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Document 32017R1585

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1585 della Commissione, del 19 settembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per le carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada e recante modifica del regolamento (CE) n. 442/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 481/2012 e (UE) n. 593/2013

    C/2017/6173

    GU L 241 del 20.9.2017, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1585/oj

    20.9.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 241/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1585 DELLA COMMISSIONE

    del 19 settembre 2017

    recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per le carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada e recante modifica del regolamento (CE) n. 442/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 481/2012 e (UE) n. 593/2013

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a), b), c) e d),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente alla decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (2), il Consiglio ha approvato l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»). L'articolo 2.4 dell'accordo prevede la riduzione o la soppressione dei dazi doganali all'importazione sulle merci originarie dell'altra parte conformemente alle tabelle di soppressione di cui all'allegato 2-A dell'accordo.

    (2)

    L'allegato 2-A dell'accordo prevede tra l'altro contingenti tariffari dell'Unione per le carni bovine e le carni suine. L'allegato 2-B dell'accordo disciplina aspetti specifici relativi alla gestione dei contingenti tariffari. Il punto 6 dell'allegato 2-A stabilisce disposizioni transitorie per il primo anno.

    (3)

    L'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 21 settembre 2017. È pertanto necessario aprire periodi contingentali annui per l'importazione di carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada a partire dal 21 settembre 2017. Per tenere debitamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo, esistente ed emergente, nei settori delle carni bovine e delle carni suine dell'Unione in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento nonché della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato stesso, è opportuno che tali contingenti siano gestiti dalla Commissione conformemente all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (4)

    Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (3) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (4) stabiliscono le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione. Il regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione (5) stabilisce inoltre le modalità specifiche di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine. È opportuno che i suddetti regolamenti si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, fatte salve le deroghe eventualmente necessarie.

    (5)

    È inoltre opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (6) relative alle domande di titoli, alla situazione dei richiedenti, al rilascio dei titoli d'importazione e alla cauzione da depositare si applichino anche ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, ferme restando le condizioni supplementari previste da quest'ultimo.

    (6)

    L'allegato 2-B dell'accordo stabilisce inoltre le modalità da seguire quando un titolo viene restituito. È necessario stabilire disposizioni sulla restituzione dei titoli inutilizzati.

    (7)

    Il protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine, allegato all'accordo, stabilisce le norme da applicare con riguardo alla prova dell'origine. È pertanto opportuno stabilire le disposizioni relative alla presentazione di una prova dell'origine in conformità del suddetto protocollo.

    (8)

    L'allegato 2-A dell'accordo prevede che, a partire dall'anno 1, i quantitativi stabiliti per il contingente tariffario di carni suine siano maggiorati di 4 624 tonnellate metriche di peso del prodotto (5 549 tonnellate metriche di equivalente peso carcassa) in base al volume di prodotti del settore delle carni suine originari del Canada stabilito dal regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione (7). Inoltre, i quantitativi stabiliti per il contingente tariffario di carni bovine fresche o refrigerate devono essere maggiorati, a partire dall'anno 1, di 3 200 tonnellate metriche di peso del prodotto (4 160 tonnellate metriche di equivalente peso carcassa) risultanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio (8) e gestiti in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione (9). Il regolamento (CE) n. 442/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza al fine di detrarre i volumi corrispondenti.

    (9)

    L'allegato 2-A dell'accordo prevede inoltre che le merci originarie del Canada importate nell'Unione attraverso il contingente tariffario esistente per le carni di animali della specie bovina di alta qualità fresche, refrigerate o congelate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione (10) debbano essere esenti da dazi doganali alla data di entrata in vigore dell'accordo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013.

    (10)

    Tenuto conto dell'applicazione provvisoria dell'accordo a partire dal 21 settembre 2017, è opportuno che tutti i quantitativi relativi al periodo contingentale 2017 siano messi a disposizione per le domande a partire dal mese di ottobre 2017 per tutti i richiedenti ammissibili.

    (11)

    Tenuto conto della data di applicazione provvisoria dell'accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il più presto possibile.

    (12)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Apertura e gestione di contingenti tariffari

    1.   Il presente regolamento reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari annui per l'importazione dei prodotti di cui all'allegato I, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.

    2.   Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale applicabile e i numeri d'ordine sono fissati all'allegato I.

    3.   In deroga al paragrafo 1, per l'anno 2017 il periodo contingentale è aperto dalla data di applicazione del presente regolamento fino al 31 dicembre 2017.

    4.   I contingenti tariffari di importazione di cui al paragrafo 1 sono gestiti secondo il metodo previsto dall'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    5.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 382/2008, il regolamento delegato (UE) 2016/1237 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

    Articolo 2

    Sottoperiodi contingentali

    I quantitativi di prodotti fissati ai fini dei contingenti tariffari annui di importazione per i numeri d'ordine di cui all'allegato I sono suddivisi in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

    a)

    25 % dal 1o gennaio al 31 marzo;

    b)

    25 % dal 1o aprile al 30 giugno;

    c)

    25 % dal 1o luglio al 30 settembre;

    d)

    25 % dal 1o ottobre al 31 dicembre.

    I quantitativi inutilizzati, comunicati conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), sono aggiunti ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo. Nessun saldo inutilizzato al termine del periodo contingentale annuo è trasferito al periodo contingentale annuo successivo.

    Articolo 3

    Fattori di conversione

    Per i prodotti corrispondenti ai numeri d'ordine di cui all'allegato I, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all'allegato II.

    Articolo 4

    Domande di titoli di importazione

    1.   L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti tariffari di importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione.

    2.   Ai fini dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti di un titolo di importazione forniscono la prova di avere importato o fatto importare per loro conto, a norma delle disposizioni doganali pertinenti, un quantitativo di prodotti nel periodo di dodici mesi immediatamente precedente la presentazione della domanda di titolo di importazione. Il quantitativo importato riguarda i seguenti prodotti:

    a)

    per i contingenti tariffari di carni bovine: i prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 o 0206 29 91;

    b)

    per i contingenti tariffari di carni suine: i prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 o 0206 29 91, oppure i prodotti del settore delle carni suine ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera q), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    3.   Le domande di titoli di importazione sono presentate entro i primi sette giorni del secondo mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2.

    4.   Nel caso in cui il quantitativo per il sottoperiodo non sia esaurito al termine del primo periodo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 3, i richiedenti ammissibili possono presentare nuove domande di titoli di importazione nei primi sette giorni dei due mesi successivi. In questi casi, rientrano tra i richiedenti ammissibili anche gli operatori del settore alimentare con stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Tuttavia, non è aperto alcun periodo di presentazione di domande nel mese di dicembre.

    5.   Una volta esaurito il quantitativo disponibile nell'ambito di un sottoperiodo al termine di un periodo di presentazione delle domande, la Commissione sospende ulteriori domande per tale sottoperiodo.

    6.   La domanda di titolo di importazione menziona soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso. Il quantitativo totale è convertito in equivalente peso carcassa.

    7.   Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:

    a)

    nella casella 8, il nome «Canada» come paese d'origine e una crocetta nella casella «sì»;

    b)

    nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato III.

    8.   Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande secondo quanto indicato ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli negativi, di tutte le domande, espressi in chilogrammi di equivalente peso carcassa e suddivisi per numero d'ordine.

    9.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, per quanto riguarda il periodo contingentale 2017, tutti i richiedenti ammissibili ai sensi del paragrafo 4 presentano le domande di titoli di importazione nei primi sette giorni del mese di ottobre 2017.

    Articolo 5

    Rilascio dei titoli di importazione

    1.   I titoli di importazione sono rilasciati nel periodo compreso tra il 23o giorno e la fine del mese in cui sono state presentate le domande secondo quanto indicato all'articolo 4, paragrafi 3 e 4.

    2.   I titoli di importazione sono validi per un periodo di cinque mesi a decorrere dalla data effettiva del rilascio ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 o dalla data di inizio del sottoperiodo per il quale è rilasciato il titolo di importazione, se quest'ultima data è posteriore. Tuttavia, la validità del titolo di importazione scade il 31 dicembre di ciascun periodo contingentale.

    3.   I titoli di importazione non sono trasferibili.

    Articolo 6

    Restituzione dei titoli

    I detentori di titoli possono restituire i quantitativi di titoli inutilizzati prima della scadenza del titolo e fino a quattro mesi prima della fine del periodo contingentale. Ciascun detentore di titoli può restituire fino al 30 % del quantitativo indicato nel titolo.

    Articolo 7

    Cauzioni

    1.   Una cauzione di 9,5 EUR per le carni bovine e di 6,5 EUR per le carni suine, per 100 chilogrammi di equivalente peso carcassa, è depositata all'atto della presentazione di una domanda di titolo di importazione.

    2.   Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 si ottiene un quantitativo inferiore a quello oggetto di domande, la cauzione costituita a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del suddetto regolamento è immediatamente svincolata, in proporzione.

    3.   Quando, a norma dell'articolo 6, è restituita una parte del quantitativo di titoli, viene svincolato il 60 % della cauzione corrispondente.

    4.   Una volta effettivamente importato il 95 % del quantitativo oggetto di un titolo individuale, è svincolata l'intera cauzione.

    Articolo 8

    Comunicazioni

    1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo al mese in cui vengono presentate le domande, i quantitativi, compresi quelli negativi, oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato durante il mese precedente.

    2.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli negativi, corrispondenti ai quantitativi di titoli restituiti a norma dell'articolo 6 e i quantitativi che formano oggetto di titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati:

    a)

    entro il decimo giorno di ogni mese del periodo contingentale annuo;

    b)

    per i quantitativi non ancora comunicati al momento della notifica di cui alla lettera a): al massimo entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale.

    3.   Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il quantitativo è espresso in chilogrammi di equivalente peso carcassa e suddiviso per numero d'ordine.

    Articolo 9

    Prova dell'origine

    L'immissione in libera pratica nell'Unione di carni bovine e carni suine fresche e congelate originarie del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (12).

    Articolo 10

    Modifica del regolamento (CE) n. 442/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 481/2012 e (UE) n. 593/2013

    1.   Il regolamento (CE) n. 442/2009 è così modificato:

    a)

    all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Ai sensi del presente regolamento, fra i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55 dei contingenti con i numeri d'ordine 09.4038 e 09.0123 sono ricompresi i prosciutti e loro pezzi.»;

    b)

    l'articolo 6 è così modificato:

    i)

    al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Inoltre, per il contingente 09.4170, la menzione» sì «della casella 8 è contrassegnata con una crocetta.»;

    ii)

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   I titoli comportano l'obbligo di importare dagli Stati Uniti d'America per il contingente n. 09.4170.»;

    c)

    all'articolo 10, il paragrafo 3 è soppresso;

    d)

    la parte B dell'allegato I è sostituita dal testo riportato nell'allegato IV del presente regolamento.

    2.   L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 è sostituito dal testo riportato nell'allegato V del presente regolamento.

    3.   All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale ad valorem è fissato al 20 %. Tuttavia, per i prodotti originari del Canada il dazio è 0.».

    Articolo 11

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).

    (5)  Regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10).

    (6)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

    (7)  Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (GU L 129 del 28.5.2009, pag. 13).

    (8)  Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1).

    (9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, che stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità (GU L 148 dell'8.6.2012, pag. 9).

    (10)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione, del 21 giugno 2013, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (GU L 170 del 22.6.2013, pag. 32).

    (11)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

    (12)  Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23).


    ALLEGATO I

    Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, l'applicabilità del regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

    Numero d'ordine

    Codici NC

    Designazione

    Periodo d'importazione

    Quantitativo in tonnellate (equivalente peso carcassa)

    Dazio applicabile

    (EUR/tonnellata)

    09.4280

    ex 0201 10 00

    ex 0201 20 20

    ex 0201 20 30

    ex 0201 20 50

    ex 0201 20 90

    ex 0201 30 00

    ex 0206 10 95

    Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, fresche o refrigerate

    Anno 2017

    Anno 2018

    Anno 2019

    Anno 2020

    Anno 2021

    Dal 2022

    2 584

    14 440

    19 580

    24 720

    29 860

    35 000

    0

    09.4281

    ex 0202 10 00

    ex 0202 20 10

    ex 0202 20 30

    ex 0202 20 50

    ex 0202 20 90

    ex 0202 30 10

    ex 0202 30 50

    ex 0202 30 90

    ex 0206 29 91

    ex 0210 20 10

    ex 0210 20 90

    ex 0210 99 51

    ex 0210 99 59

    Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, congelate o altre

    Anno 2017

    Anno 2018

    Anno 2019

    Anno 2020

    Anno 2021

    Dal 2022

    695

    5 000

    7 500

    10 000

    12 500

    15 000

    0

    09.4282

    0203 12 11

    0203 12 19

    0203 19 11

    0203 19 13

    0203 19 15

    0203 19 55

    0203 19 59

    0203 22 11

    0203 22 19

    0203 29 11

    0203 29 13

    0203 29 15

    0203 29 55

    0203 29 59

    0210 11 11

    0210 11 19

    0210 11 31

    0210 11 39

    Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, prosciutti, spalle e loro pezzi

    Anno 2017

    Anno 2018

    Anno 2019

    Anno 2020

    Anno 2021

    Dal 2022

    5 014

    30 549

    43 049

    55 549

    68 049

    80 549

    0


    ALLEGATO II

    Fattori di conversione di cui all'articolo 3

    Codici NC

    Fattore di conversione

    0201 10 00

    0201 20 20

    0201 20 30

    0201 20 50

    0201 20 90

    0201 30 00

    0206 10 95

    0202 10 00

    0202 20 10

    0202 20 30

    0202 20 50

    0202 20 90

    0202 30 10

    0202 30 50

    0202 30 90

    0206 29 91

    0210 20 10

    0210 20 90

    0210 99 51

    0210 99 59

    0203 12 11

    0203 12 19

    0203 19 11

    0203 19 13

    0203 19 15

    0203 19 55

    0203 19 59

    0203 22 11

    0203 22 19

    0203 29 11

    0203 29 13

    0203 29 15

    0203 29 55

    0203 29 59

    0210 11 11

    0210 11 19

    0210 11 31

    0210 11 39

    100 %

    100 %

    100 %

    100 %

    100 %

    130 %

    100 %

    100 %

    100 %

    100 %

    100 %

    100 %

    130 %

    130 %

    130 %

    100 %

    100 %

    135 %

    100 %

    100 %

    100 %

    100 %

    100 %

    100 %

    100 %

    120 %

    100 %

    100 %

    100 %

    100 %

    100 %

    100 %

    120 %

    100 %

    100 %

    100 %

    120 %

    120 %


    ALLEGATO III

    Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettera b)

    in bulgaro: Говеждо/телешко месо с високо качество (Регламент за изпълнение (ЕC) …/…)

    in spagnolo: Reglamento de Ejecución (UE) …/…

    in ceco: Prováděcí nařízení (EU) …/…

    in danese: Gennemførelsesforordning (EU) …/…

    in tedesco: Durchführungsverordnung (EU) …/…

    in estone: Rakendusmäärus (EL) …/…

    in greco: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) …/…

    in inglese: Implementing Regulation (EU) …/…

    in francese: Règlement d'exécution (UE) …/…

    in croato: Provedbena uredba (EU) …/…

    in italiano: Regolamento di esecuzione (UE) …/…

    in lettone: Īstenošanas regula (ES) …/…

    in lituano: Įgyvendinimo reglamentas (ES) …/…

    in ungherese: (EU) …/… végrehajtási rendelet

    in maltese: Regolament tà Implimentazzjoni (UE) …/…

    in neerlandese: Uitvoeringsverordening (EU) …/…

    in polacco: Rozporządzenie wykonawcze (UE) …/…

    in portoghese: Regulamento de Execução (UE) …/…

    in rumeno: Regulamentul de punere în aplicare (UE) …/…

    in slovacco: Vykonávacie nariadenie (EÚ) …/…

    in sloveno: Izvedbena uredba (EU) …/…

    in finlandese: Täytäntöönpanoasetus (EU) …/…

    in svedese: Genomförandeförordning (EU) …/…


    ALLEGATO IV

    «PARTE B

    Contingenti gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo delle domande

    Numero d'ordine

    Codici NC

    Designazione delle merci

    Quantitativo in tonnellate (peso netto)

    Dazio applicabile

    (EUR/tonnellata)

    09.4038

    ex 0203 19 55

    ex 0203 29 55

    Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati

    35 265

    250

    09.4170

    ex 0203 19 55

    ex 0203 29 55

    Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati originari degli Stati Uniti d'America

    4 922

    250»


    ALLEGATO V

    «

    ALLEGATO I

    Contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate

    Numero d'ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Periodo contingentale

    Volume del contingente tariffario (in tonnellate di peso netto)

    Dazio applicabile

    Periodo dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018

    09.2201 (1)

    ex 0201

    ex 0202

    ex 0206 10 95

    ex 0206 29 91

    Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, che soddisfano i requisiti stabiliti all'allegato II

    Dal 1o luglio al 30 giugno

    45 711

    Zero

    di cui:

    09.2202

    Dal 1o luglio al 30 settembre

    12 050

    09.2202

    Dal 1o ottobre al 31 dicembre

    11 161

    09.2202

    Dal 1o gennaio al 31 marzo

    11 250

    09.2202

    Dal 1o aprile al 30 giugno

    11 250

    Periodi dal 1o luglio 2018

    09.2201 (1)

    ex 0201

    ex 0202

    ex 0206 10 95

    ex 0206 29 91

    Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, che soddisfano i requisiti stabiliti all'allegato II

    Dal 1o luglio al 30 giugno

    45 000

    Zero

    di cui:

    09.2202

    Dal 1o luglio al 30 settembre

    11 250

    09.2202

    Dal 1o ottobre al 31 dicembre

    11 250

    09.2202

    Dal 1o gennaio al 31 marzo

    11 250

    09.2202

    Dal 1o aprile al 30 giugno

    11 250

    »

    (1)  Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, è possibile beneficiare del contingente tariffario soltanto presentando domanda per il numero d'ordine 09.2202 corrispondente ai sottocontingenti tariffari.


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