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Document 32017R2229

Regolamento (UE) 2017/2229 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di piombo, mercurio, melamina e decochinato (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/7972

GU L 319 del 5.12.2017, pp. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2229/oj

5.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/6


REGOLAMENTO (UE) 2017/2229 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2017

che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di piombo, mercurio, melamina e decochinato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/32/CE proibisce l'uso di prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell'allegato I di tale direttiva.

(2)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza e l'efficacia dell'ossido di rame come additivo per mangimi per tutte le specie (2). In tale parere si indica che i livelli di piombo nell'ossido di rame superano in alcuni casi i livelli massimi dell'Unione vigenti per il piombo, ma i livelli riscontrati non destano preoccupazioni per la sicurezza in quanto l'esposizione degli animali al piombo attraverso l'uso di tale additivo sarebbe inferiore a quella derivante dall'uso di altri composti di rame conformi alla normativa dell'Unione. Sulla base delle informazioni fornite, utilizzando buone pratiche di fabbricazione non è possibile che l'ossido di rame raggiunga sistematicamente il livello massimo di piombo negli additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi. È opportuno adeguare il livello massimo del piombo nell'ossido di rame.

(3)

Molti coprodotti e sottoprodotti dell'industria alimentare destinati all'alimentazione di animali da compagnia sono ottenuti principalmente dal tonno. Per tali coprodotti e sottoprodotti, i livelli massimi vigenti di mercurio sono inferiori al livello massimo di mercurio applicabile al tonno destinato al consumo umano, il che provoca una scarsa disponibilità di tali coprodotti e sottoprodotti conformi al livello massimo di mercurio destinati all'uso negli alimenti per animali da compagnia. È quindi opportuno adeguare il livello massimo di mercurio applicabile ai pesci, agli altri animali acquatici e ai loro prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia, mantenendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute animale.

(4)

L'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza e l'efficacia dell'acido guanidinoacetico («GAA») destinato a polli da ingrasso, galli e galline da riproduzione e maiali (3). L'additivo acido guanidinoacetico contiene melamina come impurità fino a 20 mg/kg. L'Autorità ha concluso che il contributo del GAA al tenore di melamina nei mangimi non desterebbe preoccupazioni. Il livello massimo di melamina nei mangimi è stato fissato dalla direttiva 2002/32/CE. Per il GAA non è ancora stato fissato un livello massimo. È pertanto opportuno fissare un livello massimo per la melamina nel GAA.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 291/2014 della Commissione (4) ha ridotto il periodo di sospensione per il decochinato da tre giorni a zero giorni. È quindi opportuno sopprimere la disposizione relativa al carry-over inevitabile del decochinato nei mangimi per la fase finale del ciclo di ingrasso per i polli da ingrasso.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/32/CE.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(2)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP), 2016. Scientific opinion on the safety and efficacy of copper oxide as feed additive for all animal species. EFSA Journal 2016;14(6):4509, 19 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4509 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4509/epdf.

(3)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP), 2016. Scientific opinion on the safety and efficacy of guanidinoacetic acid for chickens for fattening, breeder hens and roosters, and pigs. EFSA Journal 2016;14(2):4394, 39 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4394 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4394/epdf.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 291/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1289/2004 per quanto riguarda il periodo di sospensione e i limiti massimi per i residui dell'additivo per mangimi decochinato (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 87).


ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 2002/32/CE è così modificato:

1)

alla sezione I, la riga 4, «piombo», è sostituita dal testo seguente:

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

«4.

Piombo (12)

Materie prime per mangimi

ad eccezione di:

10

foraggi (3)

30

fosfati e alghe marine calcaree

15

carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (10)

20

lieviti.

5

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

ad eccezione di:

100

ossido di zinco;

400

ossido manganoso, carbonato ferroso, carbonato rameico, ossido di rame.

200

Additivi per mangimi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e degli antiagglomeranti

ad eccezione di:

30

clinoptilolite di origine vulcanica e natrolite-fonolite.

60

Premiscele (6)

200

Mangimi complementari

ad eccezione di:

10

mangimi minerali;

15

formule a rilascio prolungato di mangimi destinate a particolari fini nutrizionali con una concentrazione di oligoelementi oltre cento volte superiore alla concentrazione massima stabilita nei mangimi completi.

60

Mangimi completi.

5»;

2)

alla sezione I, la riga 5, «mercurio», è sostituita dal testo seguente:

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

«5.

Mercurio (4)

Materie prime per mangimi

ad eccezione di:

0,1

pesci, altri animali acquatici e loro prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per animali da produzione alimentare

0,5

tonno (Thunnus spp, Euthynnus spp. Katsuwonus pelamis) e suoi prodotti destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia

1,0 (13)

pesci, altri animali acquatici e loro prodotti, diversi dal tonno e dai suoi prodotti, destinati alla produzione di mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia

0,5 (13)

carbonato di calcio e carbonato di calcio e di magnesio (10).

0,3

Mangimi composti

ad eccezione di:

0,1

mangimi minerali

0,2

mangimi composti per pesci

0,2

mangimi composti per cani, gatti, pesci ornamentali e animali da pelliccia.

0,3»

3)

la nota a piè di pagina 13 della sezione I «CONTAMINANTI INORGANICI E COMPOSTI AZOTATI» è sostituita dal testo seguente:

«(13)

Il livello massimo è applicabile sulla base del peso umido»;

4)

alla sezione I, la riga 7, «melamina», è sostituita dal testo seguente:

Sostanza indesiderabile

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

«7.

Melamina (9)

Alimenti per animali

ad eccezione di:

2,5

prodotti alimentari in scatola per animali da compagnia,

2,5 (11)

i seguenti additivi per mangimi:

 

acido guanidinoacetico (GAA),

20

urea,

biureto

—»;

5)

alla sezione VII, la riga 1, «decochinato», è sostituita dal testo seguente:

Coccidiostatico

Prodotti destinati all'alimentazione degli animali (1)

Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime con un tasso di umidità del 12 %

«1.

Decochinato

Materie prime per mangimi

0,4

Mangimi composti per

 

specie volatili ovaiole e galline ovaiole (> 16 settimane)

0,4

altre specie animali

1,2

Premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l'uso di decochinato non è autorizzato

(2)».


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