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Document 32017R2460

Regolamento (UE) 2017/2460 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali per quanto riguarda l'elenco dei laboratori di riferimento dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/7143

GU L 348 del 29.12.2017, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2460/oj

29.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/34


REGOLAMENTO (UE) 2017/2460 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2017

che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali per quanto riguarda l'elenco dei laboratori di riferimento dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità, tra l'altro, alle normative sull'igiene degli alimenti. Conformemente a tale regolamento, i laboratori di riferimento dell'Unione europea («laboratori di riferimento dell'UE») sono responsabili, in particolare, di fornire ai laboratori nazionali di riferimento dettagli sui metodi di analisi e di coordinare l'applicazione di tali metodi. I laboratori di riferimento dell'UE sono elencati all'allegato VII di tale regolamento.

(2)

Il programma di lavoro del laboratorio di riferimento dell'UE per il latte e i prodotti a base di latte mira principalmente a fornire metodi di analisi e a garantire un approccio comune per le prove valutative interlaboratorio condotte dai laboratori nazionali di riferimento su marcatori di qualità quali la conta delle cellule somatiche e i germi. Le competenze all'avanguardia necessarie per la corretta esecuzione di tali analisi sono ormai ben consolidate sia a livello dei laboratori ufficiali che eseguono controlli ufficiali sia a livello dei laboratori che vengono sempre più utilizzati dalle aziende del settore alimentare per analizzare tali marcatori, che sono un fattore determinante del prezzo del latte raccolto alla stalla.

(3)

Il laboratorio di riferimento dell'UE per il latte e i prodotti a base di latte non è più necessario nell'Unione. Esso dovrebbe pertanto essere rimosso dall'elenco dei laboratori di riferimento dell'UE di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004, il punto 1 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.


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