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Document 32017R1478

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1478 della Commissione, del 16 agosto 2017, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1439/95, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 e dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 relativamente all'organismo abilitato ad emettere documenti e certificati in Argentina

C/2017/5623

GU L 211 del 17.8.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1478/oj

17.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1478 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2017

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1439/95, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 e dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 relativamente all'organismo abilitato ad emettere documenti e certificati in Argentina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1),

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2),

visto il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine (3), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione, del 21 giugno 2013, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (5), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1439/95 stabilisce l'elenco degli organismi dei paesi esportatori autorizzati a rilasciare documenti d'origine.

(2)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 riporta l'organismo dell'Argentina abilitato ad emettere i certificati di autenticità.

(3)

L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 stabilisce l'elenco degli organismi di paesi esportatori abilitati ad emettere certificati di autenticità.

(4)

L'Argentina ha comunicato alla Commissione che dal 26 giugno 2017 il nuovo organismo abilitato ad emettere i documenti d'origine e i certificati di autenticità per carni bovine, ovine e caprine originarie dell'Argentina è il ministero dell'Agricoltura. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 1439/1995, l'allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 e l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1439/95, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Argentina: Ministerio de Agroindustria».

Articolo 2

L'allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO III

Organismo dell'Argentina abilitato ad emettere i certificati di autenticità

Argentina: Ministerio de Agroindustria:

per i pezzi detti «hampes» originari dell'Argentina di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a).

»

Articolo 3

Nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA:

per le carni originarie dell'Argentina:

a)

conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c),

b)

conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a).»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(3)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

(4)  GU L 202 del 31.7.2008, pag. 28.

(5)  GU L 170 del 22.6.2013, pag. 32.


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