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Document 32017R1516

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1516 della Commissione, del 31 agosto 2017, recante duecentosettantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

C/2017/6049

GU L 226 del 1.9.2017, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1516/oj

1.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1516 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2017

recante duecentosettantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.

(2)

Il 27 agosto 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, all'elenco «Persone fisiche», i dati identificativi della voce:

«Kevin Guiavarch. Data di nascita: 12.3.1993. Luogo di nascita: Parigi, Francia. Cittadinanza: francese. Altre informazioni: localizzato in Siria dal 2012. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 23.9.2014.»

sono sostituiti dai seguenti:

«Kevin Jordan Axel Guiavarch. Data di nascita: 12.3.1993. Luogo di nascita: Parigi (Francia). Cittadinanza: francese. N. del passaporto: passaporto francese n. 12CP63882.3FRA, rilasciato il 31.7.2012 (valido fino al 30.7.2022). N. di identificazione nazionale: carta d'identità francese n. 070275Q007873, rilasciata il 16.2.2007 (valida fino al 15.2.2017). Indirizzo: a) Grenoble (Francia) (residente dal 1993 al 2012); b) Repubblica araba siriana (ivi localizzato fra il 2012 e il 2016); c) Turchia (da giugno 2016 a gennaio 2017); d) Francia (in reclusione da gennaio 2017). Altre informazioni: data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 23.9.2014.».


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