispezione dovrebbe essere esteso ad alcuni stock e attività di pesca supplementari. L'ambito di applicazione dovrebbe includere anche la pesca ricreativa di stock soggetti a misure di conservazione dell'Unione e attività di pesca gestite da organizzazioni regionali di gestione della pesca. È inoltre necessario allineare le priorità dei programmi specifici di controllo e ispezione a quelle della politica comune della pesca, in particolare per quanto riguarda l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

    (10)

    La presente decisione dovrebbe quindi disciplinare determinate attività di pesca nel Mar Baltico, nel Mare del Nord, nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale, nell'Atlantico orientale, nel Mediterraneo e nel Mar Nero.

    (11)

    Il regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone, all'articolo 95, paragrafo 2, che i parametri di riferimento previsti dal programma specifico di controllo e ispezione per le attività di ispezione siano stabiliti sulla base della gestione del rischio. A tal fine, e per garantire un approccio coerente nelle attività di controllo e ispezione effettuate in un bacino marittimo e parità di condizioni per le attività di pesca dei diversi Stati membri, è opportuno avvalersi di una metodologia armonizzata per la valutazione del rischio. Tale metodologia armonizzata dovrebbe essere definita dagli Stati membri di concerto con l'EFCA e dovrebbe essere basata sui possibili rischi di inosservanza (minacce) delle norme della politica comune della pesca.

    (12)

    Gli Stati membri dovrebbero comunicare all'EFCA i risultati della loro valutazione del rischio. L'EFCA dovrebbe utilizzare tali informazioni per coordinare la valutazione del rischio a livello regionale.

    (13)

    L'EFCA dovrebbe definire una strategia regionale di gestione del rischio da attuarsi mediante un piano di impiego congiunto quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (7).

    (14)

    Conformemente all'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri interessati dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire l'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.

    (15)

    Le attività congiunte di ispezione e sorveglianza degli Stati membri dovrebbero essere svolte, se del caso, conformemente ai piani di impiego congiunto stabiliti dall'EFCA, in modo da armonizzare ulteriormente le pratiche di controllo, ispezione e sorveglianza e coordinare le attività di controllo, ispezione e sorveglianza tra le autorità competenti di tali Stati membri.

    (16)

    Per i pescherecci appartenenti a segmenti di flotta a rischio elevato e molto elevato in tutti gli Stati membri interessati dovrebbero essere stabiliti obiettivi di riferimento intesi a determinare l'intensità delle attività di controllo e ispezione. Tutti gli obiettivi di riferimento dovrebbero essere valutati tenendo conto della valutazione annuale realizzata dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a utilizzare obiettivi di riferimento alternativi espressi in termini di livelli superiori di conformità.

    (17)

    L'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione, dei piani di impiego congiunto e delle attività congiunte di ispezione e sorveglianza richiede uno scambio di informazioni fra le autorità competenti degli Stati membri e con l'EFCA relativamente ai dati del sistema di controllo dei pescherecci, ai dati del sistema elettronico di comunicazione, compresi i rapporti sull'attività di pesca, le notifiche preventive, le dichiarazioni di sbarco e di trasbordo e le note di vendita, ai dati di ispezione e sorveglianza, compresi i rapporti di ispezione, i rapporti degli osservatori e i rapporti di infrazione, nonché il trattamento dei dati personali. È opportuno garantire in ogni momento e a tutti i livelli il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 (8) e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e, se del caso, delle disposizioni degli Stati membri che recepiscono la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

    (18)

    I dati personali trattati ai fini dell'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione non dovrebbero essere conservati per un periodo superiore a dieci anni. Tale periodo consentirà alle autorità competenti degli Stati membri e all'EFCA di svolgere i propri compiti per quanto riguarda il seguito, la rendicontazione e la valutazione dei programmi specifici di controllo e ispezione. Per quanto riguarda i dati necessari per il seguito da dare alle ispezioni, quali indagini, infrazioni, procedimenti giudiziari o amministrativi, è necessario un periodo di conservazione specifico più lungo, pari a vent'anni, tenuto conto della lentezza dell'iter procedurale e della necessità di disporre dei dati fino alla sua conclusione. Inoltre, nel caso in cui i dati siano utilizzati a fini scientifici e per la formulazione di pareri scientifici, il periodo di conservazione dovrebbe essere esteso per consentire il monitoraggio e la valutazione scientifici delle risorse biologiche marine nel lungo periodo.

    (19)

    Gli Stati membri dovrebbero elaborare e trasmettere alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione. La Commissione dovrebbe avvalersi di tali relazioni per valutare l'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione e per verificarne l'adeguatezza e l'efficacia. Tale valutazione può costituire la base per il riesame dei programmi specifici di controllo e ispezione.

    (20)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Oggetto

    1.   La presente decisione istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per:

    a)

    le attività di pesca che sfruttano stock o specie oggetto di piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e di piani adottati in conformità dell'articolo 18 di tale regolamento, nonché di altre misure dell'Unione adottate ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato e che stabiliscono limitazioni quantitative e la ripartizione delle possibilità di pesca;

    b)

    le attività di pesca che sfruttano specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    c)

    alcune attività di pesca che sfruttano stock o specie cui si applicano misure di conservazione e gestione adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

    come indicato negli allegati da I a V.

    2.   I programmi specifici di controllo e ispezione sono riportati negli allegati da I a V e sono attuati dagli Stati membri ivi menzionati («gli Stati membri interessati»).

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    I programmi specifici di controllo e ispezione riguardano le seguenti attività:

    a)

    le attività di pesca ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 nelle zone di cui agli allegati da I a V della presente decisione («zone interessate»);

    b)

    le attività inerenti alla pesca, compresi la pesatura, la trasformazione, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio di prodotti della pesca;

    c)

    l'importazione e l'importazione indiretta quali definite all'articolo 2, punti 11 e 12, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (12), per le attività di pesca di cui all'allegato I;

    d)

    l'esportazione e la riesportazione quali definite all'articolo 2, punti 13 e 14, del regolamento (CE) n. 1005/2008, per le attività di pesca di cui all'allegato I;

    e)

    la pesca ricreativa quale definita all'articolo 4, punto 28, del regolamento (CE) n. 1224/2009, quando è soggetta a misure di conservazione dell'Unione e nei casi specificati nel pertinente allegato;

    f)

    le misure di emergenza ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e le misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    Articolo 3

    Obiettivi

    1.   I programmi specifici di controllo e ispezione assicurano un'attuazione uniforme ed efficace delle misure di conservazione e controllo applicabili agli stock e alle attività di pesca di cui agli allegati da I a V.

    2.   Le attività di controllo e ispezione svolte nell'ambito di ciascun programma specifico di controllo e ispezione mirano in particolare a garantire il rispetto delle seguenti disposizioni:

    a)

    la gestione delle possibilità di pesca e le condizioni specifiche ad esse eventualmente associate, compreso il monitoraggio dell'utilizzo dei contingenti, del regime di gestione dello sforzo e delle misure tecniche applicate nelle zone interessate;

    b)

    gli obblighi di dichiarazione applicabili alle attività di pesca, in particolare l'affidabilità dei dati registrati e comunicati;

    c)

    l'obbligo di sbarcare tutte le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 e le misure per la riduzione dei rigetti di cui al titolo III bis del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (13);

    d)

    le norme speciali relative alla pesatura di determinate specie pelagiche di cui agli articoli da 78 a 89 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 (14) della Commissione;

    e)

    disposizioni specifiche approvate da organizzazioni regionali di gestione della pesca per quanto concerne gli stock e le zone interessate dalla presente decisione.

    Articolo 4

    Priorità

    1.   Gli Stati membri interessati procedono al controllo e all'ispezione delle attività di pesca e delle attività inerenti alla pesca per i vari stock e le varie zone di cui agli allegati da I a V della presente decisione sulla base della gestione del rischio, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 98 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

    2.   Ogni Stato membro interessato attribuisce, per il controllo e le ispezioni, un livello di priorità basato sui risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente alle procedure di cui all'articolo 5.

    3.   Ogni peschereccio e/o segmento di flotta di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), è oggetto di controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito a norma del paragrafo 2, in modo da garantire una copertura adeguata di tutti gli stock oggetto delle attività di pesca elencate negli allegati da I a V.

    4.   Ispezioni a terra di operatori che esercitano attività inerenti alla pesca sono effettuate se sono pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca/della commercializzazione e se rientrano nella strategia di gestione del rischio di cui all'articolo 6.

    Articolo 5

    Procedure di valutazione del rischio e relazione con i piani di impiego congiunto

    1.   Gli Stati membri interessati valutano, almeno una volta all'anno, i rischi inerenti alle attività di pesca elencate negli allegati da I a V conformemente alla metodologia armonizzata da essi stabilita in cooperazione con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), basata sui possibili rischi di inosservanza delle norme della politica comune della pesca.

    2.   La metodologia di valutazione del rischio di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri:

    a)

    esaminino, facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che si verifichi un'inosservanza e, nel caso, le possibili ripercussioni;

    b)

    stabiliscano il livello di rischio per gli stock, l'attrezzo, la zona (di seguito «il segmento di flotta») e il periodo dell'anno sulla base della probabilità e delle possibili ripercussioni. Il livello di rischio stimato è classificato in base alle seguenti categorie: «molto elevato», «elevato», «medio» e «basso».

    3.   Nell'ambito di un piano di impiego congiunto stabilito dall'EFCA in conformità del regolamento (CE) n. 768/2005 («piano di impiego congiunto»), ciascuno Stato membro interessato comunica all'EFCA i risultati della valutazione del rischio. Per facilitare la programmazione della strategia di gestione del rischio di cui all'articolo 6 viene descritto il tipo di possibile inosservanza (minacce) delle norme applicabili della politica comune della pesca che è stato individuato. Gli Stati membri comunicano immediatamente all'EFCA eventuali variazioni del livello stimato di rischio.

    4.   L'EFCA si avvale delle informazioni trasmesse dagli Stati membri per coordinare la valutazione del rischio a livello regionale.

    5.   Gli Stati membri interessati stilano un elenco dei loro pescherecci in cui figurano almeno i pescherecci che presentano un rischio medio, elevato e molto elevato. L'elenco dei pescherecci è regolarmente aggiornato tenendo conto delle informazioni raccolte nel corso delle attività di controllo e ispezione, comprese le attività congiunte di controllo e ispezione, e di qualsiasi informazione pertinente trasmessa da altri Stati membri.

    6.   Nel caso in cui un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati, o un peschereccio di un paese terzo, operi nelle zone interessate, il livello di rischio ai sensi del paragrafo 5 è determinato dallo Stato membro costiero nelle cui acque opera il peschereccio, a meno che le autorità dello Stato di bandiera non comunichino, nell'ambito dell'articolo 8 della presente decisione, il livello di tale rischio.

    7.   Nell'ambito di un piano di impiego congiunto gli Stati membri interessati comunicano all'EFCA, a fini operativi, l'elenco dei pescherecci stabilito a norma dei paragrafi 5 e 6. Per agevolare le attività di controllo e ispezione viene descritto il tipo di minacce che è stato individuato per i pescherecci. Gli Stati membri interessati comunicano immediatamente all'EFCA le eventuali modifiche apportate all'elenco a seguito dell'aggiornamento.

    Articolo 6

    Strategie nazionali e regionali di gestione del rischio

    1.   Sulla base dei risultati della valutazione del rischio gli Stati membri interessati elaborano, almeno una volta all'anno, una strategia di gestione del rischio volta a garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Tale strategia comprende l'identificazione, la descrizione e l'assegnazione di risorse, strumenti di controllo e mezzi di ispezione adeguati, tenuto conto del livello di rischio identificato, della natura del rischio di inosservanza delle norme della politica comune della pesca e del conseguimento degli obiettivi di riferimento.

    2.   L'EFCA, sulla base della valutazione regionale del rischio di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della presente decisione, stabilisce una strategia regionale di gestione del rischio ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. L'EFCA coordina e attua la strategia regionale di gestione del rischio mediante un piano di impiego congiunto.

    Articolo 7

    Obiettivi di riferimento

    1.   Fatti salvi gli obiettivi di riferimento definiti nell'allegato I, punto 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli obiettivi di riferimento per le ispezioni dei pescherecci sono stabiliti negli allegati da I a V, punto 4, della presente decisione.

    2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono anche applicare obiettivi di riferimento diversi, espressi in termini di livelli superiori di conformità secondo la metodologia armonizzata stabilita in collaborazione con l'EFCA, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 della presente decisione, a condizione che:

    a)

    un'analisi dettagliata delle attività di pesca o delle attività inerenti alla pesca e degli aspetti connessi all'esecuzione giustifichi la necessità di fissare obiettivi di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità;

    b)

    gli Stati membri interessati definiscano lo sforzo di controllo e ispezione, nonché la strategia per conseguire i risultati attesi con i livelli superiori di conformità;

    c)

    i parametri di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità non incidano negativamente sugli obiettivi, le priorità e le procedure basate sul rischio definiti dai programmi specifici di controllo e ispezione;

    d)

    i parametri di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità siano notificati alla Commissione entro un anno dall'entrata in vigore della presente decisione e, successivamente, ogni 2 anni e la Commissione non sollevi obiezioni in proposito entro 90 giorni dalla notifica.

    3.   Tutti gli obiettivi di riferimento sono valutati annualmente sulla base delle relazioni di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e, se opportuno, sono rivisti di conseguenza nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6.

    4.   Se del caso, gli obiettivi di riferimento di cui al presente articolo vengono resi effettivi da un piano di impiego congiunto.

    Articolo 8

    Cooperazione fra gli Stati membri e con i paesi terzi

    1.   Gli Stati membri interessati cooperano all'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione.

    2.   Se del caso, tutti gli altri Stati membri cooperano con gli Stati membri interessati e con l'EFCA per conseguire gli obiettivi dei piani di impiego congiunto.

    3.   Gli Stati membri interessati e l'EFCA possono cooperare con le autorità competenti di paesi terzi all'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione.

    Articolo 9

    Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

    1.   Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei propri sistemi nazionali di controllo della pesca, gli Stati membri interessati effettuano, ove opportuno, attività congiunte di ispezione e sorveglianza sul loro territorio e nelle acque soggette alla loro giurisdizione e, se del caso, nelle acque internazionali. Se del caso, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, tali attività sono svolte nell'ambito dei piani di impiego congiunto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 768/2005.

    2.   Ai fini delle attività congiunte di ispezione e sorveglianza, gli Stati membri interessati:

    a)

    provvedono affinché ispettori dell'Unione e funzionari di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza;

    b)

    stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza;

    c)

    utilizzano procedure standard per le ispezioni concordate con l'EFCA nell'ambito di un piano di impiego congiunto;

    d)

    designano, se del caso, i punti di contatto di cui all'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    3.   Alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare funzionari degli Stati membri interessati e ispettori dell'Unione.

    Articolo 10

    Scambio di dati

    1.   Ai fini dell'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione, ogni Stato membro interessato provvede allo scambio elettronico, con gli altri Stati membri interessati e con l'EFCA, dei dati relativi alle attività di pesca e alle attività inerenti alla pesca oggetto dei programmi specifici di controllo e ispezione.

    Lo scambio di dati di cui al primo comma è conforme all'articolo 111 del regolamento (CE) n. 1224/2009 nonché all'articolo 118 e all'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

    2.   I dati scambiati ai sensi del paragrafo 1 possono comprendere dati personali. L'EFCA e gli Stati membri possono trattare i dati personali cui hanno accesso ai sensi del paragrafo 1 ai fini dell'adempimento dei loro compiti e obblighi nell'ambito dei programmi specifici di controllo e ispezione. L'EFCA e gli Stati membri adottano, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1725, misure intese a garantire un'adeguata protezione dei dati personali.

    3.   I dati personali contenuti nelle informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 1 sono conservati per un periodo massimo di 10 anni, salvo se necessari per dare seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a un procedimento giudiziario o amministrativo. In tal caso i dati personali possono essere conservati per 20 anni. Se sono conservati per un periodo di tempo più lungo, i dati personali contenuti nelle informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 1 sono resi anonimi.

    4.   In deroga al paragrafo 3, i dati personali contenuti nelle informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 1 possono essere conservati per un periodo superiore ai periodi di cui al paragrafo 3 esclusivamente ai fini dello svolgimento di ricerche scientifiche e della formulazione di pareri scientifici in linea con l'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679.

    5.   Gli Stati membri trattano i dati personali raccolti ai sensi della presente decisione in conformità dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679.

    6.   L'EFCA e le autorità degli Stati membri garantiscono la sicurezza del trattamento dei dati personali svolto ai sensi della presente decisione. L'EFCA e le autorità degli Stati membri collaborano allo svolgimento dei compiti connessi alla sicurezza.

    7.   L'EFCA e gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata protezione della riservatezza delle informazioni ricevute ai sensi della presente decisione, conformemente all'articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 11

    Informazione e valutazione

    1.   Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'EFCA una relazione sulle attività di controllo e ispezione svolte nell'ambito dei programmi specifici di controllo e ispezione dell'anno civile precedente.

    2.   La relazione di cui al paragrafo 1 include almeno le informazioni di cui all'allegato VI.

    3.   Le informazioni di cui all'allegato VI, punto IV, vengono riportate e aggiornate in ciascuna relazione fino alla conclusione del procedimento a norma del diritto dello Stato membro interessato. Se in seguito al rilevamento di un'infrazione grave non viene preso alcun provvedimento ne è data motivazione.

    4.   Per le attività di pesca di cui all'allegato I, le informazioni di cui all'allegato VI, punto IV, sono trasmesse per via elettronica alla Commissione e all'EFCA entro il 15 settembre e sono aggiornate entro il 31 marzo dell'anno successivo.

    5.   Ai fini della valutazione annuale dell'efficacia dei piani di impiego congiunto di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 768/2005, l'EFCA tiene conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    6.   La Commissione convoca, almeno ogni due anni, una riunione del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di valutare l'attuazione e verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei programmi specifici di controllo e ispezione nonché il loro impatto generale sul rispetto delle norme da parte dei pescherecci e degli operatori.

    Articolo 12

    Abrogazione e periodo di transizione

    Fatto salvo il secondo comma del presente articolo, le decisioni di esecuzione 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE e 2014/156/UE sono abrogate.

    Tuttavia, le decisioni di esecuzione 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE e 2014/156/UE continuano ad applicarsi per quanto riguarda la relazione che gli Stati membri devono presentare nel 2019 concernente le attività di controllo e ispezione svolte nel 2018.

    Articolo 13

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  COM(2017) 192 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:192:FIN.

    (3)  Decisione di esecuzione 2012/807/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale (GU L 350 del 20.12.2012, pag. 99).

    (4)  Decisione di esecuzione 2013/328/UE della Commissione, del 25 giugno 2013, che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alle attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, la passera di mare e la sogliola nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 61).

    (5)  Decisione di esecuzione 2013/305/UE della Commissione, del 21 giugno 2013, che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione per le attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, l'aringa, il salmone e lo spratto nel Mar Baltico (GU L 170 del 22.6.2013, pag. 66).

    (6)  Decisione di esecuzione 2014/156/UE della Commissione, del 19 marzo 2014, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione delle attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di pesce spada nel Mediterraneo, e delle attività di pesca che sfruttano gli stock di sardine e acciughe nel Mar Adriatico settentrionale (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 15).

    (7)  Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia europea di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (9)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (10)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

    (11)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (12)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

    (13)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

    (14)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).


    ALLEGATO I

    INFORMAZIONI DETTAGLIATE RIGUARDANTI IL PROGRAMMA SPECIFICO DI CONTROLLO E ISPEZIONE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA CHE SFRUTTANO SPECIE REGOLAMENTATE DALL'ICCAT (1) NELL'ATLANTICO ORIENTALE E NEL MEDITERRANEO E PER ALCUNE ATTIVITÀ DI PESCA DEMERSALE E PELAGICA NEL MEDITERRANEO

    (1)

    Il presente programma specifico di controllo e ispezione riguarda le zone geografiche definite come segue:

    a)

    «Atlantico orientale», le sottozone CIEM (2) (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) VII, VIII, IX e X, quali definite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 e la divisione FAO (3) 34.1.2.;

    b)

    «Mediterraneo», le sottozone FAO 37.1, 37.2 e 37.3 o le sottozone geografiche da 1 a 27 quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

    c)

    «Adriatico settentrionale» e «Adriatico meridionale», le sottozone geografiche 17 e 18 quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

    d)

    «Canale di Sicilia», le sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16, quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.

    (2)

    Gli Stati membri interessati sono: Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna.

    (3)

    Le attività di pesca interessate sono le seguenti:

    attività di pesca (compresa quella ricreativa) che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo;

    attività di pesca (compresa quella ricreativa) che sfruttano il pesce spada nel Mediterraneo;

    attività di pesca che sfruttano il tonno bianco nel Mediterraneo;

    attività di pesca che sfruttano la sardina e l'acciuga nel Mare Adriatico settentrionale e meridionale;

    attività di pesca che sfruttano il nasello europeo e il gambero rosa mediterraneo nel Canale di Sicilia;

    attività di pesca che sfruttano il gamberello boreale nel Mar di Levante e nel Mar Ionio;

    attività di pesca che sfruttano l'anguilla europea della specie Anguilla anguilla nelle acque dell'Unione del Mediterraneo;

    attività di pesca che sfruttano le specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (4)

    Parametri di riferimento per le ispezioni

    Gli Stati membri di cui al punto 2 del presente allegato applicano i seguenti parametri di riferimento:

    a)

    Attività di ispezione in mare:

    Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni in mare (esclusa la sorveglianza aerea) è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.

    b)

    Ispezioni allo sbarco (ispezioni nei porti e prima della prima vendita)

    Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni allo sbarco è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.

    c)

    Ispezioni nelle tonnare e negli allevamenti relativi ad attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo;

    Ogni anno è ispezionato il 100 % delle operazioni d'ingabbiamento e trasferimento presso tonnare e allevamenti, compreso il rilascio in mare del pescato.


    (1)  Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.

    (2)  Le zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

    (3)  «Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura».

    (4)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).


    ALLEGATO II

    INFORMAZIONI DETTAGLIATE RIGUARDANTI IL PROGRAMMA SPECIFICO DI CONTROLLO E ISPEZIONE PER ALCUNE ATTIVITÀ DI PESCA NEL MAR NERO

    (1)

    Il presente programma specifico di controllo e ispezione riguarda le zone geografiche definite come segue:

    acque dell'Unione del «Mar Nero», in cui per «Mar Nero» si intende la sottozona geografica 29 della CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo), quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.

    (2)

    Gli Stati membri interessati sono la Bulgaria e la Romania.

    (3)

    Le attività di pesca interessate sono le seguenti:

    attività di pesca che sfruttano il rombo chiodato nel Mar Nero;

    attività di pesca che sfruttano le specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (4)

    Parametri di riferimento per le ispezioni

    Gli Stati membri di cui al punto 2 del presente allegato applicano i seguenti parametri di riferimento:

    a)

    Attività di ispezione in mare:

    Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni in mare (esclusa la sorveglianza aerea) è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.

    b)

    Ispezioni allo sbarco (ispezioni nei porti e prima della prima vendita)

    Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni allo sbarco è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.


    ALLEGATO III

    INFORMAZIONI DETTAGLIATE RIGUARDANTI IL PROGRAMMA SPECIFICO DI CONTROLLO E ISPEZIONE PER ALCUNE ATTIVITÀ DI PESCA PELAGICA E DEMERSALE NEL MAR BALTICO

    (1)

    Il presente programma specifico di controllo e ispezione riguarda le zone geografiche definite come segue:

    acque dell'Unione del «Mar Baltico», in cui per «Mar Baltico» si intendono le zone CIEM IIIb, IIIc e IIId.

    (2)

    Gli Stati membri interessati sono: Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia.

    (3)

    Le attività di pesca interessate sono le seguenti:

    attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco (compresa la pesca ricreativa nelle sottodivisioni da 22 a 24), l'aringa, il salmone e lo spratto;

    attività di pesca che sfruttano l'anguilla europea della specie Anguilla anguilla nelle acque dell'Unione del Mar Baltico;

    attività di pesca che sfruttano le specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (4)

    Parametri di riferimento per le ispezioni

    Gli Stati membri di cui al punto 2 del presente allegato applicano i seguenti parametri di riferimento:

    a)

    Attività di ispezione in mare:

    Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni in mare (esclusa la sorveglianza aerea) è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.

    b)

    Ispezioni allo sbarco (ispezioni nei porti e prima della prima vendita):

    Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni allo sbarco è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.


    ALLEGATO IV

    INFORMAZIONI DETTAGLIATE RIGUARDANTI IL PROGRAMMA SPECIFICO DI CONTROLLO E ISPEZIONE PER ALCUNE ATTIVITÀ DI PESCA DEMERSALE E PELAGICA NEL MARE DEL NORD E NELLA DIVISIONE CIEM IIa

    (1)

    Il presente programma specifico di controllo e ispezione riguarda le zone geografiche definite come segue:

    acque dell'Unione del «Mare del Nord», in cui per «Mare del Nord» si intendono le zone CIEM IIIa e IV;

    acque dell'Unione della divisione CIEM IIa.

    (2)

    Gli Stati membri interessati sono: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia.

    (3)

    Le attività di pesca interessate sono le seguenti:

    attività di pesca che sfruttano lo sgombro, l'aringa, il sugarello, il melù, l'argentina e lo spratto, il cicerello e la busbana norvegese, il merluzzo bianco, l'eglefino, il merlano, il merluzzo carbonaro, lo scampo, la sogliola, la passera di mare, il nasello e il gamberello boreale;

    attività di pesca che sfruttano l'anguilla europea della specie Anguilla anguilla;

    attività di pesca che sfruttano le specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (4)

    Parametri di riferimento per le ispezioni

    Gli Stati membri di cui al punto 2 del presente allegato applicano i seguenti parametri di riferimento:

    a)

    Attività di ispezione in mare:

    Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni in mare (esclusa la sorveglianza aerea) è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.

    b)

    Ispezioni allo sbarco (ispezioni nei porti e prima della prima vendita):

    Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni allo sbarco è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.


    ALLEGATO V

    INFORMAZIONI DETTAGLIATE RIGUARDANTI IL PROGRAMMA SPECIFICO DI CONTROLLO E ISPEZIONE PER ALCUNE ATTIVITÀ DI PESCA DEMERSALE E PELAGICA NELLE ACQUE OCCIDENTALI DELL'ATLANTICO NORD-ORIENTALE

    (1)

    Il presente programma specifico di controllo e ispezione riguarda le zone geografiche definite come segue:

    acque dell'Unione delle «acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale», in cui per «acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale» si intendono: le zone CIEM V (esclusa la divisione Va e unicamente le acque dell'Unione della divisione Vb), VI, VII, VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone Copace (1) 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie).

    (2)

    Gli Stati membri interessati sono: Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Spagna.

    (3)

    Le attività di pesca interessate sono le seguenti:

    attività di pesca che sfruttano gli stock di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina e spratto nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM V, VI, VII, VIII e IX e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.11;

    attività di pesca che sfruttano gli stock di nasello presenti nelle divisioni CIEM Vb (acque dell'Unione) e VIa (acque dell'Unione), nella sottozona CIEM VII e nelle divisioni CIEM VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (generalmente denominati «stock di nasello settentrionale»);

    attività di pesca che sfruttano gli stock presenti nelle divisioni VIIIc e IXa definite dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (generalmente denominati «stock di nasello meridionale») e lo stock di scampo presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa;

    attività di pesca che sfruttano lo stock di sogliola nelle divisioni CIEM VIIIa, VIIIb e VIIe (2);

    attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, la sogliola e la passera di mare nelle acque dell'Unione delle zone CIEM VIa, VIIa e VIId;

    attività di pesca che sfruttano l'anguilla europea della specie Anguilla anguilla nelle acque dell'Unione delle zone CIEM VI, VII, VIII e IX;

    attività di pesca che sfruttano le specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (4)

    Parametri di riferimento per le ispezioni

    Gli Stati membri di cui al punto 2 del presente allegato applicano i seguenti parametri di riferimento:

    a)

    Attività di ispezione in mare:

    Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni in mare (esclusa la sorveglianza aerea) è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.

    b)

    Ispezioni allo sbarco (ispezioni nei porti e prima della prima vendita):

    Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni allo sbarco è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.


    (1)  Le zone Copace (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) sono definite nel regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

    (2)  In attesa dei risultati delle proposte in corso di esame di regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono piani pluriennali per la gestione delle attività di pesca demersale nelle acque occidentali dell'Unione.


    ALLEGATO VI

    CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE

    Le relazioni di valutazione contengono almeno le seguenti informazioni.

    I.   Analisi generale delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione svolte

    Gli Stati membri interessati comunicano le seguenti informazioni per bacino marittimo in conformità agli allegati da I a V:

    risultati della valutazione del rischio, con la descrizione dei rischi e delle minacce individuati dallo Stato membro interessato per le attività di pesca oggetto dei programmi specifici di controllo e ispezione (se del caso, con informazioni riguardanti l'iter di revisione/aggiornamento);

    tabella riepilogativa dei segmenti di flotta identificati e del rispettivo livello di rischio;

    contenuto dettagliato della strategia di gestione del rischio.

    II.   Analisi dettagliata delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione svolte

    Gli Stati membri interessati comunicano le seguenti informazioni per bacino marittimo in conformità agli allegati da I a V.

    Tabella 1

    Dati sintetici delle ispezioni in mare

    Giorni di pattugliamento [giorni]

     

    Numero totale di ispezioni in mare

     

    Numero totale di presunte infrazioni gravi

     

    Numero di ispezioni in mare sui pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano il rischio più elevato

     

    Numero di ispezioni in mare sui pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano il secondo rischio più elevato

     

    Numero di ispezioni in mare sui pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano un altro livello di rischio

     

    Numero di presunte infrazioni gravi per i pescherecci nelle categorie di segmenti di flotta che presentano il rischio più elevato

     

    Numero di presunte infrazioni gravi per i pescherecci nelle categorie di segmenti di flotta che presentano il secondo rischio più elevato

     

    Numero di presunte infrazioni gravi per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano un altro livello di rischio

     

    MEDIA dei tassi di infrazioni gravi (*1) (totale) [in %]

     

    Tasso di infrazioni gravi (*1) per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano il rischio più elevato [in %]

     

    Tasso di infrazioni gravi (*1) per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano il secondo rischio più elevato [in %]

     

    Tasso di infrazioni gravi (*1) per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano un altro livello di rischio [in %]

     


    Tabella 2

    Dati sintetici delle ispezioni in mare

    Numero di sorveglianze aeree (ore)

     

    Numero totale di avvistamenti dalla sorveglianza aerea

     

    Numero totale di avvistamenti dalle navi pattuglia

     

    Numero totale di presunte infrazioni gravi

     

    Numero di presunte infrazioni gravi per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano il rischio più elevato

     

    Numero di presunte infrazioni gravi per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano il secondo rischio più elevato

     

    Numero di presunte infrazioni gravi per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano un altro livello di rischio

     


    Tabella 3

    Dati sintetici delle attività di ispezione allo sbarco (ispezioni nei porti e prima della prima vendita)

    Uomini/giorni di ispezione [facoltativo]

     

    Numero totale di ispezioni allo sbarco

     

    Numero totale di presunte infrazioni gravi

     

    Numero di ispezioni sui pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano il rischio più elevato

     

    Numero di ispezioni sui pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano il secondo rischio più elevato

     

    Numero di ispezioni sui pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano un altro livello di rischio

     

    Numero di presunte infrazioni gravi per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano il rischio più elevato

     

    Numero di presunte infrazioni gravi per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano il secondo rischio più elevato

     

    Numero di presunte infrazioni gravi per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano un altro livello di rischio

     

    MEDIA dei tassi di infrazioni gravi (*2) (totale)

     

    Tasso di infrazioni gravi (*2) per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano il rischio più elevato [in %]

     

    Tasso di infrazioni gravi (*2) per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano il secondo rischio più elevato [in %]

     

    Tasso di infrazioni gravi (*2) per i pescherecci appartenenti alle categorie di segmenti di flotta che presentano un altro livello di rischio [in %]

     


    Tabella 4

    Dati sintetici delle attività di ispezione a terra sugli operatori (escluse le ispezioni nei porti e prima della prima vendita riportate nella tabella 3)

    Uomini/giorni di ispezioni a terra [facoltativo]

     

    Numero totale di ispezioni a terra

     

    Numero totale di presunte infrazioni gravi

     

    Tasso di infrazioni gravi (*3)

     

    III.   Controllo dell'obbligo di sbarco

    Gli Stati membri forniscono informazioni specifiche sulle risorse, gli strumenti e i mezzi previsti per il controllo dell'obbligo di sbarco, nonché i risultati del controllo.

    Sono richieste in particolare almeno le seguenti informazioni:

    1.

    Numero totale di navi aventi a bordo un osservatore incaricato del controllo;

    2.

    Numero di navi equipaggiate con telecamere a circuito chiuso (CCTV);

    3.

    Numero di ispezioni in mare effettuate mediante un'analisi dell'ultima cala;

    4.

    Mezzi di controllo utilizzati diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 3, con indicazione degli altri mezzi di controllo utilizzati (per esempio, sorveglianza aerea per mezzo di aeromobili, REM, droni);

    5.

    Numero totale di infrazioni all'obbligo di sbarco, con indicazione del numero di infrazioni connesse al mancato rispetto di disposizioni contenute nei pertinenti piani in materia di rigetti.

    IV.   Informazioni periodiche sulle infrazioni constatate

    Tabella 5

    Formato per la comunicazione delle informazioni da trasmettere a norma dell'articolo 11 per ciascuna ispezione in cui è stata constatata una presunta infrazione da includere nella relazione

    Nome dell'elemento

    Codice

    Descrizione e contenuto

    Identificazione dell'ispezione

    II

    Codice del paese (ISO alpha2) + 9 cifre, ad esempio DK201900001

    Data dell'ispezione

    DA

    AAAA-MM-GG

    Tipo di ispezione o di controllo

    IT

    In mare, sbarco, trasporto, prima vendita, stoccaggio, commercializzazione, trasferimento, trasferimento di controllo, ingabbiamento, trasbordo, rilascio, documento (da indicare)

    Identificazione di ciascun peschereccio, veicolo o operatore

    ID

    Numero di registro della flotta dell'Unione e nome del peschereccio, numero di registrazione ICCAT (se del caso)

    Identificazione della tonnara o del veicolo e/o ragione sociale dell'operatore, compresi gli allevamenti

    Tipo di attrezzo da pesca

    GE

    Codice dell'attrezzo basato sulla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO

    Tipo di presunta infrazione

    TS

    Descrizione dell'infrazione con indicazione della(e) relativa(e) disposizione(i).

    Se del caso, indicare il tipo di infrazione rilevata, utilizzando i seguenti codici:

    Per le infrazioni gravi:

    Codice da 1 a 12 in riferimento al numero (colonna di sinistra) menzionato nell'allegato XXX del regolamento di esecuzione n. 404/2011,

    Codice «13», «14» e «15» in riferimento all'articolo 90, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento sul controllo, rispettivamente,

    Codice da «a» a «p» in riferimento all'allegato VIII del regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

    Per le infrazioni che non rientrano nel regolamento dell'UE, codice 99.

    Le infrazioni connesse a normative adottate da ORGP e recepita nel diritto dell'Unione sono identificate mediante riferimento alla disposizione e al regolamento pertinenti oggetto di infrazione.

    Quantitativo di pesce in questione interessato dall'infrazione, per specie

    AF

    Indicare i quantitativi in causa di ciascuna delle specie a bordo o (per il tonno rosso vivo) nella gabbie (per il tonno rosso: peso e numero di individui).

    Stato di avanzamento del procedimento

    FU

    Indicare la situazione: IN CORSO, RICORSO PENDENTE, CONFERMATO o CHIUSO

    Ammenda (se disponibile)

    SF

    Ammenda in EUR

    Confisca

    SC

    CATTURE/ATTREZZO/ALTRO in caso di confisca fisica. Importo confiscato con indicazione del valore delle catture/degli attrezzi in EUR, ad esempio 10 000 ;

    Altro

    SO

    In caso di revoca della licenza/autorizzazione, indicare LI o AU + il numero di giorni, ad esempio AU30.

    Punti (se disponibile)

    SP

    Numero di punti assegnati a norma dell'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, ad esempio 12;

    Osservazioni

    RM

    Se alla constatazione di un'infrazione grave non ha fatto seguito l'adozione di opportune misure, darne motivazione con testo libero.

    V.   Analisi degli obiettivi di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità

    Se lo Stato membro applica obiettivi di riferimento alternativi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della presente decisione devono essere comunicate le seguenti informazioni.

    Tabella 6

    Raggiungimento di livelli superiori di conformità

     

    Livello di rischio [molto elevato/elevato/medio/basso]

    Descrizione della minaccia per l'attività/del rischio/del segmento di flotta

    Livello della minaccia/del rischio all'inizio dell'anno, espresso come livello di conformità

    Obiettivo di miglioramento del livello di conformità

    Livello della minaccia/del rischio alla fine dell'anno, espresso come livello di conformità

    Numero di ispezioni per minaccia/rischio

    Numero di infrazioni gravi constatate per minaccia/rischio, compreso il tasso di infrazioni gravi e l'andamento (rispetto ai due anni precedenti)

    Percentuale di ispezioni su pescherecci/operatori che hanno permesso di rilevare una o più infrazioni gravi

    Analisi ex post, inclusa la valutazione dell'effetto deterrente e spiegazione nel caso in cui il livello dell'obiettivo in termini di conformità non sia stato raggiunto

    VI.   Analisi di altre attività di ispezione e di controllo: trasbordo, sorveglianza aerea, importazione/esportazione

    VII.   Azioni, quali sessioni di formazione o di informazione, destinate a migliorare il rispetto delle norme da parte dei pescherecci e degli operatori

    VIII.   Proposte volte a migliorare l'efficacia delle attività di controllo, ispezione ed esecuzione (per ogni Stato membro interessato)


    (*1)  Per tasso di infrazioni si intende il rapporto tra il numero di presunte infrazioni e il numero di ispezioni, espresso in %

    (*2)  Per tasso di infrazioni si intende il rapporto tra il numero di presunte infrazioni e il numero di ispezioni, espresso in %

    (*3)  Per tasso di infrazioni si intende il rapporto tra il numero di presunte infrazioni e il numero di ispezioni, espresso in %

    (1)  Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).


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