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Document 32017R1962

    Regolamento delegato (UE) 2017/1962 della Commissione, del 9 agosto 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

    C/2017/5516

    GU L 279 del 28.10.2017, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. impl. da 32022R2528

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1962/oj

    28.10.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 279/28


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1962 DELLA COMMISSIONE

    del 9 agosto 2017

    recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 30,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dell'esecuzione dei programmi di attività triennali che hanno avuto inizio il 1o aprile 2015, alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione (2) dovrebbero essere semplificate o chiarite. Allo stesso tempo, è opportuno limitare ulteriormente gli oneri amministrativi per gli operatori e per le amministrazioni nazionali.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 è così modificato:

    1)

    è inserito il seguente articolo 2 bis:

    «Articolo 2 bis

    Divieto di doppio finanziamento

    Gli Stati membri stabiliscono criteri di demarcazione chiari per garantire che non sia concesso alcun sostegno a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per operazioni o azioni che ricevono un sostegno nell'ambito di altri strumenti dell'Unione.»;

    2)

    all'articolo 3, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Conformemente all'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013, può essere autorizzata l'esternalizzazione delle attività di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori per le misure di cui al paragrafo 1, alle seguenti condizioni:»;

    3)

    all'articolo 4, paragrafo 1, è soppressa la lettera a);

    4)

    l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 5

    Ripartizione del finanziamento dell'Unione

    Gli Stati membri stabiliscono la quota minima del finanziamento dell'Unione disponibile a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 assegnata agli ambiti specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Tale quota minima si applica a tutti i programmi di attività approvati a norma del presente regolamento nello Stato membro interessato.»;

    5)

    all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

    «g)

    la valutazione dei programmi di attività eventualmente già realizzati dalle organizzazioni beneficiarie a norma del regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione (*1), del regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione (*2), del regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione o del presente regolamento.

    (*1)  Regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 (GU L 195 del 24.7.2002, pag. 16)."

    (*2)  Regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 8).»;"

    6)

    all'articolo 7, il paragrafo 3 è così modificato:

    a)

    la lettera h) è soppressa;

    b)

    è aggiunto il seguente secondo comma:

    «Ai fini del primo comma, lettera d), gli Stati membri possono decidere se le spese generali sono ammissibili sulla base di un tasso forfettario o dei costi effettivi stabiliti sulla base di documenti giustificativi che devono essere presentati dai beneficiari.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica ai programmi di attività che iniziano a decorrere dal 1o aprile 2018 e alle loro procedure di approvazione.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 55).


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